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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 15751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15751 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 7578/2019 pervenuta all'udienza del 26 maggio 2025 per la spedizione a sentenza, vertente tra:
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
AS FI RI e CA AN giusta delega in atti
ATTRICE
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
ST LO giusta procura delega in atti
CONVENUTO
Nonché
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2 C.F._3
AB LO giusta delega in atti
ZO CH / INTERVENTORE
Nonché
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
MA IG giusta delega in atti
ZO CH
Nonché
(C.F. ) , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 P.IVA_2
IL RI giusta delega in atti
ZO CH OGGETTO: responsabilità amministratore giudiziario dei beni di comunione ereditaria
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 26 maggio 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta del convenuto e dei terzi chiamati, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
Con atto di citazione,ritualmente notificato in data 07 febbraio 2019, Parte_1
conveniva in giudizio - davanti all'intestato Tribunale - , al fine di Controparte_1
farne accertare e dichiarare l'inadempimento professionale all'incarico di amministratore giudiziario dei beni della comunione ereditaria (formatasi sul patrimonio della di lei madre) e, per l'effetto, ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti, rappresentati dal depauperamento del patrimonio indiviso, quantificati in € 752.837,63.
Più specificatamente, l'odierna attrice esponeva: che, in data 6/2/2008 si era aperta la successione ereditaria di , madre della stessa;
che la de cuius aveva Persona_1
disposto dei suoi beni a mezzo testamento olografo (pubblicato dal Notaio Per_2
il 13/2/2008), con cui istituiva eredi universali in pari quote i figli
[...] CP_2
ed e lasciava a titolo di legato (i) l'appartamento in Roma via
[...] Parte_1
Guattani n. 8, piano attico, int. 10 bis, alla nipote figlia di , (ii) Persona_3 CP_2
l'appartamento in Roma, via Guattani n. 8, piano terra, int. 1, al nipote AS
FI RI, figlio di , (iii) oltre a vari gioielli a parenti e amici;
che, tuttavia, Pt_1
la conflittualità degli eredi universali ( e ) e la consequenziale Pt_1 CP_2 impossibilità di portare avanti l'amministrazione ordinaria dei beni ereditari aveva costretto l'odierna attrice a domandare al Tribunale di Roma (R.G. n. 14408/2012 V.G.) la nomina di un amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 1105, comma 4,c.c.; indi, con decreto del 21/12/2012, il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'istanza, aveva nominato amministratore giudiziario dei beni ereditari l'Avv. , la quale, in CP_4 data 14/3/2014 “ripetutamente e reiteratamente investita di una serie di missive di provenienza del sig. contenenti espressioni offensive e minacciose” aveva CP_2
deciso di rinunciare formalmente al suo mandato;
in ragione di ciò, l'odierna attrice aveva depositato un nuovo ricorso ex art. 1105, comma 4, c.c. al Tribunale di Roma
(R.G. n. 14408/2012 V.G.) che, indi, con decreto datato 21/7/2014 (provvedimento che non faceva alcun riferimento ai poteri conferiti), aveva nominato quale nuovo amministratore odierno convenuto;
che, contestualmente, con atto di Controparte_1 citazione ritualmente notificato il 30/4/2014, l'odierna attrice aveva Parte_1
instaurato il giudizio di divisione, convenendo in giudizio, davanti al medesimo
Tribunale di Roma (R.G. n. 30615/2014), il coerede al fine di far CP_2
accertare il dovere di costui di imputare in collazione tutte le donazioni dirette e indirette ricevute in vita, e - per l'effetto - far stimare e dividere la massa ereditaria della defunta madre , massa che comprendeva una pluralità di beni mobili e Persona_1
immobili di elevato valore economico;
indi, nel corso del giudizio di divisione ereditaria,erano emersi alcuni fatti gravissimi ascrivibili all'amministratore al CP_1 quale era stata affidata l'amministrazione dei beni mobili e immobili oggetto della comunione ereditaria;
nello specifico, il patrimonio finanziario della comunione aveva subito- durante la gestione - un enorme depauperamento, oltre al fatto che i CP_1
beni immobili e mobili erano stati integralmente consegnati nelle mani del coerede all'insaputa dell'odierna attrice;
in ragione di tanto, con ricorso CP_2
d'urgenza ex art. 700 c.p.c. del 20/3/2017, aveva chiesto al Tribunale di Parte_1
Roma di “revocare immediatamente il sig. dall'incarico di Controparte_1
amministratore; in via subordinata sospendere immediatamente il sig.
[...] dall'incarico di amministratore fino alla definizione del giudizio di merito;
in CP_1
via ulteriormente subordinata e, comunque, anche nel caso di sospensione fino all'instaurazione del giudizio di merito, limitare i suoi poteri disponendo che egli non debba compiere nessuna altra attività all'infuori del pagamento delle tasse a carico della comunione (l'IMU, ad esempio) e delle spese condominiali degli immobili, ivi comprese le spese condominiali degli immobili da lui locati a ;con CP_2
successiva ordinanza del 4/8/2017, il Tribunale di Roma aveva rigettato il ricorso, senza entrare nel merito della vicenda;
che, avverso la suddetta ordinanza, l'odierna attrice aveva proposto reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.;iscritta la causa a ruolo al n.
56906/2017 R.G., il Tribunale adito aveva dichiarato la fondatezza del ricorso cautelare proposto e ammesso una TU contabile volta ad esaminare l'operato complessivo dell'amministratore CP_1
Tale consulenza, depositata dalla dott.ssa in data 29/3/2018, aveva Persona_4
evidenziato un quadro complessivo della gestione del connotata da gravissime CP_1
responsabilità gestorie, ossia che:
a)il patrimonio finanziario della comunione ereditaria che, alla data del 30.6.2014 ammontava complessivamente ad € 1.086.296,02, dal 21.7.2014 (data di inizio della gestione al 31.12.2016, aveva subito un depauperamento di € 423.851,00 (in CP_1 particolare, l'amministratore giudiziario nel suddetto periodo, fra le altre CP_1
cose: (i) si era attribuito € 119.821,86 a titolo di compensi, prelevandoli direttamente dalla massa ereditaria senza richiedere (e tantomeno ottenere) il preventivo consenso di entrambi gli eredi o l'autorizzazione del Tribunale;
(ii) aveva effettuato prelevamenti dal conto titoli MP per complessivi € 60.013,50, facendoli confluire sui propri conti correnti personali;
(iii) aveva versato al coerede € 30.000,00, a titolo di CP_2
“rimborso lavori anticipazioni” e dunque per presunte spese mai documentate);
b) i gioielli, i quadri d'autore, le opere d'arte, i tappeti, le pellicce e, in generale, tutti i preziosi arredi oggetto della comunione ereditaria custoditi nell'appartamento di via
Guattani n. 8, int. 10, oggetto del giudizio di divisione, a far data dal 1.2.2017, erano stati lasciati - all'insaputa della sig.ra - nella esclusiva disponibilità del Parte_1 coerede al quale l'amministratore giudiziario aveva concesso in CP_2
locazione, proprio pochi giorni dopo il deposito della sentenza non definitiva e a prezzo irrisorio, l'appartamento;
c) allo stesso modo l'immobile di Anzio era stato concesso in locazione a prezzo irrisorio a una società riconducibile allo stesso CP_2
Indi, sulla base delle risultanze della TU, il Tribunale di Roma (con ordinanza del
23/05/2018) aveva disposto la revoca immediata del dall'incarico di CP_1
amministratore giudiziario della comunione ereditaria e, contestualmente, ordinato CP_2 allo stesso di riconsegnare all'odierna attrice tutta la documentazione detenuta in esecuzione dell'incarico (dalla quale era emerso un quadro ancor più compromesso di quello che era stato possibile accertare nel procedimento d'urgenza); successivamente, il 22/11/2018 il aveva restituito ad i preziosi di proprietà degli CP_1 Parte_1
eredi che erano custoditi all'interno della cassetta di sicurezza n. 37 presso l'Agenzia n.
229 di Unipol Banca S.p.A., ad esso intestata;
tuttavia, al momento della restituzione, non era stato rinvenuto uno dei preziosi (segnatamente un girocollo in oro giallo a maglie marine).
In ragione di quanto occorso, aveva instaurato il presente giudizio al fine di Parte_1 far accertare e dichiarare la responsabilità del nella gestione dell'incarico e, CP_1 per l'effetto, conseguire la condanna di quest'ultimo alla restituzione delle somme illegittimamente prelevate dal patrimonio ereditario nonché al risarcimento di tutti i danni subiti dalla comunione.
