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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/08/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 366/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC. – elettivamente domiciliata presso il Parte_1 P.IVA_1 difensore in VIA MACAGGI 25/14 - 16121 GENOVA (GE) – rappresentata e difesa dagli
Avv.ti GHISIGLIERI FRANCESCO e GRASSI CRISTINA appellante nei confronti di
(COD. FISC. – elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata presso il difensore in VIA ALLA PORTA DEGLI ARCHI 10/17 - 16121
GENOVA (GE) – rappresentata e difesa dall'Avv. IVALDI ENRICO appellata/appellante incidentale
(COD. FISC. ), nato in GENOVA Controparte_2 C.F._1
(GE) il 03/11/1967, elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA DEL LAURO 4 -
20121 MILANO (MI), rappresentato e difeso dagli Avv.ti ROSSI CARLO EMANUELE e
CASSINELLI NICOLA GIANMARIA appellato
1 (COD. FISC. – Controparte_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA GARIBALDI 7/6 - 16124 GENOVA
(GE) – rappresentata e difesa dall'Avv. BOGLIONE GIAN DOMENICO appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, reiectis Parte_1 contrariis, previe le declaratorie meglio ritenute, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Genova n. 189/2024 pubblicata in data 24 gennaio 2024 e non notificata;
* in relazione al procedimento Tribunale di Genova RG 111/2020;
- dichiarare carente di legittimazione passiva in ordine alle domande Parte_1 risarcitorie avanzate da nella causa Tribunale di Genova RG 11181/2020 per CP_1 asseriti inadempimenti della Direzione Lavori e dei progettisti per le ragioni esposte in narrativa dell'atto di appello;
- respingere in ogni caso tutte le domande di in quanto inammissibili e totalmente CP_1 infondate in fatto e diritto confermando sul punto la sentenza di primo grado;
* in relazione al procedimento Tribunale di Genova RG 701/2021:
- In via principale nel merito: revocare il decreto ingiuntivo n. 2850/2020 emesso dal
Tribunale di Genova in data 5-10 novembre 2020 e notificato in data 18 dicembre 2020 per insussistenza del credito di per le ragioni esposte in atti e per l'effetto CP_1 condannare alla restituzione della somma di € 24.141 o della somma meglio vista CP_1 pagata in seguito alla notifica dell'atto di precetto;
* in relazione al procedimento Tribunale di Genova RG 3429/2022:
- dichiarare improcedibile e/o inammissibile e/o nulla l'azione avversaria e le domande ex adverso proposte per illegittima parcellizzazione delle pretese derivanti dallo stesso titolo contrattuale;
* in relazione a tutti i procedimenti
In via principale
- respingere in ogni caso tutte le domande di in quanto inammissibili e totalmente CP_1 infondate in fatto e diritto confermando sul punto la sentenza di primo grado
In via riconvenzionale:
(i) condannare al pagamento di Euro € 1.490.000,00 a titolo di penali per ritardo CP_1 applicate in corso di rapporto o comunque alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa;
2 (ii) condannare al risarcimento dei danni tutti patiti per fermo cantiere, come CP_1 indicati in narrativa ed in corso di quantificazione;
il tutto oltre rivalutazione ed interessi al tasso convenzionale del 2% o al tasso legale.
(iii) In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse liquidata una penale in misura inferiore a quella sopra indicata, condannare al risarcimento di CP_1 tutti i maggiori danni, subiti e subendi da in conseguenza dei ritardi e dei gravi Pt_1 inadempimenti di al Contratto di appalto e comprensivi di tutti i costi, spese, oneri CP_1
e altri importi che ha dovuto, a qualsiasi titolo, sostenere in ragione Pt_1 dell'inadempimento di al Contratto come meglio esposti in narrativa, nella misura CP_1 di € 129.063,96 per canoni di locazione corrisposti fino a maggio 2019, € 75.500,00 per penali corrisposti al locatore di e a MESTEL Safety Srl per ritardata riconsegna Pt_1 dell'immobile, € 46.012,93 per maggiori somme corrisposte ai dipendenti per ferie e indennità; € 4.502,00 per maggiori costi di trasloco, oltre ad € 550.000,00 perdita di fatturato e marginalità e oltre a tutti gli eventuali ulteriori danni subiti e subendi nella misura che verrà accertata e quantificata in corso di causa o nella maggiore o minore somma che verrà quantificata in corso di causa e comunque determinata anche in via equitativa dal Giudice.
Il tutto oltre rivalutazione ed interessi al tasso convenzionale del 2% o al tasso legale.
(iv) In via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero confermati i crediti azionati da con il ricorso per decreto ingiuntivo poi opposto e CP_1 con il ricorso ex art 702 bis cpc ogni eventuale credito dell'appellata estinto per compensazione con le maggiori somme dovute a per i motivi sopra esposti e Pt_1 condannare al pagamento della differenza dovuta a oltre rivalutazione CP_1 Pt_1 ed interessi convenzionali.
* Condannare a restituire a la complessiva somma di euro 592.218,83 o CP_1 Pt_1 quella meglio vista oltre interessi ex art 1284 iv comma cpc dai singoli pagamenti alla ripetizione. * Condannare a restituire a la somma Controparte_3 Pt_1 di euro 20.577,97 oltre interessi ex art 1284 iv comma cpc dai singoli pagamenti alla ripetizione.
* Condannare l'Arch. a restituire a la somma di euro 22.290,97 Controparte_2 Pt_1 oltre interessi ex art 1284 iv comma cpc dai singoli pagamenti alla ripetizione.
* Respingere l'appello incidentale proposto da in quanto del Controparte_1 tutto inammissibile ed infondato per le ragioni già dedotte nelle note di udienza 11 settembre 2024 e che si svilupperanno con la comparsa conclusionale.
3 * Respingere tutte le difese dell'Arch e della CP_2 Controparte_3 ove in contrasto con le tesi difensive di
[...] Parte_1
Vinte le spese di lite di entrambe i gradi di giudizio oltre spese generali, cpa ed Iva.”
Per l'appellata e appellante incidentale Controparte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis e previe le declaratorie meglio viste:
1) In via principale, rigettare integralmente l'appello proposto da in Parte_1 quanto infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente le statuizioni di cui alla medesima sentenza nei capi oggetto di impugnazione.
2) In via di appello incidentale, riformare il capo 6) della sentenza impugnata, nella parte in cui ha respinto tutte le domande risarcitorie proposte da;
conseguentemente: CP_1
a) per le ragioni emarginate in narrativa, accertare e dichiarare l'inadempimento di in merito ad ogni profilo di sua competenza attinente allo svolgimento Parte_1 dell'appalto di cui al contratto del 26 settembre 2017, con riferimento in via esemplificativa e non esaustiva alle determinazioni autorizzative, progettuali ed impiantistiche, alla scelta dei professionisti, secondo i titoli meglio ritenuti ivi incluso quello extracontrattuale, in relazione a tutti i fatti riportati negli atti di causa ed i correlati danni tutti subiti da
[...] nonché, Controparte_1
b) per le ragioni emarginate in narrativa, accertare e dichiarare che ha Parte_1 assunto un contegno contrario a correttezza e buona fede nell'esecuzione dell'appalto di cui al contratto del 26 settembre 2017, secondo i titoli meglio ritenuti ivi incluso quello extracontrattuale, in relazione a tutti i fatti riportati nel presente atto ed i correlati danni tutti subiti da e, per l'effetto di tutto quanto indicato al Controparte_1 precedente punto a) ed al presente b),
c) condannare a pagare a a titolo Parte_1 Controparte_1 risarcitorio e/o quello meglio visto, un importo non inferiore ad € 719.000,00, o quello diverso che emergerà anche all'esito dell'istruttoria, considerate anche le indicazioni della relazione peritale resa all'esito dell'A.T.P. n. R.G. 5860/2020 Tribunale di Genova, oltre interessi legali, o quelli meglio visti, nonché gli interessi moratori ex art. 1284 comma 4°
c.c. dalla data della domanda al saldo, oltre rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
in ogni caso con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 50/2014, oltre I.V.A. e C.p.A. come per legge.
3) In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, di una o più domande dell'appellante, limitare tale accoglimento a quanto tempestivamente domandato
4 e dedotto, nonché effettivamente comprovato, dall'appellante medesima, e di conseguenza: i. In relazione alle domande rispettivamente formulate dalle parti nel giudizio n. 11181/20 R.G. del Tribunale di Genova:
a) per le ragioni emarginate in narrativa, accertare e dichiarare l'inadempimento di in merito ad ogni profilo di sua competenza attinente allo svolgimento Parte_1 dell'appalto di cui al contratto del 26 settembre 2017, con riferimento in via esemplificativa e non esaustiva alle determinazioni autorizzative, progettuali ed impiantistiche, alla scelta dei professionisti, secondo i titoli meglio ritenuti ivi incluso quello extracontrattuale, in relazione a tutti i fatti riportati nel presente atto ed i correlati danni tutti subiti da
[...] nonché, Controparte_1
b) per le ragioni emarginate in narrativa, accertare e dichiarare che ha Parte_1 assunto un contegno contrario a correttezza e buona fede nell'esecuzione dell'appalto di cui al contratto del 26 settembre 2017, secondo i titoli meglio ritenuti ivi incluso quello extracontrattuale, in relazione a tutti i fatti riportati nel presente atto ed i correlati danni tutti subiti da e per l'effetto di tutto quanto indicato al Controparte_1 precedente punto a) ed al presente b),
c) condannare a pagare a a titolo Parte_1 Controparte_1 risarcitorio e/o quello meglio visto, un importo non inferiore ad € 719.000,00, o quello diverso che emergerà anche all'esito dell'istruttoria, considerate anche le indicazioni della relazione peritale resa all'esito dell'A.T.P. n. R.G. 5860/2020 Tribunale di Genova, oltre interessi legali, o quelli meglio visti, nonché gli interessi moratori ex art. 1284 comma 4°
C.c. dalla data della presente domanda al saldo, oltre rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
in ogni caso con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso forfetario ex art. 2 D.M.
