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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/12/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
IZ AG a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.10.2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n. 1854 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Fiumara, Parte_1
giusta delega in atti – ATTORE
E
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, , , –
[...] Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO : USUCAPIONE
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 26.5.2020 Parte_1
richiedeva all'intestato Tribunale di sentirsi dichiarare proprietario esclusivo del terreno sito in AN RO distinto in catasto al fg. 7 part. 822 qualità uliveto di are 4,50 per intervenuta usucapione ultraventennale, con ordine al Conservatore dei RR Imm.ri di Roma 2 di provvedere alle relative trascrizioni all'uopo necessarie con esonero dello stesso da ogni responsabilità. A sostegno della domanda, nel premettere di avere da oltre 20 anni il libero e pacifico possesso del suddetto immobile sito in AN RO e precisamente: appezzamento di terreno distinto in catasto al fg. 7 part. 822 qualità Uliveto cl. 2 di are 4,50, deduceva che: il bene risultava catastalmente intestato a C.F. , Controparte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
, C.F. C.F._3 Controparte_15 C.F._4
C.F. , C.F Controparte_10 C.F._5 Controparte_11
, C.F. C.F._6 Controparte_16
, C.F. , C.F._7 Controparte_12 C.F._8
C.F. , Controparte_13 C.F._9 Controparte_14
C.F. ; - che la era deceduta C.F._10 Parte_2
lasciando quali eredi , ; - che anche Controparte_2 Controparte_3
era deceduto lasciando quali eredi Parte_3 CP_4
, , , ; -
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
che dopo il decesso di gli erano succeduti Controparte_15 CP_8
, ; - che decedeva
[...] Controparte_9 Controparte_16
lasciando eredi , , , Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13
, , già sopra indicate. Controparte_14 Controparte_1
Tanto premesso, nel precisare di avere sempre posseduto continuamente ed ininterrottamente da oltre venti anni, coltivandolo a piante di ulivo, il terreno de quo, insisteva per l'accoglimento delle suindicate conclusioni.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, nessuno si costituiva per i convenuti che rimanevano contumaci.
Pertanto, espletata la mediazione obbligatoria con esito negativo, giusta verbale n. 306/2021, e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa è stata dapprima trattenuta in decisione, esaurita l'istruttoria, all'udienza del 18.10.2023, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi e poi rimessa sul ruolo per l'acquisizione di ulteriore documentazione mancante, all'udienza del 27.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Parte attrice ha assolto all'onere della prova su di essa gravante ex art. 2697
c.c. depositando agli atti di causa la relazione notarile a rogito del notaio con l'indicazione dei soggetti intestatari dell'immobile Persona_1
oggetto della domanda di usucapione, e l'identificazione dei relativi dati catastali, unitamente all'attestazione di assenza di iscrizioni, gravami o trascrizioni pregiudizievoli.
Nel corso istruttorio, è strato escusso il sig. Sig. , Persona_2
proprietario di un terreno nella stessa zona, il quale ha confermato la circostanza del possesso esclusivo ed incontestato ultraventennale da parte dell'attore dell'immobile oggetto della domanda di usucapione, riferendo, in particolare, di averlo visto effettuare i lavori di ripulitura del terreno, la potatura degli ulivi, la concimazione, nonché la raccolta delle olive.
Non v'è motivo di dubitare della credibilità del testimone in quanto persona estranea ai fatti.
In un siffatto contesto, deve essere altresì valorizzato l'elemento costituito dalla mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del Sig. che induce Questo Giudice a ritenere come ammessi i Controparte_10
capitoli di prova articolati dalla parte attrice.
Parte convenuta, in definitiva, pur gravata del relativo onere probatorio ex art. 2697 c.c. nulla ha dedotto circa la sussistenza di ragioni impeditive negative o estintive della domanda attorea che deve pertanto essere accolta per quanto di ragione.
La stessa contumacia dei convenuti, difatti, appare quale indice dell'inesistenza di valide ragioni da opporre a quanto affermato dall'attore in citazione. Si stima equo disporre la compensazione delle spese di lite, tenuto conto del fatto che nessuno dei convenuti ha inteso contrastare le ragioni attoree,
(come peraltro richiesto e precisato sin dall'atto introduttivo).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea;
2) Accerta e dichiara che , nato a [...] il Parte_1
4.06.1960, è divenuto unico ed esclusivo proprietario, per intervenuta usucapione ultraventennale, del seguente immobile: terreno sito in
AN RO distinto in catasto al fg. 7 part. 822 qualità uliveto di are 4,50
3) Ordina al competente conservatore dei RR.II. di trascrivere la presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
4) Compensa le spese.
Tivoli lì 12.12.2025
Il Giudice O.P.
