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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/02/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6384/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6384/2020 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 3 dicembre 2024, con assegnazione di giorni sessanta per il deposito delle memorie conclusionali e di ulteriori giorni venti per quelle di replica, venuti a scadere il 24 febbraio 2025, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., (P. IVA: , Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Pasquale De
Stefano e Iolanda Oliviero, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Casalnuovo di Napoli al
Corso Umberto I n. 564;
- ATTRICE –
E
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla memoria di C.F._2 costituzione depositata telematicamente in data 13.11.2021, dagli avv.ti Maria Cristina Caccavale e
Immacolata Panico, unitamente alle quali elettivamente domiciliano in Casalnuovo di Napoli, alla via
Roma n. 109;
Oggetto: pagamento corrispettivo contratto di appalto.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 3 dicembre 2024.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la società (d'ora innanzi per brevità Parte_1
Par
“ ”) ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale e al Controparte_1 Controparte_2
fine di ottenerne la condanna al pagamento dell'importo di euro 7.071,70, con il carico di iva ed
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interessi, quale quota parte di spettanza degli stessi sulla maggior somma di euro 89.154,00, oltre iva, dovuta all'impresa dai condomini dello stabile “Arcora n. 59”, di via Roberto Bracco n. 1 in
Casalnuovo di Napoli, per l'esecuzione dei lavori edili di ristrutturazione in forza del contratto di appalto stipulato in data 6.10.2015, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
2. Si sono costituiti in giudizio e , eccependo, in via preliminare, Controparte_1 Controparte_2
l'improcedibilità della domanda in ragione del mancato esperimento della procedura di mediazione.
Nel merito, hanno sostenuto di avere avuto conoscenza del contratto di appalto stipulato dal
(mai ratificato dall'assemblea) con l'odierna ricorrente solo a seguito della notifica CP_3 dell'atto introduttivo del presente giudizio ed hanno allegato di aver conferito ad un tecnico di loro fiducia l'accertamento della esecuzione a regola d'arte delle opere realizzate e la quantificazione dei lavori necessari alla eliminazione dei vizi, poi accertata in euro 45.382,63. Deducendo, infine, che i lavori non erano stati ultimati, né formalmente consegnati, hanno domandato la riduzione del prezzo stabilito per l'appalto in misura pari al costo necessario per l'eliminazione dei vizi, vinte le spese di lite con distrazione.
3. Disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario, la causa, nel subentro dello scrivente magistrato (insediatosi solo a far data dal 14 giugno 2022), è stata spedita per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3 dicembre 2024. A tale ultima udienza, dovendosi dare precedenza alla definizione delle cause ante 2016 ai fini del raggiungimento degli obbiettivi imposti dal PNRR, la causa è stata riservata a sentenza, con concessione alle parti del duplice termine di legge per lo scambio degli scritti difensivi finali, così giungendo alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione
1. Deve essere, in prima battuta, declinata la procedibilità della domanda di pagamento azionata dalla
[...]
, il D. Lgs. 28/2010, così come modificato dal D.L. 69/2013, conv. in L. 98/2013, include le Pt_2
controversie in materia di condominio tra quelle in relazione alle quali l'esperimento del procedimento di mediazione è obbligatorio, atteggiandosi a condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Ciò posto, nell'interpretazione della locuzione “liti condominiali", soccorre l'art. 71 quater disp. att.
c.c., introdotto con la riforma del condominio di cui alla legge n. 220/12.
Ebbene, il legislatore della riforma, introducendo l'art. 71 quater disp. att. c.c., è stato molto restrittivo, in quanto ha previsto che, ai fini dell'applicazione delle norme in tema di mediazione
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obbligatoria, sono da considerarsi condominiali solo le liti aventi ad oggetto la violazione o l'applicazione errata delle norme in materia di condominio (art. da 1117 c.c. a 1139 c.c.).