Con comparsa di risposta del 23/5/2019 si costituiva in giudizio il Controparte_1 quale contestava tutto quanto dedotto dall'attrice e, nell'eccepire Parte_1
fermamente la correttezza del proprio operato, nel merito,instava per il rigetto della domanda attorea;
in subordine, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in garanzia le compagnie assicurative e HDI ASSICURAZIONI S.P.A.,al Controparte_3
fine di essere manlevato dalle stesse in caso di condanna a risarcire i danni presumibilmente recati alla contestualmente, chiedeva altresì di essere autorizzato CP_2
alla chiamata in garanzia di per poter essere manlevato da quest'ultimo , CP_2
in caso di condanna al risarcimento, della somma €30.004,50 (limitatamente a tale importo), ad esso precedentemente versata dal - a dire dell'attrice - in assenza CP_1
di alcuna ragione giustificativa. Inoltre, in via riconvenzionale, invocava l'accertamento e conseguente declaratoria di debenza in suo favore della somma di € 229.617,46, a titolo di compensi professionali dovuti in ragione dell'attività svolta da amministratore giudiziario della Comunione ereditaria tra e Pt_1 CP_2
Il giudicante, con decreto del 29/5/2019, autorizzava le chiamate in garanzia.
Con comparsa di risposta del 30/10/2019 si costituiva in giudizio HDI
ASSICURAZIONI S.P.A., la quale eccepiva l'infondatezza della domanda attorea, sia nell'an che nel quantum debeatur, instando per il rigetto della stessa . Eccepiva poi l'inammissibilità della domanda di garanzia avanzata nei suoi confronti, in ragione dell'inoperatività della polizza invocata per l'esercizio dell'attività professionale contestata: ed infatti, a suo dire, la polizza invocata avrebbe coperto unicamente il rischio che sarebbe potuto derivare all'assicurato da eventuali danni o perdite CP_1 patrimoniali arrecati nell'esercizio della (sola) attività professionale di Amministratore di stabili condominiali. In subordine, invocava l'operatività della garanzia a secondo rischio in presenza di altre coperture assicurative, insistendo, dunque, per il rigetto della domanda di manleva.
Con comparsa di risposta del 31/10/2019 si costituiva in giudizio Controparte_3
, la quale – al pari dell'altra Compagnia assicurativa – deduceva innanzitutto
[...] l'infondatezza della domanda attorea;
in secondo luogo, circa la domanda di garanzia, invocava l'inoperatività della polizza in quanto non opererebbe in relazione ad attività diverse da quelle indicate (amministratore di condominio) e in ragione del fatto che le richieste di risarcimento sarebbero state formulate in un periodo antecedente alla decorrenza della polizza, trattandosi di copertura assicurativa secondo il modello clains made; inoltre, eccepiva la decadenza dal diritto all'indennizzo in ragione della tardiva denuncia del sinistro da parte dell'assicurato e, in ogni caso, l'esistenza di massimali contrattualmente previsti che limiterebbero l'operatività della garanzia.
Con comparsa di risposta del 21/11/2019 si costituiva il quale, CP_2
preliminarmente, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle deduzioni mosse nei confronti dell'amministratore giudiziario, chiedendo l'estromissione dal giudizio;
a tal fine, rappresentava che il bonifico di € 30.000,00 ricevuto dal costituiva una mera restituzione di somme anticipate dal coerede CP_1
per alcuni lavori di ristrutturazione eseguiti nel 2012 sull'immobile sito in Anzio. In ogni caso, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda di manleva proposta nei suoi confronti dal CP_1
Alla prima udienza del 21/11/2019 il giudicante assegnava alle parti i termini ex art. 183 c.p.c. e rinviava la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del
23/04/2020 (differita ex officio al 24/7/2020); in pari data, ammetteva gli interrogatori formali di , e del convenuto espletati alle Parte_1 CP_2 CP_1
successive udienze del 28/01/2021 e 19/04/2021; indi, rinviava la causa al 14/06/2021
(differita all'8/11/2021) per provvedere sulle altre istanze istruttorie.
Nelle more del giudizio, più precisamente in data 24/05/2021, depositava Parte_1
ricorso per sequestro conservativo, deducendo di aver appreso, a seguito di un accesso presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, che il convenuto aveva posto in essere atti dispositivi del proprio patrimonio nel corso della causa, tali da compromettere la fruttuosità di una futura esecuzione forzata;
con provvedimento del 22/07/2021, il giudicante rigettava l'istanza, ritenendo insussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Indi, alla successiva udienza (della causa di merito) dell'8/11/2021, l'adito giudicante ammetteva la chiesta TU e rinviava la causa al 16/5/2022, ove fissava l'udienza del
19/12/2022 per l'esame dell'elaborato peritale (successivamente differita al 13/7/2023); in pari data, rinviava per la precisazione delle conclusioni al 3/10/2024
(successivamente differita al 26/5/2025). In data 03/10/2024 depositava atto di intervento ad excludendum CP_2 deducendo l'intervenuta cessazione della comunione ereditaria, e, dunque, sostenendo la sopravvenuta carenza di legittimazione attiva di alla quale era stato Parte_1 assegnato solo l'immobile di via Guattani;
in particolare, l'interveniente rappresentava che tutte le pretese restitutorie avanzate dall'attrice riguardavano beni a lui attribuiti in sede di divisione e, pertanto, spettanti esclusivamente al medesimo.
All'udienza del 26/5/2025 il giudicante tratteneva la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. .
Preliminarmente, quanto alla procedibilità della domanda, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010, l'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione deve essere eccepita dalla parte convenuta, a pena di decadenza, nella prima difesa utile, non essendo rilevabile d'ufficio dal giudice. Ciò posto, il decidente rileva che, in ogni caso, in ragione dell'elevata conflittualità tra le parti, già emersa in plurimi e pregressi giudizi intercorsi tra le stesse, deve ritenersi che l'espletamento della mediazione ante causam avrebbe avuto esito negativo, sicché la relativa omissione non incide sull'esito della decisione.
Tanto premesso, si rileva comunque che il tentativo di conciliazione è stato esperito, nel corso della consulenza tecnica d'ufficio, dai consulenti all'uopo nominati ed ha avuto esito negativo.
Sempre in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di sopravvenuta carenza di legittimazione attiva di Parte_1
Orbene, nel corso del presente giudizio di responsabilità professionale, promosso da nei confronti di è intervenuto volontariamente Parte_1 Controparte_1 CP_2
già terzo chiamato in causa dallo stesso
[...] CP_1
L'interventore ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attrice con riferimento alle domande restitutorie e risarcitorie aventi ad oggetto beni mobili, immobili , rapporti finanziari e altri cespiti ricompresi nell'asse ereditario, deducendo che, nelle more del giudizio, in data 10 settembre 2024, era stata eseguita l'estrazione dei lotti nell'ambito del parallelo giudizio di divisione ereditaria, e che, per effetto dell'assegnazione, la titolarità esclusiva dell'intero compendio immobiliare è stata ad esso attribuita, con la conseguenza che – a suo dire - tale vicenda determinerebbe lo scioglimento della comunione ereditaria e il conseguente venir meno della titolarità in capo all'attrice sui beni oggetto delle domande giudiziali, con sopravvenuta carenza della relativa legittimazione attiva. Deve essere altresì rilevato che l'odierno interventore, pur avendo in precedenza eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e richiesto la propria estromissione dal giudizio (relativamente alla domanda di manleva spiegata nei suoi confronti), si era associato alle doglianze di parte attrice, auspicando la concessione del risarcimento del danno a favore della massa ereditaria (v. comparsa e memorie 183 comma VI n. 2
c.p.c.); nell'atto di intervento ha nuovamente dichiarato di fare proprie le domande formulate dall'attrice nei confronti del convenuto così ponendosi CP_1
definitivamente in posizione adesiva rispetto all'azione risarcitoria svolta in giudizio.
L'attrice nelle memorie di replica (v. pag. 8 ss.) del 15/9/2025 ha eccepito Parte_1
l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza dell'intervento ad excludendum per una pluralità di motivi sostanziali e processuali.
Più precisamente, l'attrice ha innanzitutto rilevato che non può essere CP_2 considerato “terzo” nel presente giudizio, poiché è già parte del processo in quanto chiamato in causa da per manleva, dunque, dal momento che l'intervento CP_1
principale - ai sensi dell'art. 105 c.p.c - presuppone la qualità di soggetto estraneo,
l'intervento deve ritenersi inammissibile;
in secondo luogo, ha osservato che la domanda proposta da si traduce in un'indebita sostituzione nelle pretese CP_2
da essa azionate, in violazione del principio dispositivo e del divieto di mutatio libelli, in quanto, pur volendo ammettere che una parte già costituita possa spiegare un intervento, esso dovrebbe comunque rispettare le preclusioni processuali previste dall'art. 268 c.p.c; inoltre, ha ribadito che le vicende divisionali successive non incidono sulla sua legittimazione ad agire per i danni verificatisi durante la comunione ereditaria.
