Articolo 2 della Legge 13 dicembre 1984, n. 972
Articolo 1Articolo 3
Versione
13 febbraio 1985
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 25 dell'atto stesso.
Entrata in vigore il 13 febbraio 1985