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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 275/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LI DANIELE, Presidente
VENTURA EZIO, Relatore
SCHININA' ELEONORA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2096/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZT170000036 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 29/10/2025 e depositato in data 14/11/2025 Ricorrente_1, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, propone ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate ufficio territoriale di Ragusa, avverso l'atto di recupero n. TYZT170000036/2025, notificato in data 13/09/2025, emesso a seguito dei controlli effettuati su bonus facciate, per il recupero del credito d'imposta indebitamente ceduto con sconto in fattura ex. art. 121 D.L. 34/2020, in quanto inesistente per
€ 15.177,29 a seguito della realizzazione solo parziale dell'intervento, con irrogazione della sanzione ex art. 13 comma 5 del D.lgs. 471/1997.
Parte ricorrente eccepisce:
● la mancata contestazione del contratto d'appalto presupposto, tuttora in essere tra le parti, con lavorazione oggi in corso d'opera;
● il termine di realizzazione dei lavori che, in assenza di diversa previsione, coincide con il 31/12/2027, ovvero entro il termine ordinario per l'emissione dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 43 DPR
600/1973;
● l'applicabilità dei chiarimenti di prassi (interpello 903-521/2021) che consentono lo sconto in fattura anche con lavori avviati e da ultimare;
● l'interpretazione dell'interrogazione parlamentare n.
5-06751 nel senso della necessità di lavori effettivamente realizzati entro i termini senza richiedere SAL obbligatori;
● lo stato d'avanzamento dei lavori non correttamente valutato dall'Ufficio sulla base di relazione tecnica anomala e discordante nei dati (circa l'ammontare della spesa in relazione alla spesa complessiva).
Conclude perché la Corte voglia annullare l'atto di recupero n. TYZT170000036/2025, con tutti gli atti ivi contenuti con ogni consequenziale statuizione, specificatamente anche in ordine all'accertanda infondatezza di ogni pretesa dell'Ufficio e alla condanna dell'Ufficio stesso al pagamento delle somme che il contribuente fosse costretto a versare per evitare gli atti esecutivi, con interessi come di legge;
con vittoria di spese ed onorari.
Con controdeduzioni depositate in data 15/12/2025 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ragusa, rilevando:
● la parziale esecuzione dei lavori al 31/01/2025 per un importo di € 23.000,00, con conseguente spettanza del bonus facciate in misura ridotta;
● la necessità che gli interventi siano almeno iniziati e comunque completati, richiamando normativa, prassi e giurisprudenza;
● il conseguente recupero dell'eccedenza di credito utilizzata nelle annualità 2021/2022/2023/2024.
Conclude perché la Corte voglia rigettare il ricorso e condannare il ricorrente alle spese di giudizio.
All'udienza del 15/12/2025 la Corte, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, accoglie l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, con spese al definitivo.
In data 09/02/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva.
Con il provvedimento impugnato l'Ufficio procede al recupero del credito di imposta indebitamente ceduto con sconto in fattura ex. art. 121 del D.L. 34/2020, in quanto inesistente per € 15.177,29, in relazione a interventi riconducibili al c.d. “bonus facciate”.
Il succitato art. 121 DL 34/2000 consente al primo comma l'opzione (sconto in fattura o cessione) ai soggetti che sostengono spese per gli interventi agevolati;
prevede in particolare la norma che “1-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori”. E poiché nel SAL il tecnico deve “attestare tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora, non devono essere incluse nel SAL lavorazioni che - seppure fatturate e pagate
- non siano tuttavia state eseguite” (Cass. 42012/2022).
Dunque secondo la norma il credito ceduto scaturisce da ciascun SAL (e relativo saldo), attestante l'avvenuta esecuzione di una determinata porzione dei lavori agevolabili;
per il bonus facciate, pur non essendo previsto il vincolo dei SAL, rimane tuttavia fermo il principio secondo cui l'opzione riguarda la spesa sostenuta e documentata in relazione a lavori effettivamente svolti, costituendo l'opzione di cui all'art. 121 cit. una mera modalità alternativa di fruizione della detrazione spettante.
Pertanto lo sconto in fattura e la conseguente cessione del credito possono riguardare soltanto importi riferibili a prestazioni effettivamente eseguite e contabilizzate, restando esclusa la creazione di un credito per lavorazioni future o meramente programmate.