In via subordinata, ha poi evidenziato che, anche qualora l'intervento fosse ritenuto ammissibile, esso risulterebbe comunque infondato nel merito, in quanto le consulenze tecniche d'ufficio ed il sequestro conservativo erano stati eseguiti nel contraddittorio di tutte le parti, compreso ed avevano accertato danni comuni riferibili alla CP_2
comunione, non esclusivamente a un coerede. Le pretese di infine, CP_2
sarebbero contraddittorie, poiché da un lato egli si dichiara estraneo alle violazioni imputate al ma dall'altro pretende di essere l'unico danneggiato (in senso CP_1
conforme, v. pag. 3 memoria di replica . CP_1
Per tali ragioni, l'attrice invocava la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza dell'intervento spiegato, con condanna di al pagamento delle spese di lite CP_2
nei suoi confronti. Ciò posto, rileva il decidente che l'eccezione di sopravvenuta carenza di legittimazione attiva sollevata da non può trovare accoglimento. CP_2
In primo luogo, la legittimazione dell'attrice deve essere verificata con riferimento al momento dell'introduzione del giudizio e rispetto alla natura dell'azione esercitata;
nel caso che ci occupa, la domanda proposta da ha ad oggetto la responsabilità Parte_1
professionale del convenuto per fatti verificatisi nel corso della comunione CP_1
ereditaria e in pregiudizio del patrimonio comune.
Orbene, sul punto è ormai pacifico che, quando il danno lamentato riguarda beni già facenti parte dell'asse comune e si riferisce a condotte anteriori allo scioglimento della comunione, ciascun partecipante è legittimato ad agire — anche disgiuntamente — per l'intero, nell'interesse della massa, salva la ripartizione interna.
Ne consegue che l'estrazione dei lotti in sede divisoria, avvenuta in data successiva all'instaurazione del presente giudizio, non incide retroattivamente sulla titolarità delle pretese risarcitorie relative a danni verificatisi anteriormente, né determina il venir meno della legittimazione sostanziale della coerede che abbia agito per la reintegrazione dell'integrità del compendio comune: ed infatti, la divisione ha riguardato solo l'attribuzione finale dei beni, ma non ha comportato l'estinzione dell'eventuale pregiudizio unitariamente arrecato alla comunione, né ha modificato la natura della responsabilità dedotta in causa.
Inoltre, non può ritenersi che l'assegnazione dei beni a comporti una CP_2 surroga automatica nelle ragioni azionate dall'attrice: la responsabilità dedotta ha natura unitariamente riferibile al patrimonio comune e l'azione è stata proposta in tale qualità, con effetti che, ove accolti, si rifletterebbero pro quota anche in favore degli altri coeredi. L'asserito “venir meno” della titolarità, invocato dall'interventore, confonde il piano della proprietà attuale dei beni con la titolarità del credito risarcitorio, che trae origine da fatti pregressi, e che spetta e resta spettante a coloro che erano comproprietari all'epoca del danno .
A ciò si aggiunga che lo stesso in precedenti difese, si è posto in CP_2
posizione adesiva rispetto alla pretesa risarcitoria, riconoscendone la natura collettiva e la riferibilità al patrimonio comune;
risulta pertanto contraddittorio che oggi ne contesti la legittimazione soggettiva, salvo poi riappropriarsi delle medesime domande in veste esclusiva.
Alla luce di tali considerazioni, l'eccezione di sopravvenuta carenza di legittimazione attiva deve essere rigettata, dovendosi ribadire che l'azione è stata introdotta per danni riferibili alla comunione ereditaria e che la divisione successiva non estingue né trasferisce automaticamente la titolarità del relativo credito.
Quanto al merito, la domanda risarcitoria proposta da è fondata e deve Parte_1
essere accolta per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
Nel presente procedimento, l'attrice ha chiamato in giudizio Controparte_1
amministratore della comunione ereditaria formatasi a seguito del decesso della di lei madre, al fine di farne accertare e dichiarare l'inadempimento professionale e, per l'effetto, ottenere la condanna dello stesso al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati nella misura di € 752.837,63.
Premesso quanto sopra, sotto il profilo della qualificazione giuridica dell'incarico, è opportuno premettere che l'amministratore nominato dal Tribunale nell'ambito di una comunione ereditaria non è sussumibile nella figura del mandatario in senso tecnico- giuridico, atteso che la sua investitura non trae origine da un accordo negoziale tra le parti, bensì da un provvedimento giurisdizionale: difetta, dunque, il requisito essenziale dell'autonomia contrattuale che caratterizza il rapporto di mandato ex artt. 1702 ss. c.c.
Ciò posto, la peculiarità dell'ufficio conferito non esclude che, nell'esercizio delle funzioni gestorie ad esso connesse, data la professionalità dell'incarico,
l'amministratore sia tenuto ad osservare un dovere di diligenza qualificata, sulla scia di quello imposto al mandatario dall'art. 1710 c.c.; tale disposizione, pur non direttamente applicabile per difetto del rapporto contrattuale tipico, può legittimamente fungere – in via analogica e sistematica – da criterio regolatore della correttezza e dell'adeguatezza della condotta tenuta dall'amministratore nella gestione dei beni comuni.
Conseguentemente, l'accertamento di una condotta di mala gestio deve essere condotto alla luce di detto parametro di diligenza, improntato al modello del bonus administrator, sicché ogni deviazione da tale standard integra una responsabilità giuridicamente rilevante e fonte di obbligo risarcitorio nei confronti dei comunisti pregiudicati.
Tanto premesso, occorre innanzitutto rilevare come sia incontestato tra le parti (e, comunque, pienamente provato dalla documentazione prodotta in atti) l'incarico di amministratore giudiziario della comunione ereditaria conferito a CP_2 [...]
dal Tribunale di Roma con decreto del 27/7/2014 (v. all. 6 citazione). CP_1
Dunque, alla luce della pacifica esistenza dell'incarico professionale, la responsabilità dell'amministratore deve essere considerata di natura contrattuale, in quanto il rapporto instauratosi con i comunisti, pur non essendo – come già specificato - un mandato tipico, comporta comunque l'obbligo di gestire il patrimonio comune con diligenza professionale, di rendere puntuale rendiconto della propria attività e di restituire le somme riscosse nell'interesse della comunione, con la conseguenza che, l'inosservanza di tali doveri integra un inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c., con obbligo di risarcimento dei danni derivati dalla sua condotta, salvo che l'amministratore provi l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.
Ed infatti, le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'incarico comportano l'obbligo di svolgere la gestione secondo criteri professionali adeguati;
pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rilevano le modalità dello svolgimento di tale gestione in relazione al parametro della diligenza qualificata previsto dall'art. 1176, comma 2, c.c., ossia quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione nell'ambito della gestione di patrimoni altrui.
Ciò posto, in base alla regola di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale di cui all'art. 1218 c.c., grava sull'amministratore l'onere di provare di aver adempiuto le proprie prestazioni con la diligenza richiesta, ovvero di dimostrare di non aver potuto adempiere per cause a lui non imputabili.
Inoltre, in ossequio alla consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità di un qualunque professionista nei confronti dei soggetti beneficiari della sua gestione presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta dell'amministratore e il pregiudizio subito e, una volta accertata la condotta inadempiente dell'amministratore sotto il profilo dell'an, occorre altresì dimostrare che la situazione patrimoniale della comunione avrebbe avuto un diverso e più favorevole andamento se la gestione fosse stata svolta con l'ordinaria diligenza professionale richiesta dall'incarico.
Orbene, le risultanze della compiuta istruttoria, in particolar modo gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio,unitamente agli espletati interrogatori delle parti, hanno dimostrato la mala gestio del nell'amministrazione della comunione ereditaria CP_1
in particolare, non possono che condividersi integralmente le conclusioni cui è CP_2
pervenuto il Prof. , il quale, con assoluta professionalità nonché con Controparte_5 un'elaborazione immune da vizi logici e/o di altra natura, ha ricostruito – con dovizia di particolari – l'intera vicenda attraverso una minuziosa e approfondita disamina della documentazione in atti, dalla quale sono emersi con chiarezza i profili di responsabilità dell'odierno convenuto.
Occorre, a tal fine, procedere con ordine, analizzando in maniera sistematica quanto esposto dall'attrice, i rilievi e le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, le contestazioni sollevate dai consulenti di parte e, infine, le deduzioni conclusive dello stesso consulente.
