Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01185/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02468/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2468 del 2025, proposto da
RA RI RI SS, rappresentata e difesa dagli avvocati Valentina Zangara, Martina Seminara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
al giudicato formatosi sulla sentenza Tribunale Civile di Catania – Sezione Lavoro, n. 1058 del 22/02/2024, con la quale è stato riconosciuto il diritto della ricorrente di fruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1 co. 121, L 107/2015, per gli anni scolastici 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. CR RI TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
Con ricorso notificato il 20.11.2025 e depositato il 24.11.2025 la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro n. 1058/2024, del 22/02/2024, con la quale è stato riconosciuto il suo diritto di fruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1 co. 121, L 107/2015, per gli anni scolastici 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIUR) all’attribuzione in favore della ricorrente della detta carta elettronica per un valore complessivo di € 2.500,00, oltre accessori di legge.
Con atto depositato il 9.2.2026, i difensori della ricorrente hanno rappresentato che nelle more del giudizio è venuto meno l’interesse alla trattazione della causa, in quanto l’Amministrazione ha dato spontanea esecuzione alla predetta sentenza, versando nel mese di dicembre 2025 le somme riconosciute a titolo di carta del docente.
In assenza della prova dell’avvenuto pagamento, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese a carico dell’Amministrazione intimata, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida forfetariamente in complessivi Euro 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del c.u., ove versato, da distrarsi in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CR RI TA, Presidente, Estensore
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Agata Gabriella Caudullo, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CR RI TA |
IL SEGRETARIO