Art. 5. 1. Il trattamento economico dei dipendenti dell'Istituto e gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego di cui all' articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , sono stabiliti dal consiglio di amministrazione sulla base di accordi sindacali, e con riferimento ai trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore assicurativo. Le deliberazioni relative sono approvate dal Ministro vigilante che ne verifica la compatibilita' con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, tenuto anche conto dell'evoluzione delle entrate proprie dell'Istituto.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione le tabelle di equiparazione tra le qualifiche rivestite dai dipendenti dell'Istituto, tenuto anche conto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1988, n. 285, e quelle del settore assicurativo e saranno altresi' determinati i criteri di primo inquadramento. La relativa deliberazione, soggetta ad approvazione del Ministro vigilante, sara' adottata su conforme avviso di un'apposita commissione paritetica, presieduta dal direttore generale dell'Istituto e composta da sei rappresentanti dell'Istituto e sei dipendenti di questo designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
3. Resta ferma la vigente normativa in ordine alla determinazione del trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero dal personale dell'ICE. Il trattamento stesso e' tuttavia ridotto in misura corrispondente a quella degli aumenti di stipendio e degli altri assegni fissi che conseguano dall'applicazione del comma 2.
4. Sono fatti salvi i trattamenti economici di attivita' e di previdenza eventualmente di maggior favore fruiti dal personale dell'Istituto alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.
5. I dipendenti in servizio presso l'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge che intendano conservare lo stato giuridico e il trattamento economico fruito alla data stessa, ove ne facciano domanda entro tre mesi dall'approvazione da parte del Ministro vigilante della deliberazione di cui al comma 2, sono collocati in apposito ruolo ad esaurimento istituito presso il Ministero del commercio con l'estero e, ove nella domanda non sia escluso, sono successivamente trasferiti ad altri enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 , ovvero ad altre amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo e ad altri enti pubblici, esclusi quelli economici. Il trasferimento e' effettuato con le modalita' e secondo i criteri di cui all' articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 .
Note all'art. 5:
- Il testo dell' art. 3 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego) e' il seguente:
"Art. 3 (Disciplina in base ad accordi). - Nell'osservanza dei principi di cui all' art. 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente art. 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:
1) il regime retributivo di attivita', ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche;
2) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi dell'art. 2, n. 1;
3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;
4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;
5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;
6) il lavoro straordinario;
7) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento;
8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale;
9) i criteri per l'attuazione della mobilita' del personale, nel rispetto delle inamovibilita' previste dalla legge".
- Il D.P.R. n. 285/1988 approva le proposte formulate dalla commissione di cui all' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 , in ordine alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali, nonche' ai criteri concernenti l'attuazione del principio di inquadramento per i profili professionali del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 .
- La legge n. 70/1975 concerne: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente". Il testo del relativo art. 2 e' il seguente:
"Art. 2 (Soppressione degli enti e loro liquidazione). - Tutti gli enti pubblici, con esclusione di quelli indicati nel secondo e terzo comma dell'art. 1, che siano costituiti ed ordinati da leggi o da atti aventi valore di legge, sono soppressi di diritto e conseguentemente cessano dalle loro funzioni alla scadenza del termine di 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora entro il termine stesso non siano dichiarati necessari con i decreti di cui al successivo art. 3.
Nei riguardi degli altri enti pubblici, alla scadenza del triennio di cui al precedente comma, cessa qualsiasi contribuzione ordinaria e straordinaria a carico del bilancio dello Stato e di altro ente pubblico, nonche' qualsiasi facolta' impositiva.
Alla liquidazione degli enti soppressi per effetto del primo comma del presente articolo o mediante i provvedimenti di cui al successivo art. 3 provvede l'ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 . Entro due anni dalla soppressione di ciascun ente il Ministero del tesoro riferisce al Parlamento sullo stato della liquidazione.
I ruoli organici degli enti di cui al primo e al secondo comma sono bloccati fino alla emanazione dei decreti previsti all'art. 3; sono altresi' vietate assunzioni di personale anche a carattere straordinario o temporaneo, ed anche in adempimento di obblighi di legge; e' infine fatto divieto di istituire nuovi uffici centrali o periferici.
