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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 671/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6871/2023 depositato il 07/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229020843616 IMU 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229020843616 IMU 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229020843616 IMU 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Non è presente nessuno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 293 2022 9020843616, notificata il 6.6.2023 recante la cartella esattoriale n. 293 2011 0058162301 e riguardante tassa IMU del
Comune di Paternò relativa agli anni 2005, 2006 e 2007 per complessivi € 264,49.
Si è costituito in giudizio il concessionario che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dal concessionario è infondata poiché le censure articolate con il ricorso afferiscono alla formazione del ruolo e all'estinzione della pretesa anche nella fase di riscossione, così fondando la legittimazione a resistere del concessionario ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112/1999 spettando, invero, a quest'ultimo procedere - come avvenuto - alla chiamata in causa dell'ente creditore interessato secondo lo schema di cui all'art. 106 c.p.c. (Cass. civ., sez. VI-3, n. 29798/2019, ord.)
Deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controparte poiché "In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine." (Cass. civ., 20476/2025).
Il primo motivo di ricorso è infondato poiché il concessionario ha comprovato la regolare notifica della prodromica cartella di pagamento in data 4 ottobre 2011.
Merita accoglimento il secondo motivo di ricorso. Giova, infatti, osservare come, anche tenendo conto della regolare notifica (datata 24.10.2011) della prodromica cartella di pagamento in assenza della regolare notifica di ulteriori atti interruttivi, alla data di notifica dell'intimazione impugnata (il 5 giugno 2023) è ampiamente decorso il termine quinquennale di prescrizione del tributo locale ex art. 2948, n. 4, c.c.. (Cass. civ., n.
13683/2020, ord. in tema di ICI [e IMU], Cass. civ., 24697/2011, in tema di TARSU [e TARI], Cass. civ.,
4283/2010, in tema di TOSAP e tributi locali in generale).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
condanna il concessionario al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 400,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute, del contributo unificato ove versato.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6871/2023 depositato il 07/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229020843616 IMU 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229020843616 IMU 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229020843616 IMU 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Non è presente nessuno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 293 2022 9020843616, notificata il 6.6.2023 recante la cartella esattoriale n. 293 2011 0058162301 e riguardante tassa IMU del
Comune di Paternò relativa agli anni 2005, 2006 e 2007 per complessivi € 264,49.
Si è costituito in giudizio il concessionario che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dal concessionario è infondata poiché le censure articolate con il ricorso afferiscono alla formazione del ruolo e all'estinzione della pretesa anche nella fase di riscossione, così fondando la legittimazione a resistere del concessionario ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112/1999 spettando, invero, a quest'ultimo procedere - come avvenuto - alla chiamata in causa dell'ente creditore interessato secondo lo schema di cui all'art. 106 c.p.c. (Cass. civ., sez. VI-3, n. 29798/2019, ord.)
Deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controparte poiché "In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine." (Cass. civ., 20476/2025).
Il primo motivo di ricorso è infondato poiché il concessionario ha comprovato la regolare notifica della prodromica cartella di pagamento in data 4 ottobre 2011.
Merita accoglimento il secondo motivo di ricorso. Giova, infatti, osservare come, anche tenendo conto della regolare notifica (datata 24.10.2011) della prodromica cartella di pagamento in assenza della regolare notifica di ulteriori atti interruttivi, alla data di notifica dell'intimazione impugnata (il 5 giugno 2023) è ampiamente decorso il termine quinquennale di prescrizione del tributo locale ex art. 2948, n. 4, c.c.. (Cass. civ., n.
13683/2020, ord. in tema di ICI [e IMU], Cass. civ., 24697/2011, in tema di TARSU [e TARI], Cass. civ.,
4283/2010, in tema di TOSAP e tributi locali in generale).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
condanna il concessionario al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 400,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute, del contributo unificato ove versato.