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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 17/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1023/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1023/2022 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
MARTELLI RACHELINA, con domicilio eletto in via piane, 83 66030
66030 SANTA MARIA IMBARO Italia presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv.. CASTELLANI MARCO, con domicilio eletto in Via
Monte Cagno, 11 - Piano 1 Int. 2 67100 L'AQUILA presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lanciano – respinta ogni contraria istanza – :
“1. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: per i motivi sopra esposti, accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento integrale delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, pagina 1 di 10 revocare e/o dichiarare nullo, invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 351/2022 D.I. del 13/10/2022 /2022, reso dal Tribunale di
Lanciano, in persona del Presidente dott. Riccardo Audino, in riferimento al prov. civ. monitorio n. 816/2022 R.G. Trib. Lanc. o comunque dichiarare l'estinzione del diritto azionato in sede monitoria dall'opposta per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo, invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 351/2022
D.I. del 13/10/2022 /2022, reso dal Tribunale di Lanciano, in persona del Presidente dott. Riccardo Audino, in riferimento al prov. civ. 2.
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: per i motivi sopra esposti, previo accoglimento delle domande riconvenzionali spiegate, accertato e dichiarato il credito maturato dal nei Parte_1 confronti dell'opposta per aver corrisposto una maggiore somma precisamente pari ad € 161,49 relativamente alla fattura di energia elettrica n. EEX02370/2019 del 14.10.2019, e per non aver ottenuto il rimborso della somma di € 130,10 di cui alla fattura gas naturale n.
EX00956/2020 del 7.09.2020, condannare Parte opposta al pagamento in favore del della somma di € 251,59, Parte_1
oltre interessi, e/o nella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia, nonché, al pagamento di una somma da liquidarsi in via equitativa a titolo di risarcimento danni per lite temeraria ex art.
96 c.p.c.
4. IN SUBORDINE: per i motivi sopra esposti, laddove l'Ecc.mo
Tribunale adito dovesse ritenere sussistente un credito in capo all'opposta, applicare l'istituto della compensazione ex art. 1243 c.c.;
5. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite”. monitorio n.
816/2022 R.G. Trib. Lanc.;
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Lanciano, contrariis reiectis,
accertati e dichiarati i fatti di cui alla suestesa premessa e previa ogni opportuna declaratoria, accertare e dichiarare che la CP_1
in forza del contratto di somministrazione di energia
[...] pagina 2 di 10 elettrica e gas naturale intercorso in data 26.06.2018 con il Parte_1
(All. 1) ed in ragione dell'energia elettrica e del gas naturale
[...]
somministrati in favore della prefata amministrazione municipale e registrata dai misuratori in uso, del relativo costo e delle poste accessorie e fiscali dovute in virtù del richiamato contratto e della normativa applicabile ed esposte nelle fatture via via emesse (All. 9 -
235) e del relativo complessivo importo di € 243.943,09#, al netto di tutti gli importi bonificati in costanza di rapporto dal Parte_1
(All. 4 e 5) pari ad € 227.285,07#, è creditrice della residua somma di
€ 16.658,07#, ovvero della diversa somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio, da maggiorarsi degli interessi moratori maturati e maturandi dalla data di scadenza di ciascuna delle fatture insolute e per il relativo importo fino al saldo effettivo, con condanna del
[...]
a corrispondere l'importo che risulterà dovuto per le dedotte Pt_1 causali nella misura di € 16.658,07# ovvero della diversa somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio ed a rimborsare ad essa esponente il compenso e le spese spettanti per la fase monitoria e per il presente giudizio di merito, oltre spese generali, CAP ed IVA nella misura dovuta.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
La società ha notificato al Controparte_1 Parte_1 il decreto n. 351/2022 D.I. – 816/2022 RG del 13/10/2022 del
[...]
Tribunale di Lanciano con cui è stato ingiunto il pagamento di €
16.658,07 oltre interessi e spese di procedura, quale importo residuo dovuto per le forniture di gas ed energia elettrica erogate in base al contratto di somministrazione stipulato il 26/06/2018.
