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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/05/2025, n. 2424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2424 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18436/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 18436/2018 promossa da:
(cf ), nato a [...], il [...] elett. Parte_1 C.F._1
dom. in VIA FRANCESCO CRISPI N131 98028 SANTA TERESA DI RIVA ITALIA, rappr. e dif. dall'Avv. TURIANO PAOLO GIOVANNI (cf. ) giusta procura in atti C.F._2
OPPONENTE
Contro
(cf ), in persona del Sindaco pro tempore, elett. dom. in VIA Controparte_1 P.IVA_1
LANCASTER, 13 PRESSO L'AVVOCATUTA COMUNALE ACIREALE (CT), rappr. e dif. dagli
Avv.ti SENFETT AGATA, CALABRETTA GIOVANNI e ANDREA MALVAGNA giusta procura in atti
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in VIA VECCHIA OGNINA CP_2
149, rappr. e dif. dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA
(di seguito - c.f. e p. Iva ), in Controparte_3 CP_4 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, subentrata a titolo universale a
[...]
elettivamente domiciliata in , VIA VINCENZO GIUFFRIDA n. 45, presso lo CP_5 CP_2 studio dell'Avv. Elisabetta Schillaci
OPPOSTI
pagina 1 di 5 Con provvedimento ex art.127 ter c.p.c. del 20.02.2025, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.11.2018, avanzava opposizione avverso l'ordinanza- Parte_1
ingiunzione n. 09 del 4.10.2018, notificata al ricorrente in data 23.10.2018 con la quale il Dirigente del
Settore Area Tecnica – Servizio Patrimonio – del predetto Comune ha intimato al ricorrente di versare la somma pari ad Euro 52.800,00 “in qualità di detentore ed occupante dell'alloggio abusivo di via
Cordovado n. 44 in catasto al fg 45, part. 112, sub 1, relativamente al canone di affitto maturato nel periodo compreso tra settembre 2011 e marzo 2017”, nonché ogni altro atto e/o provvedimento comunque connesso con quello sopra indicato. Premetteva che, con atto di compravendita del 2 marzo
2006, ha acquistato un'unità immobiliare nel Comune di identificata in catasto fabbricati al P_
foglio 45, particella 112/1; per il predetto fabbricato la dante causa, OR , Parte_2
aveva presentato in data 10 dicembre 2004, prot. n. 60038, un'istanza di condono edilizio che è stata rigettata con provvedimento n. 140 del 29 aprile 2010. Detto provvedimento è stato impugnato davanti il T.A.R. Catania con ricorso iscritto al n. 2240/2010 R.G. poi dichiarato perento con decreto n.
5002/2013. Con ordinanza n. 5 del 25 gennaio 2011, il Comune di ha intimato al ricorrente P_
(attuale proprietario ) ed alla sig.ra (esecutrice delle opere ) la demolizione del Parte_2
fabbricato in questione. Tale ultimo provvedimento è stato impugnato con ricorso recante n.r.g.
1539/2011. Infine, con nota del Capo Settore Lavori Pubblici del 26 novembre 2013, l'ente ha notificato al ricorrente il verbale del 22 ottobre 2013 n. 1 con cui si dispone l'immissione in possesso e la relativa trascrizione nell'elenco dei beni di proprietà comunale. Il predetto provvedimento è stato impugnato con ricorso recante n.r.g. 379/2014. Con sentenza n. 2261/2016 pubblicata in data
20.09.2016, i ricorsi sono stati rigettati;
la decisione di cui trattasi è stata appellata davanti il C.G.A. per la R.S. con ricorso notificato in data 17.3.2017, n.322/ 2017 R.G. Deduceva la relativa estraneità alla realizzazione dell'opera abusiva e l'inapplicabilità al proprietario incolpevole della sanzione dell'acquisizione al patrimonio comunale dell'area di sedime e degli altri beni previsti dall'art. 31 del
T.U. n. 380 del 2001, in caso di inottemperanza alla sanzione demolitoria stessa. Contestava, altresì, nel quantum la relativa pretesa non essendo esplicitati e determinabili i relativi criteri e chiedeva: preliminarmente, sospendere l'esecutorietà del provvedimento impugnato tenuto conto non solo della evidente sussistenza del fumus boni juris sulla scorta delle considerazioni sopra svolte ma anche, e soprattutto, del gravissimo pregiudizio che ne deriverebbe al ricorrente stante il notevolissimo ammontare della somma ingiunta;
dichiarare ammissibile nel rito e fondata nel merito la presente opposizione, annullando conseguentemente l'ordinanza-ingiunzione n. 09 del 4.10.2018 adottata dal
pagina 2 di 5 Comune di per le ragioni ampiamente esposte in narrativa;
in via subordinata, e sempre P_
previa sospensione del provvedimento, disporre la sospensione del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c. considerata la sussistenza dei relativi presupposti discendenti dalla pendenza del giudizio amministrativo citato in narrativa da cui indubbiamente dipende la decisione della causa.
