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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/07/2025, n. 7490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7490 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Raffaele Sdino - Presidente- Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26475 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: separazione giudiziale TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Paola Carbone presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Vincenzo De Franchis, 39; RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 19/12/2023, esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio con il sig. in Napoli il 23/08/2018; che CP_1 dall'unione coniugale erano nati i figli (nata a [...] -NA- il Per_1
14/02/2019) e (nato a [...] – NA- il 27/03/2022); che il Per_2 matrimonio, inizialmente felice, per esclusiva colpa del sig. , si era sempre CP_1 più deteriorato, con gravi ripercussioni in ordine alla vita familiare;
che dall'anno 2020 il resistente aveva una dipendenza dalla droga che, con il trascorrere del tempo, aveva influito sempre maggiormente sull'assolvimento dei doveri coniugali di assistenza morale e materiale, rendendo il rapporto coniugale intollerabile;
che le continue vessazioni, seppur dettate dalla ormai conclamata dipendenza da droghe pesanti in uno alle alterate condizioni psico-fisiche del Celotto, avevano creato un sempre maggiore stato di disagio nella ricorrente e nel nucleo familiare;
che sebbene le predette discussioni - seppur fortemente animate - non sfociavano mai in violenze fisiche nei confronti della ricorrente e dei minori, purtroppo, però, era stato lo stesso resistente, ad ottobre del 2021, ad aver usato violenza verso sé stesso tentando il suicidio;
che a partire da settembre 2022, il sig. si era CP_1
1 trasferito presso l'abitazione della madre essendo ormai divenuta completamente insostenibile la convivenza;
che dal mese di ottobre 2022 a dicembre 2022, il resistente, anche nel tentativo di ricongiungere la propria famiglia, aveva frequentato una comunità di recupero;
che purtroppo lo stesso non aveva inteso poi proseguire nel percorso di disintossicazione;
che dalla fine del mese di febbraio 2023 il non era più rientrato presso la sua dimora, rendendosi di fatto CP_1 completamente irreperibile, salvo poi essere individuato casualmente nei pressi di un'attività commerciale e di un giardino pubblico, ove conduceva una vita da
“clochard”; che nei rari incontri accidentali il resistente aveva rifiutato qualsiasi sostegno/aiuto concreto proposto dalla sig.ra e dalle rispettive famiglie;
che Pt_1 nel mese di novembre 2023, una volta rintracciato il marito, la ricorrente, con l'aiuto delle famiglie, lo convinceva a rientrare in una comunità di recupero;
che il 3 novembre 2023 lo stesso iniziava il proprio percorso di recupero che però terminava dopo soli 5 giorni per volontà dello stesso resistente;
che in quell'occasione la sig.ra scopriva che il , allo stato senza fissa dimora, Pt_1 CP_1 non aveva nemmeno i documenti di riconoscimento;
che già dal mese di aprile 2023 vani erano stati i tentativi della sig.ra di poter rintracciare telefonicamente il Pt_1 marito per eventuali emergenze e/o comunicazioni riguardanti la prole in quanto lo stesso non possedeva un telefono o quanto meno non aveva mai comunicato alla stessa un numero telefonico;
che sebbene il nei primi mesi del suo CP_1 allontanamento aveva chiesto di vedere i figli, purtroppo lo stesso era in uno stato psico-fisico fortemente alterato nonché in condizioni di trascurata igiene personale tali da generare nella ricorrente la fondata preoccupazione per i minori;
che il continuava a disinteressarsi completamente e gravemente delle esigenze CP_1 affettive e/o economiche dei figli, non provvedendo ormai da diversi mesi al loro mantenimento e non preoccupandosi delle loro esigenze;
che allo stato il sig.