Ne discende che siccome, nel caso di specie, viene in rilievo l'azione per il pagamento del corrispettivo di un contratto di appalto rispetto al quale il Condominio è semplicemente parte, la domanda va ricondotta all'alveo della responsabilità contrattuale, quindi, certamente non rientra nelle materie soggette a mediazione obbligatoria, perché non involge la questione della violazione o dell'errata applicazione degli articoli da 1117 a 1139 del Codice civile.
2. Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta. Par
2.1. Va anzitutto osservato che correttamente la ha agito unicamente nei confronti dei condomini morosi e . Controparte_2 Controparte_1
In forza di quanto affermato dalla pronuncia delle S.U. n. 9148/2008, secondo cui riguardo alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del condominio, nei confronti di terzi -in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l'amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio- la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c., per le obbligazioni ereditarie
(conformi, tra le altre, Cass. n. 14530 del 9/6/2017, nonché n. 27363 del 29/10/2018 e n. 9292 del
20/05/2020).
Dalla natura parziaria dell'obbligazione condominiale, deriva, dunque, la possibilità per il terzo creditore di azionare il titolo ottenuto nei confronti del nei riguardi del singolo CP_3
condominio per la rispettiva quota di debito (secondo i millesimi di proprietà), che implica di per sé esclusivamente l'onere, per il creditore procedente, di dimostrare la legittimazione passiva, sul piano esecutivo, dei condomini aggrediti, e cioè la loro qualità di condomini (cfr. tra le altre Cass. SS.
9198/2010, confermata da Cass. SS.UU n. 22856/2017). Solo nel caso in cui il creditore ometta la specificazione della quota millesimale del singolo condomino esecutato e/o proceda per il totale dell'importo portato dal titolo nei confronti di un solo condominio, implicitamente allegando una responsabilità dell'intimato per l'intero ammontare dell'obbligazione, quest'ultimo potrà opporsi all'esecuzione deducendo di non essere debitore o che la sua quota millesimale è inferiore a quella esplicitamente o implicitamente allegata dal creditore.
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La norma di riferimento in materia di obbligazioni del condominio verso terzi è l'art. 63 delle disp. att. del c.c. Tale disposizione stabilisce, tra l'altro, che <i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti se non dopo l'escussione degli altri condomini>>.
Si tratta di una norma che disciplina il caso del singolo condominio che venga chiamato a rispondere per i debiti gravati in capo ad altri condomini, stabilendo (a garanzia dei condomini in regola) che questi ultimi non possano essere chiamati a rispondere per le quote di debito relative agli altri millesimi di proprietà, se non dopo l'escussione degli altri condomini che ne sono titolari.
Dunque, anche se di norma, il creditore del condominio ottiene ed aziona il titolo nei confronti del condominio e solo in caso di infruttuosa escussione, rivolge la propria azione esecutiva nei confronti dei singoli condomini morosi, nulla vieta, proprio in applicazione della sopra citata norma, che il creditore del condominio decida di agire direttamente nei confronti del singolo condomino moroso ciò, ovviamente, solo ed esclusivamente per la quota millesimale dei lavori eseguiti dall'impresa creditrice rispetto al singolo condomino.
Nella specie le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, con la previsione dell'art. 6 “in caso di insolvenza da parte del committente nei confronti dell'Appaltatore, le parti di comune accordo stabiliscono la non applicazione del principio di solidarietà tra i condomini. (…)
L'Appaltatore potrà, quindi, se necessario, rivalersi solo sui singoli condomini e ciascuno nei limiti della propria quota di proprietà” hanno inteso legittimamente derogare al regime ordinario, che comunque non è previsto da norme inderogabili. A tutela dei condomini virtuosi, e quindi per il soddisfacimento di un interesse meritevole di tutela ritenuto prevalente rispetto alla garanzia di tutela del creditore condominiale, le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, hanno previsto nel contratto di appalto dei lavori di ristrutturazione, la sostituzione ab origine dei singoli condomini morosi secondo le rispettive quote millesimali al ed ai condomini virtuosi dal lato CP_3
passivo, escludendo il coinvolgimento degli stessi già nella fase di formazione del titolo giudiziale per il pagamento del compenso dell'appaltatore, e non solo nella fase esecutiva, e sostituendo quindi alla facoltà per l'appaltatore di agire in sede esecutiva contro i singoli condomini morosi anche sulla base del titolo giudiziale formatosi nei confronti del , l'obbligo di fare già accertare il CP_3
credito esclusivamente nei confronti dei condomini morosi, e non nei confronti del nel CP_3
suo complesso, o dei condomini che già abbiano pagato quanto di loro competenza all'amministratore,
o direttamente all'appaltatore (vedi in un caso analogo la recente Cass. n. 19532 del 16.07.2024).