50/2014, oltre I.V.A. e C.p.A. come per legge.
ii. In relazione alle domande rispettivamente formulate dalle parti nel giudizio n. 701/21
R.G. del Tribunale di Genova:
- in via principale, per le ragioni esposte in narrativa, confermare il Decreto ingiuntivo opposto nonché la sua immediata esecutorietà;
- sempre in via principale, per i motivi illustrati, rigettare tutte le domande avanzate da nei confronti di comprese quelle Pt_1 Controparte_1 riconvenzionali e subordinate;
- in via subordinata, benché per costante giurisprudenza il potere di riduzione possa essere esercitato dal Giudice d'ufficio senza necessità di eccezione di parte essendo sufficiente l'implicito assunto di nulla a dovere a titolo di penale (Cassaz. Sez. Un. n.
5 18128 del 13 settembre 2005), ridurre totalmente ex art. 1384 C.c. la penale richiesta da
Pt_1
- sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui trovassero accoglimento le domande rese da di cui ai punti (ii) e (v) delle sue conclusioni e relative al Pt_1 pagamento delle penali da ritardo e dei maggiori danni da ritardo e/o ritardata consegna
(vedasi pag. 32 – 33 dell'Atto di citazione avversario), dichiarare tenuto e condannare il
Direttore dei Lavori Arch. a tenere indenne, garantire e Controparte_2 manlevare da ogni onere risarcitorio derivante Controparte_1 dall'accoglimento delle predette domande di Parte_1
- in via riconvenzionale (reconventio reconventionis), per le ragioni di cui al paragrafo 7):
a) accertare e dichiarare l'inadempimento di in merito ad ogni profilo di Parte_1 sua competenza attinente allo svolgimento dell'appalto di cui al contratto del 26 settembre
2017, con riferimento in via esemplificativa e non esaustiva alle determinazioni autorizzative, progettuali ed impiantistiche, alla scelta dei professionisti, secondo i titoli meglio ritenuti ivi incluso quello extracontrattuale, in relazione a tutti i fatti riportati nel presente atto ed i correlati danni tutti subiti da nonché, Controparte_1
b) accertare e dichiarare che ha assunto un contegno contrario a Parte_1 correttezza e buona fede nell'esecuzione dell'appalto di cui al contratto del 26 settembre
2017, secondo i titoli meglio ritenuti ivi incluso quello extracontrattuale, in relazione a tutti i fatti riportati nel presente atto ed i correlati danni tutti subiti da Controparte_1
e per l'effetto di tutto quanto indicato ai precedenti punti a) e b),
[...]
c) condannare a pagare a a titolo Parte_1 Controparte_1 risarcitorio e/o quello meglio visto, un importo non inferiore ad € 719.000,00, o quello diverso che emergerà anche all'esito dell'istruttoria, considerate anche le indicazioni della relazione peritale resa all'esito dell'A.T.P. n. R.G. 5860/2020 Tribunale di Genova, oltre interessi legali, o quelli meglio visti, nonché gli interessi moratori ex art. 1284 comma 4°
C.c. dalla data della presente domanda al saldo, oltre rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- ancora in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte da compensare quanto eventualmente dovuto Pt_1
a da con il maggior credito da Parte_1 Controparte_1 quest'ultima vantato nei confronti dell'opponente per le causali ed i titoli di cui sopra da intendersi qui opposte anche in via di eccezione;
in ogni caso con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 50/2014, oltre I.V.A. e C.p.A. come per legge.
6 Con espressa riserva di agire anche giudizialmente con separata azione per ottenere il pagamento di tutte le somme indicate nella contabilità di di € 377.749,20 (oltre CP_1
I.V.A.) inerente al S.A.L. n. 15 di Agosto 2019 e di ogni altro importo dovutole a qualsiasi titolo, comprese quelli inerenti al S.A.L. finale, nonché senza alcuna acquiescenza al
S.A.L. di agosto 2019 di € 328.730,40 (oltre I.V.A.) emesso dal D.L. Arch. CP_2
iii. In relazione alle domande rispettivamente formulate dalle parti nel giudizio n.
3429/2022 R.G. del Tribunale di Genova: accertare e dichiarare l'inadempimento di alle obbligazioni assunte nei Parte_1 confronti della società ricorrente, e conseguentemente dichiararla tenuta e condannarla al pagamento in favore della ricorrente, per le causali di cui in narrativa, dell'importo di €
125.068,16 a titolo di saldo del prezzo dell'appalto nonché dell'importo € 384.494,24 a titolo di liquidazione/erogazione delle ritenute a garanzia a suo tempo operate e non più giustificate, e così nella misura complessivamente determinata di € 509.562,40 oltre I.V.A.,
o in subordine degli importi meglio visti ed anche equitativamente ritenuti, oltre interessi convenzionali determinati come in narrativa dal dovuto al saldo. Vinte in ogni caso spese e competenze del presente giudizio.
4) In via istruttoria, si reitera e richiede l'istanza di licenziamento di supplemento di CT
e/o CT contabile ex novo per la liquidazione del danno derivato a dai ritardi CP_1 imputati a per le ragioni e i motivi di cui in narrativa;
si insta per l'ammissione Pt_1 delle istanze istruttorie formulate in sede di memoria ex art. 183/6 n. 2 cpc e non ammesse, rubricate da 1) a 255) e con i testi ivi indicati, da intendersi quivi integralmente richiamate e riprodotte.
Vinte in ogni caso spese e competenze legali e peritali di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato : “Voglia l'Ecc.ma Corte, contrariis Controparte_2 reiectis, previa ogni meglio vista pronuncia, reiterate le istanze istruttorie dedotte nelle memorie ex art. 183 n. 1 e n. 2 c.p.c., rigettare gli avversari appelli, confermando integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto,
- respingere ogni domanda formulata nei confronti dell'Arch. Controparte_2
n quanto infondata in fatto ed in diritto;
[...]
- in via condizionale e subordinata, in caso di accoglimento anche parziale di alcuna domanda di nei confronti dell'esponente, dichiarare tenuta e condannare la terza CP_1 chiamata in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_3 manlevare e tenere indenne l'esponente dal pagamento di qualsivoglia somma in relazione ai fatti per cui è causa”.
7 Per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_3 adita, contrariis reiectis:
- In via principale, confermare la sentenza di prime cure per le ragioni in atti;
- in subordine, per l'eventualità di una riforma della sentenza impugnata in rito
- accertare che si trova in contraddittorio esclusivamente con il proprio CP_3
Assicurato, Arch. fermo l'interesse a dedurre in relazione alle pretese Controparte_2 delle controparti;
nel merito
- in via principale, accertare l'assenza di qualsiasi responsabilità a carico dell Parte_2 ed il difetto dei presupposti per l'accoglimento dell'azione in manleva di per le CP_1 ragioni in atti e, per l'effetto, rigettare le domande svolte nei confronti dell'Assicurato;
- sempre in via principale, accertare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1892, co.3, c.c., ovvero comunque la non ricomprensione delle perdite pecuniarie e dei danni lamentati nella copertura offerta dalle polizze nn. 2021/03/244502 e
2021/03/2442138 e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva esercitata dall'Assicurato nei confronti di;
CP_3
- in via subordinata, accertare quantomeno la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1893 c.c. e, per l'effetto, ridurre l'indennizzo in proporzione alla differenza tra il premio pattuito e quello che si sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose;
- in ogni caso, accertare l'applicabilità del sottomassimale per anno e per sinistro per perdite pecuniarie pari a 500.000 euro, del sottomassimale per anno e per sinistro per perdite pecuniarie derivanti da mancato o ritardato inizio, interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, pari a 250.000 euro, tra loro non cumulabili, nonché in ogni caso del massimale per anno e per sinistro di euro 2.000.000; accertare altresì l'esclusione dalla copertura delle perdite pecuniarie cagionate a soggetti diversi dai committenti a causa di errori e/o ritardi commessi in fase di redazione, presentazione di domande, atti e documenti necessari all'esecuzione delle opere, nonché la franchigia fissa di euro 1.500 e, per l'effetto, contenere la condanna di , CP_3 entro tali limiti, in manleva della quota di danno che sia accertato essere personalmente imputabile alla responsabilità dell'Arch. Controparte_2
- con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 189/2024 del 24/01/2024, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da
[...] società appaltatrice dei lavori di ristrutturazione di un Controparte_1 capannone industriale sito in Sant'Olcese (GE), nei confronti di Parte_1 committente i predetti lavori, , progettista e direttore dei Controparte_2 lavori incaricato dalla committenza, e Controparte_3 compagnia assicuratrice di quest'ultimo. in particolare, Controparte_1 rappresentava di non essere stata messa nelle condizioni di eseguire e completare i lavori nei termini concordati a causa di una serie di inadempimenti imputabili alla società committente e al direttore dei lavori, da cui sarebbero derivati danni per un importo non inferiore a 719.000,00 euro. eccepiva l'infondatezza della pretesa Parte_1 risarcitoria chiedendo in via riconvenzionale l'applicazione di una penale da ritardo pari a
1.490.000,00 euro, nonché la condanna al risarcimento del danno per l'allagamento del cantiere e per altre causali. La causa veniva riunita ad altri due procedimenti aventi ad oggetto il medesimo contratto d'appalto: la prima promossa da al fine di Parte_1 sentir revocare il decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Genova gli aveva ordinato il pagamento a favore di ella somma di 20.606,36 euro, oltre iva, Controparte_1 quale differenza per lavorazioni riconosciuti dal direttore dei lavori;
la seconda promossa da per vedersi riconosciuto un credito pari a 509.562,40 euro, Controparte_1 oltre iva, accertato in sede di ATP. In entrambe le cause, instava per il Parte_1 rigetto delle pretese avversarie riproponendo in via riconvenzionale le medesime domande già formulate nel primo procedimento, con l'aggiunta di un'altra domanda volta a ottenere la rimozione dei vizi delle opere realizzate dall'appaltatrice o comunque il pagamento dei costi per i rimedi, quantificati in 50.000,00 euro. Il Tribunale, dopo aver chiesto chiarimenti all'ing. , che aveva reso CT in sede di ATP, ordinava ex art. 186- Persona_1 quater c.p.c. a di pagare a a somma di 233.955, Parte_1 Controparte_1
44 euro, oltre interessi convenzionali al 2% (cfr. ordinanza del 9/11/2023). Il Tribunale, quindi, all'esito di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., così decideva:
«Conferma il decreto ingiuntivo n. 285/20 del 10/11/20.
