Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 61 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025
TRA
, nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rosaria Corona, presso il cui studio a Palermo, via
Giovanni Brahms n. 2, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Nobile, presso il cui studio a Palermo, piazza
Giovanni Amendola n. 31, è elettivamente domiciliato resistente e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da accordo del 24-25/04/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03/01/2025 premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il 22/06/2009 e di aver generato le figlie Controparte_1
(03/05/2005), (13/09/2012) ed (24/07/2017), ha chiesto la Per_1 Per_2 Per_3
pronuncia della separazione, l'affidamento congiunto delle minori e con Per_2 Per_3
dimora prevalente presso di sé e con diritto di visita paterno, l'assegnazione della casa e l'obbligo per il resistente di versarle un assegno di mantenimento per sé di € 150,00 al
1
50% delle spese straordinarie ed al 100% dell'assegno unico.
In data 04/03/2025 si è costituito in giudizio , il quale ha chiesto di Controparte_1
essere onerato al versamento di un contributo di € 400,00 per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie, senza la previsione di alcun assegno di mantenimento per la ricorrente.
Nelle more della prima udienza le parti hanno raggiunto un accordo, sottoscritto il
24/04/2025 e depositato il giorno successivo, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1) I coniugi saranno autorizzati a vivere separati e ciascuno sarà libero di fissare la propria residenza dove meglio crederà opportuno;
2) la casa coniugale sita in Palermo in via Muzio Salvo Rosina n. 9, condotta attualmente in locazione dai coniugi, resterà assegnata alla IG.ra ; il IG. Parte_1 CP_1
s'impegna entro la fine del mese di giugno 2025 a spostare la propria residenza anagrafica in altra abitazione;
3) le figlie minori e resteranno affidate in maniera condivisa ad entrambi i Per_2 Per_3
genitori con attribuzione al genitore collocatario, ossia la madre IG.ra
[...]
, del potere di esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle Parte_1
questioni di ordinaria amministrazione;
i genitori eserciteranno pari responsabilità genitoriale e condivideranno le decisioni da prendere per le minori, tenendo conto delle loro eIGenze, desideri ed inclinazioni;
4) le figlie minori avranno il loro domicilio prevalente presso l'abitazione Per_2 Per_3
materna, che continuerà a costituire la loro residenza anagrafica nonché l'indirizzo di riferimento per il prelievo e la riconsegna da parte del padre, salvo diverso accordo tra i due genitori;
5) in ordine al regime d'incontri, si conviene che il IG. potrà avere Controparte_1
contatti telefonici giornalieri con le figlie minori e potrà tenere con sé le minori due giorni alla settimana, da concordare di volta in volta in base agli impegni scolastici delle minori, ovvero il martedì e il giovedì dalle ore 16:30 alle ore 19:30 in caso di disaccordo;
il IG. potrà tenere con sé le minori con cadenza alternata, il fine settimana dal CP_1
sabato mattina alla domenica sera con facoltà di pernottamento.
Per quanto concerne le feste natalizie, di fine anno, pasquali oltre a tutte le altre festività calendate si conviene che verranno trascorse dalle minori con ciascuno dei genitori
2 secondo il criterio dell'alternanza e della rotazione, il tutto salvo diverso accordo tra i genitori.
Per il periodo estivo si concorda che il IG. potrà tenere con sé le minori per due CP_1
settimane anche consecutive nel mese di luglio o nel mese di agosto, da comunicare entro il mese di giugno;
6) si conviene che i coniugi, reciprocamente, prestano il proprio consenso al rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti nonché delle figlie minori, le quali saranno dotate di passaporti autonomi;
7) si conviene che il IG. verserà alla IG.ra , quale Controparte_1 Parte_1
contributo al mantenimento delle figlie minori e e della figlia Per_2 Per_3 Per_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autonoma, un assegno di mantenimento mensile pari ad Euro 500.00, nonché € 150,00 quale contributo al mantenimento della IGnora . Parte_1
Tale somma dovrà essere corrisposta entro il quinto giorno di ogni mese e dovrà essere, annualmente, rivalutata secondo gli indici di rivalutazione Istat;
8) si conviene che le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, per le quali ci si riporta al Protocollo adottato da Codesto Tribunale, resteranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
9) si conviene che la IG.ra potrà percepire l'assegno unico per le figlie nella Pt_1
misura del 100%;
10) Spese legali interamente compensate”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...]
Palermo il 25/06/1989 ( e , nato a [...]F._1 Controparte_1
Palermo il 15/05/1982 ( ), i quali hanno contratto matrimonio a C.F._2
Palermo il 22/06/2009.
2) Omologa le condizioni della separazione indicate nell'accordo del 24-25/04/2025 e riportate in parte motiva.
3) Compensa interamente le spese processuali.
3 4) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
396/00 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di
Palermo al n. 34 p. II, serie A, vol. 2471, dell'anno 2009).
Così deciso a Palermo, nella camera di conIGlio della Sezione I Civile del 16/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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