Al personale dipendente dagli enti soppressi o comunque messi in liquidazione o che vengono ristrutturati o fusi con i decreti di cui all'art. 3, assunto anteriormente al 31 dicembre 1974 o a seguito di pubblici concorsi banditi prima del 31 dicembre 1974, in servizio al momento della soppressione, ristrutturazione o fusione, in ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a pieno orario, e' garantita la conservazione dell'impiego, anche attraverso il trasferimento allo Stato o ad enti pubblici, esclusi quelli che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita' economica e quelli autonomi territoriali. Il trasferimento agli enti autonomi territoriali puo' essere disposto solo a richiesta degli enti stessi.
Il trasferimento e' effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.
Il personale di ruolo e' trasferito con la qualifica corrispondente a quella rivestita nell'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il personale non di ruolo con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato e' collocato nella posizione di impiego non di ruolo corrispondente a quella posseduta nell'ente di provenienza alla data di entrata in vigore dalla presente legge.
Il trasferimento del personale, e' disposto tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
1) esigenze delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici della stessa categoria dell'ente soppresso e, in mancanza degli altri enti pubblici, i cui ruoli centrali o periferici, presentino le necessarie vacanze;
2) anzianita' di servizio e posizione personale dell'interessato, anche in relazione alla composizione del nucleo familiare.
Il personale di ruolo residuo e' collocato in appositi ruoli ad esaurimento, distinti per carriere, istituiti presso le amministrazioni di vigilanza dell'ente soppresso.
Il personale collocato in detti ruoli e' trasferito alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici, quando si verifichino le esigenze e con le modalita' e secondo i criteri indicati nei commi precedenti.
Il personale di ruolo collocato nei ruoli ad esaurimento puo' essere comandato a prestare servizio presso altre amministrazioni dello Stato, ove sia richiesto da temporanee esigenze di servizio.
Al personale trasferito, compreso quello collocato nei ruoli ad esaurimento, si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attivita' e di quiescenza, previsti per il personale dell'amministrazione od ente di destinazione. L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo e' conservato a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile con la progressione economica o di carriera".
- Il D.P.C.M. n. 325/1988 reca: "Procedure per l'attuazione del principio di mobilita' nell'ambito delle pubbliche amministrazioni".
2. In sede di prima applicazione della presente legge, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione le tabelle di equiparazione tra le qualifiche rivestite dai dipendenti dell'Istituto, tenuto anche conto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1988, n. 285, e quelle del settore assicurativo e saranno altresi' determinati i criteri di primo inquadramento. La relativa deliberazione, soggetta ad approvazione del Ministro vigilante, sara' adottata su conforme avviso di un'apposita commissione paritetica, presieduta dal direttore generale dell'Istituto e composta da sei rappresentanti dell'Istituto e sei dipendenti di questo designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
3. Resta ferma la vigente normativa in ordine alla determinazione del trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero dal personale dell'ICE. Il trattamento stesso e' tuttavia ridotto in misura corrispondente a quella degli aumenti di stipendio e degli altri assegni fissi che conseguano dall'applicazione del comma 2.
4. Sono fatti salvi i trattamenti economici di attivita' e di previdenza eventualmente di maggior favore fruiti dal personale dell'Istituto alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.
5. I dipendenti in servizio presso l'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge che intendano conservare lo stato giuridico e il trattamento economico fruito alla data stessa, ove ne facciano domanda entro tre mesi dall'approvazione da parte del Ministro vigilante della deliberazione di cui al comma 2, sono collocati in apposito ruolo ad esaurimento istituito presso il Ministero del commercio con l'estero e, ove nella domanda non sia escluso, sono successivamente trasferiti ad altri enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 , ovvero ad altre amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo e ad altri enti pubblici, esclusi quelli economici. Il trasferimento e' effettuato con le modalita' e secondo i criteri di cui all' articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 .
Note all'art. 5:
- Il testo dell' art. 3 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego) e' il seguente:
"Art. 3 (Disciplina in base ad accordi). - Nell'osservanza dei principi di cui all' art. 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente art. 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:
1) il regime retributivo di attivita', ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche;
2) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi dell'art. 2, n. 1;
3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;
4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;
5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;
6) il lavoro straordinario;
7) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento;
8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale;
9) i criteri per l'attuazione della mobilita' del personale, nel rispetto delle inamovibilita' previste dalla legge".