non era in grado di provvedere nemmeno alle proprie di esigenze;
che la CP_1 ricorrente provvedeva alla crescita, all'educazione, alla cura ed alla salute dei figli, coadiuvata dalla propria famiglia;
che la completa assenza del padre nella vita dei figli stava cagionando problemi ai minori dal momento che la ricorrente era impossibilitata a rintracciare il per il rilascio di autorizzazioni e/o firme per CP_1 il disbrigo di pratiche burocratiche da effettuarsi nell'interesse dei minori stessi e per cui era richiesta l'autorizzazione di entrambi i genitori;
che a causa dell'irreperibilità del padre, la sig.ra era impossibilitata a richiedere i Pt_1 documenti di identità dei piccoli;
che la ricorrente svolgeva l'attività di cameriera ai tavoli presso un ristorante situato nel comune di Massa di Somma, con contratto a tempo determinato, con scadenza il 31/12/2023, e con busta paga di € 800,00 circa a cui si aggiungevano le mance dei clienti, oltre a percepire l'assegno unico per i figli nella quota del 100%. Tanto premesso, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, nonché disporsi l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre, con collocamento Per_1 Per_2 presso la stessa, e con esclusione di ogni diritto di vista del padre, ovvero, in subordine, stabilirsi modalità di visita fortemente limitate e in modalità protetta;
2 quanto alle statuizioni economiche, chiedeva porsi a carico del sig. l'obbligo CP_1 di corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento dei figli l'importo complessivo di € 400,00, con aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT, ed oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza ex art. 473 bis n. 21 c.p.c. del 26/03/2024, era presente la ricorrente personalmente, assistita dal difensore costituito, il quale chiedeva termine per effettuare la rinotifica, atteso che, dopo il primo tentativo di notifica a mani proprie, la notifica ex art. 143 non aveva consentito il rispetto dei termini a comparire, come emergeva dalla relata di notifica. Il Giudice relatore rinviava al 02/07/2024, disponendo la rinotifica nei termini di legge. All'udienza del 02/07/2024, la difesa di parte ricorrente rappresentava di aver proceduto alla rinotifica ex art. 140 cpc, ma che la stessa non si era ancora perfezionata, non essendo tornata la ricevuta di ritorno, e chiedeva rinvio per il deposito della cartolina. Il Giudice delegato, preso atto, rinviava all'udienza del 03/12/2024, disponendo la rinotifica a cura di parte ricorrente nei termini di legge;
in subordine onerava parte ricorrente del deposito telematico ed esibizione all'udienza già fissata della cartolina ex art 140 cpc, attestante la regolare e tempestiva notifica del ricorso e del verbale al resistente. Alla successiva udienza del 03/12/2024, il Giudice relatore preliminarmente dava atto che risultava depositata la notifica perfezionata a parte resistente che non aveva inteso costituirsi e, pertanto, ne dichiarava la contumacia. Veniva poi sentita la ricorrente, la quale dichiarava: “mi riporto al ricorso e ne chiedo l'accoglimento; non vedo il sig. da due anni, non so nulla di lui, non telefona per avere notizie CP_1 dei bambini, nfatti non lo conosce proprio il padre, A ho spiegato che Per_2 Per_1 il padre ha dei problemi di salute, che sta cercando di curarsi e che se ci riuscirà potrebbe tornare per farle capire che non è stata una sua volontà abbandonarli, io vivo con i miei genitori che mi aiutano a crescere i bambini;
va al nido e Per_2
frequenta la prima elementare;
io non ho alcun rapporto neanche con la Per_1 famiglia di origine del sig. , né i suoi genitori, né le sue sorelle mi contattano CP_1 per vedere o avere notizie dei bambini;
ADR io lavoro come cameriera a Massa di Somma, io con le mance percepisco circa €1.000 al mese;
il sig. fino al 2022, CP_1 prima dell'inizio della sua dipendenza dalle sostanze stupefacenti, è sempre stato un buon padre ed il clima è sempre stato sereno ADR io percepisco l'AAU al 100% per la cifra di euro 358 mensili per entrambi i bambini ”. All'esito, il difensore di parte ricorrente si riportava al ricorso, insisteva per l'accoglimento delle richieste istruttorie e chiedeva l'emissione dei provvedimenti provvisori. Il Giudice, preso atto, si riservava. Con ordinanza del 19/12/2024, il Giudice relatore, a scioglimento della riserva assunta a seguito dell'udienza del 03/12/2024, viste le richieste formulate dalla ricorrente negli atti introduttivi e le dichiarazioni rese all'udienza, rilevata l'assenza del resistente nonostante la tempestività e regolarità della notifica, disponeva in via provvisoria ed urgente ex art. 473 bis 22 co 1 e 3 cpc l'affidamento esclusivo dei
3 figli minori e alla madre, senza alcuna determinazione su eventuali Per_1 Per_2 tempi e modalità di permanenza dei minori con il padre atteso il disinteresse del resistente a coltivare la relazione con i figli e ad esercitare in modo responsabile la genitorialità, nonché determinava in € 500,00 a carico del resistente il contributo per il mantenimento dei figli (€ 250,00 ciascuno), oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, ed oltre il 50% delle spese straordinarie;
rinviava all'udienza del 28/04/2025 per l'escussione dei testi sulle circostanze ammesse, e disponeva a cura del CSS territorialmente competente un'indagine socio-ambientale per verificare le condizioni di vita dei minori e il loro rapporto con entrambi i genitori. In data 31/03/2025 i Servizi Sociali del Comune di Napoli – Municipalità 6 – depositavano relazione sui minori . CP_1
All'udienza del 28/04/2025, il difensore costituito di parte ricorrente rappresentava che erano presenti i testi ammessi e chiedeva procedersi alla loro escussione. Il giudice provvedeva in conformità. Veniva sentito il primo teste, sig.
