Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 01/07/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1466/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] con Parte_1 l'Avv. Giada Lami
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] con l'Avv. BRUSCHI CP_1 GIANMARIA
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Svolgimento del processo hiedeva che fosse pronunziata la separazione personale dal resistente, esponendo Pt_1 che da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e rassegnava le domande così come indicate in ricorso.
Si costituiva nel presente procedimento il resistente, rassegnando le domande così come indicate in comparsa di costituzione e risposta.
Nella successiva fase contenziosa interveniva il Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4
All'udienza del 16.04.2025, svoltasi innanzi al got, le parti davano atto di aver trovato un accordo e pertanto, la causa veniva rimessa al Giudice Relatore perchè riferisse al Collegio, il Giudice, quindi, preso atto che le parti hanno raggiunto un accordo fissava per la precisazione delle conclusioni congiunte e discussione orale ex art. 473 bis 22 c.p.c. l'udienza del 05.06.2025 ove precisavano le conclusioni congiuntamente e la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Il Collegio rilevando che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni concordate dalle parti, confermate all'udienza del 16.04.2025, non contrarie all'ordine pubblico e di seguito trascritte:
“1) Autorizzando i coniugi a vivere separati, liberi di fissare, ove lo ritengano opportuno, il proprio luogo di residenza;
2) Assegnando la casa coniugale, in Bellaria Igea Marina (RN), Via Carlo Pisacane n. 3 int. 3 , di esclusiva proprietà di al medesimo che attualmente ivi vive e CP_1 risiede;
3) Accertare e dichiarare che il SI. debba mensilmente corrispondere a CP_1 titolo di mantenimento a somma di € 700,00 mensili, oltre rivalutazione Parte_1 annuale in forza degli indici Istat per le famiglie e al consumo, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese presso le coordinate bancarie già indicate nella parte narrativa e comunque note al SI. Resta inteso e concordato tra le parti che per il CP_1 primo mese, Marzo 2025, il SI. corrisponderà a la somma CP_1 Parte_1 di € 500,00 per consentirle di attendere alle prime spese necessarie per il completamento dell'arredo dell'immobile tratto in locazione, oltre ad € 500,00 per il primo mese di locazione di cui al punto successivo;
4) Accertare e dichiarare che la SI.ra ha reperito un immobile da trarre in Parte_1 locazione per un canone mensile di € 500,00 (leggasi cinquecento/00), in Bellaria Igea Marina, Via Vespucci n. 49, ove, pertanto, andrà a risiedere ed abitare sin dal mese di Marzo 2025, abbandonando la casa coniugale;
5) Accertare e dichiarare che il SI. , si impegna ed obbliga a CP_1 corrispondere, nel Marzo 2025, il primo canone (anticipato) di € 500,00, relativo alla locazione di cui al precedente punto 4. direttamente a mani della proprietaria di tale unità immobiliare in Bellaria Igea Marina Via Vespucci n. 49, SI.re e e Pt_2 Pt_3 Pt_4
[...]
6) Il pagamento della somma di cui sopra, pari ad € 700,00 mensili oltre a rivalutazione, sarà corrisposto dal con le seguenti modalità: €500,00 direttamente in favore CP_1 delle SI.re e , proprietarie dell'immobile presso cui la SI.ra Controparte_2 Pt_4 Pt_1 si stabilirà, pagando così direttamente il canone di locazione oltre ad adeguamento ISTAT;
€ 200,00, oltre a rivalutazione, direttamente alle coordinate bancarie della SI.ra
Parte_1
pagina 2 di 4 7) Accertare e dichiarare che il SI. , attesa l'attuale condizione di non CP_1 occupata della SI.ra , si impegna ed obbliga a costituirsi garante Parte_1 (fideiussore) della predetta SI.ra , per le obbligazioni su di lei gravanti Parte_1 (pagamento del canone etc.) e nascenti, appunto dal contratto di locazione di cui al precedente punto 4;
8) Gli ex coniugi concordano di dividersi i beni che arredano la casa coniugale come di seguito: la SI.ra prenderà, asportandoli e ritenendoli come esclusivamente Parte_1 suoi, in accordo con il SI. i seguenti beni mobili (in prevalenza mobilio): CP_1
- Divano piccolo a due posti e televisore a schermo piatto sito nella cucina della casa coniugale in Bellaria Via Carlo Pisacane 3 int. 3;
- I lampadari, il tavolo con le sedie e un mobile da soggiorno che si trovano attualmente presso l'immobile sottostante alla casa coniugale, oggi occupato da Parte_5 figlio di;
CP_1
- Il mobile bianco che si trova lungo le scale;
- Il mobile di colore scuro che si trova nell'ingresso;
- Il mobiletto che si trova subito fuori dalla porta della casa coniugale;
- N. 1 comò e n. 2 comodini che attualmente si trovano nella camera da letto della casa coniugale;
- 1 mobile che si trova dentro il corridoio della casa coniugale;
- 1 pensile che attualmente si trova presso la camera da letto dell'immobile di proprietà del sig. ma abitato dal sig. CP_1 Parte_5
- 2 pensili attualmente ricoverati presso il capanno degli attrezzi;
- 1 scansia bianca contenuta nel ripostiglio della casa coniugale;
- La lavatrice, specificando che si intende quella posta nella casa coniugale;
- Tutte le pentole e i piatti (stoviglie) presenti nella casa coniugale all'interno degli appositi mobili contenitori che, però, sono esclusi;
- Tutta la biancheria, intendendosi per tali lenzuola, copriletti, coperte, tovaglie, asciugamani etc.
9. Il SI. si impegna ed obbliga a sua cura e spese, entro e non oltre giorni CP_1 trenta dal deposito delle presenti note di precisazione congiunte delle conclusioni a cedere, alla somma di € 2.000,00, il 50% della sua proprietà dell'autovettura Opel modello Corsa targata ET439SW, oggi in comproprietà al 50% con alla Parte_1 SI.ra che ne diverrà pertanto, proprietaria in via esclusiva. Quanto alle Parte_1 spese del passaggio di proprietà, esse saranno a carico del sig. trattandosi CP_1 unicamente degli onorari del PRA.
10. La sig.ra verserà al la predetta somma di euro 2.000,00 in 40 rate Pt_1 CP_1 mensili di 50,00 euro cadauna a partire dal mese di settembre 2025;
11. Resta inteso che a partire dal deposito del presente atto la SI.ra si impegna ed Pt_1 obbliga a manlevare il SI. da eventuali contravvenzioni che dovessero esserle CP_1 elevate fino al passaggio di proprietà, atteso che l'auto è in uso esclusivo della SI.ra pagina 3 di 4 Il SI. si impegna a lasciare su tale autoveicolo l'assicurazione RC Auto Pt_1 CP_1 sino alla scadenza del 30.6.2025.
12. Le parti dichiarano che gli effetti delle condizioni di separazione ut supra riportate e volute avranno effetto tra loro con decorrenza dal deposito nelle presenti note di precisazione delle conclusioni.
13. Le parti dichiarano di rinunciare come, in effetti, rinunciano, l'una nei confronti dell'altra all'addebito della separazione e concordano di compensare integralmente, tra loro, le spese del presente giudizio“
P.Q.M.
Il Tribunale ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: prende atto delle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 26.06.2025
Il Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi
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