Il ha opposto il decreto ingiuntivo sostenendo Parte_1 la prescrizione del credito, l'insussistenza del credito per intervenuto pagamento delle forniture, allegando i relativi mandati di pagamento, ed ha chiesto in restituzione l'importo di € 291,59 versato in eccedenza.
pagina 3 di 10 si è costituita rilevando la mancata CP_1 CP_1
contestazione circa la sussistenza del rapporto di fornitura e sull'ammontare delle fatture emesse, ha evidenziato che il termine di prescrizione biennale non si applica ai rapporti di cui è parte una
Pubblica Amministrazione, oltre che per avere fatturato in termini inferiori al biennio;
ha evidenziato che in esecuzione del rapporto ha prestato fornitura di energia elettrica per il complessivo ammontare di
€ 235.038,91, e di gas per il complessivo ammontare di € 8.904,18, a fronte dei quali il aveva versato i complessivi importi, Pt_1 rispettivamente, di € 219.682.97 ed € 7.602,05; la differenza ingiunta corrisponde alla sommatoria degli importi residui (€ 15.335,94 +
€ 1.302,13); le gli importi versati con i mandati allegati dal Pt_1
erano stati computati in pagamento di pregresse fatture, e la somma pagata in eccedenza era già stata defalcata dagli importi ingiunti al
Pt_1
Le parti sono state rimesse in mediazione, con esito negativo.
Il giudizio di natura documentale è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4/11/2024, tenuta in trattazione scritta, e trattenuto indecisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc;
DIRITTO
I. Va preliminarmente rigettala l'eccezione di prescrizione poiché la normativa richiamata al riguardo dal comune opponente
(introdotta dall'art.4 co.4 LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205) ha effetti nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera;
la pubblica amministrazione è esclusa dall'ambito di pagina 4 di 10 applicazione di questa norma, ed ai rapporti di cui essa è parte continua ad applicarsi il regime di prescrizione quinquennale;
la portata della disposizione è stata poi chiarita dall'art. 2 dell'allegato A della deliberazione 26.05.2020 184/2020/R/COM dell' che lo aveva già sancito con la deliberazione n. CP_2
568/2018/R/COM.
II. Tutte le fatture allegate al monitorio contemplano forniture effettuate nel quinquennio antecedente la data di deposito del ricorso per ingiunzione.
III. La sussistenza del rapporto di fornitura, eccepita tardivamente dal opponente, non può ritenersi in contestazione, Pt_1 come pure l'unicità del rapporto cui ricondurre le prestazioni di fornitura di gas ed energia elettrica: oltre a mancare la tempestiva ed espressa contestazione, come rilevato dal convenuto in comparsa di costituzione, ciò risulta pacifico per il fatto che il abbia eccepito l'intervenuto pagamento Pt_1
delle forniture.
IV. Con l'atto di opposizione il ha allegato i mandati di Pt_1
pagamento su cui viene riportata la causale di pagamento con l'indicazione delle fatture di riferimento, dando così prova del fatto che le fatture azionate in monitorio erano state in realtà già pagate.
V. Non rileva a tale fine - salvo quanto in prosieguo circa la complessiva vicenda contrattuale - il richiamo dell'opposta alla preesistenza di fatture ancora da saldare, recanti data anteriore a quelle allegate al monitorio, in pagamento delle quali essa aveva computato i versamenti effettuati dal Pt_1
VI. L'art.1193 CC così sancisce “Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
VII. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere
pagina 5 di 10 imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti
VIII. L'indicazione contenuta nel mandato di pagamento ha l'effetto di imputare il pagamento alla fattura in esso descritta.
IX. Era quindi onere della ricorrente in monitorio attenersi all'indicazione fornita dal cliente e verificare l'effettiva imputazione dei pagamenti, mentre dalle deduzioni svolte a fronte dell'opposizione risulta che abbia applicato la CP_1
disciplina di cui al comma 2 del medesimo articolo, erroneamente imputando alle forniture più risalenti i versamenti ricevuti.