Revoca l'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. del 9/11/23.
Condanna pagare alla Parte_1 Controparte_1
9 - 517.238,37 euro a titolo di corrispettivo dell'appalto per cui è causa, e sue varianti, oltre interessi convenzionali al 2/% dalla data della notifica dell'udienza del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al saldo.
- le spese di lite che liquida per la fase di Atp in 286,00 euro per esborsi e in 3.827 euro per compensi, oltre accessori di legge, e per la fase di merito in 1.713,00 euro per esborsi e 14.103,00 euro per compensi, oltre accessori di legge,
Rigetta tutte le altre domande svolte reciprocamente tra tali società.
Dichiara non luogo a provvedere in ordine alle chiamate in garanzia svolte dalla
[...] nei confronti di e della chiamata di Controparte_1 Controparte_2 quest'ultimo nei confronti della Controparte_3
Condanna a rimborsare a titolo di spese di lite ad Parte_1 Controparte_2
1.713,00 euro per esborsi e 14.103,00 euro per compensi, oltre accessori di legge e alla
14.103,00 euro per compensi, oltre accessori di CP_3 Controparte_4 legge.
Pone definitivamente a carico di le spese di CT già liquidate anche Parte_1 nella fase di Atp»
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte Parte_1 con atto notificato in data 8/04/2014.
Con distinte comparse si costituivano Controparte_1
e i quali Controparte_5 Controparte_3 instavano per il rigetto dell'appello. proponeva altresì appello Controparte_1 incidentale.
Con ordinanza in data 16/09/2024 il Consigliere Istruttore, ritenuto di non accogliere le istanze istruttorie formulate da e da rinviava Parte_1 Controparte_1 all'udienza del 7/5/2025 per rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c. All'esito di tale udienza, il
Consigliere Istruttore riservava la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, SIA L'APPELLO PRINCIPALE CHE L'APPELLO
INCIDENTALE SONO INFONDATI E DEVONO ESSERE RIGETTATI.
APPELLO PRINCIPALE
1) PRIMO MOTIVO – “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1362 - 1367
CC. NONCHÉ DELL'ART. 1664 C.C. IN RELAZIONE ALL'INTERPRETAZIONE E
10 ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA N. 2 DEL CONTRATTO DI APPALTO. ERRATA
INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE PREVISIONI CONTRATTUALI E
CONSEGUENTE ERRATA STATUIZIONE IN ORDINE ALLE DOMANDE DI CONDANNA
DI AL PAGAMENTO DELLA PENALE CONTRATTUALE E DELL'EVENTUALE CP_1
MAGGIOR DANNO. (CAPO N. 1 DELLA SENTENZA)”
L'appellante principale censura la sentenza impugnata per erronea ricostruzione dei fatti nonché per erronea interpretazione delle pattuizioni contrattuali, laddove il Tribunale ha rigettato le domande riconvenzionali volte a ottenere l'accertamento del credito maturato per penali e maggiori danni.
Dopo aver rammentato il contenuto dell'art. 20 del contratto d'appalto (che riconosce al committente il diritto di trattenere il corrispettivo ancora dovuto sul SAL finale in caso di somme maturate a titolo di penali contrattuali), l'appellante contesta l'affermazione del
Giudice di primo grado secondo cui la tardiva esecuzione dei lavori è imputabile a recependo non solo le conclusioni rassegnate dal CT a pag. 167 della sua Pt_1 relazione ma affermando altresì che l'art. 2 del contratto d'appalto (che pone a carico dell'appaltatore “tutti gli eventi previsti e imprevisti”, cfr. doc. 11) riguarda solo il corrispettivo e pertanto non può incidere “sulla domanda principale della relativa Pt_1 alle penale del ritardo, e neppure sulla domanda subordinata per danni, conseguenzialmente collegata a quella principale” (pag. 2 della sentenza impugnata). sostiene che in realtà «La clausola di cui all'art. 2 (…) aveva (…) proprio lo Pt_1 scopo di porre a carico dell'Appaltatore (nell'ambito dell'alea contrattuale) tutti gli eventi previsti o imprevisti o comunque necessari alla completa esecuzione dell'opera; a tale scopo l'Appaltatore espressamente dichiarava di aver “attentamente valutato la natura e l'entità di ciascuna attività/lavorazione oggetto dell'Appalto, i contenuti della
Documentazione Tecnica, il rischio di ritardi e/o aumenti di costi”. Ha quindi errato il
Tribunale nell'assegnare a tale clausola un mero contenuto “economico” perché, secondo l'interpretazione letterale che di essa avrebbe dovuto darsi, la stessa ha riguardato anche i ritardi, ossia le “maggiori difficoltà di esecuzione” cui fa proprio riferimento l'art. 1664 c.c.
Tale clausola avrebbe quindi dovuto trovare pacifica applicazione (…) anche rispetto ai ritardi riferiti dal CT, trattandosi di “rischio” che l'appaltatore avrebbe dovuto prefigurarsi e che, in ogni caso, si era volontariamente assunto». Viene dunque dedotto che «In base agli accordi contrattuali (art. 2 del Contratto di appalto, doc. n.11 fasc RG 3429- Pt_1
2022) l'esponente aveva (…) facoltà di richiedere qualsivoglia variante senza che CP_1 potesse rifiutarsi o invocare maggiori “onerosità o difficoltà nell'esecuzione” ai sensi
11 dell'art. 1664 c.c. per il prorogarsi della durata dei lavori, con la conseguenza che se anche i 7/8 mesi di ritardo non fossero imputabili all'appaltatore (…) non potrebbero certo essere fonte di responsabilità in capo a né tantomeno potrebbero giustificare il Pt_1 ritardo (pacifico) della consegna dell'opera» (pagg. 25-26 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA
I) Si legge nella sentenza impugnata: «In primo luogo tale società ha invocato la clausola
2) dell'appalto, che ai commi dal terzo al sesto cristallizza il prezzo a corpo delle opere in
2.930.000 euro oltre Iva, indicato nel secondo comma, in espressa deroga all'art. 1664
c.c.”, norma dettata per le possibili 'onerosità o difficoltà nell'esecuzione' delle opere appaltate. Tale clausola è stata richiamata tuttavia dalla allo scopo di confutare Pt_1 le presunte difficoltà che la ha indicato per giustificare il ritardo nella consegna CP_1 dei lavori, e non per chiedere la revisione del prezzo finale. Si tratta quindi di una pattuizione che, riguardando il corrispettivo, non incide sulla domanda principale della relativa alla penale del ritardo, e neppure sulla domanda subordinata per danni, Pt_1 conseguenzialmente collegata a quella principale» (pag. 2)
II) Muovendo dall'affermazione che «Come sopra accennato l'esponente ha richiesto in tutti i giudizi riuniti, in via riconvenzionale, l'accertamento del credito maturato per penali e maggiori danni (ove la penale contrattuale venga quantificata in una somma inferiore rispetto ai danni patiti da per il ritardo) credito da porre in parte in Pt_1 compensazione con l'eventuale saldo del corrispettivo dell'appalto dovuto a , nella CP_1 denegata ipotesi la domanda di pagamento svolta da non venga dichiarata CP_1 inammissibile/respinta per carenza di legittimazione passiva di per le ragioni infra Pt_1 esposte al motivo n. VI Il credito dell'esponente, non estinto per l'eventuale compensazione, dovrà essere oggetto di condanna di al pagamento in favore di CP_1
L'art. 20 del Contratto di Appalto prevede espressamente il diritto del Pt_1 committente a trattenere il corrispettivo ancora dovuto sul SAL finale in caso di somme maturate a titolo di penali contrattuali. …. La clausola di cui all'art. 2 … aveva infatti proprio lo scopo di porre a carico dell'Appaltatore (nell'ambito dell'alea contrattuale) tutti gli eventi previsti o imprevisti o comunque necessari alla completa esecuzione dell'opera; a tale scopo l'Appaltatore espressamente dichiarava di aver “attentamente valutato la natura e l'entità di ciascuna attività/lavorazione oggetto dell'Appalto, i contenuti della
Documentazione Tecnica, il rischio di ritardi e/o aumenti di costi”. Ha quindi errato il
Tribunale nell'assegnare a tale clausola un mero contenuto “economico” perché, secondo l'interpretazione letterale che di essa avrebbe dovuto darsi, la stessa ha riguardato anche i
12 ritardi, ossia le “maggiori difficoltà di esecuzione” cui fa proprio riferimento l'art. 1664 c.c.»,
l'appellante principale sostiene che «In base agli accordi contrattuali (art. 2 del Contratto di appalto, doc. n.11 fasc. RG 3429-2022) l'esponente aveva però facoltà di Pt_1 richiedere qualsivoglia variante senza che potesse rifiutarsi o invocare maggiori CP_1
“onerosità o difficoltà nell'esecuzione” ai sensi dell'art. 1664 c.c. per il prorogarsi della durata dei lavori, con la conseguenza che se anche i 7/8 mesi di ritardo non fossero imputabili all'appaltatore – circostanza che si contesta anche in questa sede - non potrebbero certo essere fonte di responsabilità in capo a né tantomeno Pt_1 potrebbero giustificare il ritardo (pacifico) della consegna dell'opera».