Nessuna rilevanza ha pertanto l'asserzione di parte ricorrente secondo cui il termine di realizzazione dei lavori coinciderebbe con il 31/12/2027, dal momento che il prospettato completamento dell'appalto in una data futura non incide sul presupposto di spettanza della detrazione per le singole quote di spesa:
l'agevolazione (e quindi il credito cedibile) matura in correlazione a spese riferibili a opere eseguite, e l'esistenza di un contratto ancora in corso non consente di imputare a periodi antecedenti costi relativi a lavorazioni non effettuate.
Correttamente dunque l'Ufficio procede a norma dell'articolo 121 D.L. n. 34/2020, secondo cui “5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta,
l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1”.
Peraltro, e sotto diverso profilo, parte ricorrente rileva che “il contratto di appalto privato è ancora oggi in vita e regolarmente operante tra le parti”, che la “lavorazione è oggi in corso d'opera” e “il cantiere oggi è perfettamente in regola, i lavori proseguono”, ma a sostegno di tali asserzioni non produce il contratto di appalto da cui sia possibile evincere tempi e modalità di esecuzione dei lavori, né perizia attestante l'effettiva prosecuzione degli stessi.
Va infine disattesa la doglianza afferente le pretese anomalie della relazione tecnica cui si riferisce l'Ufficio in sede di accertamento;
la suddetta relazione quantifica in modo esatto l'importo dei lavori completati, procedendo alla relativa indicazione;
a fronte di ciò parte ricorrente non produce elementi probatori (analitica perizia di parte, documentazione contabile, certificazioni, riscontri fotografici) idonei a sovvertire la quantificazione operata, limitandosi a contestazioni di carattere meramente assertivo.
Per quanto sopra, stante l'infondatezza dei rilievi mossi dal ricorrente, è da confermarsi la legittimità dell'atto impugnato, con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, e con l'applicazione della riduzione di cui all'art. 15 comma 2-sexies del D.lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in
€ 500,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate di Ragusa.
Così deciso in Ragusa in data 09 febbraio 2026.
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LI DANIELE, Presidente
VENTURA EZIO, Relatore
SCHININA' ELEONORA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2096/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZT170000036 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 29/10/2025 e depositato in data 14/11/2025 Ricorrente_1, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, propone ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate ufficio territoriale di Ragusa, avverso l'atto di recupero n. TYZT170000036/2025, notificato in data 13/09/2025, emesso a seguito dei controlli effettuati su bonus facciate, per il recupero del credito d'imposta indebitamente ceduto con sconto in fattura ex. art. 121 D.L. 34/2020, in quanto inesistente per
€ 15.177,29 a seguito della realizzazione solo parziale dell'intervento, con irrogazione della sanzione ex art. 13 comma 5 del D.lgs. 471/1997.
Parte ricorrente eccepisce:
● la mancata contestazione del contratto d'appalto presupposto, tuttora in essere tra le parti, con lavorazione oggi in corso d'opera;
● il termine di realizzazione dei lavori che, in assenza di diversa previsione, coincide con il 31/12/2027, ovvero entro il termine ordinario per l'emissione dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 43 DPR
600/1973;
● l'applicabilità dei chiarimenti di prassi (interpello 903-521/2021) che consentono lo sconto in fattura anche con lavori avviati e da ultimare;
● l'interpretazione dell'interrogazione parlamentare n.
5-06751 nel senso della necessità di lavori effettivamente realizzati entro i termini senza richiedere SAL obbligatori;
● lo stato d'avanzamento dei lavori non correttamente valutato dall'Ufficio sulla base di relazione tecnica anomala e discordante nei dati (circa l'ammontare della spesa in relazione alla spesa complessiva).
Conclude perché la Corte voglia annullare l'atto di recupero n. TYZT170000036/2025, con tutti gli atti ivi contenuti con ogni consequenziale statuizione, specificatamente anche in ordine all'accertanda infondatezza di ogni pretesa dell'Ufficio e alla condanna dell'Ufficio stesso al pagamento delle somme che il contribuente fosse costretto a versare per evitare gli atti esecutivi, con interessi come di legge;
con vittoria di spese ed onorari.