Nel libello introduttivo, contestava una pluralità di violazioni all'odierno Parte_1
convenuto, ossia: 1) violazione dell'obbligo di informazione;
2) violazione dell'obbligo di rendiconto;
3) violazione del dovere di diligenza e buona fede del mandatario;
4) violazione dei limiti del mandato;
5) la locazione degli immobili della comunione ereditaria siti in Roma e in Anzio al comproprietario Sig. a canone CP_2 irrisorio;
6) l'attribuzione e l'incasso di compensi in assenza di autorizzazione;
7) manutenzione straordinaria degli immobili siti in Anzio via della Pineta 1 e in Roma
Via Guattani n. 8; 8) l'intervenuto versamento al Sig. di somme in CP_2
assenza di giustificazione;
9) la riduzione del patrimonio della comunione ereditaria attraverso operazioni sul conto titoli MP, sul conto corrente MP e sul conto corrente
IP prive di giustificazione;
10) il mancato rinvenimento di preziosi detenuti nella cassetta di sicurezza;
11) la negligente custodia dei beni della comunione;
12) l'avvio dell'azione giudiziaria nei confronti dell'Avv. in assenza di poteri e CP_4 autorizzazioni;
13) l'addebito ingiustificato dei costi del doppio grado cautelare avente ad oggetto la revoca dell'amministratore.
Attraverso la compiuta disamina della documentazione in atti, il consulente : CP_5
1-2) ha riscontrato in atti delle corrispondenze tra il dott. e i due eredi aventi CP_1
ad oggetto il suo operato dal 30.07.2014 al 12.06.2017 ed ha affermato che non sussiste alcuna prova che i rendiconti 2014, 2015 e 2016 siano stati effettivamente trasmessi, risultando allegata solo una busta con affrancatura di francobolli senza timbro postale
(v. pag. 6 consulenza definitiva);
3-4) ha rilevato che la documentazione agli atti non è idonea a confermare il superamento dei limiti del mandato e, di contro, ha attestato la violazione del dovere di diligenza (non essendo poi stata convocata un'assemblea con all'ordine del giorno il punto richiesto da parte attrice) (v. pag. 6);
5) quanto all'immobile sito in Roma alla Via Guattani, ha rilevato: “posto che il canone mensile previsto nel contratto è pari ad € 1.100,00, risulta esser stato concordato un minor canone di € 780,00 rispetto ai valori di Borsa Immobiliare e un minor canone di
€ 1.434,00 rispetto ai valori OMI. Non risulta in atti documentazione attestante i tentativi e le modalità di sollecitazione alla presentazione di offerte per la migliore collocazione dell'immobile sul mercato”; di contro, quanto all'immobile sito in Anzio, alla Via della Pineta, ha rilevato: “Posto che il canone mensile previsto nel contratto è pari ad € 500, risulta esser stato concordato un minor canone di € 400 rispetto ai valori di Borsa Immobiliare e un minor canone di € 737 rispetto ai valori OMI. Non risulta in atti documentazione attestante i tentativi e le modalità di sollecitazione alla presentazione di offerte per la migliore collocazione dell'immobile sul mercato”; dunque, ha accertato la violazione lamentata, rimettendosi al giudicante quanto al preciso ammontare dei danni da essa derivanti (v. pag. 7-10).
6) ha riscontrato che dal 13.05.2017 al 18.05.2018, il dott. ha Controparte_1
prelevato – a mezzo bonifici - complessivi € 122.295,60 a titolo di “competenze” quale amministratore giudiziario;
concludendo, testualmente “in considerazione di tanto, nel periodo di gestione del patrimonio dei fratelli il dott. ha CP_2 Controparte_1 prelevato complessivi € 242.117,462 a titolo di compensi, di cui € 119.821,86 accertati dal TU (riferiti al periodo 2014-2016) ed € 122.295,60 accertati dallo Persona_4
scrivente TU per il periodo dal 1.01.2017 al 30.06.2018”(v. pag. 11);
7) analizzando il contratto di appalto effettivamente stipulato con Controparte_6 per la manutenzione dell'appartamento sito in Roma, Via Guattani n. 8, al
[...] corrispettivo di € 28.880 (a corpo) oltre Iva, nonché le fatture emesse per la manutenzione degli appartamenti di Anzio e Roma, ha ritenuto che le spese documentate non possano essere considerate un impoverimento patrimoniale bensì un aumento (o preservazione) del valore degli immobili (v. pag. 16);
8) non ha rinvenuto in atti la documentazione attestante le spese sostenute dal Sig. di complessivi € 30.004,50, le quali, dunque, risultano prive di CP_2
giustificazione (v. pag. 16);
9)analizzando le operazioni svolte sui conti di cui sopra, ha rilevato che:non risultano giustificati l'importo di € 77.889,64 relativamente al conto corrente MP (n.10032.81) e l'importo di € 13.097,92 relativamente al conto corrente IP (n.2035-5) (v. pag. 28 e 31);
10-11) ha riscontrato in atti la presenza di più CCTTUU sul punto e ritiene che tale questione investa aspetti che non richiedono alcun accertamento tecnico;
dunque, si è rimesso alla valutazione del giudicante circa questa violazione (v. pag. 33);
12) parimenti, sulla necessità di autorizzazione per l'iniziativa giudiziaria assunta dal dott. il TU si è rimesso alle valutazioni del giudicante, trattandosi di CP_1
questione che non richiede accertamento tecnico (v. pag. 34);
13) ha ritenuto che, in assenza di prova della richiesta di pagamento di spese legali e di soccombenza, in favore di non possa riconoscersi alcun danno (v. pag. 35). Parte_1
Indi, le parti presentavano le loro osservazioni alla consulenza (v. pag. 36 ss.), alle quali il consulente forniva i dovuti chiarimenti;
nello specifico, relativamente alla violazione:
1-2) il CTP di ribadiva il mancato riscontro alle ripetute richieste di Parte_1
consegna della rendicontazione, di rilascio di informazioni, di produzione degli estratti e documentale avanzate al Dott. chiedendo al TU di chiarire se effettivamente CP_1
il dott. avesse riscontrato o meno le richieste della Sig.ra CP_1 CP_2
In considerazione di quanto sopra, il TU confermava che il Dott. non risulta CP_1
aver puntualmente riscontrato le missive della Sig.ra ed adempiuto agli obblighi di CP_2
rendiconto, comunque sanati in data 25.01.2017 (v. pag. 36);
Di contro, con riferimento alla violazione b), il CTP del Dott. rilevava che CP_1 all'allegato 38 delle memorie vi è prova della trasmissione in data 25.01.2017 del rendiconto della gestione 2014 e 2015 e che all'allegato 39 vi è prova dell'approvazione del rendiconto della gestione 2016 in data 8.06.2017; il TU dichiarava di averne tenuto conto (v. pag. 40);
3-4) il CTP di ribadiva che – a suo parere - la circostanza che il Dott. Parte_1 abbia contattato il notaio rogante l'atto di compravendita di un appartamento CP_1 non in comunione, “eccede tecnicamente il limite” del mandato e chiesto al TU di esprimersi al riguardo, il quale rinviava a quanto già evidenziato nella bozza. (v. pag.
36);
Di contro, il CTP del Dott. rappresentava che, quest'ultimo aveva indetto CP_1
l'assemblea non cambiando l'o.d.g. per impossibilità di modifica in corso (in quanto secondo la dottrina “benchè la norma non parli di convocazione, la preventiva convocazione di tutti i partecipanti alla comunione ritenuta necessaria e, comunque, la tempestività della convocazione va riferita al tempo minimo necessario perché i partecipanti possano prepararsi alla discussione”); sul punto, il TU ribadiva che - agli atti –per quel che rileva, non risulta una successiva convocazione con l'indicazione dell'o.d.g. richiesto dalla Sig.ra con PEC del 2.01.2017 (v. pag. 41); CP_2
5) il CTP di da un lato, non condivideva l'abbattimento del 10% per gli Parte_1
immobili ammobiliati, ritenendo opportuno, al contrario, apportare la maggiorazione del
10% per il pregio dei beni mobili e preziosi ivi contenuti e, dall'altro, chiedeva la quantificazione del danno maturato sino all'attualità.Non avendo in alcun modo documentato e/o giustificato il diverso criterio valutativo proposto, il TU confermava la valutazione effettuata (v. pag. 36).
Il CTP di HDI Assicurazioni S.p.A., di contro, riteneva che il danno dovesse essere ridotto di almeno il 25% (in quanto la locazione ad uno degli eredi ha reso gli incassi più certi, con il vantaggio di preservare gli immobili) e che dovesse essere valutata la tassazione che sarebbe gravata sui canoni, ipotizzata nella misura media del 30%.
Anche in questo caso, il TU non condivideva le motivazioni alla base dell'abbattimento del 25% e, con riferimento alla tassazione e trattandosi di ipotesi soggettive ed anche non verificatesi, confermava quanto rappresentato nella bozza di relazione (v. pag. 39).