IV) In realtà la clausola in questione è così formulata:
13 V) La clausola in questione, pertanto, attiene esclusivamente alla determinazione del corrispettivo e non alla problematica dei ritardi dell'appaltatore e della penale per i ritardi.
Contrariamente a ciò che sostiene l'appellante principale, l'avere stabilito che l'appaltatore non possa chiedere variazioni del corrispettivo dell'appalto in caso di lavori aggiuntivi, in deroga all'art. 1664 c.c., non implica in alcun modo che si debba ritenere comunque l'appaltatore responsabile dei ritardi anche se dipendenti dall'esecuzione di tali lavori aggiuntivi.
2) SECONDO MOTIVO – “ERRATA INTERPRETAZIONE DEL COMPORTAMENTO DI
UN DIPENDENTE DI CHE NON AVEVA POTERE DI RINUNZIA AI DIRITTI DI Pt_1
E CHE, IN OGNI CASO, NON HA MAI ESPRESSO UNA VOLONTÀ DI Pt_1
RINUNZIARVI; CARENZA DI MOTIVAZIONE E MOTIVAZIONE MERAMENTE
APPARENTE (CAPO N. 2 DELLA SENTENZA)”.
La società committente lamenta l'erroneità della sentenza impugnata laddove il Tribunale
– in sede di rigetto delle domande riconvenzionali riguardanti sia la penale contrattuale che il risarcimento del danno – ha ritenuto di non poter imputare alla il pur CP_1 pacifico ritardo nell'esecuzione delle opere, attese la non tempestiva contestazione dei ritardi da parte della committenza e la condotta conciliante tenuta da Controparte_6
(dipendente di nei confronti dell'appaltatrice. Pt_1
Ad avviso di il Tribunale, così ragionando, avrebbe trascurato una serie di Pt_1 principi di diritto così riassumibili: «1) la mera “tolleranza” del ritardo nella prestazione del debito non ha connotazione giuridica e non può comportare modifica delle condizioni contrattuali;
2) l'eventuale “rinuncia” a far valere un diritto, oltre che inequivoca, deve in ogni caso provenire dal titolare del diritto stesso» (pag. 29 dell'atto d'appello).
L'appellante, quindi, conclude sostenendo che «L'atteggiamento di non ha mai Pt_1 integrato gli estremi di un comportamento concludente di una volontà “abdicativa” del
14 diritto alla penale e certamente le email inviate da un dipendente non possono essere significative della volontà del titolare del diritto che, entro i termini di prescrizione previsti dall'ordinamento, ha fatto valere le sue pretese» (pag. 30 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Nella sentenza impugnata si legge:
II) Appare evidente che il ritardo dei lavori c'è stato, ma nella sentenza viene considerato conseguenza di «tutte le variazioni anche amministrative a cui il progetto originario è stato sottoposto dalla durante l'anno della sua esecuzione, che già per il loro numero Pt_1 ed importanza giustificano ampiamente la tardiva conclusione dei lavori, che peraltro il
CT ha addebitato a per una durata di circa 7-8 mesi a pg. 167 della sua Pt_1 relazione resa nella fase di ATP», in tal modo già escludendo l'imputabilità a del CP_1 ritardo.
15 III) La successiva parte della motivazione (“A ciò si aggiunga …”) attiene al comportamento concludente di che non ha mai contestato il ritardo. Pt_1
Interpretazione di tale comportamento corroborate dalle interlocuzioni con del CP_1 dipendente di incaricato di seguire i lavori. Pt_1
IV) Non si tratta di attribuire valore di rinuncia alle dichiarazioni di soggetto sfornito del potere dispositivo del relativo diritto, ma semplicemente di valutare che, se la società appellante non si lamentava del ritardo, neppure attraverso il dipendente incaricato di seguire i lavori, che anzi ringrazia la società appaltatrice per avere completato l'opera con l'espresso riconoscimento che “non si poteva pretendere di più”, si è di fronte a consistenti elementi indiziari idonei a comprovare, unitamente alle risultanze della relazione di ATP, la non imputabilità a del ritardo. CP_1
V) Quindi, il motivo in esame è palesemente infondato, al limite dell'inammissibilità, in quanto sostanzialmente privo di correlazione con l'effettiva motivazione della sentenza impugnata.
3) TERZO MOTIVO – “ERRATA INTERPRETAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL'ONERE DELLA PROVA (ART. 2697 C.C.) IN RELAZIONE ALL'INADEMPIMENTO
EX ART. 1453 C.C. DI COSMO AL CONTRATTO DI APPALTO;
CARENZA DI
MOTIVAZIONE E MOTIVAZIONE MERAMENTE APPARENTE (CAPO N. 2 DELLA
SENTENZA)”.
La committenza si duole dell'errata ripartizione dell'onere della prova in relazione all'inadempimento contestato a per il ritardo maturato nei lavori oggetto CP_1 dell'appalto. Il Tribunale, in particolare, avrebbe «del tutto ignorato la circostanza che nel caso di ritardo nella consegna dei lavori, a carico dell'appaltatore opera unicamente la comune responsabilità per inadempimento contrattuale di cui all'art. 1453 c.c. (Cass., 11 febbraio 2022, n. 4527; Trib. Novara 10 settembre 2022; Trib. Milano, 14 aprile 2020, n.
2390) e, di conseguenza, sarebbe stato onere dell'appaltatore dimostrare l'adempimento o comunque l'impossibilità di adempiere nei termini concordati. Nell'affermare invece che
“manca la possibilità di imputare alla il pur pacifico ritardo nell'esecuzione delle CP_1 opere” il Giudice ha di fatto invertito l'onere della prova ritenendo sostanzialmente che non avrebbe dimostrato l'imputabilità a del ritardo. Ma la verità – si Pt_1 CP_1 ripete – è che ai sensi dell'art. 2697 c.c. la prova di aver correttamente adempiuto al contratto (o comunque di non aver determinato il ritardo) gravava su e CP_1 CP_1 non l'ha assolta.
16 Ed anche le risultanze della CT, che peraltro in tema ritardi non sono né precise né complete, non possono colmare la mancata dimostrazione, da parte di , di non CP_1 aver causato il ritardo» (così, pag. 31 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) La motivazione si basa innanzitutto sul fatto che «da pag. 8 a pag. 87 della citazione della sono allegate e documentate tutte le variazioni anche amministrative a cui il CP_1 progetto originario è stato sottoposto dalla durante l'anno della sua esecuzione, Pt_1 che già per il loro numero ed importanza giustificano ampiamente la tardiva conclusione dei lavori».
II) inoltre, il Tribunale si è basato sul fatto che la tardiva conclusione dei lavori è stata dal
CT addebitata «a per una durata di circa 7-8 mesi a pg. 167 della sua relazione Pt_1 resa nella fase di ATP».
III) Quindi la prova dell'inadempimento è stata innanzitutto fornita da attraverso le CP_1 documentate allegazioni di cui all'atto di citazione, mentre necessariamente per la valutazione di tali prove sotto un profilo tecnico (quello della incidenza di tali variazioni sulla durata dei lavori) il Giudice di primo grado ha richiamato le risultanze della CT, che ascrivevano peraltro il ritardo non a , ma a CP_1 Pt_1
IV) In conclusione, non è ravvisabile alcuna violazione delle regole sulla distribuzione dell'onere probatorio, essendo stata fornita da la prova delle variazioni delle CP_1 opere in corso di esecuzione e essendosi il Tribunale avvalso della CT per la valutazione di tali prove in quanto richiedente specifiche competenze tecniche.
V) Infatti “In tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti;
l'efficacia della penale è tuttavia conservata se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore” (Cass. Sez. 2,
07/05/2024, n. 12396, Rv. 671492 - 01)
VI) Quindi, il motivo in esame è palesemente infondato, al limite dell'inammissibilità, in quanto sostanzialmente privo di correlazione con l'effettiva motivazione della sentenza impugnata.
4) QUARTO MOTIVO – “ERRATA INTERPRETAZIONE DELLE RISULTANZE DEL
PROCEDIMENTO PER ATP E DEL RITARDO IMPUTABILE A;
OMESSA CP_1
17 PRONUNCIA;
CARENZA DI MOTIVAZIONE E MOTIVAZIONE APPARENTE (CAPO N. 2
DELLA SENTENZA). RICHIESTA DI ERRATA STATUIZIONE IN ORDINE ALLE
DOMANDE DI CONDANNA DI AL PAGAMENTO DELLA PENALE – CP_1
RINNOVAZIONE DELLA CT”.
L'appellante principale censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha valorizzato il fatto che: a) non aveva avanzato nei confronti di alcuna Pt_1 CP_1 contestazione e pretesa di addebito della penale fino a giugno 2019 e comunque fino alla completa esecuzione dei lavori;
b) il dipendente di , aveva Pt_1 Controparte_6 sostanzialmente sostituito l'arch. lla direzione lavori e aveva tenuto Controparte_2 nei confronti di un atteggiamento “conciliante” tale da far trasparire «la CP_1 consapevolezza che fine dei lavori fosse accettata come non prossima» (pag. 3 della sentenza).
A confutazione di quanto ritenuto dal Tribunale, deduce che: a) è irrilevante Pt_1
l'assenza di contestazioni prima della fine dei lavori, giacché «come è prassi e come è normale, la penale viene contestata, quantificata ed addebitata in occasione della redazione della contabilità finale»; b) lo scambio di mail intercorso tra e Pt_3 CP_1 prova che «tutte le parti in causa erano consce che il Sig. non era legale CP_6 rappresentante o amministratore di e aveva solo il compito di tirare le fila per far Pt_1 terminare i lavori in fretta come lo stesso ha scritto» (pagg. 33-34 dell'atto d'appello).
Ad avviso dell'appellante, la corretta valutazione delle predette circostanze avrebbe dovuto portare all'accoglimento della domanda di condanna al pagamento della penale e al risarcimento del danno.