2.2. Specularmente, alcun dubbio sussiste circa la legittimazione dei singoli condomini di compiere atti giuridici aventi effetto dispositivo, o anche risolutivo, rispetto al contratto di appalto concluso dall'amministratore a nome dell'intero condominio. Dunque, riguardo ai lavori commissionati
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dall'amministratore condominiale, con o senza la autorizzazione necessaria dell'assemblea, ogni singolo condomino ha il diritto suo proprio di attivarsi per chiedere l'eliminazione dei vizi, o la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, indipendentemente dal fatto che stia agendo anche o soltanto nel proprio interesse, e non solo in quello dell'intero condominio (cfr. Cass. n.
12803/2019).
2.3. Tanto debitamente chiarito, risultano incontestate e comunque documentalmente provate le circostanze della stipula del contratto di appalto del 6.10.2015, la qualità di condomini del
Arcora n. 59 di via Roberto Bracco n. 1 in Casalnuovo di Napoli dei convenuti CP_3 CP_1
e , l'effettiva esecuzione dei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla società
[...] Controparte_2
attrice e l'ammontare del dovuto (corrispondente alla relativa quota millesimale).
Ed infatti, i convenuti sostengono per un verso che i lavori non sarebbero stati ultimati e per altro verso che presenterebbero vizi e difformità per la eliminazione dei quali sarebbe necessaria una spesa di euro 45.382,63.
Le eccezioni sono prive di pregio.
2.4. Come è noto, nel caso di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni dettate agli artt.
1667 e 1668 c.c. riguardano la particolare disciplina delle garanzie per difformità ed i vizi dell'opera, che non escludono l'applicabilità dei principi generali in tema di inadempimento contrattuale, che operano quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali. Infatti, l'appaltatore risponde ex artt.
1453 e 1455 c.c. se non esegue interamente l'opera o se si rifiuta di consegnarla o vi provveda con ritardo rispetto al termine pattuito, mentre la responsabilità per i vizi dell'opera ricorre quando l'appaltatore ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha, anche di recente, ribadito che “La comune responsabilità dell'appaltatore ex articoli 1453 e 1455 Cc non è esclusa dalle speciali disposizioni degli articoli 1667 e 1668 del Cc, né è governata da queste disposizioni piuttosto che da quelle generali degli articoli 1453 e 1455 del Cc, perché le predette disposizioni speciali integrano, senza escluderla, l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, che rimangono perciò applicabili nei casi in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata
o quando l'appaltatore abbia eseguito l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla;
quindi, nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa per la parte eseguita risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina della garanzia, che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera” (Cassazione civile sez. II, 17/05/2024, n.13821).
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La responsabilità dell'appaltatore inerente alla garanzia per vizi o difformità dell'opera prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., ricorre dunque quando il suddetto abbia consegnato un'opera completa, ma affetta da vizi o non conforme a quella pattuita. Quando invece egli non esegua integralmente l'opera o, avendola eseguita, si rifiuti di consegnarla o vi proceda con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito sorge la comune responsabilità dell'appaltatore ex artt. 1453 e 1455 c.c., con la conseguente esperibilità nei suoi confronti dell'azione risarcitoria anche indipendentemente da quella di risoluzione del contratto (cfr. Cass. 4527/2022, 4077/2022, 9198/2018, 1186/2015).