Ancora, il CTP del contestava che il TU non aveva stimato correttamente il CP_1
canone di locazione effettivamente esigibile, in quanto aveva omesso di considerare la particolarità degli immobili e di operare il confronto con altri beni simili della zona con canoni noti e recenti;
inoltre,rilevava la mancata valutazione della possibilità di locazione a canone concordato con cedolare secca al 10%, nonché delle eventuali perdite dovute a recesso anticipato o morosità, ricordando altresì che gli immobili erano arredati con oggetti di valore, la cui presenza avrebbe comportato ulteriori costi di trasferimento e custodia in caso di locazione a terzi. Infine, invitava il TU a stimare anche i costi di trasporto, custodia e assicurazione dei beni, oltre alle spese necessarie per sanare irregolarità urbanistiche e catastali e ottenere il certificato di abitabilità. In risposta a tanto, il c.t.u. rappresentava di non aver elementi sufficienti alla stima richiesta, dunque, confermava i valori OMI e della borsa immobiliare (v. pag. 41).
Ed ancora, il CTP di osservava che:i due importi indicati nella tabella Controparte_3
conclusiva, risultavano fuorvianti (ritenendo che la parte prospettica avrebbe dovuto ammontare a complessivi € 84.160,00 e non ad € 113.280,00); essendo il conduttore parte della comunione, nel caso venga riconosciuto il danno per la svalutazione dei canoni si dovrà riconoscerà il danno alla comunione con potenziale doppio vantaggio per il fratello (chiedendo pertanto la quantificazione dell'eventuale danno nella CP_2
misura della metà); non è stata considerata l'ipotesi in cui l'immobile, prima dello scadere dei 4 o 8 anni, venisse assegnato definitivamente al signor o ancora CP_2
venisse rilasciato in ragione di uno sfratto per morosità (o per altri motivi); la somma richiesta concretizzerebbe un ingiustificato arricchimento;
non si è tenuto conto della difficoltà di affittare gli immobili a soggetti terzi non interessati agli arredi, con obbligo per la comunione di sostenere i costi per svuotarli interamente. Il c.t.u. rispondeva che la tabella riepilogativa era stata preceduta dalla seguente conclusione: “In considerazione di quanto sopra il danno accertato alla data della citazione (28.01.2019) ammonta a soli € 29.120 ,00(€ 780*24 mesi + € 400*26 mesi). Il residuo danno è solo potenziale e non ancora interamente patito. Il danno fino alla scadenza del primo rinnovo ammonta a quanto richiesto da parte attrice, ovvero ad €
113.280,00, che l'importo di € 29.120,00 è il danno accertato alla data della citazione
(28.01.2019). L'importo di € 113.280,00 è un'ulteriore ipotesi nel caso in cui si consideri che il contratto venga onorato e rinnovato per altri 4 anni”. È quindi fuor di dubbio che l'importo di € 113.280,00 costituisca l'ulteriore ipotesi – non già relativo al periodo differenziale – ma dall'inizio del contratto fino al termine del rinnovo per ulteriore quadriennio. Sull'attribuzione del danno ai coeredi si è già chiarito in premessa
(v. pag. 44).
6) Su richiesta del CTP di il c.t.u. confermava di aver riscontrato che il Parte_1
dott. aveva prelevato a titolo di compensi, in assenza di provvedimento di CP_1 liquidazione, complessivi € 242.117,46, di cui € 119.821,86 accertati dalla TU
(riferiti al periodo 2014-2016) ed € 122.295,60 accertati dallo scrivente per il Per_4
periodo dal 1.01.2017 al 30.06.2018 (v. pag. 37).
Il CTP di HDI Assicurazioni S.p.A.,sosteneva che la somma di € 31.070,57 doveva essere sottratta all'importo complessivo accertato di € 242.117,46, in quanto dalla ricostruzione effettuata nella bozza di relazione, detto importo è relativo a spese documentate.
Il CTP di osservava che il c.t.u. avrebbe dovuto improntare un proprio CP_1
calcolo del compenso , e non adottare l'importo della TU eseguita in fase cautelare, oltre al fatto che il compenso sarebbe stato approvato nell'assemblea del 8.06.2017.
Risposta del c.t.u. : l'importo di € 119.821,86 di cui alla c.t.u. trova Per_4
giustificazione nei rendiconti del Dott. per il periodo 2014-2016; ne consegue CP_1
che la richiesta espunzione sarebbe in contrasto con quanto rendicontato ed eventuali variazioni dovrebbero essere preventivamente giustificate (v. pag. 40 e 42).
Di contro, il CTP di osservava che sarebbe stato essenziale “aggiungere CP_3
una breve digressione sui compensi spettanti agli amministratori giudiziari in base al
DLgs 14/2010. Il c.t.u. è infatti in possesso di tutto il materiale necessario per valutare
l'esatta entità del patrimonio, anno per anno, ed applicare di conseguenza le tabelle di determinazione dei compensi minimi e massimi”. Il c.t.u. rappresentava che tale questione non rientrava tra i quesiti formulati dal giudicante. 7) Il CTP di ribadiva che non v'è prova che l'importo di € 106.481,76 sia Parte_1
stato effettivamente utilizzato per eseguire le opere di manutenzione straordinaria sugli immobili in questione, chiedendo al c.t.u. i) di indicare se “si tratti o meno, in tutto o in parte, di opere eccedenti l'ordinaria manutenzione” e di confrontare il valore degli immobili prima e dopo i lavori, per accertarne l'eventuale incremento di valore.
Chiarimento del c.t.u. : l'importo di € 106.481,765 risulta documentato da fatture per manutenzione, come già rappresentato dal c.t.u. dott.ssa , oltre ad esser stata Per_4 altresì rappresentata dal Dott. l'urgenza e la necessità dei lavori;
con CP_1 riferimento all'aumento di valore patrimoniale per l'effetto delle manutenzioni è pacifico che un immobile ben tenuto si pone nella parte superiore del range di stima rispetto ad un immobile in cattivo stato di manutenzione;
ne consegue che la manutenzione ha effetto – seppur indiretto – sul valore dell'immobile (v. pag. 37-38);
8) il CTP di ribadiva che trattasi di somme che l'Ing. ha Controparte_1 CP_2
riconosciuto di aver percepito quale rimborso di spese anticipate. Il c.t.u. , non avendo ricevuto documentazione idonea a provare l'inerenza delle spese, confermava quanto rappresentato nella bozza di relazione (v. pag. 42); il CTP di ribadiva la mancanza di terzietà e la potenziale duplicazione CP_3
del danno a vantaggio di uno dei partecipanti alla vertenza,trattandosi di somme trasferite al Sig. (parte della comunione). Il c.t.u. confermava di aver già CP_2
fatto luce in premessa sull'attribuzione del danno ai coeredi (v. pag. 44);
9) il CTP di chiedeva al c.t.u. di includere l'importo di € 7.300,00, Parte_1 imputato alle fatture emesse dalla Cidis perché le fatture in questione “non risultano affatto quietanzate con dicitura “pagato” e quindi ben potrebbero essere ancora da pagare, ed in secondo luogo è del tutto irragionevole il motivo per il quale anziché intestare l'assegno circolare non trasferibile al fornitore, l'amministratore giudiziario abbia spiccato detto assegno in proprio favore per poi girare la somma in pagamento del fornitore stesso”.
Sul punto il c.t.u. , preliminarmente rappresentava che - per mero errore materiale -
l'importo di € 7.300,00 era stato incluso nel riepilogo della violazione;
in secondo luogo, non avendo il CTP fornito elementi idonei a ritenere non quietanzate le fatture, confermava quanto già espresso nella bozza di relazione (v. pag. 38); il Ctp di HDI muoveva la stessa contestazione, ossia l'errata inclusione dell'importo di
€ 7.300,00. Il c.t.u. accoglieva la segnalazione(v. pag. 40); di contro, il CTP di osservava che, l'importo di: - € 393,96 relativo Controparte_1 alle fatture dell'Avv. Verlazza, giustificano l'importo prelevato in quanto “le fatture possono essere emesse prima o contestualmente al pagamento”; - € 15.004,50 è giustificato dall'allegato n. 193 della 2 memoria;
- € 2.000,00 è giustificato, seppur parzialmente (€ 239,72) dalla spesa della multiproprietà di Cortina d'Ampezzo; - €
873,13 è documentato dalle polizze allegate alle precedenti memorie;
- € 1.890,00 è già stato computato nel rendiconto 2016 relativo ai compensi;
- € 1.732,15 (operazione
Banca Unipol), include pagamenti per € 355,11 relativi alle bollette NE e AC, quindi solo parzialmente ingiustificato. Inoltre,aveva evidenziato che tutte le spese 2016 debbono essere sottese al rendiconto 2016 approvato come anche le fatture di CP_6 perché quest'ultime costituenti le opere di ristrutturazione di cui alla violazione n. 7.
