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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/11/2025, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9031/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente Relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 9031/2025 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (CF: ), con Parte_1 C.F._1 gli avv.ti Diego Bertoletti ed Erika Scaroni
e
nata a [...] il [...] (CF: ), con l'avv. Federico Parte_2 C.F._2
MO
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza cartolare del 16.09.2025 le parti hanno presentato le seguenti condizioni congiunte:
PER LA SEPARAZIONE:
“1. Vita separata con obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, verrà donata – con separato atto notarile – entro 3 mesi dal provvedimento di omologa della separazione, al figlio con tutti gli arredi e, Per_1 al contempo, verrà costituito il diritto di abitazione in favore della Sig.ra Le eventuali spese Pt_2 notarili da sostenere per la donazione rimarranno a carico di entrambi i coniugi, in misura del 50% ciascuno;
3. il Sig. si obbliga a versare mensilmente in favore della Sig.ra quale contributo Parte_1 Pt_2 al mantenimento, la somma di € 150,00 (centocinquanta/00). Tale somma verrà versata entro il giorno 15 di ogni mese, attraverso bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra Pt_2
e verrà rivalutato ogni anno secondo gli indici Istat, a partire dall'anno 2026;
4. la Sig.ra si obbliga sin d'ora a rinunciare ad ogni ulteriore pretesa e successiva richiesta, Pt_2 anche in riferimento ai rapporti patrimoniali del Sig. , tra cui il trattamento di fine Parte_1 rapporto che verrà erogato al momento del pensionamento di quest'ultimo;
5. i reciproci regali, donazioni e/o doni scambi avvenuti in costanza di matrimonio saranno trattenuti rispettivamente da ciascun coniuge senza avere alcunché a pretendere l'uno dall'altro;
6. le spese di giudizio saranno interamente compensate tra le parti.”
PER IL DIVORZIO:
“A. vita separata con l'obbligo di reciproco rispetto;
B. il Sig. provvederà a versare mensilmente, quale assegno divorzile, la somma di € Parte_1
150,00 (centocinquanta/00) alla Sig.ra L'assegno dovrà essere versato entro il giorno 15 di Pt_2 ogni mese, attraverso bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra e verrà Pt_2 rivalutato ogni anno secondo gli indici Istat, a partire dal 2026;
C. salvo quanto previsto dal presente accordo, gli istanti dichiarano di aver già regolato tra loro ogni altro rapporto economico;
D. le parti dichiarano innanzi ai difensori di non avere intenzione di riconciliarsi e di rinunciare al tentativo di conciliazione stante l'insussistenza dei presupposti per un esito positivo dello stesso;
E. le spese di giudizio verranno interamente compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 02.09.1995, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Brescia (anno 1995, parte II, serie A, n. 463).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno espresso la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione. Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
– provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 21.10.2025
Il Presidente Estensore
NZ ET
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente Relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 9031/2025 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (CF: ), con Parte_1 C.F._1 gli avv.ti Diego Bertoletti ed Erika Scaroni
e
nata a [...] il [...] (CF: ), con l'avv. Federico Parte_2 C.F._2
MO
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza cartolare del 16.09.2025 le parti hanno presentato le seguenti condizioni congiunte:
PER LA SEPARAZIONE:
“1. Vita separata con obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, verrà donata – con separato atto notarile – entro 3 mesi dal provvedimento di omologa della separazione, al figlio con tutti gli arredi e, Per_1 al contempo, verrà costituito il diritto di abitazione in favore della Sig.ra Le eventuali spese Pt_2 notarili da sostenere per la donazione rimarranno a carico di entrambi i coniugi, in misura del 50% ciascuno;
3. il Sig. si obbliga a versare mensilmente in favore della Sig.ra quale contributo Parte_1 Pt_2 al mantenimento, la somma di € 150,00 (centocinquanta/00). Tale somma verrà versata entro il giorno 15 di ogni mese, attraverso bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra Pt_2
e verrà rivalutato ogni anno secondo gli indici Istat, a partire dall'anno 2026;
4. la Sig.ra si obbliga sin d'ora a rinunciare ad ogni ulteriore pretesa e successiva richiesta, Pt_2 anche in riferimento ai rapporti patrimoniali del Sig. , tra cui il trattamento di fine Parte_1 rapporto che verrà erogato al momento del pensionamento di quest'ultimo;
5. i reciproci regali, donazioni e/o doni scambi avvenuti in costanza di matrimonio saranno trattenuti rispettivamente da ciascun coniuge senza avere alcunché a pretendere l'uno dall'altro;
6. le spese di giudizio saranno interamente compensate tra le parti.”
PER IL DIVORZIO:
“A. vita separata con l'obbligo di reciproco rispetto;
B. il Sig. provvederà a versare mensilmente, quale assegno divorzile, la somma di € Parte_1
150,00 (centocinquanta/00) alla Sig.ra L'assegno dovrà essere versato entro il giorno 15 di Pt_2 ogni mese, attraverso bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra e verrà Pt_2 rivalutato ogni anno secondo gli indici Istat, a partire dal 2026;
C. salvo quanto previsto dal presente accordo, gli istanti dichiarano di aver già regolato tra loro ogni altro rapporto economico;
D. le parti dichiarano innanzi ai difensori di non avere intenzione di riconciliarsi e di rinunciare al tentativo di conciliazione stante l'insussistenza dei presupposti per un esito positivo dello stesso;
E. le spese di giudizio verranno interamente compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 02.09.1995, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Brescia (anno 1995, parte II, serie A, n. 463).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno espresso la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione. Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
– provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 21.10.2025
Il Presidente Estensore
NZ ET