TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/06/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 26/5/2025, ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero 7712/2022 R.G.
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Parte_1
Doronzo, in forza di procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Tedone, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 26/05/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.12.2022 ha agito in giudizio al fine di accertare Parte_1
e dichiarare l'infondatezza della trattenuta fiscale di € 2.971,65 operata dall' sugli arretrati CP_1 dell'assegno ordinario di invalidità erogato dall'Istituto previdenziale a decorrere da aprile 2019 con conseguente condanna di quest'ultimo alla restituzione in suo favore della trattenuta operata.
A tal fine, a sostegno della propria domanda, dopo aver premesso che a seguito di decreto di omologa del 21.05.2021 era stato riconosciuto il requisito sanitario ex lege 222/1984 e il diritto al rinnovo dell'assegno di invalidità con decorrenza da aprile 2019 (riconoscimento precedente anno
2016,) deduceva: che il prospetto di liquidazione datato 18 ottobre 2021 (doc. 2) indicava una CP_1 somma lorda di € 20.252,78 per il periodo corrente da aprile 2022 a ottobre 2021, di cui € 16.988,44 per arretrati ed € 3254,34 per ANF (assegno nucleo familiare); che poiché in concomitanza aveva
1
percepito la DS agricola, all'esito di conteggi l' aveva liquidato ad aprile 2022 la somma netta CP_1 di € 10.462,92 trattenendo dall'originaria somma € 421,80 a titolo di trattenute, € 6396,08 per recupero crediti (DS agricola), ed € 2.971,65 per “Irpef anni precedenti da conguaglio arretrati”; che era stata erroneamente operata una trattenuta fiscale per omessa applicazione delle detrazioni per familiari a carico.
In conseguenza di ciò, il ricorrente adiva il Tribunale di Trani chiedendo che l' fosse CP_1 condannato al pagamento della complessiva somma di € 2.971,65 a titolo di saldo arretrati non corrisposti, o della diversa somma giudizialmente accertata, oltre accessori;
il tutto con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in CP_1 relazione alla dedotta erronea applicazione della ritenuta fiscale nonché insistendo per il rigetto della domanda nel merito, essendo corretta la liquidazione operata dall' . CP_1
La causa veniva istruita mediante CTU contabile.
*****
Deve essere respinta l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice adito, sollevata dall' . CP_1
Sul punto si richiama e si fa proprio il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “Le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario” (cfr., in termini, Cass. SS.UU. n.
15031/2009; cfr., più di recente, Cass. SS.UU. n. 16833/2017).
Pertanto, vertendo la presente controversia sulla legittimità dell'operato dell' (sostituto CP_1
d'imposta), che ha proceduto ad operare trattenute sulla prestazione erogata al ricorrente
(sostituito), la giurisdizione appartiene a questo giudice ordinario. Peraltro il ricorrente lamenta l'erronea corresponsione degli arretrati corrispostigli, e il presente giudizio verte proprio in relazione a tale valutazione, di competenza di questo Giudice.
Ciò posto, la domanda nel merito è infondata e deve essere rigettata.
Ai fini del calcolo della correttezza della liquidazione della prestazione da parte dell' è stata CP_1 espletata una CTU contabile a mezzo della dott.ssa la quale appare esente da vizi Persona_1 logici e contraddizioni, tanto da poter essere posta a base della presente decisione.
