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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/11/2025, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 460/2023
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 460/2023 R.G. Sep., avente ad oggetto separazione personale promossa
DA nata a [...] il [...] 8 Cf. Parte_1
) ) e ivi residente nella via G. Nabita 11 elett. dom.ta in Vittoria nello studio C.F._1 ivi dell'Avv. Isabella Linguanti che la rappresentata e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. , ivi residente CP_1 C.F._2 nella via Cap. degli Zuavi n. 207, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Francesca
Pizzenti, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero. Fatte precisare le conclusioni come da note di trattazione scritta in atti, concessi i termini di legge per conclusionali e repliche, all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 21.05.2025, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che la sig.ra , ha chiesto pronunciarsi la sua separazione personale da , Parte_1 CP_1 con il quale ha contratto matrimonio concordatario celebrato in Comiso (RG) in data 10.09.2015, iscritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 74, Parte II, anno 2015 e dalla cui unione è nata la figlia (n. 30.01.2014) minore di anni 11; Per_1 che, ha assunto come l'unione coniugale, si è rivelata infelice, a seguito dell'intervenuto cambiamento caratteriale del marito, successivamente alla perdita del di lui padre, manifestatosi in comportamenti scostanti e irascibili nei confronti della ricorrente, ed in presunti comportamenti di inadempimento nei pagamenti dei debiti contratti nell'interesse della famiglia, tali da indurre la ricorrente ad allontanarsi nell'interesse della minore dalla casa coniugale sin dall'anno 2022; Per_1 che ha chiesto, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, nonché l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso di sé, Per_1 nella casa dei di lei genitori, con adeguata regolamentazione del diritto di visita della bambina in uno al padre (aspetto su cui i coniugi trovano soluzioni condivise) ed onere in capo al padre di provvedere al mantenimento di versando la somma di euro 300,00 mensili;
Per_1 che costituendosi in giudizio , mentre ha dichiarato di non opporsi alla separazione, ed CP_1 alle richieste relative all'affidamento, collocamento e regolamentazione del diritto di visita della figlia , ha di contro dichiarato di essere nella disponibilità di versare a titolo di mantenimento Per_1 della stessa solo la minor somma di euro 150,00 mensili, avendo una retribuzione mensile di circa euro 417,00 al mese, a fronte delle somme di euro 550,00 percepite dalla ricorrente per l'attività lavorativa dalla stessa svolta, dichiarandosi tuttavia disponibile a prestare il proprio consenso, affinché la moglie percepisse, in via esclusiva, gli assegni unici erogati dall' Inps in favore della minore;
che esperito inutilmente il tentativo di conciliazione dei coniugi, all'udienza presidenziale di giorno
18.05.2023, le parti sono state autorizzate a vivere separatamente, ed il giudizio è proseguito nel merito, mentre con separata ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., del 22.05.2023 è stato disposto, stante l'accordo in tal senso manifestato da ciascun genitore, l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e rimesso agli esistenti Per_1 accordi tra le parti le modalità di regolamentazione del diritto di visita tra la minore ed il padre, nonché disposto in capo a quest'ultimo l'onere di versare alla moglie la somma mensile di euro
250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, al netto dell'assegno unico da percepirsi in via esclusiva dalla madre, oltre il 50% delle spese straordinarie;
che in assenza di qualsivoglia richiesta istruttoria avanzata dalle parti, all'udienza del 21.05.2025 tenutasi in forma cartolare, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; che il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la separazione dei coniugi;
che nel merito la domanda di separazione è fondata;
che, invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto più che i coniugi vivevano già separati sin da prima della comparizione dinnanzi al Presidente;
che, passando alle altre questioni, ed in continuità con quanto già previsto in sede presidenziale con l'ordinanza del 22.05.2023, in assenza di nuove e diverse circostanze dedotte dalle parti, alla luce delle conclusioni rassegnate dalle medesime in sede di precisazione delle conclusioni, va confermato l'affidamento condiviso della figlia minore , di anni 11, ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento presso la madre, per come del resto richiesto da entrambi i genitori;
Analogamente, può confermarsi in questa definitiva sede la regolamentazione del diritto di visita della minore in uno al padre, già provvisoriamente disposta, e dunque rimettendo, come adesso, in primo luogo agli accordi tra i genitori, ogni calendarizzazione dei relativi incontri;
