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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/11/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. Marco Bottino – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 27 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 1586/2024 vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Ayroldi del foro di Parte_1
Brescia;
Opponente
c o n t r o in persona del legale rappresentante, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Marco Cirillo del foro di Napoli
Opposto
Oggetto: opposizione avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 9.7.24 la parte opponente in epigrafe ha esposto di avere ricevuto in data 22.2.24 notifica di comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02280202400006305000 sul veicolo di sua proprietà (autovettura
FIAT PANDA 1.3. MJT 16V 5P, targato ES184VC) per l'omesso pagamento della somma complessiva di euro 5.807,01 riguardante per quanto di competenza di questo
Giudice, crediti vantati dall' e cristallizzati nelle seguenti cartelle di pagamento: Pt_2
a) la cartella di pagamento n. 02220190013656530000, asseritamente notificata il
29/11/2019, di euro 19,91 per Sanzioni civili rate premio, anno 2018, sede di Pt_2
Brescia;
b) Cartella di pagamento n. 02220170005790885000, asseritamente notificata il
19/09/2017, di euro 939,28 per rate premio anno 2016, e sanzioni civili rate premio, anno 2017, sede di Brescia;
Pt_2
c) Cartella di pagamento n. 02220150012301836000, asseritamente notificata il
29/08/2015, di euro 1.712,76 per regolazioni premio anno 2013, rate premio anno
2014, sanz. civili regolazioni premio 2015, sanzioni civili rate premio 2015, Pt_2
sede di Brescia;
d) cartella di pagamento n. 02220150022989960000, asseritamente notificata in data
19/03/2016, di euro 1.603,62, per rate premio anno 2015, sanzioni civili rate premio anno 2015, sede di Brescia. Pt_2
La parte istante ha dedotto:
a) Omessa notifica delle cartelle;
b) prescrizione quinquennale del credito c) prescrizione dell'azione esecutiva.
Sulla base dei predetti vizi presenti negli atti impugnati e sulla base dei fatti estintivi del credito di cui alla narrativa del ricorso, trattandosi di crediti prescritti relativi agli anni
2013- 2018 ha così concluso: “Accogliere il ricorso per tutti i motivi in esso formulati e per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità/inesistenza della
2 COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI FERMO AMMINISTRATIVO N.
02280202400006305000 IMPUGNATA limitatamente alle presupposte cartelle di pagamento , per omessa notifica delle stesse e di qualsiasi atto Pt_2
presupposto/prodromico, nonché per intervenuta prescrizione dei crediti richiesti Pt_2
in pagamento in relazione alle cartelle di pagamento n. 02220170005790885000, n.
02220150012301836000, n. 02220150022989960000 e n. 02220190013656530000”.
“Vittoria di spese”
L si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza dei motivi di CP_2
opposizione fondati sulla prescrizione del credito depositando le notifiche delle cartelle oggetto di impugnazione e delle intimazioni di pagamento n. 022 2019 90 10372614 000
e n. 022 2023 90 07480945 000, incorporanti i crediti in argomento ed interrompenti il decorso della prescrizione.
Il ricorso e infondato.
In ordine alle eccezioni di merito sollevate dalle parti ricorrenti, il dato in contestazione, secondo la prospettazione attorea, è costituito dalla pretesa notifica dell'atto prodromico a quello oggi impugnato (comunicazione preventiva di fermo amministrativo) di cui l'istante allega di non aver avuto conoscenza legale in assenza di rituale e regolare notificazione del titolo.
Occorre in via pregiudiziale, procedere alla qualificazione dell'atto impugnato in sede giurisdizionale partendo da premesse di carattere generale.
Qualora un contribuente riceva una cartella di pagamento o un avviso di addebito o un atto di accertamento, ha a disposizione vari rimedi processuali a seconda dei vizi di cui risulta affetto l'atto, essendo i tempi per proporre opposizione di 40 giorni qualora riguardino il merito della somma richiesta e di 20 giorni qualora riguardino le modalità della richiesta stessa. La classificazione dei rimedi a disposizione del contribuente è stata enunciata dalla Suprema Corte nella sentenza n.9617 del 5/5/2014.
3 In generale, va osservato che in ordine ai motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessioni in termini per eventi sismici, etc: eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione.
In ordine ai motivi che attengano alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. Statuto del contribuente, vizi della notifica della cartella, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 d.lgs. 46/1999.