Il CTU ha così ampiamente argomentato: “Preliminarmente occorre fare chiarezza sulla normativa fiscale collegata alle prestazioni previdenziali applicabile al caso di specie, al fine di verificare se l'importo delle ritenute fiscali operate dall' sulla pensione/ assegno di invalidità categoria IO CP_1
2
n. 17042988 con decorrenza dal 01/04/2019 e relativi arretrati, riconosciuti ed erogati dall' CP_1 in favore del sig. , sia stato determinato correttamente. La tassazione separata si Parte_1 distingue per il fatto che i redditi in essa inclusi non concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente, su cui normalmente si calcolano le imposte secondo le aliquote progressive dell'Irpef. I redditi soggetti a tassazione separata ex art. 17 del TUIR, si formano nel corso di uno o più periodi di imposta precedente (redditi a formazione pluriennale) ed assumono rilevanza fiscale solo nel momento in cui sono percepiti. Al fine di evitare la loro imputazione in un'unica annualità con un rilevante aggravio fiscale vengono assoggettati ad una separata tassazione. Per questo tali redditi (come il TFR o gli arretrati da lavoro dipendente) vengono assoggettati all'aliquota IRPEF media relativa ai due anni precedenti la percezione del reddito (ex art. 21 del TUIR). I redditi a formazione pluriennale sono soggetti, nell'anno di incasso, a tassazione separata (ex art. 17 del TUIR) al fine di evitare un carico fiscale troppo elevato per il soggetto percettore. Alcune tipologie reddituali, come ad esempio i redditi percepiti una tantum, che maturano per più periodi d'imposta, ma il cui diritto all'incasso si manifesta in un solo esercizio (come ad esempio le indennità percepite per la cessazione di alcune attività, il TFR o gli emolumenti arretrati da lavoro dipendente), non concorrono alla determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, ma sono soggette a tassazione separata, per ragioni di equità fiscale. In virtù della maturazione ultra-annuale, al fine di evitare che i redditi percepiti, nell'anno in cui si considerano imponibili, si sommino a quelli “ordinari” dello stesso periodo d'imposta, incrementando il carico fiscale % sul contribuente (a causa della progressività delle aliquote
IRPEF), i redditi quali gli arretrati sono tassati separatamente, non concorrono alla formazione del reddito complessivo dell'anno, ma costituiscono una massa imponibile autonoma, tassata secondo norme particolari. Il reddito soggetto a tassazione separata è imponibile IRPEF con un'aliquota proporzionale (e non più progressiva) pari all'aliquota media d'imposta cui è stato soggetto il reddito del contribuente nel biennio antecedente l'anno in cui l'ammontare a tassazione separata si considera “posseduto” (art. 21, comma 1) e: – nel caso in cui, in uno dei due anni da prendere in considerazione, il contribuente non abbia avuto reddito, l'aliquota applicata è pari alla metà dell'aliquota media dell'altro anno (art. 21, comma 3); – nel caso in cui il contribuente non abbia posseduto redditi nel biennio anteriore, la tassazione avverrà secondo l'aliquota applicabile al primo scaglione IRPEF (art. 21, comma 3). Sulla base di quanto disposto dall'articolo 21, comma 4 del TUIR, che testualmente si riporta:“4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 17 l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'art. 13 e nei commi 1 e 2 dell'art. 14 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati (per i percettori del reddito assoggettato a tassazione separata) devono
3
dichiarare al soggetto ( l' che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno CP_1 degli anni cui si riferiscono.” Prima di porre in pagamento gli arretrati, la sede è tenuta ad CP_1 eseguire una serie di accertamenti aventi lo scopo di verificare anche l'eventuale attività lavorativa prestata o l'eventuale godimento di altre provvidenze. La dichiarazione delle detrazioni fruite/fruibili deve essere presentata/trasmessa all'ente che è tenuto all'erogazione delle indennità, nel caso di specie l' nella veste anche di sostituto d'imposta, prima che la somma venga posta CP_1 in liquidazione, unitamente alla trasmissione delle dichiarazioni reddituali corrispondenti agli anni a cui si riferiscono gli importi arretrati. Dalla documentazione in atti prodotta sia dal ricorrente che da parte resistente, la dichiarazione delle detrazioni fruite/fruibili non risulta trasmessa all' mentre risulta trasmesso il mod. TE09 (dichiarazione relativa ai rapporti precedenti), che CP_1 attiene ad altre e diverse informazioni che non possono essere equiparate alle detrazioni fruite/fruibili, nel merito si confronti la comunicazione con protocollo n. 091.20.01.2022.0011851
(allegato n. 7 di parte ricorrente) confermata anche da parte resistente ed allegata all'atto di costituzione/memorie difensive. Con comunicazione del 18/10/2021, l' ha provveduto a CP_1 comunicare al sig. l'importo dell'assegno d'invalidità nello specifico, il sistema Parte_1 misto di calcolo, retributivo tenuto conto dei contributi versati dal 01/01/1991 al 31/12/2015, e contributivo dal 01/01/1996 al 31/12/2011, degli assegni al nucleo familiare, specificando l'imponibilità fiscale tenuto conto delle detrazioni per redditi da pensione, detrazioni per coniuge e carico e per figli;
comunicava altresì l'importo lordo degli arretrati per il periodo dal 01/04/2019 al 31/10/2021 sottolineando che gli arretrati sarebbero stati disponibili non appena l'ufficio avesse terminato gli adempimenti necessari ed al netto di eventuali ritenute per somme corrisposte in precedenza, tassazione IRPEF secondo la normativa vigente. Nella stessa comunicazione del
18/10/2021 l' ricordava l'obbligo di comunicare all' qualsiasi fatto che avesse potuto CP_1 CP_1 incidere sul diritto o la misura dell'assegno, pena il recupero delle somme percepite indebitamente.
