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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/11/2025, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
RG n. 5198/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Nicole Cefis, nella causa iscritta al n. 5198 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da:
- nata il [...] a [...]/SP, Brasile ed ivi residente Persona_1
in via Ataliba Vieira, San Paolo/SP, Brasile;
- nata il [...] a [...]/SP, Brasile ed ivi residente in [...]
Ataliba Vieira, San Paolo/SP, Brasile;
- minore rappresentato dal genitore nato Controparte_1 Persona_2
il 16/02/2018 a San Paolo/SP, Brasile ed ivi residente in via Ataliba Vieira, San Paolo/SP, Brasile;
- , nato il [...] a [...]/SP, Brasile ed ivi residente Persona_3
in via Francisco Peixoto Bizerra, San Paolo/SP, Brasile;
- , minore rappresentato dai genitori Controparte_2 Persona_3
e nato il [...] a [...]/SP, Brasile ed ivi
[...] Persona_4
residente in via Francisco Peixoto Bizerra, San Paolo/SP, Brasile;
- , nata il [...] a [...]/SP, Brasile ed ivi residente Controparte_3
in via Francisco Peixoto Bizerra, San Paolo/SP, Brasile;
- , nata il [...] a [...]/SP, Brasile ed ivi residente in Persona_5
via Francisco Peixoto Bizerra, San Paolo/SP, Brasile;
- , minore rappresentato dai genitori Persona_6 [...]
e , nato il [...] a [...]/SP, Persona_5 Persona_7
Brasile ed ivi residente in via Francisco Peixoto Bizerra, San Paolo/SP, Brasile;
- , minore rappresentato dai genitori Controparte_4 Persona_5
e , nata il [...] a [...]/SP, Brasile ed ivi
[...] Persona_7
1 residente in via Francisco Peixoto Bizerra, San Paolo/SP, Brasile;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv.
US EL giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati unitamente al predetto procuratore presso il suo Studio sito in Roma, alla Via Crescenzio n. 25, PEC:
Email_1
[...]
nei confronti di
, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per Controparte_5 legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso la quale è elettivamente domiciliato in Cagliari, alla via Nuoro n. 50 resistente
e
MINISTERO in sede CP_6
INTERVENIENTE EX LEGE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Controparte_5
chiedendo che venisse loro riconosciuta e dichiarata la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di (o o , cittadina italiana emigrata Persona_8 Persona_9 Persona_10
in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
In virtù di quanto dichiarato dai ricorrenti e della documentazione allegata al ricorso risulta così ricostruita la linea di discendenza:
- in data 01/10/1947, da genitori italiani, nasceva in Italia, nel Comune di Villamassargia (CA),
cittadina italiana1; Persona_8
- in data 25/11/1982, contraeva matrimonio con . Dall'unione Persona_8 Persona_11
tra i predetti erano nati, in Brasile, gli odierni ricorrenti:
I. il 26/11/1975; Persona_1
II. , il 20/12/1979; Persona_3
III. , il 14/06/1988; Persona_5
I - in data 14/09/1991, contraeva matrimonio con Persona_1 Persona_12
(in virtù del matrimonio ella passava a chiamarsi , e dalla loro unione Persona_1
nasceva in Brasile, in data 27/12/1991, odierna ricorrente; Persona_2
- dall'unione tra la citata e nasceva in Persona_2 Persona_13
Brasile, in data 16/02/2018, odierno ricorrente. Successivamente, in data Controparte_1
24/11/2021, la predetta otteneva l'affidamento esclusivo del figlio, Persona_2 [...]
CP_1
II
- dall'unione tra il citato e nasceva in Persona_3 Persona_14
Brasile, in data 07/10/2001, , odierna ricorrente; Controparte_3
- dall'unione tra il citato e nasceva in Brasile, in Persona_3 Persona_4
data 03/04/2016, , odierno ricorrente; Controparte_2
III
- dall'unione tra citata e nascevano Persona_5 Persona_7 [...]
, nato in [...] il [...], e , nata Persona_6 Controparte_4
in Brasile il 13/07/2015, odierni ricorrenti.
Sulla richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis gli istanti hanno dedotto, in sintesi, quanto segue.