X. Questo determina le sorti del decreto ingiuntivo.
XI. Ciò non toglie che vadano esaminate e valutate le ulteriori ragioni di credito sottoposte: La ha ribadito la CP_1 sussistenza del credito nell'ammontare ingiunto, perché risultante sottraendo gli interi importi versati dal in Pt_1
pendenza del rapporto al totale degli importi fatturati.
XII. Al riguardo la giurisprudenza segue il costante principio secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo”, e ciò persino “nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto”, sempre che, tuttavia, “tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, pagina 6 di 10 ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 cod. proc. civ.”. (Cass. Civile, Sezioni Unite, 13.9.2018, n.
22404). Il principio trova seguito, tra le ultime in Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 7592 del 21/03/2024 secondo cui “al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria”; Vd anche Sez.
3 - , Ordinanza n. 32933 del 27/11/2023 (Rv. 669523 - 01)
XIII. Può quindi essere sminata la documentazione allegata dalle parti per verificare la sussistenza del credito azionato in monitorio La convenuta opposta ha allegato due prospetti riepilogativi riferiti alle forniture, e tutte le fatture menzionate in tali elenchi, così ricostruendo l'intero rapporto.
XIV. A fronte di questa produzione, il ha integrato i Parte_1
propri documenti allegando ai nn da 2 a 11 delle memorie istruttorie gli ulteriori mandati emessi in pagamento delle forniture.
XV. Dall'esame di questi documenti risulta che tutte le fatture relative alla fornitura di gas sono state pagate prima dell'emissione del decreto ingiuntivo con i mandati nn. 282,
283, 284, 936, 847, 754; risulta poi che il documento n.956/2020 per l'importo di € 130,10 che l'opponente indica come fattura erroneamente pagata e di cui chiede restituzione, non è menzionato in alcun mandato. Si tratta tra l'altro di una nota di credito il cui importo risulta già defalcato dal totale indicato nel ricorso monitorio.
XVI. Per quanto riguarda, invece, la fornitura di energia elettrica,
pagina 7 di 10 manca la prova di intervenuto pagamento della fattura
1503/2020 di € 7,99 che l'opponente assume pagata con il mandato n.811 che però non si rinviene tra le produzioni.
Manca inoltre la prova di intervenuto pagamento delle fatture emesse nel periodo dal 31.03.2018 al 30.11.2018 nn
EEX01700/2018 EEX01682/2018 EEX01681/2018
EEX01680/2018 EEX01679/2018 EEX01678/2018
EEX01677/2018 EEX01549/2018 EEX01488/2018
EEX01487/2018 EEX01486/2018 EEX01485/2018
EEX01484/2018 EEX01483/2018 EEX01382/2018
EEX01268/2018 EEX01267/2018 EEX01266/2018
EEX01265/2018 EEX01264/2018 EEX01263/2018
EEX01106/2018 EEX01064/2018 EEX01063/2018
EEX01062/2018 EEX01061/2018 EEX01060/2018
EEX01059/2018 EEX00989/2018 EEX00899/2018
EEX00898/2018 EEX00897/2018 EEX00896/2018
EEX00895/2018 EEX00894/2018 EEX00766/2018
EEX00765/2018 EEX00764/2018 EEX00763/2018
EEX00762/2018 EEX00761/2018 EEX00760/2018
EEX00405/2018 EEX00404/2018 EEX00403/2018
EEX00402/2018 EEX00401/2018 EEX00400/2018
EEX00337/2018 EEX00336/2018 EEX00335/2018
EEX00334/2018 EEX00333/2018 EEX00332/2018 per il totale di € 63.883.36.
XVII. Il non ha svolto alcuna deduzione specifica circa le Pt_1
fatture non indicate nei mandati prodotti, ed il diniego di accettazione del contraddittorio sul richiamo effettuato dall'opposta all'intero ammontare delle forniture non dirime la vicenda posto che l'ampliamento dell'indagine in tali sensi è legittimo e risponde a criteri di giustizia ed economia processuale. A fronte dell'importo di cui non v'è prova di pagamento in atti il fornitore ribadisce la sussistenza del credito nell'ammontare azionato in monitorio. pagina 8 di 10 XVIII. Il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato, ma va confermata la sussistenza del credito nell'ammontare indicato, che resta complessivamente invariato all'esito delle diverse imputazioni dei pagamenti erroneamente effettuate dal fornitore, benché vada riferito a residuo dovuto sulla sola fornitura di energia elettrica.