Si costituiva il il quale, preliminarmente, eccepiva l'intempestività, Controparte_1
l'inammissibilità ed irritualità del ricorso introduttivo ex art.32 del D.Lgs. 150/11. Nel merito, contestava le domande avanzate e chiedeva il rigetto della chiesta sospensione, nonché la conferma della opposta ordinanza ingiunzione, anche a titolo di indebito arricchimento;
in subordine, chiedeva condannare l'opponente alle minor somme dovute a titolo di indennità di occupazione senza titolo, con vittoria di spese e compensi.
Nel procedimento n.478/23, con ricorso depositato il 12.01.2023, avanzava Parte_1
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 293 2021 00520681 83 00, notificata al ricorrente in data 14 dicembre 2023, nella parte in cui si intima il pagamento della somma di Euro 55.448,98 avente per oggetto la predetta ordinanza-ingiunzione n. 09 del 4.10.2018 emessa dal Comune di , con P_
la quale chiedeva, stante la natura prodromica del presente procedimento, di sospendere la cartella di pagamento e nel merito di annullarla, con vittoria di spese e compensi. Si costituiva il Comune di che contestava la domanda avanzata in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto. Si costituiva P_
l' , difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania che eccepiva il Controparte_6 proprio difetto di legittimazione passiva. Si costituiva l' Controparte_3
erroneamente nei confronti di altro soggetto, che chiedeva il rigetto della domanda avanzata. Con provvedimento del 19.03.2024, veniva disposta la riunione per connessione oggettiva e soggettiva del proc. n. 478/23 R.G. con il presente procedimento.
Con ordinanza del 31.07.2019, poichè la controversia rientra tra quelle regolate dall'art. 32 D. Lgs.
150/2011 ed, essendo stata la stessa introdotta con le forme del ricorso, è stato disposto il mutamento del rito in quello ordinario con fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. Inoltre, veniva rigettata la chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Quindi, la causa, istruita documentalmente e con la espletata c.t.u., con provvedimento del 20.02.2025 ex art.127 ter c.p.c. veniva posta in decisione stante la rinuncia a termini di cui all'art.190 c.p.c.
Innanzitutto, deve prendersi atto che, con nota del 16.09.2024, l'opponente dichiarava di aver presentato, in data 20 marzo 2024, istanza di rateizzazione concernente, tra l'altro, la somma relativa al pagamento di quanto costituisce oggetto del provvedimento impugnato, che è stata accolta, con conseguente dilazione dei pagamenti in 72 rate mensili, che l'opponente sta regolarmente corrispondendo all' . Sicchè, chiedeva la cessazione della materia Controparte_3
pagina 3 di 5 del contendere, reiterata con nota del 19.02.2025, e la non applicazione del principio di soccombenza virtuale. Con note depositate il 13.02.2025, il Comune di , dichiarava di non opporsi alla P_
chiesta cessazione della materia del contendere, tuttavia, insisteva nella condanna alle spese processuali. Parimenti, con nota depositata il 18.02.2025, l' , non si Controparte_3
opponeva alla chiesta cessazione della materia del contendere, ma insisteva nella condanna alle spese processuali.
In punto di diritto, è appena il caso di rilevare che la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale (cfr., Cass. Civ., n.1048/2000).