Risposta: il c.t.u. condivide che risulta documentato l'importo di € 873,13 (vi sono allegate le polizze) e l'importo di € 355,11 (vi sono bollette NE e AC di quel periodo non computate in precedenza) e ritiene di accogliere le osservazioni sull'importo di €
393,96; le restanti osservazioni non possono essere condivise in quanto: nell'allegato n.
193 vi sono fatture relative al 2015 ed il bonifico in questione è del 23.06.2015 con dicitura “acquisto titoli”; - l'importo di € 239,72 è già computato nell'undicesima operazione quindi non può essere anche ricompreso nell'operazione n. 12; - l'importo di
€ 1.890,00 risulta ulteriore a quanto già percepito come compensi. In conclusione, sarà espunto dal computo finale l'importo di € 1.622,20 oltre all'importo di € 7.300,00
(sommato per mero errore materiale).
Il CTP di riteneva“non adeguatamente valorizzato nelle conclusioni e CP_3 non chiaramente evincibile da una veloce lettura del corpo della bozza” la parte di presunte distrazioni avvenute mediante bonifici addebitati sui conti della comunione e quelle avvenute mediante conti personali del Sul punto, il c.t.u. rinviava a CP_1
quanto già evidenziato nella bozza di relazione (v. pag. 45);
10-11) il CTP di riteneva che il c.t.u. dovesse in ogni caso accertare la mala Parte_1
gestio nella custodia dei beni da parte del Dott. evidenziando che la CP_1 circostanza che vi fossero altri soggetti a detenere le chiavi costituisca un'aggravante e non un'esimente, “confermando o meno il valore già acclarato in precedenti TU, ovvero richiesto dall'attrice”.Il c.t.u. ribadiva quanto precedentemente affermato (v. pag. 38);
12) il CTP di riteneva che “la mancanza della necessaria autorizzazione è Parte_1 stato proprio il motivo, già accertato dal Tribunale (…) che ha determinato l'inammissibilità dell'azione che il ha promosso di sua iniziativa. Quindi è CP_1
già stato acclarato nella indicata sentenza che il era privo di legittimazione a CP_1 proporre l'indicato contenzioso, proprio perché non aveva l'autorizzazione dei comunisti e, nella specie, di;
in ragione di tanto, ha chiesto di indicare Parte_1
l'importo di € 13.430,10 nella tabella finale.
Risposta del TU:dalla dichiarata inammissibilità non è deducibile alcuna colpa del tanto che secondo il Tribunale “non essendo dimostrati i gravi motivi per i CP_1 quali il dott. abbia agito in giudizio contro l'Avv. non può essere CP_1 CP_4 condannato alla rifusione delle spese di lite” (v. pag. 39);
13) il CTP di stante la non produzione del pagamento dei due gradi di Parte_1 giudizio e della TU , riteneva che il c.t.u. dovesse determinare se la somma Per_4
quantificata da parte attrice sia corretta o meno, aggiungendo anche il costo della TU,
“per la sola ipotesi in cui detti creditori richiedessero il pagamento alla comunione di quanto ancora dovuto”.
Risposta del c.t.u. : il dott. ha confermato l'avvenuto pagamento ed il CTP CP_1
non ha fornito alcun elemento per presumere il contrario;
confermava, quindi, quanto rappresentato nella bozza di relazione.
Dunque, è evidente che il TU Prof. ha risposto in modo puntuale e completo a CP_5
tutte le osservazioni formulate dai consulenti di parte: tutte le contestazioni risultano essere state adeguatamente esaminate e confutate.
Infine, il TU ha rassegnato le seguenti considerazioni conclusive: violazione 1-2)sull'obbligo di informazione e di rendiconto: non v'è una specifica corrispondenza tra le richieste della Sig. e le risposte del Dott. Con CP_2 CP_1
riferimento ai rendiconti si evidenzia che nell'ordinanza di misura cautelare viene rappresentato che “lo stesso ha dichiarato che il primo atto di rendiconto è CP_1 datato 25.1.2017”, come anche nelle osservazioni alla bozza del sottoscritto c.t.u. . In atti risulta il verbale dell'8.06.2017 di approvazione del rendiconto 2016, trasmesso a mezzo PEC alla comunione, ma non v'è prova che allegato al verbale vi sia il rendiconto approvato. Pertanto, il c.t.u. conferma che il Dott. non risulta aver CP_1
puntualmente i) riscontrato le missive della Sig.ra e ii) adempiuto agli obblighi di CP_2
rendiconto, comunque sanati in data 25.01.2017;
3-4)sul dovere di diligenza, la buona fede del mandatario e il superamento dei limiti del mandato: è stato riscontrato agli atti che il dott. - all'uopo CP_1
richiesto, non modificava l'ordine del giorno della riunione del 23.01.2017; - non convocava – neanche successivamente – l'assemblea con all'ordine del giorno il punto richiesto da parte attrice;
- ha avuto contatti con l'acquirente, ritenuti necessari per accertare che non venisse leso l'interesse della comunione ereditaria. In considerazione di quanto sopra rappresentato a parere del c.t.u. la documentazione agli atti non è idonea a confermare il superamento dei limiti del mandato mentre attesta la violazione del dovere di diligenza, non essendo poi stata convocata un'assemblea con all'ordine del giorno il punto richiesto da parte attrice;
5) sulla locazione degli immobili della comunione ereditaria siti in Roma e in Anzio al comproprietario Sig. a canone irrisorio: con riferimento alla CP_2 locazione dell'appartamento in Roma, Via Guattani n. 8, risulta esser stato concordato un minor canone di € 780,00 rispetto ai valori di Borsa Immobiliare e di € 1.434,00 rispetto ai valori OMI. Con riferimento alla locazione dell'appartamento in Anzio, Via della Pineta n. 1, risulta esser stato concordato un minor canone di € 400,00 rispetto ai valori di Borsa Immobiliare e di € 737,00 rispetto ai valori OMI. Non risulta dimostrato che i detti minori canoni scaturissero dalle migliori condizioni spuntate sul mercato, laddove non dimostrati gli esperimenti pubblicitari effettuati, ovvero i diversi canali utilizzati. In considerazione di quanto sopra il danno accertato alla data della citazione
(28.01.2019) ammonta a soli € 29.120,00 (€ 780*24 mesi + € 400*26 mesi). Il residuo danno è solo potenziale e non ancora interamente patito. Il danno fino alla scadenza del primo rinnovo ammonta a quanto richiesto da parte attrice, ovvero ad € 113.280,00;
6) sull'attribuzione ed incasso di compensi in assenza di alcuna autorizzazione: risulta che nel periodo di gestione del patrimonio dei fratelli il dott. CP_2 [...] ha prelevato complessivi € 242.117,463 a titolo di compensi in assenza di CP_1
provvedimento di liquidazione. Il c.t.u. non ha ritenuto di apportare le variazioni richieste dal CT del Dott. ,atteso che i compensi percepiti risultano in CP_1 conformità (anche con l'indicazione nella TU rendicontati. Il detto importo Per_4
potrà costituire danno solo per la parte eccedente a quanto effettivamente spettante al professionista, per la cui valutazione - anche sulla base della diligenza spiegata - il sottoscritto TU rimette alla SV Ill.ma;
7) sulle spese per manutenzione straordinaria degli immobili siti in Anzio via della
Pineta 1 e in Roma Via Guattani n. 8: risultano documentate spese per complessivi €
106.481,76 che possono essere considerate in ogni caso motivo di maggior appetibilità sul mercato;
8) sul versamento al Sig. di somme in assenza di giustificazione: non CP_2
risulta in atti documentazione attestante le spese sostenute dal Sig. di CP_2 complessivi € 30.004,50, quindi il suo diritto alla restituzione;
9) sulla riduzione del patrimonio della comunione ereditaria attraverso operazioni sul conto titoli MP, sul conto corrente MP e sul conto corrente IP prive di giustificazione alcuna: risultano non giustificati prelievi e addebiti sui rapporti bancari di complessivi € 82.056,36;
10-11)sui preziosi non rinvenuti alla riconsegna detenuti nella cassetta di sicurezza
e responsabilità dell'amministratore giudiziario per negligente custodia dei beni della comunione:si ritiene che la questione investa aspetti che non richiedono alcun accertamento tecnico;
pertanto, si rimette alla valutazione della SV.Ill.ma;
12) sull'azione giudiziaria proposta nei confronti dell'Avv. in assenza di CP_4
poteri e autorizzazioni: trattasi di questione di tipo giuridico che lo scrivente TU ritiene opportuno rimettere alle valutazioni della S.V. Ill.ma;
13) sui costi del doppio grado cautelare avente ad oggetto la revoca dell'amministratore: il sottoscritto TU, in assenza di prova della richiesta di pagamento di spese legali e di soccombenza alla Sig.ra ritiene non potersi Parte_1
riconoscere in favore di costei alcun danno.