che relativamente all'obbligo di mantenimento nei confronti di , in assenza di dedotte nuove Per_1 circostanze in merito alla reciproca condizione economica e patrimoniale di ciascun genitore, e di relativa produzione documentale ( a nulla, invero, può rilevare in questa sede la documentazione fiscale, prodotta dal resistente e riconducibile ai redditi percepiti dal datore di lavoro del resistente medesimo), stante e l'obbligo più in generarle in capo a ciascun genitore di contribuire al mantenimento della prole, non perciò al limitato solo aspetto alimentare ma deve coprire tutte le esigenze dei figli, e considerato come nella specie lo svolga attività di marmista, cioè possa CP_1 spendere sul relativo mercato una capacità lavorativa specifica che di certo non rende verosimile i modesti guadagni dichiarati (pari ad euro 471,00 mensili), di tal che può confermarsi quanto già provvisoriamente disposto in sede presidenziale, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia , collocata pressoché prevalentemente con la madre, versando alla Per_1 stessa la somma mensile di euro 250,00 al netto dell'assegno unico da percepirsi in via esclusiva dalla madre, oltre il 50% delle spese straordinarie;
che del resto la figlia della coppia, , non è più una bambina ma in fase preadolescenziale, con Per_1 verosimili accresciute esigenze di mantenimento, mentre la madre, sulla quale grava quasi per l'intero il peso della cura e della assistenza della figlia, percepisce circa euro 550,00 mensili, come addetta alla pasticceria;
che relativamente alla statuizione sulle spese, attesa la natura del giudizio, le stesse possono compensarsi tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio concordatario celebrato in Comiso (RG) in data 10.09.2015, iscritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 74, Parte II, anno 2015;
Affida in modo condiviso la figlia minore (n. a Vittoria 30 gennaio 2014) ad entrambi i Persona_2 genitori, ma con collocazione prevalente presso la madre;
Provvede come in parte motiva quanto ai tempi di permanenza della minore con il padre;
Pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla moglie entro giorno 5, un assegno mensile di €. 250,00, al netto dell'assegno Parte_1 unico che va riconosciuto e percepito per l'intero dalla ricorrente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, con decorrenza dalla domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Compensa tra le parti le spese di lite;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
Così deciso in Ragusa il 13.11.2025
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 460/2023 R.G. Sep., avente ad oggetto separazione personale promossa
DA nata a [...] il [...] 8 Cf. Parte_1
) ) e ivi residente nella via G. Nabita 11 elett. dom.ta in Vittoria nello studio C.F._1 ivi dell'Avv. Isabella Linguanti che la rappresentata e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. , ivi residente CP_1 C.F._2 nella via Cap. degli Zuavi n. 207, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Francesca
Pizzenti, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero. Fatte precisare le conclusioni come da note di trattazione scritta in atti, concessi i termini di legge per conclusionali e repliche, all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 21.05.2025, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che la sig.ra , ha chiesto pronunciarsi la sua separazione personale da , Parte_1 CP_1 con il quale ha contratto matrimonio concordatario celebrato in Comiso (RG) in data 10.09.2015, iscritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 74, Parte II, anno 2015 e dalla cui unione è nata la figlia (n. 30.01.2014) minore di anni 11; Per_1 che, ha assunto come l'unione coniugale, si è rivelata infelice, a seguito dell'intervenuto cambiamento caratteriale del marito, successivamente alla perdita del di lui padre, manifestatosi in comportamenti scostanti e irascibili nei confronti della ricorrente, ed in presunti comportamenti di inadempimento nei pagamenti dei debiti contratti nell'interesse della famiglia, tali da indurre la ricorrente ad allontanarsi nell'interesse della minore dalla casa coniugale sin dall'anno 2022; Per_1 che ha chiesto, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, nonché l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso di sé, Per_1 nella casa dei di lei genitori, con adeguata regolamentazione del diritto di visita della bambina in uno al padre (aspetto su cui i coniugi trovano soluzioni condivise) ed onere in capo al padre di provvedere al mantenimento di versando la somma di euro 300,00 mensili;
Per_1 che costituendosi in giudizio , mentre ha dichiarato di non opporsi alla separazione, ed CP_1 alle richieste relative all'affidamento, collocamento e regolamentazione del diritto di visita della figlia , ha di contro dichiarato di essere nella disponibilità di versare a titolo di mantenimento Per_1 della stessa solo la minor somma di euro 150,00 mensili, avendo una retribuzione mensile di circa euro 417,00 al mese, a fronte delle somme di euro 550,00 percepite dalla ricorrente per l'attività lavorativa dalla stessa svolta, dichiarandosi tuttavia disponibile a prestare il proprio consenso, affinché la moglie percepisse, in via esclusiva, gli assegni unici erogati dall' Inps in favore della minore;
