TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 01/10/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
490 /2025 R.G.
All'udienza del 01/10/2025 alle ore 10.06, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. LO BUE CARMELA per parte ricorrente , la quale conclude e discute la Parte_1 causa riportandosi ai propri atti ed insistendo per l'accoglimento delle domande, stante la loro fondatezza sia in punto di an che di quantum, anche alla luce delle risultanze della ctu. vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
È presente l'Avv. Di Vincenzo per parte resistente il quale conclude e discute la causa CP_1 chiedendo il rigetto dell'azione, riportandosi ai propri scritti difensivi, non per ultime le note conclusive e rilevando che il sinistro non integra un infortunio sul lavoro in itinere per i motivi meglio esposti nelle memorie.
Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 15.32, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 490 /2025 R.G.
OGGETTO: infortunio sul lavoro in itinere vertente tra
, nata a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso introduttivo, C.F._1
dall'Avv. LO BUE CARMELA, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
Controparte_2
(cf ) - - Sede di Palermo - Trapani in persona del dott.
[...] P.IVA_1 CP_1 CP_3
nato in [...] il [...] n.q. di Direttore Regionale della Sicilia e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento presso l'Avv. Giovanni Battista Di Vincenzo in Trapani via Vito Sorba 18 dal quale è altresì rappresentato e difeso in forza di procura generale alle liti in notaio dott. di Palermo del 19.1.2023 rep. 2536 racc. 115 registrato a Palermo il Persona_1
26.1.2023 nr. 2748/ 1T e depositata presso la cancelleria del Ruolo Generale Civile della Corte d'Appello di Palermo in data 30.1.2023 n.1,
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale accertare e dichiarare che l'evento occorso alla ricorrente in data
17.09.2024 costituisce infortunio sul lavoro in itinere ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 1124/1965 e della normativa vigente;
condannare l' al riconoscimento della natura infortunistica dell'evento e alla CP_1
corresponsione delle prestazioni per indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta ed invalidità permanente conseguenti alle lesioni personali subite nell'occorso infortunio di cui è causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare l'avversa domanda;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, lavoratrice subordinata presso gli uffici del Comune di Mazara Del Vallo sostiene di aver subito, in data 17 settembre 2024, un infortunio in itinere mentre, al termine dell'orario lavorativo, si recava dalla sede di lavoro alla propria abitazione a bordo del proprio motociclo;
nello specifico, cadeva rovinosamente a terra, nei pressi di Via Marina a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia.
Tempestivamente denunciato l'evento all'istituto assicurativo resistente, questi respingeva la richiesta ritenendo che l'evento "non risulta avvenuto per rischio lavorativo bensì per il verificarsi del rischio elettivo”.
Ritenendo infondata ed illegittima la motivazione addotta dall' , ha promosso il presente giudizio CP_2
per ottenere il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro in itinere ed il conseguenziale riconoscimento dell'indennizzo spettante per invalidità temporanea a permanente.
L' costituendosi ha ribadito l'infondatezza degli assunti e delle richieste avversarie deducendo che CP_1
l'occasione di lavoro ai sensi dell'art 12. Decreto lvo 38/00 vada ritenuta insussistente stante la deviazione dal percorso più breve casa – lavoro posta in essere dalla ricorrente e tale da interrompere il nesso casuale con l'attività lavorativa ed integrare il c.d. rischio elettivo.
Per tali motivi ha chiesto il rigetto dell'azione.
Il procedimento, istruito attraverso la documentazione riversata in atti e la ctu medico legale volta ad accertare le conseguenze derivanti dal sinistro, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
*******
La domanda avanzata dalla ricorrente è infondata e non può essere accolta. Ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. n. 38/2000, “salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro
o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”.
La Corte di Cassazione civile, con numerose pronunce, ha esaminato ed esplicitato le ipotesi in cui sussiste l'infortunio in itinere ed i casi di esclusione dello stesso per il c.d. rischio elettivo.
In particolare, con sentenza del 22.2.2022, n. 5814, la Corte di Cassazione ha sancito che “in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per infortunio "in itinere", ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 38 del 2000, va inteso qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa al luogo di lavoro, dovendosi dare rilevanza ad ogni esposizione al rischio ricollegabile finalisticamente allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto, restando irrilevante l'entità del rischio e la tipologia della specifica attività cui l'infortunato sia addetto, con il solo limite del "rischio
elettivo", da intendersi per tale quello che sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento”.