2.5. Nella specie, i convenuti hanno eccepito il mancato completamento dei lavori, sulla scorta della delibera assembleare del 26 febbraio 2019 con ordine del giorno punto 6 “Lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato provvedimenti consequenziali”, dal cui verbale risulta che l'assemblea all'unanimità chiedeva di sollecitare la Ditta aggiudicatrice dei lavori, per l'esecuzione della parte residua dei lavori così come approvati dall'assemblea.
Ora, non può innanzitutto non evidenziarsi come l'allegazione sia viziata da genericità, in quanto non
è neppure dedotto quali delle opere commissionate sarebbero rimaste incompiute.
Ad ogni buon conto, dagli elementi probatori in atti, risulta che i lavori sono stati ultimati e consegnati.
Per vero, va sicuramente espunta dagli atti utilizzabili ai fini della decisione la dichiarazione di ultimazione dei lavori sottoscritta dal direttore dei lavori in data 13 aprile 2019, Parte_3
siccome prodotta solo in data 29.11.2024. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa attorea, infatti, l'attore non poteva avvantaggiarsi della deformalizzazione caratteristica del rito sommario di cognizione, poiché con provvedimento del 26 aprile 2022 era stato disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario, senza che alcuna delle parti abbia fatto richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183, comma VI, con conseguente cristallizzazione del corredo allegatorio e probatorio già in atti.
Ciò posto, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità è necessario distinguere tra atto di “consegna” e atto di “accettazione” dell'opera (cfr. Cass. 19019/2017). La consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione dell'opera esige che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale che comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera e il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo (cfr. Cass. 10452/2020 e n.
27915/2022).
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E se è vero che la mera circostanza della presa in consegna dell'opera non può configurare accettazione della medesima, la valutazione delle circostanze dalle quali presumere l'accettazione da parte del committente costituisce quaestio facti rimessa all'apprezzamento del giudice del merito.
Ebbene, nella specie, depongono nel senso della ultimazione e consegna dei lavori il pagamento quasi integrale del corrispettivo pattuito, mancando solo le quote di spettanza degli odierni resistenti;
la relazione di “debenza” data 5.5.2020 fornita all'impresa edile dall'amministratore di condominio con l'individuazione delle quote ancora di residuo dovute dai condomini morosi odierni convenuti senza che alcuna contestazione sia stata mossa riguardo alla incompiutezza delle opere eseguite;
la stessa relazione di parte prodotta dai convenuti nella quale vengono unicamente rilevati vizi delle opere eseguite, ma non viene dato atto di quali opere tra quelle commissionate sarebbero rimaste incompiute. Del resto, come si è detto il contratto di appalto aveva ad oggetto il rifacimento della facciata esterna del , che dalle foto accluse alla richiamata perizia di parte risulta CP_3
completamente finita sia pure con i vizi accertati dal perito.
2.6. Essendo stati i lavori ultimati, pur a non voler considerare accettata l'opera, deve trovare applicazione, ai fini della delibazione dell'eccezione di presunti vizi sollevata dai convenuti, la disciplina dettata dagli artt. 1667 e 1668 c.c.
Rispetto alla stessa la società attrice ha tempestivamente eccepito (con le note scritte depositate per la prima udienza di comparizione delle parti) la decadenza dalla garanzia per vizi ai sensi dell'art. 1667 c.c.
L'eccezione di decadenza è fondata.
In proposito, va anzitutto premesso che alla stregua della speciale disciplina dettata dagli artt. 1667 e
1668 c.c. per l'inadempimento dell'appaltatore concretizzatosi in difformità e vizi dell'opera l'art. 1668, comma 1, nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art. 1667 c.c. per tale adempimento, riconosce al committente, oltre all'azione di risarcimento in forma specifica attraverso l'eliminazione dei riscontrati difetti e, in alternativa, di riduzione del prezzo, atta a ristabilire il convenuto equilibrio sinallagmatico, anche la possibilità, ricorrendo la colpa, di chiedere il risarcimento per equivalente dei pregiudizi derivati e la risoluzione del contratto.