Quanto alla quantificazione della penale, viene reiterata la domanda di liquidazione della stessa con le relative istanze istruttorie. In particolare, riproponendo le difese Pt_1 svolte in primo grado, chiede che venga condannata a pagare una penale pari a CP_1 euro 1.490.000,00, come calcolata dal direttore dei lavori;
in subordine, l'appellante chiede che venga accertato che il Tribunale non ha preso neppure in considerazione le conclusioni raggiunte dal CT secondo cui la penale ammonterebbe a 165.000,00 euro
(pag. 167 della relazione peritale). A quest'ultimo riguardo, la società committente deduce che: 1) non ha contestato le risultanze della CT;
2) l'unica parte ad aver mosso CP_1 contestazioni è stata (memorie nn. 1 e 2 ex 183 c.p.c. rese nei proc. riuniti Pt_1
11181/2020 e 701/2021); 3) il CT, in sede di calcolo della penale, ha osservato che la richiesta di varianti e integrazioni disposte dalla committenza hanno dato luogo a considerevoli allungamenti sui tempi di completamento dei lavori (pag. 165 della CT); 4)
18 tali considerazioni sono prive di riscontri oggettivi «sia perché il CT non ha tenuto conto delle risultanze del giornale dei lavori sia perché è lo stesso CT a riconoscere di non avere prove “sufficienti” suggerendo – a pag. 164 della CT – che: “Migliori e più dettagliate informazioni potranno essere eventualmente con eventuali ed ulteriori accertamenti (escussione testi)”» (pag. 36 dell'atto d'appello); 5) le valutazioni del CT si fondano esclusivamente sulle date di deposito delle singole SCIA e sul presupposto che non avesse dato corso a certe lavorazioni prima del rilascio del corrispondente CP_1 titolo edilizio. La censura, quindi, prosegue con la denuncia di una serie di errori commessi dal CT in sede di quantificazione della penale. Nello specifico, il CT non ha tenuto conto che: i) i lavori di demolizione erano iniziati prima del 13/11/2017 come confermato dal libro giornale;
ii) le date di deposito delle SCIA non hanno influito sull'andamento dei lavori e quindi sul ritardo;
iii) il progetto strutturale era stato consegnato a al CP_1 momento del primo deposito presso il Comune di Sant'Olcese, avvenuto in data
21/12/2017; iv) l'ultima SCIA si era resa necessaria proprio a causa dei ritardi accumulati da;
v) la SCIA depositata il 12/04/2018 non ha causato alcun ritardo perché CP_1 relativa all'esecuzione di lavorazioni secondarie (elevazione della scala d'ingresso); vi) anche la SCIA depositata il 2/08/2028 non ha cagionato ritardi perché volta a definire le lunghezze finali dei tiranti, già realizzati nel maggio del medesimo anno;
vii) le lunghezze dei tiranti erano già state indicate nel progetto depositato il 12/04/2018 presso il Comune di Sant'Olcese: le modifiche intervenute successivamente non hanno rallentato il cantiere perché minime;
viii) le osservazioni svolte dal CTP di hanno palesato che la Pt_1 forza lavoro impiegata da era largamente inferiore alla c.d. soglia di congruità (- CP_1
44,5%); ix) il progetto del soppalco non è stato consegnato in modo frammentario;
x) la
SCIA depositata il 7/02/2019 relativa al soppalco riguardava modifiche già eseguite.
Stante ciò, «insiste affinché, anche nel presente grado di giudizio, venga Pt_1 disposta rinnovazione della CT in modo che l'andamento del cantiere sia verificato non tanto in base ai depositi delle varie Scia come ha fatto l'Ing , ma in base Per_1 all'effettivo andamento dei lavori – idoneità in termini numerici della forza lavoro in cantiere, esame dettagliato del giornale dei lavori e dei 67 Verbali di sopralluogo dell'Ing
– per verificare i ritardi effettivamente accumulati ed imputabili all'Impresa Per_2 esecutrice» (pagg. 39-40 dell'atto d'appello). L'appellante, infine, richiama e fa propria la seconda memoria depositata in primo grado dal direttore dei lavori , secondo CP_2 cui, soprattutto alla luce della scarsa presenza di operai in cantiere, non vi è alcuna
19 correlazione causale tra i tempi resisi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrativi e il ritmo di produzione tenuto dall'appaltatrice.
LA CORTE OSSERVA.
I) la prima parte del motivo in esame rappresenta la sostanziale reiterazione delle difese svolte con il secondo motivo, anche attraverso il tentativo di proporre una diversa interpretazione delle mail utilizzate dal Tribunale per la decisione, che si scontra peraltro con il significato inequivocabile del testo di tali comunicazioni, così come riportate dal
Tribunale: è del tutto evidente che mai si è lamentata del ritardo nell'esecuzione Pt_1 dei lavori da parte di , anzi risulta il contrario, come già evidenziato. CP_1
II) Quanto alle risultanze della CT a pag. 164 i giorni di ritardo sono computati in 278, con riferimento al termine originariamente pattuito per la fine dei lavori .
III) Peraltro, a pag. 167 della CT si legge «Alla luce di quanto appena riportato, il sottoscritto C.T.U. – sulla base di quanto è stato possibile ricostruire dalla documentazione in atti - ritiene che almeno 7/8 mesi di ritardo siano imputabili alle numerose richieste di varianti e di integrazioni disposte dalla parte Committente e, quindi, non ascrivibili alla responsabilità dell'Appaltatore bensì. Nel conteggio complessivo delle penali devono essere, inoltre, eliminati almeno 20gg in cui non si è potuto lavorare a causa del maltempo così come riscontrabile sul Giornale dei lavori (prodotto in atti). Sulla base di quanto appena indicato deve essere, pertanto, rivisto il calcolo delle PENALI computando un ritardo sulla consegna dei lavori nell'ordine di 45gg solari:
Tuttavia, se si detraggono dai 278 giorni, computati come sopra detto rispetto alla data di fine lavori contrattualmente prevista, non sette mesi come sembra avere fatto il CT, ma gli otto mesi che lo stesso CT ha ritenuto imputabili alla Committente, rimangono 38 gg., dai quali devono essere detratti ulteriormente i 20gg di maltempo, quindi rimangono 18 giorni. Il computo di otto mesi, invece di sette, appare più coerente con il criterio di ripartizione dell'onere probatorio dettato dalla Giurisprudenza citata al punto V della disamina del terzo motivo di appello.
IV) In ogni caso, non risponde al vero che il Tribunale abbia immotivatamente disatteso le risultanze della CT, in quanto invece ha spiegato che anche dal comportamento di
20 che non ha mai contestato il ritardo a , si desume la non imputabilità a Pt_1 CP_1 quest'ultima del ritardo.
VI) Quanto al resto, il motivo in esame si riduce alla mera reiterazione delle osservazioni del CTP di parte appellante alle quali il CT ha puntualmente replicato alle pagg. 178 e segg. della relazione.
In particolare, il CT nella sua relazione ha evidenziato quanto segue a) «In data 12.04.2018 (ossia 12 giorni dopo il termine di ultimazione di tutte le opere strutturali prefissato nel Cronoprogramma al 31.03.2018) veniva depositata al S.U.A.P.
(Sportello Unico attività Produttive) del Comune di Sant'Olcese una 2a Denuncia di opere strutturali (integrativa alla prima del 21.12.2017) che comprendeva: ….» (pag. 179 relazione). … Le opere strutturali risultano, pertanto, aumentate e, quindi, in variante aggiuntiva rispetto a quanto previsto nel Contratto. …. Pare evidente che i ritardi sulle opere strutturali (le prime da realizzarsi) hanno comportato inevitabili slittamenti nei tempi di realizzazione delle opere di completamento e finitura … Secondo quanto desunto dalla documentazione in atti, non risulta che sia mai stato rilasciato dal Comune di Sant'Olcese il Permesso di Costruire richiesto in data 19.03.2018. Conseguentemente in data
29.06.2018 (ossia quando avrebbero dovuto essere terminate tutte le opere di completamento di natura non strutturale, quali murature, tramezze, intonaci, pavimenti, soffitti e controsoffitti, serramenti esterni ed interni), ha presentato una 2a Pt_1
S.C.I.A., alternativa ed in variante alla precedente S.C.I.A. n. 4310/2017 del 13.10.2017 per opere inerenti al II Lotto (le cui opere strutturali avrebbero dovuto iniziare tre mesi prima ossia al 01.03.2018) e inerenti: …. » (pagg. 158-159 relazione ATP). «Sulla base della documentazione in atti si può, pertanto, ragionevolmente stimare a luglio 2018 un ritardo nell'ordine di 4 / 5 mesi sulla presentazione delle necessarie domande e l'ottenimento dei necessari assensi all'esecuzione delle principali opere edili ed impiantistiche. … Rispetto al precedente progetto allegato alla Richiesta di Permesso di costruire venivano, tuttavia, eliminati alcuni locali tecnici esterni (con conseguenti sbancamenti) per poter spendere le loro superfici/volumi al fine della realizzazione dell'intero soppalco. Pare evidente che dette varianti (soprattutto quelle riguardanti i locali tecnici) hanno inevitabilmente comportato importanti cambiamenti oltre che nelle opere edili anche nella parte impiantistica - prevista originariamente a contratto - per poterla adeguare alle nuove scelte progettuali» (pag. 160). « A seguito degli stravolgimenti progettuali tra la Richiesta di Permesso di Costruire del 19.03.2018 (mai rilasciato) e la
S.C.I.A. del 29.06.2018, diveniva necessario depositare … un'ulteriore 3a Denuncia di
21 opere strutturali effettuata in data 02.08.2018. …. In data 06.08.2018 (ossia a meno di n. 2 mesi dalla fine lavori prevista a Contratto) veniva, inoltre, presentata, una 3a S.C.I.A., inerente ad un III Lotto di lavori (non previsto a Contratto) e riguardante: ….» (pag. 161) «
«Sulla base della documentazione in atti si, può, pertanto, ragionevolmente stimare ad agosto 2018 un ritardo nell'ordine di almeno 5 mesi sulla presentazione delle necessarie domande e l'ottenimento dei necessari assensi all'esecuzione delle principali opere edili ed impiantistiche» (pag. 162). « In data 07.02.2019 (4 mesi dopo il termine dei lavori previsto a Contratto) viene depositata una ulteriore 4a Denuncia di opere strutturali inerente alla realizzazione di: ….» (pag. 163) «… è stato rilevato nel mese di agosto 2018 un ritardo sull'esecuzione delle opere di almeno 5 mesi conseguentemente alla ritardata presentazione delle pratiche e dei progetti preso gli enti competenti . Successivamente alla sostituzione del progettista degli impianti sono state presentate varianti fino ai primi mesi del 2019. Si può, pertanto, ritenere che la richiesta di varianti e di integrazioni disposte dalla parte committente, abbia dato luogo a considerevoli allungamenti sui tempi di completamento dei lavori. Conseguentemente all'analisi dell'abbondante documentazione in atti va, inoltre, rilevato come, in corso d'opera, nessuna delle due
Parti(Committente – e ) abbia mai avuto nulla da eccepire alla Pt_1 CP_7
Controparte riguardo ai ritardi accumulati sia nella presentazione delle pratiche sia nell'esecuzione delle opere» (pagg. 165 – 166). « Alla luce di quanto appena riportato, il sottoscritto C.T.U. – sulla base di quanto è stato possibile ricostruire dalla documentazione in atti - ritiene che almeno 7/8 mesi di ritardo siano imputabili alle numerose richieste di varianti e di integrazioni disposte dalla parte Committente e, quindi, non ascrivibili alla responsabilità dell'Appaltatore».
