Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 15/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel
Michela Grillo giudice
Luigi Salvia giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2217/2018 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 14/11/2024 senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato a Roma (RM), in Piazza dell'Alberone n. 20, presso lo studio degli avv.ti Alessandro
Ceci e Michele Funari, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa depositata l'8/3/2021
E
(c.f. , nata ad [...] il [...], elettivamente CP_1 CodiceFiscale_2 domiciliata a Posta Fibreno (FR), in Via Carpello n. 67, presso lo studio degli avv.ti Domenico
Vani ed Elisa Vani, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla memoria depositata il 25/5/2018, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/5/2018 il signor premesso di aver sposato il Parte_1
5/9/2009 a AT (FR) la GN secondo il rito concordatario e di aver avuto CP_1 dalla donna la GL (nata il [...]), ha riferito che con decreto n. 12803/17 del Pt_1
13/7/2017 il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti in corso di causa. Ha fatto presente, inoltre, che per effetto di tali intese avrebbe dovuto corrispondere alla consorte un importo mensile di € 350,00 al mese rivalutabili in base agli indici Istat, da imputare per € 50,00 al mese rivalutabili alle necessità della moglie e per € 300,00 al mese rivalutabili a quelle della minore, affidata congiuntamente ai due genitori;
la GN avrebbe conservato il godimento della casa coniugale, sita ad CP_1
ANLI FI (FR), in Via Oliveto n.198, di proprietà dei familiari, per potervi abitare con la bambina;
le spese straordinarie inerenti alla prole, infine, sarebbero rimaste a carico delle parti nella stessa misura. A detta del ricorrente negli anni successivi alla pronuncia della separazione si sono verificate circostanze tali da giustificare una parziale revisione degli accordi a suo tempo conclusi. In proposito il signor ha dato conto della sottoposizione presso gli Pt_1 stabilimenti F.C.A. di Piedimonte San Germano (FR) a continui periodi di Cassa Integrazione, destinati a ridurne spesso lo stipendio, pari a € 1.400,00 al mese, e della stabilità economica
1
Amica di Cassino (FR) con entrate mensili comprese tra € 800,00 e € 1.000,00. Ha evidenziato, nella stessa ottica, che la resistente ha la possibilità di incrementare il proprio reddito svolgendo turni di lavoro straordinario. Alla luce di quanto precede l'istante ha chiesto che il Collegio, constatata l'irreversibile dissoluzione del vincolo di coniugio, pronunci il divorzio, revochi ogni forma di contribuzione in favore del coniuge, confermi i patti preordinati all'omologa della separazione con riferimento alle visite di , fatto salvo l'incremento della permanenza Pt_1 della minore, anche di notte, nell'abitazione paterna - ubicata a ANAndrea del Garigliano (FR), in Via Conventi n. 2 -, accolli ai genitori i connessi oneri di mantenimento in modo che ciascuno provveda in relazione ai rispettivi turni e ordini alla resistente la restituzione di alcuni beni mobili
(un tosaerba e un televisore) trattenuti senza alcun titolo legittimante;
in subordine si è detto disposto a versare, per le esigenze della GL, le somme stabilite nel precedente procedimento.
***
Costituita con memoria del 19/11/2018, la GN non si è opposta al divorzio, CP_1 all'affidamento condiviso di , alla sua collocazione assieme alla madre nell'abitazione Pt_1 di ANLI FI (FR), alla concessione all'istante del diritto a pernottare con la bambina e alla restituzione del e del televisore, usato comunque dalla minore. Ha evidenziato, Pt_2 nondimeno, di non essere in condizione di provvedere ai bisogni personali e a quelli della prole, in costante aumento, con le somme stabilite nell'ambito della separazione. Su tali aspetti del contenzioso la GN ha rimarcato, segnatamente, che l'assunzione con contratto a CP_1 tempo indeterminato e lo svolgimento di ore di lavoro straordinario, ove possibile, di per sé non giustificano il mantenimento diretto di ad opera del padre né la revoca del contributo Pt_1 di mantenimento del coniuge, permanendo una netta differenza tra le situazioni lavorative e reddituali degli interessati. Sulla scorta di quanto precede ha chiesto, di conseguenza, l'aumento a € 100,00 e a € 350,00 al mese rivalutabili degli importi previsti per i bisogni suoi e della GL, il rimborso del 70% delle spese straordinarie relative alla prole e la condanna del signor Pt_1 alla restituzione di due album fotografici e al rilascio dei consensi necessari al rilascio dei passaporti e alla fruizione degli assegni stanziati per il nucleo familiare.
