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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/06/2025, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
n. 8366/2017 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Letto l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
26.6.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1 n. 8366/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8366/2017
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Salvatore Russo, presso il cui RT
studio elettivamente domicilia, alla Via Provinciale per Schiava n. 12, in Comiziano (NA), come da procura in atti
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelina Mascolo, presso il cui studio Controparte_1
elettivamente domicilia, alla Via S. Pertini n. 3, in RC (NA), come da procura in atti
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 29.5.2025.
2 n. 8366/2017 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. RT
2114/2017, emesso dall'intestato Tribunale in data 22.9.2017, nell'ambito del procedimento monitorio recante R.G. n. 1925/2017, e pubblicato in data 25.9.2017, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in solido con ed in favore del ricorrente , la somma di € 46.080,00, Parte_2 Controparte_1
oltre interessi, nonché le spese della procedura ed accessori come per legge, in ragione del mancato pagamento di diciotto titoli cambiari – per l'importo di € 2.560,00 ciascuno - emessi dagli ingiunti a favore del ricorrente.
Con la spiegata opposizione, contestava la fondatezza della pretesa creditoria di RT
, eccependo, innanzitutto, la apocrifia delle sottoscrizioni apposte a suo nome sui titoli Controparte_1
cambiari e chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni esplicate nell'atto di citazione in opposizione, cui si rinvia.
Si costituiva in giudizio l'opposto, il quale formulava istanza di verificazione delle sottoscrizioni apposte sui titoli cambiari disconosciuti dall'opponente, nonché insisteva per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le motivazioni indicate nella comparsa di costituzione e riposta, cui si fa qui rinvio.
Denegata, dal Giudice precedentemente assegnatario di questo ruolo, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto (cfr. ordinanza del G.I. dell'epoca, del 26.4.2018) e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., l'opponente depositava nel fascicolo telematico, in data 09.11.2018, la prova della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo avvenuta con modalità telematiche, secondo quanto disposto dall'art. 19 bis del Provv. Resp. DGSIA del 16.4.2014 (Specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del D.M. n. 44/2011) - ovvero depositava la c.d. “busta telematica” nel formato originale .eml – a tanto onerato dalla scrivente (frattanto subentrata nella gestione del ruolo a decorrere dal 10.5.2018, quale data di presa di funzioni presso l'intestato Tribunale), con ordinanza del
3 n. 8366/2017 R.G.A.C.
16.10.2018, nonché produceva la procura alle liti integrata come da indicazioni contenute nella medesima ordinanza (cfr. procura alle liti, depositata telematicamente dall'opponente in data 16.11.2018).
Espletata, quindi, l'istruttoria mediante la nomina di C.T.U. grafologo, senza ammissione degli ulteriori mezzi istruttori articolati dalle parti nelle memorie di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c., atteso l'esito assorbente del giudizio di verificazione rispetto alle questioni oggetto del giudizio, la causa, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, all'udienza del 29.5.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter
c.p.c. -, sulle conclusioni rassegnate dalla sola parte opposta, giunge alla decisione.
Ciò premesso, va dichiarata, innanzitutto, la tempestività dell'opposizione e la sua procedibilità, essendosi l'opponente costituito nei termini.
A questo punto, giova evidenziare che l'opponente eccepiva, come innanzi anticipato, di non aver “MAI
SOTTOSCRITTO ALCUNA CAMBIALE, al sig. presunto creditore” (cfr. prima pagina Controparte_1
della seconda memoria istruttoria, depositata da parte opponente in data 22.5.2018) e, pertanto, disconosceva “le firme presenti sulle cambiali depositate ed esibite dal sig. (cfr. prima pagina della Controparte_1
medesima memoria).
Ebbene, la C.T.U. grafologica, depositata in data 16.11.2019 a firma del dott. - le cui Persona_1
conclusioni ritiene questo Giudice di condividere e far proprie, in considerazione della completezza degli accertamenti e dei rilievi eseguiti, della coerenza logica e della correttezza scientifica delle valutazioni ivi espresse – ha accertato che: “Dal confronto tra la firma in verifica con le firme comparative offertemi in uso e raccolte in corso di attività, sono emerse delle palesi e sostanziali uguaglianze di tipo dinamografico. Pertanto, è possibile sostenere che colui che appone la firma in verifica è lo stesso sia nelle verificande che nelle comparative” (cfr. pag. 67 dell'elaborato peritale). Inoltre, in risposta alle osservazioni del consulente di parte nominato dall'opponente, il medesimo ausiliario precisava che: “Non si può parlare di imitazione dal momento che, sostanzialmente, sono stati riprodotti fedelmente tutti quegli elementi grafici e grafologici che albergano in esclusiva nella scrittura di ciascuno di noi” (cfr. pag. 67 della perizia), acclarando (in linea, peraltro, con quanto affermato nelle osservazioni del consulente di parte nominato dall'opposto) che: “Le firme presunte apposte in calce
4 n. 8366/2017 R.G.A.C.
alle 18 cambiali oggetto di verifica sono state vergate dalla mano del signor nato il [...] RT
a RC (Na) e sono riferibili e riconducibili al suo alveo scrittorio” (cfr. pag. 71 della perizia).