Secondo l'orientamento più recente assunto dalla giurisprudenza di legittimità, anche i rimedi risolutorio e risarcitorio per l'ipotesi di colpa dell'appaltatore - trattandosi di azioni tutte riferibili alla responsabilità connessa ai vizi e difformità dell'opera, che nell'ambito della manutenzione del rapporto, seppur con carattere di autonomia e non surrogabili, integrano il contenuto dell'inerente diritto di garanzia del committente - vanno azionati entro i termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c., atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del
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committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione (cfr. tra le tante Cass. n. 3199/2016; n. 23075/2009; n. 28417/2005).
Orbene, secondo la stessa deduzione dei convenuti nell'assemblea condominiale del 27 maggio 2019
“i condomini lamentano dei problemi alle grondaie, pertanto, si richiede l'intervento del tecnico direttore dei lavori geom. ).”. CP_4
Dunque, deve ritenersi che a tale data i vizi erano già conosciuti. Tuttavia, i convenuti non hanno provato né chiesto di provare che il abbia provveduto nel termine di sessanta giorni a CP_3 contestare effettivamente i vizi all'impresa edile. Invero, dal documentale in atti risulta che i convenuti hanno denunciato per la prima volta i vizi in sede di costituzione nel presente giudizio e la stessa perizia di parte da loro prodotta risulta datata 13.11.2021 e, dunque, ben oltre il termine di decadenza previsto dalla legge.
Deriva da tanto che la domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo dagli stessi proposta cade sotto la scure dell'inammissibilità in quanto tardiva.
2.7. Nella fattispecie in esame è poi da escludersi anche l'applicabilità dell'art. 1669 c.c. che, giova rammentare, costituisce un'ipotesi di obbligo di garanzia, ulteriore a quella prevista dall'art. 1667 c.c.
In tema di responsabilità dell'appaltatore per vizi della cosa appaltata, infatti, va tenuta distinta la richiesta di risarcimento da responsabilità extracontrattuale ex articolo 1669 c.c., dalla richiesta di adempimento contrattuale ex articolo 1667 c.c., trattandosi di due fattispecie ontologicamente diverse;
l'invocazione dell'uno o dell'altro rimedio è tutt'altro che priva di conseguenze pratiche, già con riferimento alla previsione dei diversi termini per la denuncia dei vizi (rispettivamente fissati in un anno ed in sessanta giorni dalla scoperta); la denuncia, infatti, ben potrebbe essere tardiva quando in giudizio si richiede il risarcimento o l'eliminazione dei vizi ex art. 1667 c.c., ma tempestiva se l'attore fa valere difetti così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell'opera stessa ai sensi dell'art. 1669 c.c..
Secondo la lettera dell'art. 1669 c.c., le ipotesi di rovina sono tre: crollo, pericolo di crollo o gravi difetti di struttura. In giurisprudenza, poi, la nozione di quest'ultima forma di manifestazione è stata particolarmente dilatata, con inclusione di ogni tipo di lesione strutturale, o di ogni altra imperfezione e difformità inidonea a procurare l'instabilità dell'edificio o la sua utilizzabilità ma comunque tale da diminuirne sensibilmente il godimento od il valore economico.
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Occorre rammentare, al riguardo, che, secondo consolidata e pacifica giurisprudenza (tra le tante, cfr:
Cass.: 8/04/2004, n. 8140; 13/12/2021, n. 39599; 23/06/2023, n. 18061 e, tra le più recenti, Cass.
04/03/2024, n. 5648):
- i gravi difetti dell'edificio idonei a configurare una responsabilità del costruttore nei confronti del committente o dell'acquirente, ai sensi dell'art. 1669 c.c., sono configurabili, al di fuori dell'ipotesi di rovina o di evidente pericolo di rovina, nei vizi che, senza influire sulla stabilità dell'opera, pregiudichino e menomino in modo grave, e considerevole nel tempo, il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima;
- tra i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'articolo 1669 c.c. sono comprese le deficienze costruttive vere e proprie, quelle cioè che si risolvono nella realizzazione dell'opera con materiali inidonei e/o non a regola d'arte.