“Nel nostro ordinamento, già la legge organica sulla cittadinanza n. 555 del 16.06.1912 sanciva il diritto ad acquisire la cittadinanza italiana per la prole nata all'estero da padre cittadino italiano, principio che trova continuità nella vigente normativa di cui alla Legge n. 91 del 05.02.1992, in forza della quale ha diritto ad acquisire la cittadinanza italiana la prole nata all'estero da genitore cittadino italiano.
Sulla scorta di tale principio, la prole di cittadino italiano, emigrato all'estero, in ipotesi di mancata naturalizzazione straniera, può rivendicare a sua volta le origini italiane del genitore. Ne consegue che tutti i discendenti di prima, seconda, terza generazione ed oltre, di cittadini italiani emigrati all'estero, sono da considerarsi a tutti gli effetti cittadini italiani e potranno ottenere il. riconoscimento della cittadinanza italiana per esserne pacificamente titolari per nascita e sin dalla nascita.
Nel caso di specie, ricostruito in premessa l'albero genealogico, la ricorrente risulta diretta discendente della Sig.ra cittadina italiana, emigrata in Brasile, dove vive senza Persona_8
aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana e senza essersi naturalizzata cittadina brasiliana.
La Sig.ra dunque, non ha mai rinunciato o perso la cittadinanza italiana e, Persona_8 conseguentemente, l'ha trasmessa “iure sanguinis” ai propri discendenti.”
3 I ricorrenti hanno inoltre dichiarato e documentato di aver inoltrato “domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis al competente Ufficio Consolare di San Paolo del Brasile (doc.
16). Tuttavia, le richieste degli odierni ricorrenti risultano, allo stato, inevase, avendo gli interessati ricevuto comunicazione da parte dell'Ufficio competente dell'inserimento in lista d'attesa per l'anno
2023. Allo stato, invero, risultano ancora in fase di convocazione i richiedenti inseriti nelle liste d'attesa nell'anno 2011 e 2012, come pubblicato sul sito del Consolato interessato (doc. 17). Pertanto, le convocazioni per gli anni successivi (dal 2013 in poi) non avverranno prima che trascorra ancora lunghissimo tempo.”. Ciò ha indotto gli istanti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
I ricorrenti hanno dunque concluso per l'esistenza di una catena di discendenza diretta ininterrotta dalla quale era dato inferire la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Con memoria di costituzione depositata in data 03.11.2023 si è costituito in giudizio il , CP_5
rilevando che la controparte deve provare gli elementi costitutivi della domanda, e chiedendo la compensazione delle spese.
In particolare, il ha richiamato i principi espressi dalla Suprema Corte con la sentenza n. CP_5
4466/2009, secondo cui alle donne che, in vigenza dell'art. 10 della legge 555/1912, avevano perso la cittadinanza italiana per effetto del matrimonio con cittadini stranieri (contratto anche antecedentemente all'entrata in vigore della Costituzione), può essere riconosciuto dall'Autorità giudiziaria il possesso della cittadinanza italiana a decorrere dal 1° gennaio 1948. Conseguentemente, il ha rilevato la propria impossibilità a far luogo alla diretta applicazione di tali principi in CP_5
materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, in assenza di un intervento del legislatore, essendo legata alla lettera di una disposizione ancora vigente.
***
Preliminarmente si rileva che con il D.L. n. 36 del 28.03.2025, convertito con modificazioni dalla L.
n. 74 del 23.05.2025, recante: «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza», sono state introdotte delle modifiche alla disciplina della cittadinanza contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992. L'art. 1, comma 1, lett. b) del citato Decreto Legge dispone che la nuova disciplina si applica alle domande di accertamento della cittadinanza presentate a far data dal 28.03.2025, mentre alle domande precedenti continuerà ad applicarsi la disciplina previgente contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992.
Nel presente giudizio, la domanda giudiziale è stata presentata in data 21.07.2023, pertanto si applica la disciplina contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992, nella versione precedente alla riforma.
Ciò premesso, nel merito, giova in primo luogo ricordare il principio espresso in materia di cittadinanza italiana per iure sanguinis dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui
“nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario
4 iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.” (Cass. Civ. SS. U. sentenza n. 25317 del 24.08.2022).
Si osserva, inoltre, venendo al caso di specie, che (spostata con Persona_8 Persona_11
il 25/11/1982) e (sposata con il
[...] Persona_1 Persona_12
14/09/1991), cittadine italiane, non hanno perduto lo status di cittadine italiane per effetto del matrimonio con i sopra indicati cittadini brasiliani. Invero, pur avendo contratto matrimonio durante la vigenza della legge n. 555/1912 2, le medesime hanno mantenuto la cittadinanza italiana in forza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 10, 3° comma, della citata legge, pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 87/75, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza volontà di questa.
Ciò premesso, la linea di discendenza indicata dai ricorrenti ha trovato esatto riscontro nella documentazione prodotta.
I ricorrenti hanno infatti provato per tabulas di essere discendenti diretti di (o Persona_8 [...]
o , cittadina italiana, nata a Villamassargia (CA) il 01/10/1947, la Persona_9 Persona_10
quale non risulta abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come documentato dal
Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato in data 10 marzo 2023 dal Ministero della
Giustizia e Pubblica Sicurezza Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento
Migrazioni, prodotto anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (doc. 2).
Provata la discendenza diretta da cittadina italiana, è all'evidenza provato l'acquisto iure sanguinis della cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti.
Conseguentemente, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini dalla nascita.
Si ritiene di compensare le spese processuali tra le parti in ragione della sostanziale impossibilità dell'Amministrazione nel gestire il considerevolissimo numero di pratiche in materia di riconoscimento della cittadinanza in tempi adeguati, rendendosi per ciò solo necessario il ricorso alla via giurisdizionale.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Cagliari, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Nicole Cefis:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti Persona_1
Persona_2 Controparte_1 Persona_3 CP_2
[...] Controparte_3 Persona_5 Persona_6
e in epigrafe compiutamente
[...] Controparte_4
generalizzati, sono cittadini italiani;
- dispone la trasmissione della presente sentenza al , e per esso Controparte_5 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché proceda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone suindicate, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente le spese tra le parti.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Cagliari, 28/11/2025
Il Giudice
(Nicole Cefis)
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La Sig.ra mai è stata naturalizzata cittadina brasiliana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione Per_5 rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia, Dipartimento Migrazioni, in atti.
2 2 L'art. 10, 3° comma, della legge 555/1912 disponeva che “La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi.”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Nicole Cefis, nella causa iscritta al n. 5198 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da:
- nata il [...] a [...]/SP, Brasile ed ivi residente Persona_1
in via Ataliba Vieira, San Paolo/SP, Brasile;
- nata il [...] a [...]/SP, Brasile ed ivi residente in [...]
Ataliba Vieira, San Paolo/SP, Brasile;
- minore rappresentato dal genitore nato Controparte_1 Persona_2
il 16/02/2018 a San Paolo/SP, Brasile ed ivi residente in via Ataliba Vieira, San Paolo/SP, Brasile;
- , nato il [...] a [...]/SP, Brasile ed ivi residente Persona_3
in via Francisco Peixoto Bizerra, San Paolo/SP, Brasile;
- , minore rappresentato dai genitori Controparte_2 Persona_3
e nato il [...] a [...]/SP, Brasile ed ivi
[...] Persona_4
residente in via Francisco Peixoto Bizerra, San Paolo/SP, Brasile;
- , nata il [...] a [...]/SP, Brasile ed ivi residente Controparte_3
in via Francisco Peixoto Bizerra, San Paolo/SP, Brasile;
- , nata il [...] a [...]/SP, Brasile ed ivi residente in Persona_5
via Francisco Peixoto Bizerra, San Paolo/SP, Brasile;
- , minore rappresentato dai genitori Persona_6 [...]
e , nato il [...] a [...]/SP, Persona_5 Persona_7
Brasile ed ivi residente in via Francisco Peixoto Bizerra, San Paolo/SP, Brasile;
- , minore rappresentato dai genitori Controparte_4 Persona_5
e , nata il [...] a [...]/SP, Brasile ed ivi
[...] Persona_7
1 residente in via Francisco Peixoto Bizerra, San Paolo/SP, Brasile;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv.