Nella specie, deve rilevarsi che vi è sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le stesse parti per come sopra evidenziato. Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con riguardo alle spese processuali, in punto di diritto, la Suprema Corte ha recentemente affermato che la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (Cass. Civ., n. 30251/23). Sicchè, nella specie, alla luce della cennata pronuncia, dovendosi applicare il principio di soccombenza virtuale, deve osservarsi che il CGA ha rigettato l'impugnazione avanzata dall'opponente avverso la sentenza del TAR di Catania che rigettava il relativo ricorso concernente i provvedimenti amministrativi suindicati, con sentenza n.872/2020, allegata alle note depositate dal Comune di in data 09.03.2021. Sicchè, essi devono ritenersi P_ definitivamente esecutivi. Inoltre, deve aggiungersi che l'opponente era a conoscenza dell'esistenza dell'abuso edilizio per come evidentemente desumibile dall'atto pubblico di compravendita. Pertanto, parte opponente va condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dagli opposti costituitisi pagina 4 di 5 che, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata, alla luce della tabella n.2, quinto scaglione del D.M. 55/2014, decurtato della metà, va liquidata nella complessiva somma di euro
7.051,50 per compensi, in favore del Comune di , oltre oneri fiscali e contributivi, di euro P_
3.402,50 per compensi, in favore di detratta la fase introduttiva ed istruttoria, Controparte_7 nonché di euro 2.090,00 in favore di , difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Controparte_3
Catania, per le sole fasi di studio ed introduttiva, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pone definitivamente a carico di parte opponente il compenso del c.t.u. nominato, liquidato come da separato decreto.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna alla refusione delle spese processuali sostenute dagli opposti Parte_1
costituitisi, che liquida in favore del di nella complessiva somma di euro 7.051,50 per P_ P_
compensi, oltre spese generali (15%), oltre oneri fiscali e contributivi;
in favore di
[...]
, di euro 3.402,50 per compensi, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per CP_7
legge, nonché in favore di , di , di euro 2.090,00 per Controparte_3 Controparte_2 CP_2
compensi, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pone definitivamente a carico di parte opponente il compenso del c.t.u. nominato, liquidato come da separato decreto.
Catania, il 05.05.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 18436/2018 promossa da:
(cf ), nato a [...], il [...] elett. Parte_1 C.F._1
dom. in VIA FRANCESCO CRISPI N131 98028 SANTA TERESA DI RIVA ITALIA, rappr. e dif. dall'Avv. TURIANO PAOLO GIOVANNI (cf. ) giusta procura in atti C.F._2
OPPONENTE
Contro
(cf ), in persona del Sindaco pro tempore, elett. dom. in VIA Controparte_1 P.IVA_1
LANCASTER, 13 PRESSO L'AVVOCATUTA COMUNALE ACIREALE (CT), rappr. e dif. dagli
Avv.ti SENFETT AGATA, CALABRETTA GIOVANNI e ANDREA MALVAGNA giusta procura in atti
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in VIA VECCHIA OGNINA CP_2
149, rappr. e dif. dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA
(di seguito - c.f. e p. Iva ), in Controparte_3 CP_4 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, subentrata a titolo universale a
[...]
elettivamente domiciliata in , VIA VINCENZO GIUFFRIDA n. 45, presso lo CP_5 CP_2 studio dell'Avv. Elisabetta Schillaci
OPPOSTI
pagina 1 di 5 Con provvedimento ex art.127 ter c.p.c. del 20.02.2025, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.11.2018, avanzava opposizione avverso l'ordinanza- Parte_1
ingiunzione n. 09 del 4.10.2018, notificata al ricorrente in data 23.10.2018 con la quale il Dirigente del
Settore Area Tecnica – Servizio Patrimonio – del predetto Comune ha intimato al ricorrente di versare la somma pari ad Euro 52.800,00 “in qualità di detentore ed occupante dell'alloggio abusivo di via
Cordovado n. 44 in catasto al fg 45, part. 112, sub 1, relativamente al canone di affitto maturato nel periodo compreso tra settembre 2011 e marzo 2017”, nonché ogni altro atto e/o provvedimento comunque connesso con quello sopra indicato. Premetteva che, con atto di compravendita del 2 marzo
2006, ha acquistato un'unità immobiliare nel Comune di identificata in catasto fabbricati al P_
foglio 45, particella 112/1; per il predetto fabbricato la dante causa, OR , Parte_2
aveva presentato in data 10 dicembre 2004, prot. n. 60038, un'istanza di condono edilizio che è stata rigettata con provvedimento n. 140 del 29 aprile 2010. Detto provvedimento è stato impugnato davanti il T.A.R. Catania con ricorso iscritto al n. 2240/2010 R.G. poi dichiarato perento con decreto n.