- Il D.P.R. n. 285/1988 approva le proposte formulate dalla commissione di cui all' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 , in ordine alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali, nonche' ai criteri concernenti l'attuazione del principio di inquadramento per i profili professionali del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 .
- La legge n. 70/1975 concerne: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente". Il testo del relativo art. 2 e' il seguente:
"Art. 2 (Soppressione degli enti e loro liquidazione). - Tutti gli enti pubblici, con esclusione di quelli indicati nel secondo e terzo comma dell'art. 1, che siano costituiti ed ordinati da leggi o da atti aventi valore di legge, sono soppressi di diritto e conseguentemente cessano dalle loro funzioni alla scadenza del termine di 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora entro il termine stesso non siano dichiarati necessari con i decreti di cui al successivo art. 3.
Nei riguardi degli altri enti pubblici, alla scadenza del triennio di cui al precedente comma, cessa qualsiasi contribuzione ordinaria e straordinaria a carico del bilancio dello Stato e di altro ente pubblico, nonche' qualsiasi facolta' impositiva.
Alla liquidazione degli enti soppressi per effetto del primo comma del presente articolo o mediante i provvedimenti di cui al successivo art. 3 provvede l'ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 . Entro due anni dalla soppressione di ciascun ente il Ministero del tesoro riferisce al Parlamento sullo stato della liquidazione.
I ruoli organici degli enti di cui al primo e al secondo comma sono bloccati fino alla emanazione dei decreti previsti all'art. 3; sono altresi' vietate assunzioni di personale anche a carattere straordinario o temporaneo, ed anche in adempimento di obblighi di legge; e' infine fatto divieto di istituire nuovi uffici centrali o periferici.
Al personale dipendente dagli enti soppressi o comunque messi in liquidazione o che vengono ristrutturati o fusi con i decreti di cui all'art. 3, assunto anteriormente al 31 dicembre 1974 o a seguito di pubblici concorsi banditi prima del 31 dicembre 1974, in servizio al momento della soppressione, ristrutturazione o fusione, in ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a pieno orario, e' garantita la conservazione dell'impiego, anche attraverso il trasferimento allo Stato o ad enti pubblici, esclusi quelli che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita' economica e quelli autonomi territoriali. Il trasferimento agli enti autonomi territoriali puo' essere disposto solo a richiesta degli enti stessi.
Il trasferimento e' effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.
Il personale di ruolo e' trasferito con la qualifica corrispondente a quella rivestita nell'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il personale non di ruolo con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato e' collocato nella posizione di impiego non di ruolo corrispondente a quella posseduta nell'ente di provenienza alla data di entrata in vigore dalla presente legge.
Il trasferimento del personale, e' disposto tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
1) esigenze delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici della stessa categoria dell'ente soppresso e, in mancanza degli altri enti pubblici, i cui ruoli centrali o periferici, presentino le necessarie vacanze;
2) anzianita' di servizio e posizione personale dell'interessato, anche in relazione alla composizione del nucleo familiare.
Il personale di ruolo residuo e' collocato in appositi ruoli ad esaurimento, distinti per carriere, istituiti presso le amministrazioni di vigilanza dell'ente soppresso.
Il personale collocato in detti ruoli e' trasferito alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici, quando si verifichino le esigenze e con le modalita' e secondo i criteri indicati nei commi precedenti.
Il personale di ruolo collocato nei ruoli ad esaurimento puo' essere comandato a prestare servizio presso altre amministrazioni dello Stato, ove sia richiesto da temporanee esigenze di servizio.
Al personale trasferito, compreso quello collocato nei ruoli ad esaurimento, si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attivita' e di quiescenza, previsti per il personale dell'amministrazione od ente di destinazione. L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo e' conservato a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile con la progressione economica o di carriera".
- Il D.P.C.M. n. 325/1988 reca: "Procedure per l'attuazione del principio di mobilita' nell'ambito delle pubbliche amministrazioni".