“In sostanza una volta che il soggetto interessato, proponendo l'opposizione ex art.617 cpc, mostri necessariamente - proprio perché propone l'opposizione - di avere avuto conoscenza dell'atto impugnato, ancorché non gliene sia stata fatta rituale comunicazione o prima che gli venga comunicato un atto del procedimento successivo, idoneo a fargli acquisire necessariamente la conoscenza (o il dovere di conoscenza) degli atti precedenti, fra cui quello non comunicato (o non ritualmente comunicato), rientra, tra gli oneri di allegazione connessi alla soggezione dell'opposizione agli atti ad un termine decadenziale decorrente dal compimento dell'atto nullo e dall'individuazione del dies a quo nella conoscenza, comunque acquisita, del provvedimento, indicare nell'atto di opposizione quando, in concreto e di fatto, sia stata acquisita detta conoscenza, nonchè darne dimostrazione (semprechè la relativa prova non sia evincibile dai documenti prodotti dalla controparte o, comunque, acquisiti al processo), essendone l'opponente onerato sulla base del principio per cui incombe a chi deve agire
4 nell'osservanza di un termine di decadenza, dare dimostrazione di averlo osservato” (cfr.
Cass. n.6847/2010 cit. in motivazione).
In ordine ai motivi che riguardano il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es. inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29
d.lgs. 46/99.
Il vizio di omessa notifica della cartella esattoriale può essere dedotto dal contribuente con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, consistente in una domanda di accertamento negativo riferita alla validità del titolo esecutivo.
È quanto avvenuto nel caso in esame, in cui l'opponente deduce l'omessa notifica degli atti di accertamento.
Di conseguenza allega di avere avuto conoscenza della pretesa contributiva solo in data 22.2.24 e propone un'azione qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc.
Orbene, a fronte della deduzione attorea della mancata notifica degli atti di accertamento sopra indicati, da valere come opposizione all'esecuzione ex art.615, 1° comma cpc, l onerata di fornire la prova della loro corretta notifica, ha allegato CP_2
tempestivamente la data e le modalità della notifica, producendo la relazione di notificazione delle stesse contestualmente alla costituzione in giudizio. L' ha poi CP_2
depositato le relate di notifica delle intimazioni di pagamento sopra menzionate, interruttive della prescrizione.
In particolare:
1) la cartella n. 022 2019 0013656530 000 veniva notificata in data 23.10.2019, constatata la temporanea assenza del destinatario e delle altre persone previste dall'art. 139 cpc, mediante deposito in Comune, di cui il destinatario è stato informato con raccomandata A/R n. 57329228633-9, restituita al mittente per compiuta giacenza;
5 2) la cartella n. 022 2017 0005790885 000 veniva notificata in data 29.08.2017, constatata la temporanea assenza del destinatario e delle altre persone previste dall'art. 139 cpc, mediante deposito in Comune, di cui il destinatario è stato informato con raccomandata A/R n. 57304769678-1, recapitata in data 20.09.2019;
3) la cartella n. 022 2015 0012301836 000 in data 28.08.2015 – dopo più accessi
– per “c.d. irreperibilità assoluta”, risultando il destinatario “trasferito”, come accertato dall'Ufficiale Notificatore, mediante deposito in Comune ed affissione all'Albo dell'avviso di deposito ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e) del DPR 600/73, per la quale non è previsto, a differenza di quanto accade nel caso di “irreperibilità relativa” ex art. 140 cpc, che il messo invii l'avviso di notifica per raccomandata (cfr. Cass. n.
6102/11);
4) la cartella n. 022 2015 0022989960 000 in data 8.03.2016, constatata la temporanea assenza del destinatario e delle altre persone previste dall'art. 139 cpc, mediante deposito in Comune, di cui il destinatario è stato informato con raccomandata
A/R n. 68928035180-0, recapitata in data 19.03.2016.
L ha poi depositato le relate di notifica delle seguenti intimazioni di CP_2
pagamento interruttive della prescrizione:
– n. 022 2019 90 10372614 000, risulta notificato ai sensi dell'art 140 cpc in data
6.2.20;
n. 022 2023 90 07480945 000, risulta notificato a mezzo di servizio postale nelle mani del destinatario in data 25.9.23;
Sono quindi immeritevoli di considerazione, perché non più proponibili, i vizi relativi alla prescrizione dei crediti ex art.3,9° comma della legge 335/95.
Allo stesso modo non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione quinquennale dell'azione esecutiva in quanto nella fattispecie di causa, la presenza di atti interruttivi correttamente notificati successivi alle cartelle per cui è causa, ha impedito il decorso del termine quinquennale di prescrizione.
6 L'opposizione va, dunque rigettata
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro:
Rigetta il ricorso e dichiara dovute le somme di cui alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02280202400006305000 relativamente ai crediti di cui alle cartelle di pagamento n. 02220190013656530000 n. 02220170005790885000 n.
02220150012301836000 n. 02220150022989960000, condanna parte ricorrente al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite liquidate per l'intero in € 1.146,00 oltre iva e cpa , rimborso spese generali ex lege.