Giova rammentare, a proposito delle risultanze della consulenza grafologica, che la giurisprudenza di legittimità afferma che la consulenza tecnica - che, in genere, non è un mezzo di prova bensì uno strumento di valutazione di fatti già acquisiti - può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva nell'accertamento di situazioni rilevabili solo con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche, come avviene, appunto, con la consulenza grafica, che è il principale strumento di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione (cfr. Cassazione civile, sez. lav., n. 1149 del 19.01.2011).
Accertato, dunque, che le firme apposte sulle cambiali de quibus sono, senz'altro, riconducibili a
, va evidenziato che la pretesa creditoria vantata dall'opponente nei confronti RT
dell'opposto si fonda, come innanzi detto, sul mancato pagamento di diciotto titoli cambiari, emessi in data 01.12.2004, con scadenza all'1.12.2006, sottoscritti da , per un importo di RT
€ 2.560,00 ciascuno (cfr. titoli cambiari, in all. n.
5 - così numerato dal Giudice - del fascicolo di parte opposta).
Occorre precisare, a questo punto, che la cambiale è un titolo di credito all'ordine, formale ed astratto, che attribuisce al legittimo possessore il diritto incondizionato di farsi pagare una somma determinata alla scadenza indicata sul titolo.
L'emissione di una cambiale, quale titolo astratto ed autonomo, implica, invero, la presunzione “iuris tantum” dell'esistenza di un rapporto sottostante idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, restando a carico del debitore-emittente l'onere di dimostrare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione di tale rapporto (cfr. tra le tante, Cassazione civile, sent. n. 2816/2006).
Il possessore di una cambiale può vantare, quindi, nei confronti dell'emittente, l'azione cambiaria, fondata sul semplice possesso di un titolo formalmente valido, oppure l'azione causale, scaturente dal rapporto sottostante al titolo di credito emesso. Le due azioni possono essere proposte in via cumulativa o alternativa nello stesso giudizio (cfr. Cassazione civile sez. III, 20.01.2015, n. 818).
5 n. 8366/2017 R.G.A.C.
Ciò premesso, le cambiali per cui è causa sono state, evidentemente, utilizzate dal onde ottenere CP_1
l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, alla stregua di promesse di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c.
La Corte di Cassazione ha chiarito, al riguardo, che l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto e, in applicazione dell'art. 1988 c.c., grava il debitore dell'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto, ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti (cfr. Cass. civ., ord. n. 17850 del
19.7.2017; Cass. civ. sent. n. 19860 del 28.9.2011).
Ne consegue che, nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, spetta alla parte opponente fornire la prova contraria alla presunzione di esistenza del rapporto fondamentale, fissata in favore del creditore dall'articolo citato (cfr. Cass. n. 26/2017).
Tale principio va, poi, coordinato con le caratteristiche proprie del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che rappresenta, invero, uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, devolvendo al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non si limita al controllo di validità del decreto, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c. (cfr., ex multis, Cassazione civile, sez. II, ordinanza n. 40110
del 15.12.2021).
L'opposto riveste, infatti, solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Mentre di norma, dunque, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697
c.c., per cui incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato ed al debitore opponente la prova di eventuali fatti estintivi e modificativi del credito, nel caso di specie, sussistendo un titolo di credito, l'onere probatorio ricade sulla parte debitrice, sulla quale incombe, perciò, la prova dell'inesistenza, dell'invalidità ovvero dell'estinzione del rapporto fondamentale.
6 n. 8366/2017 R.G.A.C.
Ciò posto, assolutamente sfornita di prova risulta la doglianza di prescrizione dell'azione causale sollevata dall'opponente, il quale eccepisce, in modo del tutto generico ed apodittico, che le cambiali oggetto del giudizio sarebbero state “modificate nella data di scadenza, sovrascrivendo anno 2006 su anno 2005” e, dunque, risulterebbe “prescritto il presunto debito per scadenza decennale del termine” (cfr. seconda pagina della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata dall'opponente il 22.5.2018).