XIX. Non influisce al riguardo il richiamo all'atto di cessione in virtù del quale il ha intestato i mandati di pagamento Pt_1
nn.163.164.165 alla cessionaria Controparte_3 posto che l'importo corrispondente (€ 31.135,24) risulta comunque conteggiato in favore del Pt_1
XX. La domanda di restituzione dell'importo di € 161,49 che il comune ha dato prova di avere corrisposto in ammontare maggiore del dovuto sulla fattura n. 2371/2019 di € 12.876.76 può essere accolta, poiché a seguito della specifica imputazione fatta all'atto del pagamento da parte del debitore non può essere autonomamente imputata dal creditore ad altre pendenze. L'importo a credito del va quindi Pt_1
compensato con quanto dovuto al fornitore.
XXI. La sussistenza della posizione debitoria del comune, comporta la sua soccombenza sostanziale, seguita dalle spese del presente giudizio che sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda:
Fase studio 919
Fase introduttiva 777
Fase istruttoria - trattazione 1680
Fase decisionale 1701
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto n decreto n. 351/2022 D.I.
– 816/2022 RG del 13/10/2022 del Tribunale di Lanciano pagina 9 di 10 2. Dichiara il comune debitore di Pt_1 Controparte_1 dell'importo di 16.658,07 quale residuo dovuto per la fornitura di energia elettrica erogata sula base del contratto del 26/06/2016,
3. Dichiara tenuta a restituire la somma di Controparte_1
€ 161,49 percepita in eccedenza sull'importo della fattura
2371/2019
4. Dichiara la compensazione parziale tra le somme di cui ai punti che precedono e per l'effetto condanna il al Parte_1 pagamento di € 16.496,58 oltre interessi dalla domanda, in favore di Controparte_1
5. Condanna il a rimborsare ad Parte_1 CP_1 le spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per
[...]
compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA.
6. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Lanciano, 12 febbraio 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1023/2022 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
MARTELLI RACHELINA, con domicilio eletto in via piane, 83 66030
66030 SANTA MARIA IMBARO Italia presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv.. CASTELLANI MARCO, con domicilio eletto in Via
Monte Cagno, 11 - Piano 1 Int. 2 67100 L'AQUILA presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lanciano – respinta ogni contraria istanza – :
“1. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: per i motivi sopra esposti, accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento integrale delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, pagina 1 di 10 revocare e/o dichiarare nullo, invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 351/2022 D.I. del 13/10/2022 /2022, reso dal Tribunale di
Lanciano, in persona del Presidente dott. Riccardo Audino, in riferimento al prov. civ. monitorio n. 816/2022 R.G. Trib. Lanc. o comunque dichiarare l'estinzione del diritto azionato in sede monitoria dall'opposta per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo, invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 351/2022
D.I. del 13/10/2022 /2022, reso dal Tribunale di Lanciano, in persona del Presidente dott. Riccardo Audino, in riferimento al prov. civ. 2.
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: per i motivi sopra esposti, previo accoglimento delle domande riconvenzionali spiegate, accertato e dichiarato il credito maturato dal nei Parte_1 confronti dell'opposta per aver corrisposto una maggiore somma precisamente pari ad € 161,49 relativamente alla fattura di energia elettrica n. EEX02370/2019 del 14.10.2019, e per non aver ottenuto il rimborso della somma di € 130,10 di cui alla fattura gas naturale n.
EX00956/2020 del 7.09.2020, condannare Parte opposta al pagamento in favore del della somma di € 251,59, Parte_1
oltre interessi, e/o nella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia, nonché, al pagamento di una somma da liquidarsi in via equitativa a titolo di risarcimento danni per lite temeraria ex art.
96 c.p.c.
4. IN SUBORDINE: per i motivi sopra esposti, laddove l'Ecc.mo
Tribunale adito dovesse ritenere sussistente un credito in capo all'opposta, applicare l'istituto della compensazione ex art. 1243 c.c.;
5. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite”. monitorio n.