La normativa tributaria assoggetta a tassazione separata ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. b)
D.P.R. 917 del 1986 con l'applicazione della ritenuta alla fonte IRPEF, sia gli arretrati per prestazioni da lavoro dipendente che gli arretrati di carattere previdenziale per equiparazione, pertanto l'applicazione dell'aliquota minima IRPEF da parte dell , è legittima. In base al CP_1 principio di cassa, le somme e i valori percepiti sono imputati al periodo d'imposta in cui entrano nella disponibilità del contribuente/beneficiario. La ritenuta deve essere effettuata ex art. 23 comma 2 lettera c D.P.R. 600 del 1973, pertanto l' è tenuto per legge ad operare la ritenuta CP_1 sugli arretrati, non è invece obbligato né ha il potere per individuare i redditi e le detrazioni fiscali spettanti su ogni anno riferito agli arretrati, eventuali limiti riferiti alla cosiddetta “ no tax area”, se non all'anno corrente di liquidazione, a meno che il percipiente non provveda a comunicare dette informazioni, solo in questo caso l' le deve considerare al fine di determinare l'importo CP_1
4
esatto delle trattenute fiscali. Sulla base di dette norme fiscali, le doglianze da parte del ricorrente in merito all'asserita non debenza o la ridotta debenza dell'imposta, non possono essere avanzate nei confronti dell che si limita ad operare, come la legge impone, la ritenuta fiscale, ritenuta CP_1 che l' versa nelle casse dell'Erario, nella veste di sostituto d'imposta. Il sostituto d'imposta CP_1 svolge la funzione di esattore dell'Amministrazione finanziaria, versando direttamente a quest' ultima gli acconti d'imposta per conto del contribuente sostituito che è l'effettivo debitore delle imposte. II ricorrente, quale contribuente sostituito che ha subito trattenute fiscali superiori rispetto a quelle dovute per effetto dell'applicazione delle detrazioni fiscali spettanti, può richiedere all'Erario il rimborso della somma a credito”.
Il CTU ha poi così concluso: “Sulla base della normativa fiscale di riferimento e della documentazione prodotta dalle parti, la verifica dei conteggi eseguiti dall' quale sostituto CP_1
d'imposta per la determinazione della ritenuta fiscale IRPEF operata pari ad € 2.971,65 sulle somme arretrate liquidate e corrisposte al netto delle trattenute e dei recuperi crediti, in assenza di specifica comunicazione delle detrazioni spettanti al ricorrente sig. , risulta Parte_1 corretta ed in pieno rispetto della normativa di riferimento.” (cfr. CTU in atti, a cui si rinvia).
Le contestazioni sollevate da parte ricorrente con le sole note di trattazione del 28.04.2025 concernenti l'omesso calcolo delle detrazioni per la mera asserzione “assenza di specifica comunicazione delle detrazioni spettanti al ricorrente” non trovano fondamente, essendo le argomentazioni del CTU talmente esaustive da non richiedere ulteriori approfondimenti istruttori.
In conclusione, alla luce della CTU espletata, che si condivide, la domanda deve dunque essere rigettata.
Nulla può essere liquidato in favore dell' a titolo di spese processuali, sussistendo i CP_1 presupposti per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., primo periodo.
Le spese di CTU restano definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
09.12.2022 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così Parte_1 CP_1 provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Nulla per le spese dell' ; CP_1
3. Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice Dott.ssa Floriana Dibenedetto
5