5002/2013. Con ordinanza n. 5 del 25 gennaio 2011, il Comune di ha intimato al ricorrente P_
(attuale proprietario ) ed alla sig.ra (esecutrice delle opere ) la demolizione del Parte_2
fabbricato in questione. Tale ultimo provvedimento è stato impugnato con ricorso recante n.r.g.
1539/2011. Infine, con nota del Capo Settore Lavori Pubblici del 26 novembre 2013, l'ente ha notificato al ricorrente il verbale del 22 ottobre 2013 n. 1 con cui si dispone l'immissione in possesso e la relativa trascrizione nell'elenco dei beni di proprietà comunale. Il predetto provvedimento è stato impugnato con ricorso recante n.r.g. 379/2014. Con sentenza n. 2261/2016 pubblicata in data
20.09.2016, i ricorsi sono stati rigettati;
la decisione di cui trattasi è stata appellata davanti il C.G.A. per la R.S. con ricorso notificato in data 17.3.2017, n.322/ 2017 R.G. Deduceva la relativa estraneità alla realizzazione dell'opera abusiva e l'inapplicabilità al proprietario incolpevole della sanzione dell'acquisizione al patrimonio comunale dell'area di sedime e degli altri beni previsti dall'art. 31 del
T.U. n. 380 del 2001, in caso di inottemperanza alla sanzione demolitoria stessa. Contestava, altresì, nel quantum la relativa pretesa non essendo esplicitati e determinabili i relativi criteri e chiedeva: preliminarmente, sospendere l'esecutorietà del provvedimento impugnato tenuto conto non solo della evidente sussistenza del fumus boni juris sulla scorta delle considerazioni sopra svolte ma anche, e soprattutto, del gravissimo pregiudizio che ne deriverebbe al ricorrente stante il notevolissimo ammontare della somma ingiunta;
dichiarare ammissibile nel rito e fondata nel merito la presente opposizione, annullando conseguentemente l'ordinanza-ingiunzione n. 09 del 4.10.2018 adottata dal
pagina 2 di 5 Comune di per le ragioni ampiamente esposte in narrativa;
in via subordinata, e sempre P_
previa sospensione del provvedimento, disporre la sospensione del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c. considerata la sussistenza dei relativi presupposti discendenti dalla pendenza del giudizio amministrativo citato in narrativa da cui indubbiamente dipende la decisione della causa.
Si costituiva il il quale, preliminarmente, eccepiva l'intempestività, Controparte_1
l'inammissibilità ed irritualità del ricorso introduttivo ex art.32 del D.Lgs. 150/11. Nel merito, contestava le domande avanzate e chiedeva il rigetto della chiesta sospensione, nonché la conferma della opposta ordinanza ingiunzione, anche a titolo di indebito arricchimento;
in subordine, chiedeva condannare l'opponente alle minor somme dovute a titolo di indennità di occupazione senza titolo, con vittoria di spese e compensi.
Nel procedimento n.478/23, con ricorso depositato il 12.01.2023, avanzava Parte_1
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 293 2021 00520681 83 00, notificata al ricorrente in data 14 dicembre 2023, nella parte in cui si intima il pagamento della somma di Euro 55.448,98 avente per oggetto la predetta ordinanza-ingiunzione n. 09 del 4.10.2018 emessa dal Comune di , con P_
la quale chiedeva, stante la natura prodromica del presente procedimento, di sospendere la cartella di pagamento e nel merito di annullarla, con vittoria di spese e compensi. Si costituiva il Comune di che contestava la domanda avanzata in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto. Si costituiva P_
l' , difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania che eccepiva il Controparte_6 proprio difetto di legittimazione passiva. Si costituiva l' Controparte_3
erroneamente nei confronti di altro soggetto, che chiedeva il rigetto della domanda avanzata. Con provvedimento del 19.03.2024, veniva disposta la riunione per connessione oggettiva e soggettiva del proc. n. 478/23 R.G. con il presente procedimento.
