Art. 3.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.500.000 annue, si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2903 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.500.000 annue, si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2903 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.