Ed invero, nel caso di specie, posto che sulle cambiali de quibus risulta indicata la data di scadenza dell'1.12.2006 ed atteso che l'opposto ha inviato all'opponente la comunicazione di costituzione in mora del 16.5.2016, idonea ad interrompere il termine di prescrizione - che, per il diritto di credito portato dalla cambiali, quando fatto valere, come nel caso in esame, in via causale, si prescrive nel termine ordinario decennale (cfr. comunicazione a mezzo raccomandata a./r., firmata ed inoltrata dall'avv. Carmelina
Mascolo in nome e per conto di , con avviso di ricevimento del 25.5.2016, in all. n. 4 - Controparte_1
così numerato dal Giudice - del fascicolo di parte opposta) - l'azione causale esercitata, appunto, da parte opposta, non si era affatto prescritta al momento della notifica del decreto ingiuntivo all'opponente, avvenuta in data 27.10.2017 (cfr. relazione di notificazione, redatta dall'Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Nola, allegata al fascicolo di parte opposta).
In conclusione, dunque, attesa l'assoluta carenza di allegazione, prima ancora che di prova, in ordine ad un'eventuale inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto fondamentale, deve dichiararsi la fondatezza del credito vantato dall'opposto.
Conseguentemente, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Non merita accoglimento, invece, la domanda di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non avendo l'opposto provato di aver subito danni per effetto della condotta della controparte.
Ogni altra questione, pur posta dalle parti, deve ritenersi assorbita.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano a suo carico ed a favore dell'opposto come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022,
7 n. 8366/2017 R.G.A.C.
scaglione di riferimento sulla base della domanda, ai valori tabellari medi, con attribuzione all'avv.
Carmelina Mascolo, dichiaratasi antistataria.
Considerati gli esiti cui è pervenuta, le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno poste, definitivamente e per l'intero, a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto,
n. 2114/2017, emesso dal Tribunale di Nola, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. Condanna alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio, RT
in favore di , che liquida in € 7.616,00 per compenso, oltre IVA e CPA Controparte_1
come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione all'avv. Carmelina Mascolo;
3. Pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente e per l'intero a carico di . RT
Così deciso in Nola, il 26.6.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
8
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Letto l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
26.6.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1 n. 8366/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8366/2017
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Salvatore Russo, presso il cui RT
studio elettivamente domicilia, alla Via Provinciale per Schiava n. 12, in Comiziano (NA), come da procura in atti
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelina Mascolo, presso il cui studio Controparte_1
elettivamente domicilia, alla Via S. Pertini n. 3, in RC (NA), come da procura in atti
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 29.5.2025.
2 n. 8366/2017 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. RT
2114/2017, emesso dall'intestato Tribunale in data 22.9.2017, nell'ambito del procedimento monitorio recante R.G. n. 1925/2017, e pubblicato in data 25.9.2017, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in solido con ed in favore del ricorrente , la somma di € 46.080,00, Parte_2 Controparte_1
oltre interessi, nonché le spese della procedura ed accessori come per legge, in ragione del mancato pagamento di diciotto titoli cambiari – per l'importo di € 2.560,00 ciascuno - emessi dagli ingiunti a favore del ricorrente.
Con la spiegata opposizione, contestava la fondatezza della pretesa creditoria di RT
, eccependo, innanzitutto, la apocrifia delle sottoscrizioni apposte a suo nome sui titoli Controparte_1
cambiari e chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni esplicate nell'atto di citazione in opposizione, cui si rinvia.
Si costituiva in giudizio l'opposto, il quale formulava istanza di verificazione delle sottoscrizioni apposte sui titoli cambiari disconosciuti dall'opponente, nonché insisteva per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le motivazioni indicate nella comparsa di costituzione e riposta, cui si fa qui rinvio.
Denegata, dal Giudice precedentemente assegnatario di questo ruolo, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto (cfr. ordinanza del G.I. dell'epoca, del 26.4.2018) e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., l'opponente depositava nel fascicolo telematico, in data 09.11.2018, la prova della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo avvenuta con modalità telematiche, secondo quanto disposto dall'art. 19 bis del Provv. Resp. DGSIA del 16.4.2014 (Specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del D.M. n. 44/2011) - ovvero depositava la c.d. “busta telematica” nel formato originale .eml – a tanto onerato dalla scrivente (frattanto subentrata nella gestione del ruolo a decorrere dal 10.5.2018, quale data di presa di funzioni presso l'intestato Tribunale), con ordinanza del
3 n. 8366/2017 R.G.A.C.