Tale principio era già stato sancito con precedente pronuncia 18659/2020 “in tema di infortunio in itinere, la sussistenza di un rapporto finalistico tra il cd. percorso normale e l'attività lavorativa è sufficiente a garantire la tutela antinfortunistica. A seguito della modifica dell'art. 2, comma 3, t.u. n. 1124/1965, la nozione di rischio elettivo rilevante al fine di escludere l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere va circoscritta al caso in cui il lavoratore, in base a ragioni o ad impulsi personali, abbia compiuto una scelta arbitraria che abbia creato e comportato la necessità di affrontare una situazione diversa da quella inerente al cd. percorso normale tra casa e lavoro”. Inoltre, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, Cassazione civile, sez.
VI, 3.11.2011, n. 22759, “in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'infortunio in itinere non può essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio automezzo al luogo di prestazione dell'attività lavorativa fuori sede, dal luogo della propria dimora, ove l'uso del veicolo privato non rappresenti una necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada”.
L'infortunio “in itinere” indennizzabile ricorre, quindi, solo quando l'uso del mezzo privato di trasporto si renda necessario in base ad una ragionevole scelta del lavoratore, sicché la sua configurabilità va esclusa nell'ipotesi in cui il tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro possa essere agevolmente coperto, anche per il ritorno, in parte mediante l'uso del mezzo pubblico ed in parte a piedi (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n.
15068/2001) e ciò con la puntualizzazione che chi domanda il riconoscimento dell'infortunio in itinere è tenuto a dare prova dell'uso necessitato e che “la stessa prova non può ritenersi assolta per intero attraverso l'uso di generiche presunzioni, né attraverso la sollecitazione dei poteri di ufficio in quanto si tratta di poteri discrezionali, che postulano l'esistenza di piste probatorie” (Cass. civ., sez. lavoro, n.
16836/2017; nonché Cassazione civile, sez. lav., 18.4.2013, n. 9466, secondo cui “al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante da infortunio in itinere, il lavoratore deve dare la prova della necessità
dell'utilizzo del mezzo proprio. E tale prova deve essere dedotta tempestivamente secondo le regole del processo del lavoro, non potendo supplire alle carenze probatorie della parte il potere officioso del giudice di disporre delle prove ai sensi dell'art. 421 c.p.c., specialmente ove tale potere officioso si scontrerebbe con il principio della ragionevole durata del processo”).
Richiamati gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità susseguitisi nel tempo, ed applicati tali principi al caso oggetto di controversia, va rilevato che parte ricorrente, gravata dall'onere di allegazione e prova, non ha fornito adeguata dimostrazione dell'utilizzo necessitato del mezzo di trasporto privato, al fine di percorrere il tragitto dalla sede di lavoro alla propria abitazione e viceversa. Sul punto, l' , pur non contestando il fatto storico fonte del danno subito dalla ricorrente, ha negato CP_1
la risarcibilità dello stesso sostenendo che la scelta dell'uso del ciclomotore doveva ritenersi tale da interrompere il nesso eziologico per rischio elettivo.
Più specificatamente, l' ha rilevato che la distanza tra il posto di lavoro e l'abitazione della CP_1
ricorrente è tale da poter essere percorsa a piedi.
Sul punto parte ricorrente si è limitata a dedurre che “non esiste nessuna norma di legge che obbliga i lavoratori a recarsi o a fare ritorno dal luogo di lavoro “a piedi” per non “incappare” nel pericolo di un incidente”.
Tuttavia, nonostante non esista alcuna norma che imponga al lavoratore le modalità da porre in essere per recarsi al lavoro, il c.d. rischio elettivo è costituito proprio dalla scelta arbitraria del lavoratore: nel caso specifico, la ricorrente non ha fornito alcun riscontro in ordine alla necessità, anche alla luce delle contestazioni mosse dall' e della contenuta distanza tra il luogo di lavoro e l'abitazione, di utilizzare CP_1
un mezzo proprio;
non è stata neppure dedotta, né tanto meno provata, l'impossibilità di utilizzare mezzi pubblici e/o di raggiungere a piedi il posto di lavoro per motivi oggettivi e/o soggettivi.
Concludendo, non essendo stata fornita prova dell'uso necessitato del mezzo privato, tenuto conto delle contestazioni mosse dall' che, si cristallizzano proprio sul c.d. rischio elettivo in cui è incorso il CP_1
lavoratore nella scelta dell'uso dello scooter per percorrere il tragitto, la domanda della ricorrente non può, essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di ctu.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 490 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere all' le spese di lite, liquidate in € 2.500,00 per compensi di CP_1
procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di ctu;
Così deciso in Marsala in data 01/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
490 /2025 R.G.