816/2022 R.G. Trib. Lanc.;
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Lanciano, contrariis reiectis,
accertati e dichiarati i fatti di cui alla suestesa premessa e previa ogni opportuna declaratoria, accertare e dichiarare che la CP_1
in forza del contratto di somministrazione di energia
[...] pagina 2 di 10 elettrica e gas naturale intercorso in data 26.06.2018 con il Parte_1
(All. 1) ed in ragione dell'energia elettrica e del gas naturale
[...]
somministrati in favore della prefata amministrazione municipale e registrata dai misuratori in uso, del relativo costo e delle poste accessorie e fiscali dovute in virtù del richiamato contratto e della normativa applicabile ed esposte nelle fatture via via emesse (All. 9 -
235) e del relativo complessivo importo di € 243.943,09#, al netto di tutti gli importi bonificati in costanza di rapporto dal Parte_1
(All. 4 e 5) pari ad € 227.285,07#, è creditrice della residua somma di
€ 16.658,07#, ovvero della diversa somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio, da maggiorarsi degli interessi moratori maturati e maturandi dalla data di scadenza di ciascuna delle fatture insolute e per il relativo importo fino al saldo effettivo, con condanna del
[...]
a corrispondere l'importo che risulterà dovuto per le dedotte Pt_1 causali nella misura di € 16.658,07# ovvero della diversa somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio ed a rimborsare ad essa esponente il compenso e le spese spettanti per la fase monitoria e per il presente giudizio di merito, oltre spese generali, CAP ed IVA nella misura dovuta.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
La società ha notificato al Controparte_1 Parte_1 il decreto n. 351/2022 D.I. – 816/2022 RG del 13/10/2022 del
[...]
Tribunale di Lanciano con cui è stato ingiunto il pagamento di €
16.658,07 oltre interessi e spese di procedura, quale importo residuo dovuto per le forniture di gas ed energia elettrica erogate in base al contratto di somministrazione stipulato il 26/06/2018.
Il ha opposto il decreto ingiuntivo sostenendo Parte_1 la prescrizione del credito, l'insussistenza del credito per intervenuto pagamento delle forniture, allegando i relativi mandati di pagamento, ed ha chiesto in restituzione l'importo di € 291,59 versato in eccedenza.
pagina 3 di 10 si è costituita rilevando la mancata CP_1 CP_1
contestazione circa la sussistenza del rapporto di fornitura e sull'ammontare delle fatture emesse, ha evidenziato che il termine di prescrizione biennale non si applica ai rapporti di cui è parte una
Pubblica Amministrazione, oltre che per avere fatturato in termini inferiori al biennio;
ha evidenziato che in esecuzione del rapporto ha prestato fornitura di energia elettrica per il complessivo ammontare di
€ 235.038,91, e di gas per il complessivo ammontare di € 8.904,18, a fronte dei quali il aveva versato i complessivi importi, Pt_1 rispettivamente, di € 219.682.97 ed € 7.602,05; la differenza ingiunta corrisponde alla sommatoria degli importi residui (€ 15.335,94 +
€ 1.302,13); le gli importi versati con i mandati allegati dal Pt_1
erano stati computati in pagamento di pregresse fatture, e la somma pagata in eccedenza era già stata defalcata dagli importi ingiunti al
Pt_1
Le parti sono state rimesse in mediazione, con esito negativo.
Il giudizio di natura documentale è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4/11/2024, tenuta in trattazione scritta, e trattenuto indecisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc;
DIRITTO
I. Va preliminarmente rigettala l'eccezione di prescrizione poiché la normativa richiamata al riguardo dal comune opponente
(introdotta dall'art.4 co.4 LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205) ha effetti nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera;
la pubblica amministrazione è esclusa dall'ambito di pagina 4 di 10 applicazione di questa norma, ed ai rapporti di cui essa è parte continua ad applicarsi il regime di prescrizione quinquennale;
la portata della disposizione è stata poi chiarita dall'art. 2 dell'allegato A della deliberazione 26.05.2020 184/2020/R/COM dell' che lo aveva già sancito con la deliberazione n. CP_2
568/2018/R/COM.
