Articolo 112 della Legge 10 agosto 1950, n. 648
Articolo 111Articolo 113
Versione
16 settembre 1950
Art. 112.
Quando la Corte dei conti, nei giudizi sui ricorsi contro decreti ministeriali relativi a pensioni od assegni di guerra, ritenga possa farsi luogo a provvedimento di revoca, ai sensi degli articoli 98 e 110, rinvia gli atti al Ministro per il tesoro, salvo l'eventuale corso dei giudizi medesimi.
Entrata in vigore il 16 settembre 1950
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