Nel caso di specie, tuttavia, oggetto del contratto di appalto è il rifacimento (parziale) del prospetto esterno dell'immobile, e dunque non una deficienza costruttiva vera e propria bensì lavori di manutenzione di una costruzione preesistente, laddove la responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 cod. civ. trova applicazione esclusivamente quando siano riscontrabili vizi riguardanti la costruzione dell'edificio stesso o di una parte di esso, ma non anche in caso di modificazioni o riparazioni apportate ad un edificio preesistente o ad altre preesistenti cose immobili, anche se destinate per loro natura a lunga durata (Cass. sez. 2, sentenza n. 24143 del 20/11/2007; nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza di merito che aveva ritenuto configurabile tale ipotesi di responsabilità in riferimento all'opera di mero rifacimento della impermeabilizzazione e pavimentazione del terrazzo di un edificio preesistente). CP_5
Inoltre, in relazione ai difetti lamentati – scolorimenti disomogenei della tinteggiatura/ errata configurazione delle grondaie e/o sigillatura delle grondaie applicate in corrispondenza dei balconi all'ultimo piano – nemmeno è dedotto che i medesimi pregiudichino in modo grave il normale godimento o la funzionalità o l'abitabilità dell'immobile. Conseguentemente è da escludersi la configurabilità di una responsabilità del costruttore a tale titolo nei confronti del condominio.
3. In definitiva, la domanda deve essere accolta e i convenuti, devono essere condannati in solido tra
Par loro, al pagamento in favore della della somma di euro 7.071,70, oltre iva ed interessi al tasso legale dalla notifica del ricorso introduttivo fino all'effettivo soddisfo. In proposito, è appena il caso di evidenziare che il bonifico di euro 3.280,24 disposto dai convenuti in favore del per CP_3 lavori straordinari è antecedente (9.02.2018) allo stato di morosità attestato dall'amministratore del
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(5.05.2020) in forza del quale la società creditrice ha agito nel presente giudizio e, CP_3
dunque, lo stesso non può essere considerato come parziale pagamento del dovuto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti (art. 91 c.p.c.), che vanno condannati, in solido tra loro, a rifondere quelle sostenute dalla società attrice per la difesa nel presente giudizio. Le stesse, in assenza di specifica notula da parte dei patroni della parte vittoriosa, vengono liquidate come da dispositivo che segue, facendo applicazione dei parametri minimi - in ragione della semplicità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta - previsti dal D.M. 55/2014, così come modificato dal succ. D.M. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2023, per i procedimenti di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00 (così determinato tenendo conto dell'ammontare del credito ingiunto), esclusa la non espletata fase istruttoria (non avendo l'attrice depositato memorie istruttorie).
4.1. Le stesse devono poi essere distratte in favore degli avv.ti Pasquale De Stefano e Iolanda Oliviero,
i quali dichiarandosi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c. hanno implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie la domanda e per l'effetto condanna i convenuti e , in Controparte_2 Controparte_1
solido, al pagamento in favore della società , in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., della somma di euro 7.071,70, oltre iva ed interessi al tasso legale dalla notifica del ricorso introduttivo fino all'effettivo soddisfo;
2. condanna i convenuti e , in solido, a rifondere nei confronti dei Controparte_2 Controparte_1
difensori antistatari della società attrice, avv.ti Pasquale De Stefano e Iolanda Oliviero, le spese di lite che si liquidano in euro 135,65 per esborsi ed euro 1.700,00 (di cui euro 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva ed euro 851,00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15 %, CPA e Iva se dovuta come per legge.
Così deciso in Nola, il 28/02/2024
Il Giudice
(dott. ssa Donatella Cennamo)
Procedimento N. 6384/2020 – Sentenza - Pag. 10