16.10.2018, nonché produceva la procura alle liti integrata come da indicazioni contenute nella medesima ordinanza (cfr. procura alle liti, depositata telematicamente dall'opponente in data 16.11.2018).
Espletata, quindi, l'istruttoria mediante la nomina di C.T.U. grafologo, senza ammissione degli ulteriori mezzi istruttori articolati dalle parti nelle memorie di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c., atteso l'esito assorbente del giudizio di verificazione rispetto alle questioni oggetto del giudizio, la causa, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, all'udienza del 29.5.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter
c.p.c. -, sulle conclusioni rassegnate dalla sola parte opposta, giunge alla decisione.
Ciò premesso, va dichiarata, innanzitutto, la tempestività dell'opposizione e la sua procedibilità, essendosi l'opponente costituito nei termini.
A questo punto, giova evidenziare che l'opponente eccepiva, come innanzi anticipato, di non aver “MAI
SOTTOSCRITTO ALCUNA CAMBIALE, al sig. presunto creditore” (cfr. prima pagina Controparte_1
della seconda memoria istruttoria, depositata da parte opponente in data 22.5.2018) e, pertanto, disconosceva “le firme presenti sulle cambiali depositate ed esibite dal sig. (cfr. prima pagina della Controparte_1
medesima memoria).
Ebbene, la C.T.U. grafologica, depositata in data 16.11.2019 a firma del dott. - le cui Persona_1
conclusioni ritiene questo Giudice di condividere e far proprie, in considerazione della completezza degli accertamenti e dei rilievi eseguiti, della coerenza logica e della correttezza scientifica delle valutazioni ivi espresse – ha accertato che: “Dal confronto tra la firma in verifica con le firme comparative offertemi in uso e raccolte in corso di attività, sono emerse delle palesi e sostanziali uguaglianze di tipo dinamografico. Pertanto, è possibile sostenere che colui che appone la firma in verifica è lo stesso sia nelle verificande che nelle comparative” (cfr. pag. 67 dell'elaborato peritale). Inoltre, in risposta alle osservazioni del consulente di parte nominato dall'opponente, il medesimo ausiliario precisava che: “Non si può parlare di imitazione dal momento che, sostanzialmente, sono stati riprodotti fedelmente tutti quegli elementi grafici e grafologici che albergano in esclusiva nella scrittura di ciascuno di noi” (cfr. pag. 67 della perizia), acclarando (in linea, peraltro, con quanto affermato nelle osservazioni del consulente di parte nominato dall'opposto) che: “Le firme presunte apposte in calce
4 n. 8366/2017 R.G.A.C.
alle 18 cambiali oggetto di verifica sono state vergate dalla mano del signor nato il [...] RT
a RC (Na) e sono riferibili e riconducibili al suo alveo scrittorio” (cfr. pag. 71 della perizia).
Giova rammentare, a proposito delle risultanze della consulenza grafologica, che la giurisprudenza di legittimità afferma che la consulenza tecnica - che, in genere, non è un mezzo di prova bensì uno strumento di valutazione di fatti già acquisiti - può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva nell'accertamento di situazioni rilevabili solo con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche, come avviene, appunto, con la consulenza grafica, che è il principale strumento di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione (cfr. Cassazione civile, sez. lav., n. 1149 del 19.01.2011).
Accertato, dunque, che le firme apposte sulle cambiali de quibus sono, senz'altro, riconducibili a
, va evidenziato che la pretesa creditoria vantata dall'opponente nei confronti RT
dell'opposto si fonda, come innanzi detto, sul mancato pagamento di diciotto titoli cambiari, emessi in data 01.12.2004, con scadenza all'1.12.2006, sottoscritti da , per un importo di RT
€ 2.560,00 ciascuno (cfr. titoli cambiari, in all. n.
5 - così numerato dal Giudice - del fascicolo di parte opposta).
Occorre precisare, a questo punto, che la cambiale è un titolo di credito all'ordine, formale ed astratto, che attribuisce al legittimo possessore il diritto incondizionato di farsi pagare una somma determinata alla scadenza indicata sul titolo.
L'emissione di una cambiale, quale titolo astratto ed autonomo, implica, invero, la presunzione “iuris tantum” dell'esistenza di un rapporto sottostante idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, restando a carico del debitore-emittente l'onere di dimostrare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione di tale rapporto (cfr. tra le tante, Cassazione civile, sent. n. 2816/2006).
