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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 03/02/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
RG PU 55-1/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Vercelli
Il Tribunale di Vercelli, composto dai magistrati
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Elisa Trotta Giudice rel.
Dott. Claudia Gentili Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 55/2024 r.g. promosso da ricorrente, in persona del legale rappresentante Parte_1
Sig.ra corrente in Via Giardini Nord 231/233, Pavullo nel Parte_2
Frignano (MO), C.F. , P. IVA , assistita e rappresentata P.IVA_1 P.IVA_2
dall'Avv. Simone Soavi, C.F. , PEC C.F._1
Email_1
E da con sede in Casalgrande (RE), via Parte_3
Statale 467 n°45, partita IVA , in persona del suo legale rappresentante P.IVA_3
pro-tempore Sig. difesa ed assistita dall'Avv. Mario Preite del foro Parte_4
di Reggio Emilia, C.F. , e dall'Avv. Giulia Arini del foro di C.F._2
Vercelli, Cod. Fisc , ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._3
1 studio dell'Avv. Giulia Arini in Vercelli, Via Piero Lucca n.11,
Email_2 Email_3
nei confronti di
Controparte_1
(P. IVA: corrente in Vercelli
[...] P.IVA_4
– Corso Rigola n. 107), in persona del Legale Rappresentante, Signor CP_2
(C.F.: residente in [...]
Ricaldone n. 12), rappresentata e difesa dall'Avvocato Christian GRECO, con Studio in Vercelli, Via Goffredo Mameli n. 3
(P.E.C.: ), Email_4
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
premesso che il creditore istante vanta un credito derivante da decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo;
ritenuto che
Controparte_1
(P. IVA: ) versi
[...] P.IVA_4
effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: persistente inadempimento al pagamento dei debiti dei ricorrenti;
limitato residuo attivo del conto corrente;
vani tentativi di esecuzione forzata promossi dai ricorrenti;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ed invero alla sommatoria dei crediti portati dagli atti di
2 precetto (euro 15.973,02 + 12.658,99), dei debiti erariali scaduti già presso l'agente della riscossione (euro 751,84), così per complessivi euro 29.383,85, vanno aggiunti gli interessi moratori successivi al precetto (quantificati da parte ricorrente in euro
807,82, dovuti per legge stante il carattere certo liquido ed esigibile del debito per capitale portato da decreto ingiuntivo), la tassa di registro del decreto ingiuntivo ottenuto da per euro 440,75; in ogni caso, poi, il Tribunale Parte_3
rileva che, nell'ultima situazione patrimoniale prodotta da parte resistente, aggiornata al 30/9/2024, sono indicati (e quindi ammessi) debiti per almeno euro 59.662,70, da ritenersi liquidi ed esigibili, non risultando in alcun modo che si tratti di debiti non scaduti;
gli elementi di prova agli atti, quindi, attestano con adeguata certezza il superamento della soglia in parola;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
Controparte_1
(P. IVA: ), in personale del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_4
tempore nomina la dott.ssa Elisa Trotta Giudice Delegato per la procedura nomina
Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Parte_5
delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
3 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 21 maggio 2025 ad ore 12.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
4 avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Vercelli nella camera di consiglio del 23/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Trotta Dott.ssa Michela Tamagnone
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Vercelli
Il Tribunale di Vercelli, composto dai magistrati
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Elisa Trotta Giudice rel.
Dott. Claudia Gentili Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 55/2024 r.g. promosso da ricorrente, in persona del legale rappresentante Parte_1
Sig.ra corrente in Via Giardini Nord 231/233, Pavullo nel Parte_2
Frignano (MO), C.F. , P. IVA , assistita e rappresentata P.IVA_1 P.IVA_2
dall'Avv. Simone Soavi, C.F. , PEC C.F._1
Email_1
E da con sede in Casalgrande (RE), via Parte_3
Statale 467 n°45, partita IVA , in persona del suo legale rappresentante P.IVA_3
pro-tempore Sig. difesa ed assistita dall'Avv. Mario Preite del foro Parte_4
di Reggio Emilia, C.F. , e dall'Avv. Giulia Arini del foro di C.F._2
Vercelli, Cod. Fisc , ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._3
1 studio dell'Avv. Giulia Arini in Vercelli, Via Piero Lucca n.11,
Email_2 Email_3
nei confronti di
Controparte_1
(P. IVA: corrente in Vercelli
[...] P.IVA_4
– Corso Rigola n. 107), in persona del Legale Rappresentante, Signor CP_2
(C.F.: residente in [...]
Ricaldone n. 12), rappresentata e difesa dall'Avvocato Christian GRECO, con Studio in Vercelli, Via Goffredo Mameli n. 3
(P.E.C.: ), Email_4
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
premesso che il creditore istante vanta un credito derivante da decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo;
ritenuto che
Controparte_1
(P. IVA: ) versi
[...] P.IVA_4
effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: persistente inadempimento al pagamento dei debiti dei ricorrenti;
limitato residuo attivo del conto corrente;
vani tentativi di esecuzione forzata promossi dai ricorrenti;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ed invero alla sommatoria dei crediti portati dagli atti di
2 precetto (euro 15.973,02 + 12.658,99), dei debiti erariali scaduti già presso l'agente della riscossione (euro 751,84), così per complessivi euro 29.383,85, vanno aggiunti gli interessi moratori successivi al precetto (quantificati da parte ricorrente in euro
807,82, dovuti per legge stante il carattere certo liquido ed esigibile del debito per capitale portato da decreto ingiuntivo), la tassa di registro del decreto ingiuntivo ottenuto da per euro 440,75; in ogni caso, poi, il Tribunale Parte_3
rileva che, nell'ultima situazione patrimoniale prodotta da parte resistente, aggiornata al 30/9/2024, sono indicati (e quindi ammessi) debiti per almeno euro 59.662,70, da ritenersi liquidi ed esigibili, non risultando in alcun modo che si tratti di debiti non scaduti;
gli elementi di prova agli atti, quindi, attestano con adeguata certezza il superamento della soglia in parola;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
Controparte_1
(P. IVA: ), in personale del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_4
tempore nomina la dott.ssa Elisa Trotta Giudice Delegato per la procedura nomina
Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Parte_5
delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
3 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 21 maggio 2025 ad ore 12.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
4 avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Vercelli nella camera di consiglio del 23/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Trotta Dott.ssa Michela Tamagnone
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