Tanto premesso, il giudicante ritiene di dover integralmente condividere le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, la quale, per completezza dell'analisi, chiarezza espositiva e coerenza logico-giuridica delle conclusioni, appare immune da censure e non contraddetta da elementi di segno contrario idonei a metterne in dubbio la correttezza. Dalla medesima consulenza emerge in modo univoco l'inadempimento dell'amministratore rispetto ai doveri posti a suo carico, nonché la sussistenza di un danno patrimoniale conseguente e del nesso causale che collega tale condotta agli effetti pregiudizievoli accertati, circostanze che, complessivamente considerate, fondano la sua responsabilità risarcitoria nei confronti della comunione. In questa prospettiva, rileva sottolineare che, secondo il criterio del “più probabile che non”, usualmente applicato nell'accertamento della causalità civile, deve ritenersi che, in assenza della mala gestio dell'amministratore, i danni lamentati non si sarebbero prodotti, o comunque non avrebbero assunto la medesima consistenza patrimoniale. La condotta omissiva, pertanto, assurge a concausa efficiente e determinante degli esiti lesivi emersi, confermando ulteriormente l'imputabilità del pregiudizio e l'obbligo di ristoro in capo al convenuto. Passando ora alla determinazione del danno risarcibile, occorre procedere alla liquidazione delle singole poste pregiudizievoli accertate, sulla base delle risultanze peritali e della documentazione agli atti.
Quanto alle violazioni 1, 2, 3 e 4, il TU ha accertato l'inadempimento agli obblighi di informazione (punto 1), di rendiconto (punto 2), nonché la violazione dei doveri di diligenza (punto 3) e buona fede nell'esecuzione del mandato (punto 4). Tali condotte, hanno concorso causalmente a determinare le perdite patrimoniali specificamente quantificate dal c.t.u. , riconducibili alla gestione non trasparente e negligente del patrimonio comune: in particolare, la mancata e tempestiva interlocuzione con i condividenti, l'omesso riscontro alle comunicazioni dell'attrice, l'inadeguata rendicontazione e l'inerzia rispetto alle richieste di convocazione assembleare hanno comportato un deficit informativo e gestionale idoneo a comprimere le facoltà decisionali degli aventi diritto e a pregiudicare l'amministrazione dell'asse, come ricostruito dal c.t.u. . Ne consegue che, il risarcimento relativo a tali violazioni non può essere autonomo ed equitativo, ma deve essere rapportato alle perdite effettivamente accertate in sede peritale, con riferimento alle voci puntualmente indicate nella relazione del c.t.u. .
Per quanto riguarda le singole voci di danno accertate, si rileva che, con riferimento alla locazione degli immobili della comunione ereditaria (violazione 5), il danno effettivamente subito ammonta a € 29.120,00, calcolato sulla base dei minori canoni percepiti, mentre il danno potenziale fino alla scadenza del primo rinnovo degli immobili è stimato in € 113.280,00. Orbene,il giudicante opta per considerare anche tale ultimo importo ai fini del calcolo del risarcimento, ritenendo corretto includere anche la perdita potenziale come calcolata dal consulente.
Per quanto riguarda l'attribuzione e l'incasso di compensi senza alcuna autorizzazione
(violazione 6), risulta che nel periodo di gestione del patrimonio dei fratelli il dott. CP_2 ha percepito complessivamente € 242.117,46. Controparte_1
Quanto alle spese per manutenzione straordinaria degli immobili (violazione 7), risultano documentate spese complessive per € 106.481,76, le quali, pur essendo state sostenute, hanno contribuito a incrementare l'appetibilità degli immobili sul mercato, dunque, tale importo non deve essere incluso nel computo del risarcimento complessivamente dovuto.
Quanto ai versamenti effettuati al Sig. senza adeguata giustificazione CP_2
(violazione 8), il danno ammonta ad € 30.004,50. Quanto alla riduzione del patrimonio della comunione ereditaria mediante operazioni sui conti correnti MP e IP e sul conto titoli MP prive di qualsiasi giustificazione (violazione 9), sono stati accertati prelievi e addebiti per complessivi €
82.056,36.
Le doglianze n. 10 e 11, relative rispettivamente alla mancata riconsegna di preziosi custoditi nella cassetta di sicurezza e alla negligente gestione dei beni mobili, opere d'arte, arredi, argenteria, tappeti e pellicce appartenenti alla comunione ereditaria, trovano parziale riscontro nella documentazione prodotta e nelle risultanze delle varie consulenze tecniche d'ufficio e di parte. Dagli atti emerge, infatti, che il quale CP_1 amministratore giudiziario, non ha fornito idonea prova dell'avvenuta custodia e della tutela della integrità dei beni affidatigli, né elementi oggettivi tali da giustificare lo smarrimento dei preziosi e l'ammanco di numerosi beni mobili.
Le diverse CCTTUU richiamate in causa, pur qualificando le questioni come non strettamente tecniche, hanno evidenziato la negligenza nella gestione e nella vigilanza del patrimonio comune, mentre la deduzione difensiva secondo cui più persone disponevano delle chiavi o delle credenziali di accesso non appare sufficiente ad escludere la responsabilità dell'amministratore, ma semmai conferma un difetto di controllo.
Tenuto conto delle perizie già agli atti, delle stime prodotte e della natura complessivamente equitativa della valutazione, appare ragionevole stimare il danno complessivamente riconducibile alle violazioni n. 10 e 11 in € 30.000,00, somma che tiene conto sia della perdita del girocollo d'oro, sia della diminuzione patrimoniale connessa alla sottrazione dei beni mobili, arredi e opere d'arte.
Diversamente, la violazione n. 12, concernente l'azione giudiziaria intrapresa nei confronti dell'avv. senza le necessarie autorizzazioni, non risulta supportata da CP_4
elementi probatori idonei a dimostrare un effettivo pregiudizio patrimoniale.
Il c.t.u. ha infatti precisato che la questione presenta natura meramente giuridica e documentale, senza indicare alcuna quantificazione concreta del danno;
pertanto, in assenza di riscontri oggettivi, non può riconoscersi alcun risarcimento a tale titolo.
In merito alla violazione n. 13, concernente l'addebito ingiustificato ad dei Parte_1 costi del doppio grado cautelare avente ad oggetto la revoca dell'amministratore, rileva il decidente che – allo stato – non risulta prova di alcun pagamento, dunque, in punto di spese si procederà in dispositivo. Dunque, considerando le voci accertate, il danno certo e quantificato, subito dalla comunione, ammonta a complessivi € 497.458,32(€ 113.280,00 + € 242.117,46 + €
30.004,50 + € 82.056,36 + 30.000,00); su tale importo vanno fatti decorrere gli interessi legali dalla pubblicazione al saldo.
Per quanto concerne la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto lo CP_1
stesso ha chiesto l'accertamento, e conseguentemente invocato, la declaratoria di debenza in suo favore della somma di € 229.617,46, quale corrispettivo a titolo di compensi professionali dovuti in ragione dell'attività svolta in qualità di amministratore giudiziario della comunione ereditaria tra e Pt_1 CP_2
Tanto premesso, in primo luogo, occorre evidenziare che il convenuto era CP_1 stato investito dell'incarico di amministratore della comunione in forza di nomina giudiziale: ne consegue che, cessato l'ufficio per effetto della revoca, l'eventuale compenso dovuto – ove spettante – avrebbe dovuto essere tempestivamente richiesto nelle forme di cui all'art. 1709 c.c. e, comunque, subordinato alla preventiva determinazione da parte dell'autorità giudiziaria procedente.
Ed infatti, come anticipato, la liquidazione unilaterale del proprio compenso, effettuata in assenza di qualsiasi autorizzazione giudiziale o consenso espresso dei condividenti, costituisce violazione grave delle regole che presidiano l'amministrazione di beni comuni e rende inammissibile la pretesa azionata in via riconvenzionale.
In secondo luogo – e ciò assume rilievo dirimente – è emerso in atti che il ha CP_1 già provveduto ad autoliquidarsi e percepire somme per un importo pari a € 242.117,46, cioè in misura persino superiore a quella oggetto della sua stessa domanda (€
229.617,46). Tale circostanza incide radicalmente sulla fondatezza della pretesa, posto che non solo difetta il titolo legittimante la richiesta giudiziale, ma risulta altresì documentalmente provato che il convenuto ha già introitato somme superiori a quelle che oggi assume di dovergli essere corrisposte.