All'udienza del 01/10/2025 alle ore 10.06, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. LO BUE CARMELA per parte ricorrente , la quale conclude e discute la Parte_1 causa riportandosi ai propri atti ed insistendo per l'accoglimento delle domande, stante la loro fondatezza sia in punto di an che di quantum, anche alla luce delle risultanze della ctu. vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
È presente l'Avv. Di Vincenzo per parte resistente il quale conclude e discute la causa CP_1 chiedendo il rigetto dell'azione, riportandosi ai propri scritti difensivi, non per ultime le note conclusive e rilevando che il sinistro non integra un infortunio sul lavoro in itinere per i motivi meglio esposti nelle memorie.
Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 15.32, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 490 /2025 R.G.
OGGETTO: infortunio sul lavoro in itinere vertente tra
, nata a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso introduttivo, C.F._1
dall'Avv. LO BUE CARMELA, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
Controparte_2
(cf ) - - Sede di Palermo - Trapani in persona del dott.
[...] P.IVA_1 CP_1 CP_3
nato in [...] il [...] n.q. di Direttore Regionale della Sicilia e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento presso l'Avv. Giovanni Battista Di Vincenzo in Trapani via Vito Sorba 18 dal quale è altresì rappresentato e difeso in forza di procura generale alle liti in notaio dott. di Palermo del 19.1.2023 rep. 2536 racc. 115 registrato a Palermo il Persona_1
26.1.2023 nr. 2748/ 1T e depositata presso la cancelleria del Ruolo Generale Civile della Corte d'Appello di Palermo in data 30.1.2023 n.1,
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale accertare e dichiarare che l'evento occorso alla ricorrente in data
17.09.2024 costituisce infortunio sul lavoro in itinere ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 1124/1965 e della normativa vigente;
condannare l' al riconoscimento della natura infortunistica dell'evento e alla CP_1
corresponsione delle prestazioni per indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta ed invalidità permanente conseguenti alle lesioni personali subite nell'occorso infortunio di cui è causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare l'avversa domanda;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, lavoratrice subordinata presso gli uffici del Comune di Mazara Del Vallo sostiene di aver subito, in data 17 settembre 2024, un infortunio in itinere mentre, al termine dell'orario lavorativo, si recava dalla sede di lavoro alla propria abitazione a bordo del proprio motociclo;
nello specifico, cadeva rovinosamente a terra, nei pressi di Via Marina a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia.
Tempestivamente denunciato l'evento all'istituto assicurativo resistente, questi respingeva la richiesta ritenendo che l'evento "non risulta avvenuto per rischio lavorativo bensì per il verificarsi del rischio elettivo”.
Ritenendo infondata ed illegittima la motivazione addotta dall' , ha promosso il presente giudizio CP_2
per ottenere il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro in itinere ed il conseguenziale riconoscimento dell'indennizzo spettante per invalidità temporanea a permanente.
L' costituendosi ha ribadito l'infondatezza degli assunti e delle richieste avversarie deducendo che CP_1
l'occasione di lavoro ai sensi dell'art 12. Decreto lvo 38/00 vada ritenuta insussistente stante la deviazione dal percorso più breve casa – lavoro posta in essere dalla ricorrente e tale da interrompere il nesso casuale con l'attività lavorativa ed integrare il c.d. rischio elettivo.
Per tali motivi ha chiesto il rigetto dell'azione.
Il procedimento, istruito attraverso la documentazione riversata in atti e la ctu medico legale volta ad accertare le conseguenze derivanti dal sinistro, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
*******
La domanda avanzata dalla ricorrente è infondata e non può essere accolta. Ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. n. 38/2000, “salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro
o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”.
La Corte di Cassazione civile, con numerose pronunce, ha esaminato ed esplicitato le ipotesi in cui sussiste l'infortunio in itinere ed i casi di esclusione dello stesso per il c.d. rischio elettivo.
In particolare, con sentenza del 22.2.2022, n. 5814, la Corte di Cassazione ha sancito che “in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per infortunio "in itinere", ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 38 del 2000, va inteso qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa al luogo di lavoro, dovendosi dare rilevanza ad ogni esposizione al rischio ricollegabile finalisticamente allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto, restando irrilevante l'entità del rischio e la tipologia della specifica attività cui l'infortunato sia addetto, con il solo limite del "rischio
elettivo", da intendersi per tale quello che sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento”.
