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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 05/03/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 815/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 18.02.2025, svolta con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. STICCA ANDREA presso cui è Parte_1
elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv.VALLEBONA ANTONIO, presso il cui studio è CP_1
elettivamente domiciliato
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta pacificamente cessata la materia del contendere.
Invero, parte ricorrente, nelle note di udienza del 6.02.2025, ha indicato che: il presente ricorso, proposto da , era diretto al riconoscimento in via Parte_1 principale dell'illegittimità della decorrenza al 1 gennaio 2022 dell'attribuzione del secondo pagina 1 di 3 livello differenziato di professionalità di cui alle selezioni indette con Determina del Direttore
Centrale dell' n. 244 del 8.9.2021 con conseguente dichiarazione del diritto del CP_1 ricorrente all'attribuzione dell'ottenuto livello con la decorrenza prevista dalla selezione di cui
è risultato vincitore e per l'effetto la condanna dell' , in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive così maturate tra il primo ed il secondo livello differenziato di professionalità oltre al versamento della quota di contribuzione prevista per legge, interessi e rivalutazione monetaria, nonché in via subordinata, dell'illegittima mancata effettuazione delle selezioni annuali per l'attribuzione del secondo livello differenziato di professionalità a partire dall'anno 2010 ed in base alla disponibilità dei posti come evidenziata dalla Determina del Direttore Centrale dell' n. CP_1
244 del 8.9.2021, con conseguente accertamento e dichiarazione che il ricorrente ha subito la perdita della chance della relativa progressione di carriera, così come di percepire le differenze stipendiali e contributive riferite e riferibili al passaggio al secondo livello differenziato dei professionisti della selezione di cui è risultato vincitore e, per l'effetto, CP_1 condanna dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del CP_1
danno conseguente eventualmente da valutarsi anche in via equitativa;
nelle more del giudizio, l aveva riformulato le graduatorie oggetto del ricorso, CP_1
estromettendo il ricorrente dal novero dei vincitori;
pertanto, esso ricorrente non aveva più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Era quindi effettuata rinuncia agli atti e chiesta l'estinzione del processo o la declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese processuali.
L ha confermato tali indicazioni, rimettendosi al Tribunale per le spese processuali. CP_1
Tanto premesso, in merito alla cessazione della materia del contendere e alla conseguente liquidazione delle spese giudiziali, è noto che il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006). Resta fermo il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, principio che infatti vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e pagina 2 di 3 dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr.
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18128 del 31/08/2020).
Risulta quindi, pacificamente, cessata la materia del contendere, in ragione di quanto sopra sinteticamente esposto.
Quanto alle spese processuali, sussistono i presupposti per operarne la integrale compensazione, valutata la condotta processuale delle parti ed il fatto che il venir meno dell'interesse alla pronuncia è stato determinato da un provvedimento adottato dalla amministrazione solo in corso di causa.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, così decide:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Campobasso, 4 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 18.02.2025, svolta con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. STICCA ANDREA presso cui è Parte_1
elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv.VALLEBONA ANTONIO, presso il cui studio è CP_1
elettivamente domiciliato
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta pacificamente cessata la materia del contendere.
Invero, parte ricorrente, nelle note di udienza del 6.02.2025, ha indicato che: il presente ricorso, proposto da , era diretto al riconoscimento in via Parte_1 principale dell'illegittimità della decorrenza al 1 gennaio 2022 dell'attribuzione del secondo pagina 1 di 3 livello differenziato di professionalità di cui alle selezioni indette con Determina del Direttore
Centrale dell' n. 244 del 8.9.2021 con conseguente dichiarazione del diritto del CP_1 ricorrente all'attribuzione dell'ottenuto livello con la decorrenza prevista dalla selezione di cui
è risultato vincitore e per l'effetto la condanna dell' , in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive così maturate tra il primo ed il secondo livello differenziato di professionalità oltre al versamento della quota di contribuzione prevista per legge, interessi e rivalutazione monetaria, nonché in via subordinata, dell'illegittima mancata effettuazione delle selezioni annuali per l'attribuzione del secondo livello differenziato di professionalità a partire dall'anno 2010 ed in base alla disponibilità dei posti come evidenziata dalla Determina del Direttore Centrale dell' n. CP_1
244 del 8.9.2021, con conseguente accertamento e dichiarazione che il ricorrente ha subito la perdita della chance della relativa progressione di carriera, così come di percepire le differenze stipendiali e contributive riferite e riferibili al passaggio al secondo livello differenziato dei professionisti della selezione di cui è risultato vincitore e, per l'effetto, CP_1 condanna dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del CP_1
danno conseguente eventualmente da valutarsi anche in via equitativa;
nelle more del giudizio, l aveva riformulato le graduatorie oggetto del ricorso, CP_1
estromettendo il ricorrente dal novero dei vincitori;
pertanto, esso ricorrente non aveva più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Era quindi effettuata rinuncia agli atti e chiesta l'estinzione del processo o la declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese processuali.
L ha confermato tali indicazioni, rimettendosi al Tribunale per le spese processuali. CP_1
Tanto premesso, in merito alla cessazione della materia del contendere e alla conseguente liquidazione delle spese giudiziali, è noto che il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006). Resta fermo il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, principio che infatti vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e pagina 2 di 3 dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr.
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18128 del 31/08/2020).
Risulta quindi, pacificamente, cessata la materia del contendere, in ragione di quanto sopra sinteticamente esposto.
Quanto alle spese processuali, sussistono i presupposti per operarne la integrale compensazione, valutata la condotta processuale delle parti ed il fatto che il venir meno dell'interesse alla pronuncia è stato determinato da un provvedimento adottato dalla amministrazione solo in corso di causa.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, così decide:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Campobasso, 4 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 3 di 3