Con controdeduzioni depositate in data 15/12/2025 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ragusa, rilevando:
● la parziale esecuzione dei lavori al 31/01/2025 per un importo di € 23.000,00, con conseguente spettanza del bonus facciate in misura ridotta;
● la necessità che gli interventi siano almeno iniziati e comunque completati, richiamando normativa, prassi e giurisprudenza;
● il conseguente recupero dell'eccedenza di credito utilizzata nelle annualità 2021/2022/2023/2024.
Conclude perché la Corte voglia rigettare il ricorso e condannare il ricorrente alle spese di giudizio.
All'udienza del 15/12/2025 la Corte, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, accoglie l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, con spese al definitivo.
In data 09/02/2026 la controversia viene trattata in pubblica udienza e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva.
Con il provvedimento impugnato l'Ufficio procede al recupero del credito di imposta indebitamente ceduto con sconto in fattura ex. art. 121 del D.L. 34/2020, in quanto inesistente per € 15.177,29, in relazione a interventi riconducibili al c.d. “bonus facciate”.
Il succitato art. 121 DL 34/2000 consente al primo comma l'opzione (sconto in fattura o cessione) ai soggetti che sostengono spese per gli interventi agevolati;
prevede in particolare la norma che “1-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori”. E poiché nel SAL il tecnico deve “attestare tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora, non devono essere incluse nel SAL lavorazioni che - seppure fatturate e pagate
- non siano tuttavia state eseguite” (Cass. 42012/2022).
Dunque secondo la norma il credito ceduto scaturisce da ciascun SAL (e relativo saldo), attestante l'avvenuta esecuzione di una determinata porzione dei lavori agevolabili;
per il bonus facciate, pur non essendo previsto il vincolo dei SAL, rimane tuttavia fermo il principio secondo cui l'opzione riguarda la spesa sostenuta e documentata in relazione a lavori effettivamente svolti, costituendo l'opzione di cui all'art. 121 cit. una mera modalità alternativa di fruizione della detrazione spettante.
Pertanto lo sconto in fattura e la conseguente cessione del credito possono riguardare soltanto importi riferibili a prestazioni effettivamente eseguite e contabilizzate, restando esclusa la creazione di un credito per lavorazioni future o meramente programmate.
Nessuna rilevanza ha pertanto l'asserzione di parte ricorrente secondo cui il termine di realizzazione dei lavori coinciderebbe con il 31/12/2027, dal momento che il prospettato completamento dell'appalto in una data futura non incide sul presupposto di spettanza della detrazione per le singole quote di spesa:
l'agevolazione (e quindi il credito cedibile) matura in correlazione a spese riferibili a opere eseguite, e l'esistenza di un contratto ancora in corso non consente di imputare a periodi antecedenti costi relativi a lavorazioni non effettuate.
Correttamente dunque l'Ufficio procede a norma dell'articolo 121 D.L. n. 34/2020, secondo cui “5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta,
l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1”.
Peraltro, e sotto diverso profilo, parte ricorrente rileva che “il contratto di appalto privato è ancora oggi in vita e regolarmente operante tra le parti”, che la “lavorazione è oggi in corso d'opera” e “il cantiere oggi è perfettamente in regola, i lavori proseguono”, ma a sostegno di tali asserzioni non produce il contratto di appalto da cui sia possibile evincere tempi e modalità di esecuzione dei lavori, né perizia attestante l'effettiva prosecuzione degli stessi.
Va infine disattesa la doglianza afferente le pretese anomalie della relazione tecnica cui si riferisce l'Ufficio in sede di accertamento;
la suddetta relazione quantifica in modo esatto l'importo dei lavori completati, procedendo alla relativa indicazione;
a fronte di ciò parte ricorrente non produce elementi probatori (analitica perizia di parte, documentazione contabile, certificazioni, riscontri fotografici) idonei a sovvertire la quantificazione operata, limitandosi a contestazioni di carattere meramente assertivo.
Per quanto sopra, stante l'infondatezza dei rilievi mossi dal ricorrente, è da confermarsi la legittimità dell'atto impugnato, con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, e con l'applicazione della riduzione di cui all'art. 15 comma 2-sexies del D.lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in
€ 500,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate di Ragusa.
Così deciso in Ragusa in data 09 febbraio 2026.
Il Relatore Il Presidente