Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 671
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva del concessionario

    L'eccezione è infondata poiché le censure del ricorrente afferiscono alla formazione del ruolo e all'estinzione della pretesa anche nella fase di riscossione, fondando la legittimazione a resistere del concessionario.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso

    L'eccezione è infondata poiché l'intimazione di pagamento è atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.

  • Rigettato
    Infondatezza del primo motivo di ricorso

    Il primo motivo è infondato poiché il concessionario ha comprovato la regolare notifica della prodromica cartella di pagamento.

  • Accolto
    Accoglimento del secondo motivo di ricorso - Prescrizione

    Il secondo motivo merita accoglimento. Alla data di notifica dell'intimazione impugnata, è ampiamente decorso il termine quinquennale di prescrizione del tributo locale, anche tenendo conto della regolare notifica della prodromica cartella di pagamento e in assenza di ulteriori atti interruttivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 671
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 671
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo