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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/07/2025, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 646/ 2023
TRA
nato a [...] il Parte_1
20/02/1972 rappresentata e difesa dall'avv. VARCACCIO GAROFALO
GUIDO presso il cui studio elettivamente domicilia in VIA GINO ALFANI 15
80058 TORRE ANNUNZIATA ITALIA
Ricorrente
E
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai funzionari De Simone
Sorrentino Ciro, Collaro Raffaela, Peluso Ilaria e Aprea e con quest'ultimi elettivamente domiciliati presso l' Filiale di Coordinamento Area Stabiese, CP_1
via Savorito n.8
1 Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte ricorrente svolgeva le domande di cui al ricorso. L' si costituiva deducendo CP_1 come nella memoria difensiva. La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note. In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. Orbene nel corso del giudizio l' ha erogato parzialmente la CP_1 prestazione richiesta, adducendo la compensazione con altro credito. Nel merito in via preliminare questo giudicante dichiara la parziale cessata la materia del contendere, dato che appunto l' ha CP_1 provveduto ad un pagamento parziale. In merito va chiarito che la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, così come precisata in sede giurisdizionale e rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese, il fatto dell'avvenuta cessazione del contendere risulti acquisito in causa. Laddove, però, persiste tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari (cfr. Cass. n 46/90). In altri termini, la pronuncia va fondata sulla
2 valutazione delle probabilità normali di accoglimento basata su considerazioni di verosimiglianza, ovvero su apposita indagine sommaria volta alla delibazione del merito. Sotto questo profilo l' non ha non solo provato ma, nemmeno, allegato chiaramente CP_1 che l'adempimento, peraltro parziale, fosse avvenuto in ritardo per condotte addebitabili al ricorrente. Non può che conseguirne l'imputabilità all' del tardivo adempimento CP_1
In relazione all' indebito con il quale viene effettuata una compensazione con il credito oggetto della presente controversia, non può che rilevarsi che l'eccezione di compensazione non risulta nemmeno formulata in modo idoneo nella memoria difensiva. Conseguentemente non può che concludersi che l'eccezione di compensazione è estranea al thema decidendum del presente giudizio e, quindi, non può essere esaminata dal presente giudice. Per ragioni di mera completezza si sottolinea, inoltre, che l' non ha CP_1 contestato, in modo idoneo, la non pignorabilità e compensabilità delle somme in parola. Non può che conseguirne la condanna dell' al pagamento della CP_1 somma compensata, in relazione alla quale non viene svolta alcuna contestazione in merito alla sussistenza del credito. Tanto premesso, in considerazione della data dello intervenuto pagamento parziale e del criterio della soccombenza, le spese devono essere poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 pagare al ricorrente euro 2.027,80 oltre accessori di legge;
2) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle altre domande;
2) pone le spese di giudizio a carico dell' , liquidando le stesse CP_1 in complessivi € 1150,00, oltre spese generali al 15% e oneri di legge, con attribuzione per distrazione;
3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Torre Annunziata 25/07/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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