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In sede presidenziale non sono state apportate modifiche alle vigenti condizioni di separazione.
Nelle successive fasi della trattazione la GN ha esteso la domanda alla restituzione CP_1 pro quota degli importi percepiti in via esclusiva dal signor a titolo di assegno unico. Pt_1
L'istante ha eccepito l'incompatibilità tra l'assegno di divorzio invocato dalla resistente e la costituzione, da parte di costei, di un nuovo nucleo familiare allietato dalla nascita di un figlio.
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Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali del contenzioso, il Collegio è dell'avviso che la richiesta dei signori e di sentire pronunciato il divorzio debba essere accolta. Dalla Pt_1 CP_1 documentazione acquisita durante il processo emerge che il matrimonio per cui è causa, celebrato a AT (FR) il 5/9/2009, è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di ANLI FI (FR) dell'anno 2009 al n. 9, parte II, serie B, e che il
Tribunale di Cassino ha omologato la separazione dei coniugi con decreto del 28/6/2017.
Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito i consorti si siano riconciliati. Si deve ritenere, per tale ragione, che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno senza alcuna possibilità di ricostituzione Pt_1 CP_1
2 del vincolo familiare. Sussistono tutte le condizioni contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970. Nulla osta, pertanto, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
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Sulle altre tematiche dibattute si osserva che le parti hanno chiesto entrambe l'affidamento congiunto di , ancora minorenne, e la sua collocazione prevalente presso la madre. Pt_1
In assenza di circostanze atte a giustificare una deroga al principio sancito dall'art. 337 ter, c.
2, c.c., devono essere confermate le statuizioni presidenziali in tema di affidamento, conformi a quelle concordate durante la separazione a cui avrebbe fatto seguito l'avvio del divorzio.
La necessità di dare continuità ad abitudini di vita consolidate induce il Collegio a confermare anche la permanenza della bambina nell'abitazione materna di ANLI FI (FR).
Essendo prossima a compiere quattordici anni, non vi è motivo che la minore non pernotti con il signor Questi, di conseguenza, potrà vedere e tenere , compatibilmente con i Pt_1 Pt_1 turni di lavoro, a settimane alternate, per due giorni feriali alla settimana (in mancanza di intese, il mercoledì e il venerdì dall'uscita da scuola alle 19.00 (durante le vacanze scolastiche estive dalle 10.00 alle 19.00) nelle settimane in cui non è previsto il week end con il padre, il mercoledì dall'uscita di scuola alle 19.00 (durante le vacanze scolastiche estive dalle 10.00 alle 19.00) e dall'uscita di scuola del venerdì (durante le vacanze scolastiche estive dalle 10.00) alle 19.00 della domenica nelle altre settimane;
ad anni alternati dal 22 al 24 dicembre o dal 25 al 26 dicembre, il 31 dicembre o il primo gennaio, il 5 o il 6 dicembre, sempre ad anni alternati il giorno di Pasqua o il lunedì successivo, ad anni alternati in occasione del compleanno di Pt_1
e delle festività e per due settimane, anche non consecutive, nei mesi di giugno, luglio o agosto, previa comunicazione dei periodi scelti entro il quindici maggio dell'anno in corso. Lo stesso diritto nei mesi estivi deve essere attribuito alla GN CP_1
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Secondo l'indirizzo adottato negli anni più recenti della giurisprudenza di legittimità “la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo,
l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, c. 6, della l. n. 898/1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. 28/2/2020, n. 5605; ante Cass.26/6/2019, n. 17098).
Più in generale, per le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla
3 formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. S.U. 11/7/2018, n.
18287; in termini Cass. 9/8/2019 n. 21234 e Cass. 30/10/2019, n. 27771, laddove si rileva, tra l'altro, che “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche la natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate e senza che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile - venga finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”; cfr. Cass. 23/8/2021, n. 23318).
E' noto, inoltre, che “l'instaurazione, da parte del coniuge divorziato, di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso;
infatti, la formazione di una famiglia di fatto, costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo, è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo” (così si esprime
Cass. 3/4/2015, n. 6855; cfr. in seguito Cass. 8/2/2016, n. 2466).
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Non vi è ragione per discostarsi da tali principi, coerenti con la funzione dell'assegno divorzile.