Tale principio era già stato sancito con precedente pronuncia 18659/2020 “in tema di infortunio in itinere, la sussistenza di un rapporto finalistico tra il cd. percorso normale e l'attività lavorativa è sufficiente a garantire la tutela antinfortunistica. A seguito della modifica dell'art. 2, comma 3, t.u. n. 1124/1965, la nozione di rischio elettivo rilevante al fine di escludere l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere va circoscritta al caso in cui il lavoratore, in base a ragioni o ad impulsi personali, abbia compiuto una scelta arbitraria che abbia creato e comportato la necessità di affrontare una situazione diversa da quella inerente al cd. percorso normale tra casa e lavoro”. Inoltre, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, Cassazione civile, sez.
VI, 3.11.2011, n. 22759, “in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'infortunio in itinere non può essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio automezzo al luogo di prestazione dell'attività lavorativa fuori sede, dal luogo della propria dimora, ove l'uso del veicolo privato non rappresenti una necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada”.
L'infortunio “in itinere” indennizzabile ricorre, quindi, solo quando l'uso del mezzo privato di trasporto si renda necessario in base ad una ragionevole scelta del lavoratore, sicché la sua configurabilità va esclusa nell'ipotesi in cui il tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro possa essere agevolmente coperto, anche per il ritorno, in parte mediante l'uso del mezzo pubblico ed in parte a piedi (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n.
15068/2001) e ciò con la puntualizzazione che chi domanda il riconoscimento dell'infortunio in itinere è tenuto a dare prova dell'uso necessitato e che “la stessa prova non può ritenersi assolta per intero attraverso l'uso di generiche presunzioni, né attraverso la sollecitazione dei poteri di ufficio in quanto si tratta di poteri discrezionali, che postulano l'esistenza di piste probatorie” (Cass. civ., sez. lavoro, n.
16836/2017; nonché Cassazione civile, sez. lav., 18.4.2013, n. 9466, secondo cui “al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante da infortunio in itinere, il lavoratore deve dare la prova della necessità
dell'utilizzo del mezzo proprio. E tale prova deve essere dedotta tempestivamente secondo le regole del processo del lavoro, non potendo supplire alle carenze probatorie della parte il potere officioso del giudice di disporre delle prove ai sensi dell'art. 421 c.p.c., specialmente ove tale potere officioso si scontrerebbe con il principio della ragionevole durata del processo”).
Richiamati gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità susseguitisi nel tempo, ed applicati tali principi al caso oggetto di controversia, va rilevato che parte ricorrente, gravata dall'onere di allegazione e prova, non ha fornito adeguata dimostrazione dell'utilizzo necessitato del mezzo di trasporto privato, al fine di percorrere il tragitto dalla sede di lavoro alla propria abitazione e viceversa. Sul punto, l' , pur non contestando il fatto storico fonte del danno subito dalla ricorrente, ha negato CP_1
la risarcibilità dello stesso sostenendo che la scelta dell'uso del ciclomotore doveva ritenersi tale da interrompere il nesso eziologico per rischio elettivo.
Più specificatamente, l' ha rilevato che la distanza tra il posto di lavoro e l'abitazione della CP_1
ricorrente è tale da poter essere percorsa a piedi.
Sul punto parte ricorrente si è limitata a dedurre che “non esiste nessuna norma di legge che obbliga i lavoratori a recarsi o a fare ritorno dal luogo di lavoro “a piedi” per non “incappare” nel pericolo di un incidente”.
Tuttavia, nonostante non esista alcuna norma che imponga al lavoratore le modalità da porre in essere per recarsi al lavoro, il c.d. rischio elettivo è costituito proprio dalla scelta arbitraria del lavoratore: nel caso specifico, la ricorrente non ha fornito alcun riscontro in ordine alla necessità, anche alla luce delle contestazioni mosse dall' e della contenuta distanza tra il luogo di lavoro e l'abitazione, di utilizzare CP_1
un mezzo proprio;
non è stata neppure dedotta, né tanto meno provata, l'impossibilità di utilizzare mezzi pubblici e/o di raggiungere a piedi il posto di lavoro per motivi oggettivi e/o soggettivi.
Concludendo, non essendo stata fornita prova dell'uso necessitato del mezzo privato, tenuto conto delle contestazioni mosse dall' che, si cristallizzano proprio sul c.d. rischio elettivo in cui è incorso il CP_1
lavoratore nella scelta dell'uso dello scooter per percorrere il tragitto, la domanda della ricorrente non può, essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di ctu.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 490 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere all' le spese di lite, liquidate in € 2.500,00 per compensi di CP_1
procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di ctu;
Così deciso in Marsala in data 01/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.