, padre della ricorrente, il quale confermava le circostanze articolate Testimone_1 nel ricorso introduttivo. All'esito, la difesa di parte ricorrente, ritenuta sufficiente l'escussione del teste, rinunciava all'escussione del secondo teste. Il giudice relatore, preso atto e ritenuta la causa sufficientemente istruita, fissava in trattazione scritta l'udienza di remissione della causa in decisione per la data del 10/06/2025, assegnando alla parte ricorrente i termini ex art. 473-bis.28, a) e b), c.p.c. pari rispettivamente a 30 giorni e 15 giorni. Con comparsa conclusionale ex art 473 bis n. 28 depositata in data 09/05/2025, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, nonché disporsi l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre, con collocamento presso la stessa e con esclusione di ogni diritto di vista dei minori a favore del padre;
quanto alle statuizioni economiche, chiedeva porsi a carico del resistente l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la somma complessiva di € 500,00, confermando pertanto i provvedimenti urgenti già adottati, con aggiornamento annuale alla variazione dell'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con note di trattazione scritta depositate in data 06/06/2025, parte ricorrente si riportava a tutti i propri atti e verbali di causa, nonché alla propria comparsa conclusionale, chiedendo l'integrale accoglimento di tutte le proprie domande. Con ordinanza dell'11/06/2025, il Giudice relatore, viste le note di trattazione scritta con le conclusioni depositate dalla ricorrente, riservava la causa in decisione al Collegio, mandando al PM per la formulazione delle sue conclusioni. In data 12/06/2025, il PM, letti gli atti, chiedeva la contestazione ad CP_1 della condotta pregiudizievole posta in essere ai danni dei figli minori e Per_1
al fine di dichiararlo decaduto dalla responsabilità genitoriale. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente.
4 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.. In ordine alla domanda di addebito avanzata dalla parte ricorrente si evidenzia che essa si fonda sulla condizione di tossicodipendenza del resistente. La ricorrente, fin dall'atto introduttivo, ricostituisce i ripetuti tentativi del resistente di disintossicarsi, ovvero i ripetuti percorsi di cura che , secondo la prospettazione della ricorrente, venivano sempre prematuramente abbandonati dal coniuge senza che mai egli riuscisse a riconquistare una condizione di equilibrio. Tale narrazione, ripetuta dalla ricorrente dinnanzi al Giudice relatore e confermata dal teste della predetta, ha trovato riscontro anche nelle dichiarazioni rese dai familiari del resistente ai Servizi Sociali che hanno effettuato, su mandato del Giudice relatore, la visita domiciliare;
in particolare la sorella riferiva che il CP_1 era stato inserito in diverse comunità terapeutiche dalle quali si era sempre allontanato, che era senza fissa dimora e viveva per strada nel quartiere napoletano di S. Giovanni a Teduccio, che non aveva un telefono e lei riusciva a contattarlo attraverso l'aiuto di un commerciante della zona che lo aveva preso a cuore;
infine riferiva che il fratello era indagato in un procedimento penale del quale non sapeva fornire ulteriori informazioni. Non vi è dubbio che la condizione di tossicodipendenza del rappresenta con CP_1 ogni evidenza la causa determinante la fine della relazione coniugale che aveva determinato un clima invivibile in casa tanto da costringere la ricorrente, che in precedenza lo considerava un ottimo marito e padre, a trasferirsi insieme ai figli minori presso la casa dei propri genitori sino a che il decideva di CP_1 allontanarsi dall'abitazione familiare senza farvi ritorno. Il collegio ritiene che pertanto vi sia prova in ordine alla domanda di addebito e che vada dichiarata la separazione ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c.. con addebito alla resistente. Quanto ai provvedimenti accessori relativi alla prole minorenne, preliminarmente il Collegio osserva che la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale, formulata dal PM in sede di conclusioni rispetto alle circostanze che erano evincibili sin dal ricorso