Con ordinanza del 31.07.2019, poichè la controversia rientra tra quelle regolate dall'art. 32 D. Lgs.
150/2011 ed, essendo stata la stessa introdotta con le forme del ricorso, è stato disposto il mutamento del rito in quello ordinario con fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. Inoltre, veniva rigettata la chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Quindi, la causa, istruita documentalmente e con la espletata c.t.u., con provvedimento del 20.02.2025 ex art.127 ter c.p.c. veniva posta in decisione stante la rinuncia a termini di cui all'art.190 c.p.c.
Innanzitutto, deve prendersi atto che, con nota del 16.09.2024, l'opponente dichiarava di aver presentato, in data 20 marzo 2024, istanza di rateizzazione concernente, tra l'altro, la somma relativa al pagamento di quanto costituisce oggetto del provvedimento impugnato, che è stata accolta, con conseguente dilazione dei pagamenti in 72 rate mensili, che l'opponente sta regolarmente corrispondendo all' . Sicchè, chiedeva la cessazione della materia Controparte_3
pagina 3 di 5 del contendere, reiterata con nota del 19.02.2025, e la non applicazione del principio di soccombenza virtuale. Con note depositate il 13.02.2025, il Comune di , dichiarava di non opporsi alla P_
chiesta cessazione della materia del contendere, tuttavia, insisteva nella condanna alle spese processuali. Parimenti, con nota depositata il 18.02.2025, l' , non si Controparte_3
opponeva alla chiesta cessazione della materia del contendere, ma insisteva nella condanna alle spese processuali.
In punto di diritto, è appena il caso di rilevare che la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale (cfr., Cass. Civ., n.1048/2000).
Nella specie, deve rilevarsi che vi è sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le stesse parti per come sopra evidenziato. Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con riguardo alle spese processuali, in punto di diritto, la Suprema Corte ha recentemente affermato che la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (Cass. Civ., n. 30251/23). Sicchè, nella specie, alla luce della cennata pronuncia, dovendosi applicare il principio di soccombenza virtuale, deve osservarsi che il CGA ha rigettato l'impugnazione avanzata dall'opponente avverso la sentenza del TAR di Catania che rigettava il relativo ricorso concernente i provvedimenti amministrativi suindicati, con sentenza n.872/2020, allegata alle note depositate dal Comune di in data 09.03.2021. Sicchè, essi devono ritenersi P_ definitivamente esecutivi. Inoltre, deve aggiungersi che l'opponente era a conoscenza dell'esistenza dell'abuso edilizio per come evidentemente desumibile dall'atto pubblico di compravendita. Pertanto, parte opponente va condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dagli opposti costituitisi pagina 4 di 5 che, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata, alla luce della tabella n.2, quinto scaglione del D.M. 55/2014, decurtato della metà, va liquidata nella complessiva somma di euro
7.051,50 per compensi, in favore del Comune di , oltre oneri fiscali e contributivi, di euro P_
3.402,50 per compensi, in favore di detratta la fase introduttiva ed istruttoria, Controparte_7 nonché di euro 2.090,00 in favore di , difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Controparte_3
Catania, per le sole fasi di studio ed introduttiva, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pone definitivamente a carico di parte opponente il compenso del c.t.u. nominato, liquidato come da separato decreto.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna alla refusione delle spese processuali sostenute dagli opposti Parte_1
costituitisi, che liquida in favore del di nella complessiva somma di euro 7.051,50 per P_ P_
compensi, oltre spese generali (15%), oltre oneri fiscali e contributivi;
in favore di
[...]
, di euro 3.402,50 per compensi, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per CP_7
legge, nonché in favore di , di , di euro 2.090,00 per Controparte_3 Controparte_2 CP_2
compensi, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pone definitivamente a carico di parte opponente il compenso del c.t.u. nominato, liquidato come da separato decreto.
Catania, il 05.05.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
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