b) A pag. 202 e ss. il CT, replicando alle osservazioni di parte affermava: «Per Pt_1 entrare nel merito delle valutazioni del C.T.P. va osservato come il soppalco “… l'elemento principale del progetto strutturale per dimensioni e importanza …” è stato effettivamente depositato il 21.12.2017 ma comportando già un mese di ritardo (da cronoprogramma) a poco meno di tre mesi dall'inizio lavori. Le pratiche edilizie e strutturali sono sempre state depositate in corso d'opera (la prima il 13.10.2017 mentre l'inizio lavori è del 09.10.2017) andando certamente a modificare i programmi iniziali (visto anche il mancato rilascio da parte del Comune del Permesso di Costruire - richiesto il 13/03/2018 ossia dopo cinque mesi dall'inizio dei lavori). Il C.T.P. ribattendo su alcuni punti del Ricorso di Controparte precisa che in più occasioni i disegni delle carpenterie relativi alle realizzande strutture sarebbero stati “… consegnati prima del deposito della denuncia di modo che l'impresa
22 potesse organizzarsi per tempo …”. Tale aspetto è, in parte, comprovato dalla documentazione in atti, resta il fatto che nessuna struttura può, comunque, essere realizzata prima dell'avvenuto deposito strutturale e che l'ultima pratica strutturale è stata depositata il 07.02.2019 (ossia 4 mesi dopo il termine dei lavori previsto dal Contratto). Lo stesso C.T.P. rileva, inoltre, che alcune problematiche “… non rilevabili in precedenza …”
(quelle sui pilastri di monte) hanno comportato l'integrazione dei progetti già presentati e, quindi, conseguenti ritardi. Tali ritardi non possono, quindi, essere ascrivibili a responsabilità dell'impresa. Il C.T.P. allega diversi Verbali di sopralluogo redatti dal D.L. delle strutture affermando che “… a seguito della precedente disamina non si condivide quanto indicato dal C.T.U. a pag. 158 ossia che in data 12/04/2018 le opere risultavano solo in parte denunciate. Le opere nel loro complesso erano denunciate, i depositi successivi sono serviti permettere a punto alcuni aspetti di dettaglio o integrare alcune opere aggiuntive a causa di situazioni imprevedibili che si sono verificate …”. Ribadendo il fatto che nessuna struttura può essere realizzata e/o modificata comunque prima del relativo deposito strutturale, successivamente al 12.04.2018 sono state depositate altre n.
2 denunce strutturali: il 02.08.2018 ed il 07.02.2019».
VII) Le puntuali repliche del CT evidenziano altresì la irrilevanza delle circostanze di cui ai capitoli di prova dedotti dall'appellante principale, in quanto tendenti a provare quelle circostanze che il CT ha ritenuto del tutto ininfluenti ai fini della durata dei lavori e della ascrivibilità a del ritardo. Pt_1
VIII) Con riguardo al richiamo delle osservazioni svolte dal CTP di le quali Pt_1 avrebbero palesato che la forza lavoro impiegata da era largamente inferiore alla CP_1
c.d. soglia di congruità (- 44,5%), tali osservazioni sono state ad avviso della Corte correttamente disattese dal CT, il quale ha ritenuto: «tale valutazione troppo semplicistica per un appalto alquanto articolato come quello in esame con lavorazioni avviate in assenza dei dovuti titoli edilizi richiesti, variati e rilasciati dagli Enti competenti solo in corso d'opera» (pag. 223 relazione.)
IX) Con riguardo al richiamo delle osservazioni svolte dal CTP di secondo le Pt_1 quali il progetto del soppalco non sarebbe stato consegnato in modo frammentario e la
SCIA depositata il 7/02/2019 relativa al soppalco avrebbe riguardato modifiche già eseguite, tali osservazioni sono state ad avviso della Corte correttamente disattese dal
CT, il quale, come già riportato sopra, ha ritenuto: «Per entrare nel merito delle valutazioni del C.T.P. va osservato come il soppalco “… l'elemento principale del progetto strutturale per dimensioni e importanza …” è stato effettivamente depositato il 21.12.2017
23 ma comportando già un mese di ritardo (da cronoprogramma) a poco meno di tre mesi dall'inizio lavori. Le pratiche edilizie e strutturali sono sempre state depositate in corso d'opera (la prima il 13.10.2017 mentre l'inizio lavori è del 09.10.2017) andando certamente a modificare i programmi iniziali (visto anche il mancato rilascio da parte del Comune del
Permesso di Costruire - richiesto il 13/03/2018 ossia dopo cinque mesi dall'inizio dei lavori)» (pag. 223 relazione).
5) QUINTO MOTIVO – “ERRATA REIEZIONE DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO
DEL MAGGIOR DANNO PER INTERPRETAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL'ONERE DELLA PROVA (ART. 2697 C.C.) IN RELAZIONE ALL'INADEMPIMENTO
EX ART. 1453 C.C. DI COSMO AL CONTRATTO DI APPALTO;
CARENZA DI
MOTIVAZIONE E MOTIVAZIONE MERAMENTE APPARENTE IN MERITO AI DANNI
SUBITI DA PER LA RITARDATA CONSEGNA DELL'OPERA (CAPO N. 2 Pt_1
DELLA SENTENZA)”.
La società committente deduce l'erronea applicazione dei principi di riparto dell'onere della prova in materia di inadempimento contrattuale, nella parte il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno, esercitata da nel caso in cui la penale Pt_1 venisse quantificata in una somma inferiore a 1.490.000,00 euro.
L'appellante, dopo aver richiamato le argomentazioni già svolte con il terzo motivo di appello, rappresenta che il suo diritto al maggior danno oltre alla penale trova la sua fonte nell'art. 20 del contratto di appalto. Quindi, elenca i danni sofferti in conseguenza Pt_1 del ritardo, da quantificarsi complessivamente in euro 805.078,89, come proverebbe la copiosa produzione documentale depositata nel corso del giudizio di primo grado.
LA CORTE OSSERVA
Il rigetto dei motivi 2, 3 e 4 comporta il rigetto del presente motivo
6) SESTO MOTIVO – “OMESSA PRONUNCIA IN RELAZIONE ALL'ECCEZIONE DI
CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI MESTEL RISPETTO ALLE DOMANDE DI
COSMO”.
L'appellante principale deduce il vizio di omessa pronuncia in relazione all'eccezione di carenza di legittimazione passiva di rispetto alle domande risarcitorie formulate Pt_1 da . CP_1
La società committente, in particolare, rappresenta che nell'atto di citazione di CP_1
«non vi è un solo passaggio in cui l'attrice abbia allegato (e tantomeno dimostrato) che il rallentamento dei lavori sia stato determinato (anche indirettamente) dal comportamento della Committente. Tutte le censure mosse sono infatti rivolte a soggetti terzi [nella specie:
24 il direttore dei lavori e i progettisti] o riferite ad eventi del tutto esterni ed indipendenti dalla volontà di (pag. 47 dell'atto d'appello). A quest'ultimo riguardo, Pt_1 Pt_1 aggiunge che comunque non ha neppure fornito alcuna prova in ordine alla CP_1 presunta responsabilità della committenza per culpa in eligendo dei propri professionisti o per culpa in vigilando sul corretto operato degli stessi LA CORTE OSSERVA
I) «In via preliminare-pregiudiziale, nel giudizio RG n 11181/2020 eccepiva Pt_1 anche la propria carenza di legittimazione passiva in quanto la domanda risarcitoria è stata si formulata nei confronti ma si fonda (esclusivamente) sulla contestazione Pt_1 di comportamenti imputati ad altri soggetti (nella specie: Direttore Lavori e progettisti), diversi da e del cui operato non è, e non può essere, ritenuta Pt_1 Pt_1 responsabile».
II) Al riguardo è sufficiente ricordare il disposto dell'art. 1228 c.c., trattandosi di soggetti che operavano su incarico della Committente, che dunque deve rispondere anche del loro operato.