US EL giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati unitamente al predetto procuratore presso il suo Studio sito in Roma, alla Via Crescenzio n. 25, PEC:
Email_1
[...]
nei confronti di
, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per Controparte_5 legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso la quale è elettivamente domiciliato in Cagliari, alla via Nuoro n. 50 resistente
e
MINISTERO in sede CP_6
INTERVENIENTE EX LEGE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Controparte_5
chiedendo che venisse loro riconosciuta e dichiarata la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di (o o , cittadina italiana emigrata Persona_8 Persona_9 Persona_10
in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
In virtù di quanto dichiarato dai ricorrenti e della documentazione allegata al ricorso risulta così ricostruita la linea di discendenza:
- in data 01/10/1947, da genitori italiani, nasceva in Italia, nel Comune di Villamassargia (CA),
cittadina italiana1; Persona_8
- in data 25/11/1982, contraeva matrimonio con . Dall'unione Persona_8 Persona_11
tra i predetti erano nati, in Brasile, gli odierni ricorrenti:
I. il 26/11/1975; Persona_1
II. , il 20/12/1979; Persona_3
III. , il 14/06/1988; Persona_5
I - in data 14/09/1991, contraeva matrimonio con Persona_1 Persona_12
(in virtù del matrimonio ella passava a chiamarsi , e dalla loro unione Persona_1
nasceva in Brasile, in data 27/12/1991, odierna ricorrente; Persona_2
- dall'unione tra la citata e nasceva in Persona_2 Persona_13
Brasile, in data 16/02/2018, odierno ricorrente. Successivamente, in data Controparte_1
24/11/2021, la predetta otteneva l'affidamento esclusivo del figlio, Persona_2 [...]
CP_1
II
- dall'unione tra il citato e nasceva in Persona_3 Persona_14
Brasile, in data 07/10/2001, , odierna ricorrente; Controparte_3
- dall'unione tra il citato e nasceva in Brasile, in Persona_3 Persona_4
data 03/04/2016, , odierno ricorrente; Controparte_2
III
- dall'unione tra citata e nascevano Persona_5 Persona_7 [...]
, nato in [...] il [...], e , nata Persona_6 Controparte_4
in Brasile il 13/07/2015, odierni ricorrenti.
Sulla richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis gli istanti hanno dedotto, in sintesi, quanto segue.
“Nel nostro ordinamento, già la legge organica sulla cittadinanza n. 555 del 16.06.1912 sanciva il diritto ad acquisire la cittadinanza italiana per la prole nata all'estero da padre cittadino italiano, principio che trova continuità nella vigente normativa di cui alla Legge n. 91 del 05.02.1992, in forza della quale ha diritto ad acquisire la cittadinanza italiana la prole nata all'estero da genitore cittadino italiano.
Sulla scorta di tale principio, la prole di cittadino italiano, emigrato all'estero, in ipotesi di mancata naturalizzazione straniera, può rivendicare a sua volta le origini italiane del genitore. Ne consegue che tutti i discendenti di prima, seconda, terza generazione ed oltre, di cittadini italiani emigrati all'estero, sono da considerarsi a tutti gli effetti cittadini italiani e potranno ottenere il. riconoscimento della cittadinanza italiana per esserne pacificamente titolari per nascita e sin dalla nascita.
Nel caso di specie, ricostruito in premessa l'albero genealogico, la ricorrente risulta diretta discendente della Sig.ra cittadina italiana, emigrata in Brasile, dove vive senza Persona_8
aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana e senza essersi naturalizzata cittadina brasiliana.
La Sig.ra dunque, non ha mai rinunciato o perso la cittadinanza italiana e, Persona_8 conseguentemente, l'ha trasmessa “iure sanguinis” ai propri discendenti.”
3 I ricorrenti hanno inoltre dichiarato e documentato di aver inoltrato “domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis al competente Ufficio Consolare di San Paolo del Brasile (doc.
16). Tuttavia, le richieste degli odierni ricorrenti risultano, allo stato, inevase, avendo gli interessati ricevuto comunicazione da parte dell'Ufficio competente dell'inserimento in lista d'attesa per l'anno
2023. Allo stato, invero, risultano ancora in fase di convocazione i richiedenti inseriti nelle liste d'attesa nell'anno 2011 e 2012, come pubblicato sul sito del Consolato interessato (doc. 17). Pertanto, le convocazioni per gli anni successivi (dal 2013 in poi) non avverranno prima che trascorra ancora lunghissimo tempo.”. Ciò ha indotto gli istanti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
I ricorrenti hanno dunque concluso per l'esistenza di una catena di discendenza diretta ininterrotta dalla quale era dato inferire la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Con memoria di costituzione depositata in data 03.11.2023 si è costituito in giudizio il , CP_5
rilevando che la controparte deve provare gli elementi costitutivi della domanda, e chiedendo la compensazione delle spese.