che esperito inutilmente il tentativo di conciliazione dei coniugi, all'udienza presidenziale di giorno
18.05.2023, le parti sono state autorizzate a vivere separatamente, ed il giudizio è proseguito nel merito, mentre con separata ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., del 22.05.2023 è stato disposto, stante l'accordo in tal senso manifestato da ciascun genitore, l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e rimesso agli esistenti Per_1 accordi tra le parti le modalità di regolamentazione del diritto di visita tra la minore ed il padre, nonché disposto in capo a quest'ultimo l'onere di versare alla moglie la somma mensile di euro
250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, al netto dell'assegno unico da percepirsi in via esclusiva dalla madre, oltre il 50% delle spese straordinarie;
che in assenza di qualsivoglia richiesta istruttoria avanzata dalle parti, all'udienza del 21.05.2025 tenutasi in forma cartolare, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; che il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la separazione dei coniugi;
che nel merito la domanda di separazione è fondata;
che, invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto più che i coniugi vivevano già separati sin da prima della comparizione dinnanzi al Presidente;
che, passando alle altre questioni, ed in continuità con quanto già previsto in sede presidenziale con l'ordinanza del 22.05.2023, in assenza di nuove e diverse circostanze dedotte dalle parti, alla luce delle conclusioni rassegnate dalle medesime in sede di precisazione delle conclusioni, va confermato l'affidamento condiviso della figlia minore , di anni 11, ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento presso la madre, per come del resto richiesto da entrambi i genitori;
Analogamente, può confermarsi in questa definitiva sede la regolamentazione del diritto di visita della minore in uno al padre, già provvisoriamente disposta, e dunque rimettendo, come adesso, in primo luogo agli accordi tra i genitori, ogni calendarizzazione dei relativi incontri;
che relativamente all'obbligo di mantenimento nei confronti di , in assenza di dedotte nuove Per_1 circostanze in merito alla reciproca condizione economica e patrimoniale di ciascun genitore, e di relativa produzione documentale ( a nulla, invero, può rilevare in questa sede la documentazione fiscale, prodotta dal resistente e riconducibile ai redditi percepiti dal datore di lavoro del resistente medesimo), stante e l'obbligo più in generarle in capo a ciascun genitore di contribuire al mantenimento della prole, non perciò al limitato solo aspetto alimentare ma deve coprire tutte le esigenze dei figli, e considerato come nella specie lo svolga attività di marmista, cioè possa CP_1 spendere sul relativo mercato una capacità lavorativa specifica che di certo non rende verosimile i modesti guadagni dichiarati (pari ad euro 471,00 mensili), di tal che può confermarsi quanto già provvisoriamente disposto in sede presidenziale, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia , collocata pressoché prevalentemente con la madre, versando alla Per_1 stessa la somma mensile di euro 250,00 al netto dell'assegno unico da percepirsi in via esclusiva dalla madre, oltre il 50% delle spese straordinarie;
che del resto la figlia della coppia, , non è più una bambina ma in fase preadolescenziale, con Per_1 verosimili accresciute esigenze di mantenimento, mentre la madre, sulla quale grava quasi per l'intero il peso della cura e della assistenza della figlia, percepisce circa euro 550,00 mensili, come addetta alla pasticceria;
che relativamente alla statuizione sulle spese, attesa la natura del giudizio, le stesse possono compensarsi tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio concordatario celebrato in Comiso (RG) in data 10.09.2015, iscritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 74, Parte II, anno 2015;
Affida in modo condiviso la figlia minore (n. a Vittoria 30 gennaio 2014) ad entrambi i Persona_2 genitori, ma con collocazione prevalente presso la madre;
Provvede come in parte motiva quanto ai tempi di permanenza della minore con il padre;
Pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla moglie entro giorno 5, un assegno mensile di €. 250,00, al netto dell'assegno Parte_1 unico che va riconosciuto e percepito per l'intero dalla ricorrente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, con decorrenza dalla domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Compensa tra le parti le spese di lite;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
Così deciso in Ragusa il 13.11.2025
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti