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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/05/2025, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6489/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – opposizione a decreto ingiuntivo – vendita di cose mobili
TRA
, rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Filippo Fiore, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
(GIÀ ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 Controparte_2
Giuseppina Antonia Di Stano, come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.03.2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la ditta Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 2197/15 emessa
[...] dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 567/12 reso dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore in data 14.02.2012 e notificato dalla (già il CP_1 Controparte_2 successivo 04.04.2012, per la somma di euro 4.455,11 oltre accessori, deducendo a motivi l'erronea e falsa applicazione delle norme in materia di onere della prova e di imputazione dei pagamenti, nonché l'erronea valutazione e l'insufficiente e contraddittoria motivazione riguardo alle prove documentali acquisite in giudizio e segnatamente al pagamento della somma di euro 3382,54 portata dall'assegno bancario tratto sul Monte dei Paschi di
Siena in data 20.04.2010. Per tali motivi chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza, con revoca del decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del credito di euro 4.455,11 invocato dalla in base alle fatture CP_1 indicate in monitorio emesse per prestazioni di beni e servizi in favore ditta
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 in subordine ridurre il credito portato Parte_1 dal decreto ingiuntivo opposto, imputando il pagamento della somma di euro
3382,54 portata dall'assegno bancario tratto sul Monte dei Paschi di Siena in data 20.04.2010, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Costituitasi in giudizio, l'appellata esponeva che l'assegno incassato da essa il 20.04.2012, era a copertura di diverse e precedenti CP_1 forniture eseguite da in favore della ditta in CP_1 Parte_1 quanto successivamente la stessa opponente si era rifornita dall'opposta di altro materiale, ossia quello di cui alle fatture nn. 4779-5192-5930-5931-
5936-6702-6703- 6704-7408-7409-7410, tutte dell'anno 2009, dedotta la nota di credito n° 321/2010, come da schede contabili anni 2009 e 2010 prodotte Contr in primo grado. Precisava che l'assegno tratto sulla e acquisito in data
20.04.2010 alla contabilità della (oggi a Controparte_2 CP_1 seguito di fusione per incorporazione) era di importo di euro 3.377,89 diverso rispetto a quello indicato dalla ditta opponente in euro 3.392,54 in sede di opposizione e in euro 3382,54 nell'atto di appello. Per tali motivi l'appellata chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'appello è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
Invero a fronte del ricorso monitorio, in base al quale la CP_2 si era dichiarata creditrice della ditta di soli
[...] Parte_1 complessivi euro 4.455,11 sulla base delle fatture nn. 4779-5192-5930-5931-
5936-6702-6703- 6704-7408-7409-7410, tutte dell'anno 2009, dedotta la nota di credito n° 321/2010, il GdP ebbe ad emettere in data 14.02.2012 il decreto ingiuntivo n. 567/12, che fu notificato in data 04.04.2012 alla ditta
[...]
Orbene la ditta fece opposizione all'ingiunzione Parte_1 Pt_1 provando di avere estinto quasi per intero il credito azionato in monitorio.
Tale prova consiste nell'assegno bancario che la ditta Parte_1 ebbe ad emettere pochi giorni dopo la notifica del decreto ingiuntivo, traendolo sulla Banca MPS per euro 3.377,80 che l'opposta non contestò di avere incassato acquisendolo alla propria contabilità in data 20.04.2012.