In particolare, il ha richiamato i principi espressi dalla Suprema Corte con la sentenza n. CP_5
4466/2009, secondo cui alle donne che, in vigenza dell'art. 10 della legge 555/1912, avevano perso la cittadinanza italiana per effetto del matrimonio con cittadini stranieri (contratto anche antecedentemente all'entrata in vigore della Costituzione), può essere riconosciuto dall'Autorità giudiziaria il possesso della cittadinanza italiana a decorrere dal 1° gennaio 1948. Conseguentemente, il ha rilevato la propria impossibilità a far luogo alla diretta applicazione di tali principi in CP_5
materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, in assenza di un intervento del legislatore, essendo legata alla lettera di una disposizione ancora vigente.
***
Preliminarmente si rileva che con il D.L. n. 36 del 28.03.2025, convertito con modificazioni dalla L.
n. 74 del 23.05.2025, recante: «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza», sono state introdotte delle modifiche alla disciplina della cittadinanza contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992. L'art. 1, comma 1, lett. b) del citato Decreto Legge dispone che la nuova disciplina si applica alle domande di accertamento della cittadinanza presentate a far data dal 28.03.2025, mentre alle domande precedenti continuerà ad applicarsi la disciplina previgente contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992.
Nel presente giudizio, la domanda giudiziale è stata presentata in data 21.07.2023, pertanto si applica la disciplina contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992, nella versione precedente alla riforma.
Ciò premesso, nel merito, giova in primo luogo ricordare il principio espresso in materia di cittadinanza italiana per iure sanguinis dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui
“nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario
4 iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.” (Cass. Civ. SS. U. sentenza n. 25317 del 24.08.2022).
Si osserva, inoltre, venendo al caso di specie, che (spostata con Persona_8 Persona_11
il 25/11/1982) e (sposata con il
[...] Persona_1 Persona_12
14/09/1991), cittadine italiane, non hanno perduto lo status di cittadine italiane per effetto del matrimonio con i sopra indicati cittadini brasiliani. Invero, pur avendo contratto matrimonio durante la vigenza della legge n. 555/1912 2, le medesime hanno mantenuto la cittadinanza italiana in forza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 10, 3° comma, della citata legge, pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 87/75, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza volontà di questa.
Ciò premesso, la linea di discendenza indicata dai ricorrenti ha trovato esatto riscontro nella documentazione prodotta.
I ricorrenti hanno infatti provato per tabulas di essere discendenti diretti di (o Persona_8 [...]
o , cittadina italiana, nata a Villamassargia (CA) il 01/10/1947, la Persona_9 Persona_10
quale non risulta abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come documentato dal
Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato in data 10 marzo 2023 dal Ministero della
Giustizia e Pubblica Sicurezza Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento
Migrazioni, prodotto anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (doc. 2).
Provata la discendenza diretta da cittadina italiana, è all'evidenza provato l'acquisto iure sanguinis della cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti.
Conseguentemente, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini dalla nascita.
Si ritiene di compensare le spese processuali tra le parti in ragione della sostanziale impossibilità dell'Amministrazione nel gestire il considerevolissimo numero di pratiche in materia di riconoscimento della cittadinanza in tempi adeguati, rendendosi per ciò solo necessario il ricorso alla via giurisdizionale.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Cagliari, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Nicole Cefis:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti Persona_1
Persona_2 Controparte_1 Persona_3 CP_2
[...] Controparte_3 Persona_5 Persona_6
e in epigrafe compiutamente
[...] Controparte_4
generalizzati, sono cittadini italiani;
- dispone la trasmissione della presente sentenza al , e per esso Controparte_5 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché proceda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone suindicate, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente le spese tra le parti.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Cagliari, 28/11/2025
Il Giudice
(Nicole Cefis)
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La Sig.ra mai è stata naturalizzata cittadina brasiliana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione Per_5 rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia, Dipartimento Migrazioni, in atti.
2 2 L'art. 10, 3° comma, della legge 555/1912 disponeva che “La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi.”.