introduttivo, deve considerarsi tardiva. Peraltro, osserva il Collegio come, secondo la Giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. sez. I, 09/05/2023, n.12237), dalla lettura in combinato disposto degli artt. 330 e 333 c.c. si desume che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente del minore a crescere nel contesto familiare d'origine. A giudizio del Collegio, l'accoglimento della domanda di affido super esclusivo alla ricorrente dei figli minori è una statuizione sufficiente per la tutela dei loro interessi: il , all'attualità, appare, in virtù del compendio probatorio CP_1 raccolto, assolutamente disinteressato all'esercizio della responsabilità genitoriale
5 che, comunque, non sarebbe possibile in ragione del suo stato di tossicodipendenza e di senza fissa dimora, che si deve presumere attuale, non essendo state introdotte nel processo evidenze di segno opposto. Tale situazione impone di concentrare anche l'adozione delle decisioni per le scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) in capo alla madre, restando al il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed CP_1 educazione dei minori potendo ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337- quater ultimo comma c.c.). Va inoltre evidenziato che la prolungata assenza del Celotto, la circostanza che egli sia totalmente irreperibile e non contattabile neanche da remoto in caso di urgenza o necessità per i minori, e che da ormai due anni si sia allontanato dalla casa familiare, in quanto tutte condotte espressive del suo disinteresse a coltivare la relazione con i figli ed a esercitare in modo responsabile la genitorialità, sono elementi che inducono il Collegio a non assumere alcuna determinazione su eventuali tempi e modalità di permanenza dei minori con il predetto;
quest'ultimo, quando lo vorrà, potrà contattare i SS territorialmente competenti i quali, previa verifica delle sue capacità genitoriali, provvederanno ad organizzare incontri in modalità protetta al fine di instaurare e successivamente monitorare la relazione, allo stato inesistente, tra il padre ed i minori. Quanto alle determinazioni patrimoniali, non essendo stati introdotti ulteriori elementi di valutazione, possono trovare conferma le statuizioni adottate con l'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. condividendo il Collegio le motivazioni espresse nell'ordinanza in ordine al permanere dell'obbligo di mantenimento della prole anche per il genitore che sceglie di non partecipare al giudizio e del quale, conseguentemente, le condizioni patrimoniali non sono state compiutamente accertate. In ordine alle spese si rileva la soccombenza del resistente in ordine alla domanda di addebito e pertanto si reputa di condannarla al pagamento del 50% delle spese processuali sostenute da parte ricorrente;
per la restante metà in ragione della condotta processuale di non contestazione a seguito della scelta di rimanere contumace, le spese possono essere compensate tra le parti
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c., la separazione personale dei coniugi e con addebito al Parte_1 CP_1 resistente ( Atto n. 23, p. I, s. sez. K, Reg. Atti Matrimonio anno 2018);
• Dispone l'affidamento super esclusivo ex art. 337 quater terzo comma dei figli minori e , alla madre senza prevedere, allo Persona_3 Controparte_2 stato, tempi di permanenza dei minori presso il padre;
• Determina in euro 500,00 a carico del resistente il contributo per il mantenimento dei figli ( e 250,00 € ciascuno) disponendo che Per_1 Per_2
6 l'assegno venga versato presso il domicilio della ricorrente o su postapay o su CC bancario/postale entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine.
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N. 5 p. I s. sez. E anno 2012)
• compensa le spese per il 50% e condanna il resistente al pagamento del 50% delle spese di lite della ricorrente che si liquidano in € 1904,00 per onorario, oltre spese al 15%, iva e cpa come per legge con attribuzione. Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 11/7/2025
Il Giudice estensore il Presidente dr.ssa Viviana Criscuolo dr. Raffaele Sdino
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