II. Tutte le fatture allegate al monitorio contemplano forniture effettuate nel quinquennio antecedente la data di deposito del ricorso per ingiunzione.
III. La sussistenza del rapporto di fornitura, eccepita tardivamente dal opponente, non può ritenersi in contestazione, Pt_1 come pure l'unicità del rapporto cui ricondurre le prestazioni di fornitura di gas ed energia elettrica: oltre a mancare la tempestiva ed espressa contestazione, come rilevato dal convenuto in comparsa di costituzione, ciò risulta pacifico per il fatto che il abbia eccepito l'intervenuto pagamento Pt_1
delle forniture.
IV. Con l'atto di opposizione il ha allegato i mandati di Pt_1
pagamento su cui viene riportata la causale di pagamento con l'indicazione delle fatture di riferimento, dando così prova del fatto che le fatture azionate in monitorio erano state in realtà già pagate.
V. Non rileva a tale fine - salvo quanto in prosieguo circa la complessiva vicenda contrattuale - il richiamo dell'opposta alla preesistenza di fatture ancora da saldare, recanti data anteriore a quelle allegate al monitorio, in pagamento delle quali essa aveva computato i versamenti effettuati dal Pt_1
VI. L'art.1193 CC così sancisce “Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
VII. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere
pagina 5 di 10 imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti
VIII. L'indicazione contenuta nel mandato di pagamento ha l'effetto di imputare il pagamento alla fattura in esso descritta.
IX. Era quindi onere della ricorrente in monitorio attenersi all'indicazione fornita dal cliente e verificare l'effettiva imputazione dei pagamenti, mentre dalle deduzioni svolte a fronte dell'opposizione risulta che abbia applicato la CP_1
disciplina di cui al comma 2 del medesimo articolo, erroneamente imputando alle forniture più risalenti i versamenti ricevuti.
X. Questo determina le sorti del decreto ingiuntivo.
XI. Ciò non toglie che vadano esaminate e valutate le ulteriori ragioni di credito sottoposte: La ha ribadito la CP_1 sussistenza del credito nell'ammontare ingiunto, perché risultante sottraendo gli interi importi versati dal in Pt_1
pendenza del rapporto al totale degli importi fatturati.
XII. Al riguardo la giurisprudenza segue il costante principio secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo”, e ciò persino “nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto”, sempre che, tuttavia, “tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, pagina 6 di 10 ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 cod. proc. civ.”. (Cass. Civile, Sezioni Unite, 13.9.2018, n.
22404). Il principio trova seguito, tra le ultime in Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 7592 del 21/03/2024 secondo cui “al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria”; Vd anche Sez.
3 - , Ordinanza n. 32933 del 27/11/2023 (Rv. 669523 - 01)
XIII. Può quindi essere sminata la documentazione allegata dalle parti per verificare la sussistenza del credito azionato in monitorio La convenuta opposta ha allegato due prospetti riepilogativi riferiti alle forniture, e tutte le fatture menzionate in tali elenchi, così ricostruendo l'intero rapporto.
XIV. A fronte di questa produzione, il ha integrato i Parte_1
propri documenti allegando ai nn da 2 a 11 delle memorie istruttorie gli ulteriori mandati emessi in pagamento delle forniture.
XV. Dall'esame di questi documenti risulta che tutte le fatture relative alla fornitura di gas sono state pagate prima dell'emissione del decreto ingiuntivo con i mandati nn. 282,
283, 284, 936, 847, 754; risulta poi che il documento n.956/2020 per l'importo di € 130,10 che l'opponente indica come fattura erroneamente pagata e di cui chiede restituzione, non è menzionato in alcun mandato. Si tratta tra l'altro di una nota di credito il cui importo risulta già defalcato dal totale indicato nel ricorso monitorio.
XVI. Per quanto riguarda, invece, la fornitura di energia elettrica,
pagina 7 di 10 manca la prova di intervenuto pagamento della fattura
1503/2020 di € 7,99 che l'opponente assume pagata con il mandato n.811 che però non si rinviene tra le produzioni.