III) In termini generali la Giurisprudenza ha affermato che «In tema di responsabilità contrattuale, il debitore che si avvale nell'adempimento dell'obbligazione dell'opera di terzi risponde dei fatti dolosi e colposi di questi, sicché, ove si tratti di fatto doloso dell'ausiliario, il debitore è responsabile anche per i danni non prevedibili e tale responsabilità (al pari di quella per colpa grave) non può, ai sensi dell'art. 1229 cod. civ., essere esclusa o limitata sulla base di un patto preventivo» (Cass. Sez. 3, 07/10/2010, n. 20808, Rv. 615435 - 01)
IV) A prescindere dalla considerazione che nella di citazione di vengono CP_1 specificamente allegate i fatti costituenti fonte di responsabilità a carico della Committente
«Nel dettaglio le opere avrebbero dovuto iniziare il 1° ottobre 2017 e concludersi Pt_1 il 30 settembre 2018, come da contratto e relativo cronoprogramma allegato (Doc. 2). I lavori – sotto il profilo edilizio – erano stati divisi in due Lotti: il Primo Lotto comprensivo di gran parte delle opere da avviare in forza di apposita S.C.I.A., il Secondo contenente altra parte dei lavori da realizzare in forza di “titolo edilizio ad hoc” ossia di Permesso di
Costruire.
Dopo essersi organizzata per dar corso ai lavori in coerenza con quanto sopra, CP_1 dopo l'inizio dei lavori ha visto stravolgersi da e dal D.L. il percorso autorizzativo Pt_1 previsto in contratto.
In particolare:
25 - gran parte dei lavori che erano oggetto del Primo Lotto contrattuale e poi ad esso
“sottratti” non potevano essere eseguiti in forza della S.C.I.A. alternativa al permesso di costruire presentata da e dal D.L.; Pt_1
- conseguentemente i lavori rimasti esclusi da quello che doveva essere il Primo Lotto contrattuale, sono stati riversati nel Secondo Lotto il cui Permesso di Costruire però non è mai stato ottenuto da e dal D.L. benché previsto espressamente in contratto;
Pt_1
- in tale contesto il D.L. e al fine di ovviare al mancato ottenimento del Permesso Pt_1 di Costruire, hanno ulteriormente stravolto in maniera rafforzata l'iter autorizzativo procedendo in relazione al Secondo Lotto mediante il deposito “alternativo” di n. 3 S.C.I.A. in variante di cui l'ultima deposita il 23 giugno 2018, frazionando così la sua realizzazione in n. 3 parti;
- ulteriori effetti dello stravolgimento dell'iter autorizzativo sopradescritto sono stati:
(i) la successiva “nascita” di un Terzo Lotto mai previsto in contratto ed oggetto di S.C.I.A. del 2 agosto 2018, il quale si è reso necessario per poter ultimare il soppalco del capannone, le cui superfici sono state aumentate rispetto a quanto originariamente.
(ii) la “nascita” di ulteriori Opere Complementari per le quali sono state presentate le relative pratiche presso gli Enti competente il 31 maggio 2019 … Nulla di quanto previsto in contratto e nelle tavole progettuali è stato conservato e poi realizzato. È stata convenuta contrattualmente la realizzazione di un'opera ma poi a richiesta della Committenza ne è stata eseguita un'altra, totalmente difforme dalle tavole progettuali allegate al contratto.
Ovvia ricaduta si è avuta sulle tempistiche delle lavorazioni, le quali – a causa di tutto quanto descritto – sono state ultimate il giorno 8 ottobre 2019 come da comunicazione resa da , dopo la comunicazione di fine lavori del D.L. inviata il 18 – 26 settembre CP_1
2019 agli Enti Competente» (atto di citazione pagg. 3 – 6).
V) A prescindere dalla ulteriore considerazione che, essendo stata rigettata la domanda risarcitoria di , fondata sul ritardo nell'esecuzione dei lavori conseguente alle CP_1 variazioni richieste dalla Committente ed essendo pertanto vittoriosa sul punto, il Pt_1 presente motivo è inammissibile per difetto di interesse. Le considerazioni ivi svolte potrebbero, eventualmente, essere prese in considerazione come mero richiamo alle difese articolate sul punto in primo grado ex art. 346 c.p.c., da esaminare solo in caso di accoglimento dell'appello incidentale, che peraltro, come vedremo infra, deve essere rigettato.
7) SETTIMA CENSURA – “OMESSA DECISIONE SULL'ECCEZIONE SVOLTA NEL
PROCEDIMENTO RG 3429/2022 DI IMPROCEDIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ
26 DELL'ODIERNA AZIONE PER PARCELLIZZAZIONE DELLE PRETESE DERIVANTI
DALLO STESSO TITOLO CONTRATTUALE”.
Con la settima e ultima censura deduce che il Tribunale, in ossequio ai principi Pt_1 enunciati dalla Corte di Cassazione in tema di abusivo frazionamento del credito, avrebbe dovuto «dichiarare inammissibile/improcedibile la domanda di pagamento svolta in primo grado da con il ricorso ex art 702bis cpc introduttivo il procedimento RG CP_1
3429/2022».
L'appellante, in particolare, sostiene che: 1) «sia la domanda al pagamento dell'importo di
€ 22.666,99 formulata nel procedimento per decreto ingiuntivo oggetto del giudizio di opposizione RG n. 701/2021, sia quella risarcitoria di € 719.000,00 introdotta – quasi contestualmente – nel giudizio ordinario RG n. 11181/2020, sia quella di pagamento dell'importo di € 509.562,40 formulata nel giudizio RG n 3429/2022, traggono origine dal medesimo contratto (questo senza contare che le domande formulate in tutti i giudizi presuppongono gli accertamenti tecnici richiesti da nell'ambito del procedimento CP_1 per ATP RG n. 5860/2020 e la medesima attività istruttoria)»; 2 « non ha allegato CP_1 alcun elemento idoneo a dimostrare la configurabilità di un oggettivo interesse alla proposizione di azioni separate e, anzi, un tale interesse può essere a priori escluso in ragione del fatto che tutte le domande svolte nei tre giudizi presuppongono l'accertamento dell'adempimento/inadempimento delle parti alle reciproche obbligazioni derivanti dal contratto di appalto». Ne deriva, ad avviso di che – nel malcelato Pt_1 CP_1 intento di sottrarsi alle proprie responsabilità per l'inesatta e ritardata esecuzione delle opere commissionatele – ha promosso inammissibilmente plurime azioni giudiziarie in relazione alla medesima pretesa sostanziale (così, pagg. 49 e ss. dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Le cause cui fa riferimento la appellante sono le seguenti:
27 II) E' chiaro pertanto che non si tratta di una determinata somma di denaro dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, ma si tratta di somme diverse, richieste per titoli diversi
(una posta risarcitoria collegata al prolungamento/maggior durata del cantiere, una differenza per lavorazioni riconosciute in favore della dal Direttore lavori, il credito CP_1 accertato in favore di in sede di ATP), sia pur derivanti dal medesimo contratto di CP_1 appalto, per cui si giustifica la scelta della proposizione di cause diverse, in relazione anche alle evidenze probatorie che la parte riteneva via via di avere acquisito e di porre a fondamento delle proprie domande. Evidenze probatorie che, fra l'altro, consentivano, secondo la legittima e tutt'altro che arbitraria scelta di , l'accesso a forme CP_1 procedimentali diverse.
III) Quindi, alle cause separatamente introdotte non si applica la Giurisprudenza citata dall'appellante principale, che attiene esclusivamente al frazionamento arbitrario del credito di una determinata somma di denaro.
“Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale” (Cass. Sez. U.,
15/11/2007, n. 23726, Rv. 599316 - 01).
“Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il
28 principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale;
conseguentemente, le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito sono da dichiararsi improcedibili” (Cass. Sez. 6, 27/07/2018, n. 19898, Rv. 650068 - 01)
8) RESTITUZIONE DELLE SOMME PAGATE DA IN ESECUZIONE DEL Pt_1
DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO, DELL'ORDINANZA DI PAGAMENTO EX ART 186
QUATER CPC E DELLA SENTENZA IMPUGNATA – PAG. 51 ATTO DI APPELLO
«L'esponente con l'accoglimento totale o parziale del presente appello e delle domande riconvenzionali svolte in tutti i giudizi riuniti in primo grado e riproposte con il presente atto di appello richiede fin d'ora la restituzione di detta somma o di quella che emergerà all'esito del giudizio, con conseguente condanna di a pagare dette somme oltre CP_1 interessi ex art 1284 iv comma cc»
Il rigetto dei precedenti motivi comporta il rigetto della richiesta così formulata dall'appellante principale.
9) RIFORMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO IN PUNTO SPESE LEGALI - PAG.
52 ATTO DI APPELLO
a) «L'esponente con l'accoglimento totale o parziale del presente appello e delle domande riconvenzionali svolte in tutti i giudizi riuniti in primo grado e riproposte con il presente atto di appello richiede la riforma della sentenza di primo grado anche in punto condanna alle spese legali».
Non si tratta di autonomo motivo di appello ma della richiesta della modifica della statuizione sulle spese di cui alla sentenza impugnata quale conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi.
b) «Quanto alla condanna di al pagamento delle spese di lite dei terzi chiamati si Pt_1 osserva che il principio della causazione citato al punto 8 pag. 4 della citazione non è applicabile al caso di specie in considerazione del fatto che ha chiamato l'Arch. CP_1
nei giudizi riuniti 11181/2020 e 701/2021 e quest'ultimo a sua volta la CP_2 [...] per essere da quest'ultimo manlevata nel caso fosse stata Controparte_3 condannata a pagare a la penale contrattuale e il maggior danno. Tale domanda Pt_1 di garanzia era all'evidenza inaccoglibile per le ragioni esposte dall'Arch nella CP_2
29 comparsa di costituzione e risposta pag. 15 e ss nel giudizio 701/2021 che si ritrascrivono»
LA CORTE OSSERVA.
I) Sul punto è sufficiente richiamare la Giurisprudenza secondo la quale: “In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza dei giudici di merito in quanto avevano omesso di accertare se la domanda proposta dalla chiamante in causa fosse o meno manifestamente infondata ovvero se, al contrario, tale domanda, in relazione ai fatti contestati dall'attrice, fosse ammissibile in rito e fondata nel merito)” (Cass. Sez. 1, 18/04/2023, n. 10364, Rv. 667650 - 01), laddove nel presente caso la chiamata in causa del quale Direttore Lavori e autore dei Controparte_2 progetti, in relazione ai quali sono state richieste numerose variazione in corso d'opera, indicate quali causa dei ritardi, è tutt'altro che arbitraria.
