Articolo 7 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59
Articolo 6Articolo 5
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31 maggio 2017
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1 gennaio 2019
Art. 7. Graduatorie (( 1. In ciascuna sede concorsuale, la graduatoria dei vincitori per ogni classe di concorso e per il sostegno e' compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria e' composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso. Le graduatorie hanno validita' biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio, fermo restando il diritto di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo )) 2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145)) .
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145)) .
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145)) .
5. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, ((l'istituzione scolastica)) nella regione in cui hanno concorso, tra ((quelle che presentano posti vacanti e disponibili)) , cui essere assegnati per svolgere le attivita' scolastiche relative al ((percorso annuale di formazione iniziale e prova)) . ((I vincitori del concorso che, all'atto dello scorrimento delle graduatorie, risultino presenti in posizione utile sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia nella graduatoria relativa al sostegno, sono tenuti a optare per una sola di esse e ad accettare la relativa immissione in ruolo)) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2019
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