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
IZ AG a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.10.2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n. 1854 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Fiumara, Parte_1
giusta delega in atti – ATTORE
E
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, , , –
[...] Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO : USUCAPIONE
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 26.5.2020 Parte_1
richiedeva all'intestato Tribunale di sentirsi dichiarare proprietario esclusivo del terreno sito in AN RO distinto in catasto al fg. 7 part. 822 qualità uliveto di are 4,50 per intervenuta usucapione ultraventennale, con ordine al Conservatore dei RR Imm.ri di Roma 2 di provvedere alle relative trascrizioni all'uopo necessarie con esonero dello stesso da ogni responsabilità. A sostegno della domanda, nel premettere di avere da oltre 20 anni il libero e pacifico possesso del suddetto immobile sito in AN RO e precisamente: appezzamento di terreno distinto in catasto al fg. 7 part. 822 qualità Uliveto cl. 2 di are 4,50, deduceva che: il bene risultava catastalmente intestato a C.F. , Controparte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
, C.F. C.F._3 Controparte_15 C.F._4
C.F. , C.F Controparte_10 C.F._5 Controparte_11
, C.F. C.F._6 Controparte_16
, C.F. , C.F._7 Controparte_12 C.F._8
C.F. , Controparte_13 C.F._9 Controparte_14
C.F. ; - che la era deceduta C.F._10 Parte_2
lasciando quali eredi , ; - che anche Controparte_2 Controparte_3
era deceduto lasciando quali eredi Parte_3 CP_4
, , , ; -
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
che dopo il decesso di gli erano succeduti Controparte_15 CP_8
, ; - che decedeva
[...] Controparte_9 Controparte_16
lasciando eredi , , , Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13
, , già sopra indicate. Controparte_14 Controparte_1
Tanto premesso, nel precisare di avere sempre posseduto continuamente ed ininterrottamente da oltre venti anni, coltivandolo a piante di ulivo, il terreno de quo, insisteva per l'accoglimento delle suindicate conclusioni.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, nessuno si costituiva per i convenuti che rimanevano contumaci.
Pertanto, espletata la mediazione obbligatoria con esito negativo, giusta verbale n. 306/2021, e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa è stata dapprima trattenuta in decisione, esaurita l'istruttoria, all'udienza del 18.10.2023, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi e poi rimessa sul ruolo per l'acquisizione di ulteriore documentazione mancante, all'udienza del 27.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Parte attrice ha assolto all'onere della prova su di essa gravante ex art. 2697
c.c. depositando agli atti di causa la relazione notarile a rogito del notaio con l'indicazione dei soggetti intestatari dell'immobile Persona_1
oggetto della domanda di usucapione, e l'identificazione dei relativi dati catastali, unitamente all'attestazione di assenza di iscrizioni, gravami o trascrizioni pregiudizievoli.
Nel corso istruttorio, è strato escusso il sig. Sig. , Persona_2
proprietario di un terreno nella stessa zona, il quale ha confermato la circostanza del possesso esclusivo ed incontestato ultraventennale da parte dell'attore dell'immobile oggetto della domanda di usucapione, riferendo, in particolare, di averlo visto effettuare i lavori di ripulitura del terreno, la potatura degli ulivi, la concimazione, nonché la raccolta delle olive.
Non v'è motivo di dubitare della credibilità del testimone in quanto persona estranea ai fatti.
In un siffatto contesto, deve essere altresì valorizzato l'elemento costituito dalla mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del Sig. che induce Questo Giudice a ritenere come ammessi i Controparte_10
capitoli di prova articolati dalla parte attrice.
Parte convenuta, in definitiva, pur gravata del relativo onere probatorio ex art. 2697 c.c. nulla ha dedotto circa la sussistenza di ragioni impeditive negative o estintive della domanda attorea che deve pertanto essere accolta per quanto di ragione.
La stessa contumacia dei convenuti, difatti, appare quale indice dell'inesistenza di valide ragioni da opporre a quanto affermato dall'attore in citazione. Si stima equo disporre la compensazione delle spese di lite, tenuto conto del fatto che nessuno dei convenuti ha inteso contrastare le ragioni attoree,
(come peraltro richiesto e precisato sin dall'atto introduttivo).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea;
2) Accerta e dichiara che , nato a [...] il Parte_1
4.06.1960, è divenuto unico ed esclusivo proprietario, per intervenuta usucapione ultraventennale, del seguente immobile: terreno sito in
AN RO distinto in catasto al fg. 7 part. 822 qualità uliveto di are 4,50
3) Ordina al competente conservatore dei RR.II. di trascrivere la presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
4) Compensa le spese.
Tivoli lì 12.12.2025
Il Giudice O.P.