II) Nel caso specifico, l'appellante principale si limita a riproporre le difese del tutto generiche dell'Arch. secondo le quali non sarebbe stato evidenziato da Controparte_2
il titolo in forza del quale era stata effettuata la chiamata, senza censurare il CP_1 passaggio della sentenza impugnata nel quale il titolo in questione viene esattamente individuato (pag. 1 e 2 sentenza impugnata)
10) RIFORMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO IN PUNTO SPESE DEL
PROCEDIMENTO DI ATP E DI CT PAG. 55 ATTO DI APPELLO: «In accoglimento dei motivi di appello la sentenza di primo grado dovrà essere riformata anche in punto spese del procedimento per Atp e spese del consulente tecnico d'ufficio che dovranno essere definitivamente poste a carico di , con diritto di di ripetere quanto CP_1 Pt_1 versato a oltre interessi ex art 1284 c.c. dal pagamento alla restituzione» CP_1
30 Anche in questo caso non tratta di autonomo motivo di appello, ma della richiesta di modifica della statuizione sulle spese di ATP e CT quale mera conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi.
APPELLO INCIDENTALE CP_1
impugna la sentenza di primo grado laddove viene statuito che «devono però
[...] essere respinte tutte le domande risarcitorie proposte dalla anche considerando il CP_1 già citato ritardo di 7-8 mesi, perché prive totalmente fin dal momento della loro proposizione di analitica indicazione delle singole voci di danno lamentate» (pag. 5 della sentenza).
L'appellante incidentale sostiene che il danno e, in particolare, il lucro cessante può anche essere provato tramite presunzioni. Nel caso di specie, viene dedotto che: 1) il danno da mancata produzione giornaliera è stato accertato anche dal perito in sede di ATP, che lo ha quantificato in euro 11.673,31; 2) «si tratta (…) di un danno reale benché immateriale, del quale è impossibile fornire prova positiva indicando elementi e circostanze tangibili»; 3) sono state comunque fornite varie ipotesi e opzioni per calcolare il danno da fermo da cantiere (“Liquidazione del danno sulla base della produzione giornaliera di cantiere”,
“Liquidazione del danno sulla base della penale contrattuale e/o della perdita di chances”,
“Liquidazione del danno sulla base dei criteri utilizzati negli appalti pubblici”, “Istanza di licenziamento di supplemento di CT”).
L'appellante incidentale, in particolare, sostiene: «Il Giudicante prende le mosse da un elemento probatorio ineludibile: in sede di ATP è stato riconosciuto e quantificato il ritardo imputabile a carico di e a danno di , nella misura di complessivi 210/240 Pt_1 CP_1 giorni;
a pagina 167 della relazione si precisa, infatti, in maniera chiara ed inequivocabile che: "almeno 7/8 mesi di ritardo siano imputabili alle numerose richieste di varianti e di integrazioni disposte dalla parte Committente e, quindi, non ascrivibili alla responsabilità dell'Appaltatore." La prova del ritardo è quindi già stata raggiunta e soddisfatta, mentre per la prova del danno va richiamata la significativa distinzione tra danno emergente, che deve sempre essere provato, trattandosi di elemento certo e materialmente rilevabile, e lucro cessante, che invece per la sua natura immateriale ed eventuale, connotato da elementi probabilistici ed eventuali, può e deve certamente essere accertato in via presuntiva. Si è recentemente espressa in tal senso la Corte di Cassazione, proprio in una fattispecie di risarcimento del danno da ritardo cagionato all'appaltatore per colpa della committente
(Cass. civ., ord. 13 luglio 2021, n. 19951) riconoscendo la correttezza di una decisione di merito che aveva calcolato tale vulnus in via presuntiva: Quanto poi al lucro cessante il
31 Tribunale aveva riconosciuto per la mancata produzione dell'impresa dal 9 marzo 1994 al
10 aprile 1995 la somma di Euro 33.549,81, a titolo di utile non conseguito, in applicazione della L. n. 2248 del 1865, art. 345 e del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 41, presuntivamente ritenendo l'esistenza del danno in re ipsa, in violazione della disciplina codicistica sull'inadempimento. Giova sottolineare che la produzione o produttività giornaliera di un appalto, vale a dire i ricavi che un'appaltatrice presume di ritrarre dall'esecuzione di un contratto d'appalto, è un elemento giuridico connaturato ad ogni appalto e che gode di esplicito riconoscimento non solo nella prassi, ma anche in termini normativi: si faccia riferimento, ad esempio, al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109) che all'art. 9, rubricato Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori, espressamente indica come parametro di valutazione la produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo. La , peraltro, in primo grado non si è CP_1 limitata a questo, ma ha fornito una molteplicità di diverse ipotesi ed opzioni per calcolare il danno da fermo cantiere:
a) Liquidazione del danno sulla base della produzione giornaliera di cantiere. Già a partire dal procedimento di ATP, il CTP di , Ing. ha fornito la propria elaborazione CP_1 Per_3 di quello che potrebbe essere un normale e consuetudinario calcolo del fermo cantiere e della mancata produttività, definendolo, all'interno delle proprie osservazioni alla bozza di
CT, un calcolo di rito: …. Come già sottolineato in precedenza, tali importi sono stati calcolati prendendo a parametro gli elementi dell'appalto già accertati e riconosciuti dal
CT, che quindi devono ritenersi certi e comprovati, già entrati a far parte della messe probatoria del presente giudizio, e come tali sono stati dedotti in citazione ….
b) Liquidazione del danno sulla base della penale contrattuale e/o della perdita di chances.
ha successivamente suggerito, all'interno della propria memoria ex art. 183/6 n. 2 CP_1 cpc, una ipotesi alternativa di liquidazione del danno, vale a dire di prendere a parametro le penali previste da contratto. …
c) Liquidazione del danno sulla base dei criteri utilizzati negli appalti pubblici. In sede di discussione orale è stato infine suggerito un ultimo, eventuale criterio di calcolo utilizzabile, applicando in analogia il criterio di quantificazione normalmente applicato nel campo dei lavori pubblici, vale a dire il 15% del corrispettivo pattuito (il tasso medio è posto tra i limiti del 13% e del 17% già previsti dall'art. 32 D.P.R. 207/2010), in relazione alla differenza tra la durata prevista dell'appalto e quella effettiva».
32 LA CORTE OSSERVA
I) Si legge nella sentenza impugnata: «6) Devono però essere respinte tutte le domande risarcitorie proposte dalla anche considerando il già citato ritardo di 7-8 mesi, CP_1 perché prive totalmente fin dal momento della loro proposizione di analitica indicazione delle singole voci di danno lamentate».
II) In effetti, quelli proposti dall'appellante incidentale rappresentano tutti criteri alternativi di liquidazione in via equitativa del danno da perdita chance. Tali criteri potrebbero però essere utilizzati solo ove la parte avesse fornito la prova di una concreta o quanto meno altamente probabile occasione di diverso e remunerativo utilizzo delle risorse impiegate nel cantiere nel periodo cui si riferisce il ritardo, come statuito dalla Giurispudenza: “Il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità” (Cass. Sez. 3, 02/04/2025, n. 8758, Rv. 674299 - 01).
III) In particolare, è stato affermato che: “La perdita di "chance" costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo
(anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che la mera appartenenza di un appaltatore al settore degli appalti pubblici fosse tale da concretare una presunzione di perdita altamente probabile della "chance" di aggiudicarsi altre gare, non potendo ciò desumersi dalla sola qualità soggettiva dell'impresa, senza l'allegazione concreta di domande di partecipazione, nonché di elementi di valutazione circa il possesso di particolari requisiti tecnici e finanziari per partecipare ed aggiudicarsi, con rilevante probabilità, le gare tenutesi nell'arco temporale in discussione)” Cass. Sez. 1, 30/09/2016, n. 19604, Rv. 641334 - 01).
IV) Poiché la prova richiesta dell'esistenza in concreto del pregiudizio in questione non è stata fornita, il motivo deve essere rigettato. Contrariamente a ciò che sostiene l'appellante incidentale, infatti, la prova del pregiudizio non si identifica con la prova del ritardo nell'esecuzione dei lavori, ma occorre, alla luce della Giurisprudenza richiamata, la prova della concreta possibilità di un diverso e remunerativo impiego delle risorse immobilizzate nel cantiere a causa del ritardo. Prova che, appunto, non è stata fornita, non essendo neppure in sede di appello incidentale svolto alcun argomento al riguardo.
33 TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, SIA L'APPELLO PRINCIPALE
CHE L'APPELLO INCIDENTALE DEVONO ESSERE RIGETTATI.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., stante la reciproca soccombenza, devono essere integralmente compensate tra e le spese del presente grado di giudizio. Pt_1 CP_1
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono invece essere poste a carico della parte appellante principale le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in Pt_1 favore di ciascuna delle parti appellate e Controparte_2 [...] ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, Controparte_8 che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare una diminuzione di circa il 30% sui valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000.
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00
Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00
Compenso tabellare (valori medi) € 20.119,00
Riduzione del 30% € -6.035,70
Compenso al netto delle riduzioni € 14.083,30
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello principale proposto da avverso l'impugnata Parte_1 sentenza pronunciata inter partes in data 24/01/2024 dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica;
rigetta l'appello incidentale proposto da
[...]
confermando integralmente la sentenza appellata. Controparte_1
2) Compensa integralmente tra e le spese del presente grado di Pt_1 CP_1 giudizio.
3) Condanna a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € Pt_1
14.083,30 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di
34 legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore di ciascuna delle parti e Controparte_2 Controparte_3
[...]
4) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'infondatezza dell'impugnazione principale e di quella incidentale.
Genova, 29/07/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
35