Il possessore di una cambiale può vantare, quindi, nei confronti dell'emittente, l'azione cambiaria, fondata sul semplice possesso di un titolo formalmente valido, oppure l'azione causale, scaturente dal rapporto sottostante al titolo di credito emesso. Le due azioni possono essere proposte in via cumulativa o alternativa nello stesso giudizio (cfr. Cassazione civile sez. III, 20.01.2015, n. 818).
5 n. 8366/2017 R.G.A.C.
Ciò premesso, le cambiali per cui è causa sono state, evidentemente, utilizzate dal onde ottenere CP_1
l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, alla stregua di promesse di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c.
La Corte di Cassazione ha chiarito, al riguardo, che l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto e, in applicazione dell'art. 1988 c.c., grava il debitore dell'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto, ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti (cfr. Cass. civ., ord. n. 17850 del
19.7.2017; Cass. civ. sent. n. 19860 del 28.9.2011).
Ne consegue che, nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, spetta alla parte opponente fornire la prova contraria alla presunzione di esistenza del rapporto fondamentale, fissata in favore del creditore dall'articolo citato (cfr. Cass. n. 26/2017).
Tale principio va, poi, coordinato con le caratteristiche proprie del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che rappresenta, invero, uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, devolvendo al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non si limita al controllo di validità del decreto, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c. (cfr., ex multis, Cassazione civile, sez. II, ordinanza n. 40110
del 15.12.2021).
L'opposto riveste, infatti, solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Mentre di norma, dunque, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697
c.c., per cui incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato ed al debitore opponente la prova di eventuali fatti estintivi e modificativi del credito, nel caso di specie, sussistendo un titolo di credito, l'onere probatorio ricade sulla parte debitrice, sulla quale incombe, perciò, la prova dell'inesistenza, dell'invalidità ovvero dell'estinzione del rapporto fondamentale.
6 n. 8366/2017 R.G.A.C.
Ciò posto, assolutamente sfornita di prova risulta la doglianza di prescrizione dell'azione causale sollevata dall'opponente, il quale eccepisce, in modo del tutto generico ed apodittico, che le cambiali oggetto del giudizio sarebbero state “modificate nella data di scadenza, sovrascrivendo anno 2006 su anno 2005” e, dunque, risulterebbe “prescritto il presunto debito per scadenza decennale del termine” (cfr. seconda pagina della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata dall'opponente il 22.5.2018).
Ed invero, nel caso di specie, posto che sulle cambiali de quibus risulta indicata la data di scadenza dell'1.12.2006 ed atteso che l'opposto ha inviato all'opponente la comunicazione di costituzione in mora del 16.5.2016, idonea ad interrompere il termine di prescrizione - che, per il diritto di credito portato dalla cambiali, quando fatto valere, come nel caso in esame, in via causale, si prescrive nel termine ordinario decennale (cfr. comunicazione a mezzo raccomandata a./r., firmata ed inoltrata dall'avv. Carmelina
Mascolo in nome e per conto di , con avviso di ricevimento del 25.5.2016, in all. n. 4 - Controparte_1
così numerato dal Giudice - del fascicolo di parte opposta) - l'azione causale esercitata, appunto, da parte opposta, non si era affatto prescritta al momento della notifica del decreto ingiuntivo all'opponente, avvenuta in data 27.10.2017 (cfr. relazione di notificazione, redatta dall'Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Nola, allegata al fascicolo di parte opposta).
In conclusione, dunque, attesa l'assoluta carenza di allegazione, prima ancora che di prova, in ordine ad un'eventuale inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto fondamentale, deve dichiararsi la fondatezza del credito vantato dall'opposto.
Conseguentemente, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Non merita accoglimento, invece, la domanda di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non avendo l'opposto provato di aver subito danni per effetto della condotta della controparte.
Ogni altra questione, pur posta dalle parti, deve ritenersi assorbita.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano a suo carico ed a favore dell'opposto come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022,
7 n. 8366/2017 R.G.A.C.
scaglione di riferimento sulla base della domanda, ai valori tabellari medi, con attribuzione all'avv.
Carmelina Mascolo, dichiaratasi antistataria.
Considerati gli esiti cui è pervenuta, le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno poste, definitivamente e per l'intero, a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto,
n. 2114/2017, emesso dal Tribunale di Nola, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. Condanna alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio, RT
in favore di , che liquida in € 7.616,00 per compenso, oltre IVA e CPA Controparte_1
come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione all'avv. Carmelina Mascolo;
3. Pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente e per l'intero a carico di . RT
Così deciso in Nola, il 26.6.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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