In ogni caso, quand'anche si volesse scrutinare nel merito la domanda riconvenzionale, la stessa si appalesa infondata, in quanto, alla luce del gravissimo inadempimento accertato – consistito nella violazione degli obblighi di correttezza, diligenza e rendicontazione, nonché nell'appropriazione di denaro comune senza autorizzazione – il ha irrimediabilmente perso ogni diritto a percepire compensi per l'attività CP_1
svolta. Secondo i principi generali in tema di mandato – applicabili analogicamente nel caso che ci occupa - la retribuzione è dovuta solo in presenza di un adempimento diligente e trasparente e non può essere riconosciuta a chi abbia compromesso, con la propria condotta, l'interesse dell'amministrati e della comunione.
Il venir meno del presupposto funzionale dell'incarico – per condotta contraria ai doveri fondamentali di lealtà e buona fede – preclude in radice la spettanza di qualsivoglia compenso, determinando semmai un obbligo restitutorio in capo al gestore inadempiente. Ne deriva, pertanto, che la domanda riconvenzionale deve essere integralmente rigettata, sia perché incompatibile con l'avvenuta indebita percezione di somme superiori a quelle richieste, sia perché proposta in palese difetto dei requisiti oggettivi e soggettivi che condizionano il diritto al compenso dell'amministratore della comunione ereditaria. .
Occorre adesso analizzare le sole domande di garanzia proposte nei confronti delle
Assicurazioni, in quanto relativamente al danno patito dalla comunione relativamente alle somme devolute al correntista si è già chiarito. CP_2
Orbene, quanto alla domanda di manleva spiegata nei confronti di HDI
ASSICURAZIONI S.P.A., come precisato in premessa,essa Assicurazione eccepiva: a)
l'infondatezza della domanda attorea;
b) l'inammissibilità della domanda di garanzia in ragione dell'inoperatività della polizza invocata per l'esercizio dell'attività professionale contestata (amministratore di comunione ereditaria); c)operatività della garanzia a secondo rischio in presenza di altre coperture assicurative.
Di contro, quanto alla domanda di garanzia proposta nei confronti di
[...]
, la Compagnia eccepiva: a) infondatezza della domanda attorea;
CP_3
b) inoperatività della polizza in quanto (1) non opererebbe in relazione ad attività diverse da quelle indicate (amministratore di condominio) (2) le richieste di risarcimento sarebbero state formulate in un periodo antecedente alla decorrenza della polizza, trattandosi di una copertura assicurativa secondo il modello claims made; c) decadenza dal diritto all'indennizzo in ragione della tardiva denuncia del sinistro da parte dell'assicurato; d) esistenza di massimali contrattualmente previsti che limiterebbero l'operatività della garanzia.
Entrambe le domande sono infondate.
In via preliminare, rileva il decidente che, ai sensi del principio della ragione più liquida, il giudizio può essere definito sulla base della questione che risulta di più agevole e immediata soluzione, prescindendo dall'esame delle ulteriori eccezioni o questioni di rito o di merito dedotte dalle parti. Applicando tale principio al caso di specie, risulta assorbente l'assunto secondo cui le coperture assicurative non opererebbero con riferimento ai fatti commessi dolosamente dall'assicurato.
Invero, tanto la polizza HDI all'art. 2.10, lett. b), n. 5, quanto la polizza , CP_3 all'art. III, n. 6, delle condizioni generali di assicurazione, prevedono espressamente l'esclusione della garanzia per le richieste di risarcimento causate, connesse o conseguenti a frode o atto doloso posto in essere dall'assicurato: ne consegue che, la natura dolosa delle condotte poste in essere dall'amministratore, come accertata in atti, costituisce elemento dirimente che rende le clausole di esclusione immediatamente operative, con conseguente inoperatività di entrambe le coperture assicurative.
Peraltro, l'operatività delle coperture assicurative risulterebbe comunque esclusa anche sotto altro profilo, in quanto le polizze in questione prevedevano la garanzia unicamente per l'attività di amministratore di condomìni. Sul punto, va ricordato che la figura dell'amministratore condominiale è comunemente equiparata, in via analogica, a quella del mandatario ai sensi degli artt. 1703 ss. c.c., con la conseguenza che egli agisce nei limiti del mandato ricevuto e nell'interesse dei condomini: dunque, le attività di gestione immobiliare, patrimoniale o fiduciaria svolte per conto di terzi esulano da tali limiti e non rientrano nell'ambito oggettivo della copertura assicurativa stipulata per l'attività di amministratore condominiale.
A ciò consegue che, anche a voler prescindere dalle considerazioni già svolte in ordine alla natura dolosa delle condotte, per poter beneficiare della manleva il convenuto avrebbe dovuto – a priori - richiedere un'apposita estensione della garanzia CP_1 all'incarico giudiziale ricevuto ovvero stipulare una distinta polizza specificamente dedicata a tali attività.
In conclusione, il risarcimento dovuto dal per i pregiudizi causati alla CP_1 comunione ereditaria è pari ad € 497.458,32; relativamente a tale aspetto, precisa il CP_2
decidente che, sebbene la comunione ereditaria risulti ormai sciolta a seguito della divisione dei lotti, i fatti dannosi accertati si sono verificati nel periodo in cui essa era ancora in essere. Pertanto, il relativo credito risarcitorio deve essere riferito originariamente alla comunione e successivamente ripartito tra gli ex coeredi in proporzione delle rispettive quote ereditarie, in quanto la perdita patrimoniale ha inciso sull'intero compendio comune.
Le spese del presente giudizio, secondo il principio della soccombenza, sono poste a carico del convenuto e sono liquidate come da dispositivo, in base ai criteri CP_1
medi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato, tenuto conto dello scaglione di riferimento del decisum e non del disputatum (scaglione da euro 260.001,00 a euro
520.000,00) nonché del numero e dell'importanza delle questioni trattate, e sono liquidate come in dispositivo .
Parimenti, le spese del giudizio cautelare devono essere poste a carico del convenuto in quanto soccombente finale e sono liquidate come da dispositivo, in base ai CP_1
criteri medi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato, tenuto conto dello scaglione di riferimento del decisum e non del disputatum (da euro 260.001,00 a euro 520.000,00) del numero e dell'importanza delle questioni trattate e sono liquidate come in atti.
Quanto alle chiamate di terzo spiegate nei confronti di HDI ASSICURAZIONI S.p.a. e
, deve farsi parimenti applicazione del principio di Controparte_3
soccombenza.
Quanto alle spese processuali sostenute da l'odierno giudicante, pur CP_2
riconoscendo che le somme liquidate a titolo di risarcimento comprendono voci a suo favore, in quanto costituenti ristoro del danno subito dalla comunione ereditaria nel suo complesso (a cui, seppur in minima parte, ha contribuito), resta fermo che esso chiamato ha successivamente assunto una posizione processuale autonoma: ed infatti, lungi dal limitarsi a resistere alla chiamata in garanzia, ha depositato atto di intervento ad excludendum facendo proprie le domande dell'attrice e ponendosi, quindi, Parte_1 in contrapposizione all'amministratore chiamante. Tale comportamento rende CP_2
responsabile, quanto meno in parte, delle spese processuali relative alla sua
[...]
partecipazione al giudizio, che pertanto devono gravare su di lui anche in via solidale con l'amministratore, senza che il beneficio derivante dal risarcimento precluda tale obbligo.
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono poste definitivamente a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara la responsabilità di e, per l'effetto, condanna lo Controparte_1
stesso al pagamento dell'importo complessivo di € 497.458,32 in favore degli ex comunisti della comunione ereditaria Celli, in solido tra loro, in proporzione delle rispettive quote, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo , a titolo di risarcimento del danno, ; b) rigetta la domanda riconvenzionale di pagamento del compenso formulata dal convenuto CP_1
c) rigetta tutte le domande di garanzia;
d) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in Controparte_1
favore di HDI Assicurazioni s.p.a. e , che liquida Parte_1 Controparte_3 nell'importo di € 22.457,00 per ciascuna parte oltre 15% per rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, e rimborso del contributo unificato per con Parte_1
distrazione in favore dell'avv. IL RI quanto alle spese di;
Controparte_3
e) compensa le spese di lite relativamente alla posizione di CP_2
f) condanna al pagamento delle spese di lite della fase cautelare, Controparte_1 che liquida nell'importo di € 11.766,00 oltre 15% per rimborso spese generali, IVA ,
CPA come per legge in favore di ciascuna delle parti costituite, nonchè rimborso del contributo unificato per Parte_1
g) pone le spese della TU definitivamente a carico di Controparte_1
Così deciso in Roma il 10 novembre 2025.
Il Giudice Unico
Amelia Pellettieri
Sentenza redatta con la collaborazione della Funzionaria UPP Dott.ssa Giovanna Vetere