Brescia, 28.11.25
Il giudice del lavoro
Dott. Marco Bottino
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. Marco Bottino – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 27 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 1586/2024 vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Ayroldi del foro di Parte_1
Brescia;
Opponente
c o n t r o in persona del legale rappresentante, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Marco Cirillo del foro di Napoli
Opposto
Oggetto: opposizione avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 9.7.24 la parte opponente in epigrafe ha esposto di avere ricevuto in data 22.2.24 notifica di comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02280202400006305000 sul veicolo di sua proprietà (autovettura
FIAT PANDA 1.3. MJT 16V 5P, targato ES184VC) per l'omesso pagamento della somma complessiva di euro 5.807,01 riguardante per quanto di competenza di questo
Giudice, crediti vantati dall' e cristallizzati nelle seguenti cartelle di pagamento: Pt_2
a) la cartella di pagamento n. 02220190013656530000, asseritamente notificata il
29/11/2019, di euro 19,91 per Sanzioni civili rate premio, anno 2018, sede di Pt_2
Brescia;
b) Cartella di pagamento n. 02220170005790885000, asseritamente notificata il
19/09/2017, di euro 939,28 per rate premio anno 2016, e sanzioni civili rate premio, anno 2017, sede di Brescia;
Pt_2
c) Cartella di pagamento n. 02220150012301836000, asseritamente notificata il
29/08/2015, di euro 1.712,76 per regolazioni premio anno 2013, rate premio anno
2014, sanz. civili regolazioni premio 2015, sanzioni civili rate premio 2015, Pt_2
sede di Brescia;
d) cartella di pagamento n. 02220150022989960000, asseritamente notificata in data
19/03/2016, di euro 1.603,62, per rate premio anno 2015, sanzioni civili rate premio anno 2015, sede di Brescia. Pt_2
La parte istante ha dedotto:
a) Omessa notifica delle cartelle;
b) prescrizione quinquennale del credito c) prescrizione dell'azione esecutiva.
Sulla base dei predetti vizi presenti negli atti impugnati e sulla base dei fatti estintivi del credito di cui alla narrativa del ricorso, trattandosi di crediti prescritti relativi agli anni
2013- 2018 ha così concluso: “Accogliere il ricorso per tutti i motivi in esso formulati e per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità/inesistenza della
2 COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI FERMO AMMINISTRATIVO N.
02280202400006305000 IMPUGNATA limitatamente alle presupposte cartelle di pagamento , per omessa notifica delle stesse e di qualsiasi atto Pt_2
presupposto/prodromico, nonché per intervenuta prescrizione dei crediti richiesti Pt_2
in pagamento in relazione alle cartelle di pagamento n. 02220170005790885000, n.
02220150012301836000, n. 02220150022989960000 e n. 02220190013656530000”.
“Vittoria di spese”
L si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza dei motivi di CP_2
opposizione fondati sulla prescrizione del credito depositando le notifiche delle cartelle oggetto di impugnazione e delle intimazioni di pagamento n. 022 2019 90 10372614 000
e n. 022 2023 90 07480945 000, incorporanti i crediti in argomento ed interrompenti il decorso della prescrizione.
Il ricorso e infondato.
In ordine alle eccezioni di merito sollevate dalle parti ricorrenti, il dato in contestazione, secondo la prospettazione attorea, è costituito dalla pretesa notifica dell'atto prodromico a quello oggi impugnato (comunicazione preventiva di fermo amministrativo) di cui l'istante allega di non aver avuto conoscenza legale in assenza di rituale e regolare notificazione del titolo.
Occorre in via pregiudiziale, procedere alla qualificazione dell'atto impugnato in sede giurisdizionale partendo da premesse di carattere generale.
Qualora un contribuente riceva una cartella di pagamento o un avviso di addebito o un atto di accertamento, ha a disposizione vari rimedi processuali a seconda dei vizi di cui risulta affetto l'atto, essendo i tempi per proporre opposizione di 40 giorni qualora riguardino il merito della somma richiesta e di 20 giorni qualora riguardino le modalità della richiesta stessa. La classificazione dei rimedi a disposizione del contribuente è stata enunciata dalla Suprema Corte nella sentenza n.9617 del 5/5/2014.
3 In generale, va osservato che in ordine ai motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessioni in termini per eventi sismici, etc: eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione.
In ordine ai motivi che attengano alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. Statuto del contribuente, vizi della notifica della cartella, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 d.lgs. 46/1999.