Manca inoltre la prova di intervenuto pagamento delle fatture emesse nel periodo dal 31.03.2018 al 30.11.2018 nn
EEX01700/2018 EEX01682/2018 EEX01681/2018
EEX01680/2018 EEX01679/2018 EEX01678/2018
EEX01677/2018 EEX01549/2018 EEX01488/2018
EEX01487/2018 EEX01486/2018 EEX01485/2018
EEX01484/2018 EEX01483/2018 EEX01382/2018
EEX01268/2018 EEX01267/2018 EEX01266/2018
EEX01265/2018 EEX01264/2018 EEX01263/2018
EEX01106/2018 EEX01064/2018 EEX01063/2018
EEX01062/2018 EEX01061/2018 EEX01060/2018
EEX01059/2018 EEX00989/2018 EEX00899/2018
EEX00898/2018 EEX00897/2018 EEX00896/2018
EEX00895/2018 EEX00894/2018 EEX00766/2018
EEX00765/2018 EEX00764/2018 EEX00763/2018
EEX00762/2018 EEX00761/2018 EEX00760/2018
EEX00405/2018 EEX00404/2018 EEX00403/2018
EEX00402/2018 EEX00401/2018 EEX00400/2018
EEX00337/2018 EEX00336/2018 EEX00335/2018
EEX00334/2018 EEX00333/2018 EEX00332/2018 per il totale di € 63.883.36.
XVII. Il non ha svolto alcuna deduzione specifica circa le Pt_1
fatture non indicate nei mandati prodotti, ed il diniego di accettazione del contraddittorio sul richiamo effettuato dall'opposta all'intero ammontare delle forniture non dirime la vicenda posto che l'ampliamento dell'indagine in tali sensi è legittimo e risponde a criteri di giustizia ed economia processuale. A fronte dell'importo di cui non v'è prova di pagamento in atti il fornitore ribadisce la sussistenza del credito nell'ammontare azionato in monitorio. pagina 8 di 10 XVIII. Il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato, ma va confermata la sussistenza del credito nell'ammontare indicato, che resta complessivamente invariato all'esito delle diverse imputazioni dei pagamenti erroneamente effettuate dal fornitore, benché vada riferito a residuo dovuto sulla sola fornitura di energia elettrica.
XIX. Non influisce al riguardo il richiamo all'atto di cessione in virtù del quale il ha intestato i mandati di pagamento Pt_1
nn.163.164.165 alla cessionaria Controparte_3 posto che l'importo corrispondente (€ 31.135,24) risulta comunque conteggiato in favore del Pt_1
XX. La domanda di restituzione dell'importo di € 161,49 che il comune ha dato prova di avere corrisposto in ammontare maggiore del dovuto sulla fattura n. 2371/2019 di € 12.876.76 può essere accolta, poiché a seguito della specifica imputazione fatta all'atto del pagamento da parte del debitore non può essere autonomamente imputata dal creditore ad altre pendenze. L'importo a credito del va quindi Pt_1
compensato con quanto dovuto al fornitore.
XXI. La sussistenza della posizione debitoria del comune, comporta la sua soccombenza sostanziale, seguita dalle spese del presente giudizio che sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda:
Fase studio 919
Fase introduttiva 777
Fase istruttoria - trattazione 1680
Fase decisionale 1701
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto n decreto n. 351/2022 D.I.
– 816/2022 RG del 13/10/2022 del Tribunale di Lanciano pagina 9 di 10 2. Dichiara il comune debitore di Pt_1 Controparte_1 dell'importo di 16.658,07 quale residuo dovuto per la fornitura di energia elettrica erogata sula base del contratto del 26/06/2016,
3. Dichiara tenuta a restituire la somma di Controparte_1
€ 161,49 percepita in eccedenza sull'importo della fattura
2371/2019
4. Dichiara la compensazione parziale tra le somme di cui ai punti che precedono e per l'effetto condanna il al Parte_1 pagamento di € 16.496,58 oltre interessi dalla domanda, in favore di Controparte_1
5. Condanna il a rimborsare ad Parte_1 CP_1 le spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per
[...]
compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA.
6. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Lanciano, 12 febbraio 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
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