Come anticipato, nel corso della lite il signor ha riferito che la resistente ha avviato con un Pt_1 diverso uomo una relazione more uxorio caratterizzata dalla nascita di una bambina.
Nonostante l'invito rivoltole dal giudice istruttore con ordinanza del 19/4/2023, la GN ha omesso di fornire chiarimenti in merito alla circostanza, da ritenersi non contestata. CP_1
All'udienza presidenziale del 26/11/2018 la resistente aveva ammesso di avere un compagno.
Tenuto conto del prolungato lasso di tempo trascorso dall'avvio del rapporto e dell'evoluzione di questo, è presumibile che nelle fasi iniziali della vertenza fosse già cessata la “solidarietà post matrimoniale” annoverata dalla giurisprudenza tra i presupposti dell'assegno di divorzio.
Le rivendicazioni formulate a tale titolo dalla GN non possono che essere disattese. CP_1
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In ipotesi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio rilevano, ai fini della determinazione del contributo di mantenimento da destinare alla prole, al pari di quanto avviene per le cause di separazione, l'attitudine a produrre reddito degli ex coniugi, le rispettive
“sostanze”, il presumibile tenore di vita goduto dalla famiglia durante la convivenza e i tempi di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori (Cass. 22/3/2005, n. 6197: “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c. impone ai genitori, anche in caso di divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto
4 abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali” (cfr. Cass. 10/7/2013, n. 17089: Cass. 1/3/2018, n. 4811).
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La documentazione acquisita attesta che i signori lavorano entrambi come operai Pt_1 CP_1
(il primo presso il citato stabilimento F.C.A., l'altra per l'impresa Tescione Girolamo).
Per lo svolgimento di siffatte prestazioni i due dipendenti percepiscono, rispettivamente, €
1.400,00 netti al mese (l'istante) e tra € 800,00 e € 900,00 netti al mese (la resistente).
Non risulta che le parti, residenti presso le abitazioni dei genitori, sostengano oneri locatizi.
Considerate le situazioni economiche e familiari delle parti, le accresciute esigenze di vita della GL , ormai adolescente, e la rideterminazione dei turni di permanenza della bambina Pt_1 presso il padre, il Collegio ritiene di dover determinare in € 350,00 al mese rivalutabili l'assegno di mantenimento ordinario della prole. In linea con il carattere universale del contributo,
l'assegno unico dovuto per i bisogni della minore sarà attribuito ai genitori nella stessa misura.
Restano divise in maniera paritaria, infine, gli oneri straordinari occorrenti alla prole.
Per la determinazione in concreto delle singole voci di spesa si rimanda al contenuto del
Protocollo recentemente approvato presso il Tribunale di Cassino.
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Ai sensi dell'art. 3 bis della legge n. 1185/1967, introdotto dal D.L. n. 69/2023, poi conv. in
Legge n. 103/2023, il Collegio non ravvisa la sussistenza di ragioni ostative al rilascio, in favore della GL , del passaporto o di altri analoghi documenti validi per l'espatrio. Pt_1
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Esulano dall'oggetto del giudizio le questioni relative alla restituzione delle somme che per la GN il ricorrente avrebbe accumulato nel percepire gli ex assegni familiari. CP_1
Altrettanto vale per le pretese aventi ad oggetto il rilascio dei vari beni menzionati dalle parti.
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La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2217/2018 del
R.G.A.C., respinta ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 5/9/2009 a AT
(FR) tra e , trascritto nei registri dello stato civile del Comune Parte_1 CP_1 di ANLI FI (FR) dell'anno 2009 al n. 9, parte II, serie B;
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di ANLI FI (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
➢ rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da;
CP_1
➢ condanna al pagamento, in favore di , della somma di € 350,00 Parte_1 CP_1 al mese rivalutabili di anno in anno secondo gli indici Istat a titolo di mantenimento ordinario della GL;
Parte_1
5 ➢ attribuisce in egual misura a e gli assegni unici spettanti per Parte_1 CP_1 la GL;
Parte_1
➢ pone in egual misura a carico di e le spese straordinarie Parte_1 CP_1 occorrenti alla GL;
Parte_1
➢ autorizza il rilascio in favore della GL del passaporto o di altri analoghi Parte_1 documenti validi per l'espatrio;
➢ compensa le spese di lite
Cassino, 9/1/2025
il Presidente est
Virgilio Notari
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