“In sostanza una volta che il soggetto interessato, proponendo l'opposizione ex art.617 cpc, mostri necessariamente - proprio perché propone l'opposizione - di avere avuto conoscenza dell'atto impugnato, ancorché non gliene sia stata fatta rituale comunicazione o prima che gli venga comunicato un atto del procedimento successivo, idoneo a fargli acquisire necessariamente la conoscenza (o il dovere di conoscenza) degli atti precedenti, fra cui quello non comunicato (o non ritualmente comunicato), rientra, tra gli oneri di allegazione connessi alla soggezione dell'opposizione agli atti ad un termine decadenziale decorrente dal compimento dell'atto nullo e dall'individuazione del dies a quo nella conoscenza, comunque acquisita, del provvedimento, indicare nell'atto di opposizione quando, in concreto e di fatto, sia stata acquisita detta conoscenza, nonchè darne dimostrazione (semprechè la relativa prova non sia evincibile dai documenti prodotti dalla controparte o, comunque, acquisiti al processo), essendone l'opponente onerato sulla base del principio per cui incombe a chi deve agire
4 nell'osservanza di un termine di decadenza, dare dimostrazione di averlo osservato” (cfr.
Cass. n.6847/2010 cit. in motivazione).
In ordine ai motivi che riguardano il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es. inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29
d.lgs. 46/99.
Il vizio di omessa notifica della cartella esattoriale può essere dedotto dal contribuente con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, consistente in una domanda di accertamento negativo riferita alla validità del titolo esecutivo.
È quanto avvenuto nel caso in esame, in cui l'opponente deduce l'omessa notifica degli atti di accertamento.
Di conseguenza allega di avere avuto conoscenza della pretesa contributiva solo in data 22.2.24 e propone un'azione qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc.
Orbene, a fronte della deduzione attorea della mancata notifica degli atti di accertamento sopra indicati, da valere come opposizione all'esecuzione ex art.615, 1° comma cpc, l onerata di fornire la prova della loro corretta notifica, ha allegato CP_2
tempestivamente la data e le modalità della notifica, producendo la relazione di notificazione delle stesse contestualmente alla costituzione in giudizio. L' ha poi CP_2
depositato le relate di notifica delle intimazioni di pagamento sopra menzionate, interruttive della prescrizione.
In particolare:
1) la cartella n. 022 2019 0013656530 000 veniva notificata in data 23.10.2019, constatata la temporanea assenza del destinatario e delle altre persone previste dall'art. 139 cpc, mediante deposito in Comune, di cui il destinatario è stato informato con raccomandata A/R n. 57329228633-9, restituita al mittente per compiuta giacenza;
5 2) la cartella n. 022 2017 0005790885 000 veniva notificata in data 29.08.2017, constatata la temporanea assenza del destinatario e delle altre persone previste dall'art. 139 cpc, mediante deposito in Comune, di cui il destinatario è stato informato con raccomandata A/R n. 57304769678-1, recapitata in data 20.09.2019;
3) la cartella n. 022 2015 0012301836 000 in data 28.08.2015 – dopo più accessi
– per “c.d. irreperibilità assoluta”, risultando il destinatario “trasferito”, come accertato dall'Ufficiale Notificatore, mediante deposito in Comune ed affissione all'Albo dell'avviso di deposito ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e) del DPR 600/73, per la quale non è previsto, a differenza di quanto accade nel caso di “irreperibilità relativa” ex art. 140 cpc, che il messo invii l'avviso di notifica per raccomandata (cfr. Cass. n.
6102/11);
4) la cartella n. 022 2015 0022989960 000 in data 8.03.2016, constatata la temporanea assenza del destinatario e delle altre persone previste dall'art. 139 cpc, mediante deposito in Comune, di cui il destinatario è stato informato con raccomandata
A/R n. 68928035180-0, recapitata in data 19.03.2016.
L ha poi depositato le relate di notifica delle seguenti intimazioni di CP_2
pagamento interruttive della prescrizione:
– n. 022 2019 90 10372614 000, risulta notificato ai sensi dell'art 140 cpc in data
6.2.20;
n. 022 2023 90 07480945 000, risulta notificato a mezzo di servizio postale nelle mani del destinatario in data 25.9.23;
Sono quindi immeritevoli di considerazione, perché non più proponibili, i vizi relativi alla prescrizione dei crediti ex art.3,9° comma della legge 335/95.
Allo stesso modo non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione quinquennale dell'azione esecutiva in quanto nella fattispecie di causa, la presenza di atti interruttivi correttamente notificati successivi alle cartelle per cui è causa, ha impedito il decorso del termine quinquennale di prescrizione.
6 L'opposizione va, dunque rigettata
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro:
Rigetta il ricorso e dichiara dovute le somme di cui alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02280202400006305000 relativamente ai crediti di cui alle cartelle di pagamento n. 02220190013656530000 n. 02220170005790885000 n.
02220150012301836000 n. 02220150022989960000, condanna parte ricorrente al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite liquidate per l'intero in € 1.146,00 oltre iva e cpa , rimborso spese generali ex lege.
Brescia, 28.11.25
Il giudice del lavoro
Dott. Marco Bottino
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