Orbene, va evidenziato che nel ricorso monitorio l'opposta Controparte_2 nulla aveva specificato in ordine a precedenti forniture non pagate rispetto a quelle azionate in monitorio, agendo unicamente per il credito per l'importo poi ingiunto. Solo nel giudizio di opposizione ebbe ad allegare che l'assegno,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 incassato dopo la notifica del decreto ingiuntivo, era da imputarsi a precedenti fatture, anch'esse insolute, rispetto a quelle azionate. Non è verosimile che la abbia agito in monitorio solo per alcune fatture e non per tutte, CP_2 tanto più non inserendo nel ricorso monitorio anche fatture insolute emesse precedentemente a quelle azionate, rischiando peraltro di incorrere in futuro nel divieto dell'abusivo frazionamento del credito. Del resto l'opposta, nell'incassare l'assegno della ditta nulla comunicò in Parte_1 ordine all'imputazione di tale pagamento ad altri precedenti crediti non azionati in monitorio, cioè riferiti a fatture precedenti insolute e stranamente non inserite in aggiunta a quelle indicate nel ricorso monitorio, nonostante il tempo trascorso.
Il GdP quindi erroneamente non ha ritenuto l'estinzione parziale del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto, motivando che spettava all'opponente ditta provare a quali fatture dovesse imputarsi il pagamento.
Tale motivazione non ha fondamento, atteso che nel caso in esame era stata la stessa ingiungente (attrice in senso sostanziale) ad aver allegato in monitorio di agire per un unico credito. Se il credito è unico è gioco forza che il pagamento sia imputato a quel credito.
L'estinzione parziale del credito, ridottosi da euro 4.455,11 ad euro
1.077,31 in virtù del pagamento di euro 3.377,80 in data 20.04.2012, avrebbe dovuto comportare l'accoglimento parziale dell'opposizione proposta in primo grado, con revoca del decreto ingiuntivo n. 567/12 e condanna della ditta al pagamento della minor somma di euro 1.077,31 Parte_1 con gli interessi con tasso e decorrenza di cui al D.Lgs. 231/2002 fino all'effettivo soddisfo.
Attesa la particolarità della vicenda, la giurisprudenza oscillante in materia di imputazione dei pagamenti e la reciproca soccombenza delle parti, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'appello e per l'effetto in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accoglie in parte l'opposizione proposta in primo grado e, revocato il decreto ingiuntivo n. 567/12, condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata della minor somma di euro 1.077,31 con gli interessi con tasso e decorrenza di cui al D.Lgs.
231/2002 fino all'effettivo soddisfo.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 2) Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Così deciso in data 4/05/2025
Il giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6489/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – opposizione a decreto ingiuntivo – vendita di cose mobili
TRA
, rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Filippo Fiore, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
(GIÀ ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 Controparte_2
Giuseppina Antonia Di Stano, come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.03.2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la ditta Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 2197/15 emessa
[...] dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 567/12 reso dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore in data 14.02.2012 e notificato dalla (già il CP_1 Controparte_2 successivo 04.04.2012, per la somma di euro 4.455,11 oltre accessori, deducendo a motivi l'erronea e falsa applicazione delle norme in materia di onere della prova e di imputazione dei pagamenti, nonché l'erronea valutazione e l'insufficiente e contraddittoria motivazione riguardo alle prove documentali acquisite in giudizio e segnatamente al pagamento della somma di euro 3382,54 portata dall'assegno bancario tratto sul Monte dei Paschi di
Siena in data 20.04.2010. Per tali motivi chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza, con revoca del decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del credito di euro 4.455,11 invocato dalla in base alle fatture CP_1 indicate in monitorio emesse per prestazioni di beni e servizi in favore ditta
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 in subordine ridurre il credito portato Parte_1 dal decreto ingiuntivo opposto, imputando il pagamento della somma di euro
3382,54 portata dall'assegno bancario tratto sul Monte dei Paschi di Siena in data 20.04.2010, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Costituitasi in giudizio, l'appellata esponeva che l'assegno incassato da essa il 20.04.2012, era a copertura di diverse e precedenti CP_1 forniture eseguite da in favore della ditta in CP_1 Parte_1 quanto successivamente la stessa opponente si era rifornita dall'opposta di altro materiale, ossia quello di cui alle fatture nn. 4779-5192-5930-5931-
5936-6702-6703- 6704-7408-7409-7410, tutte dell'anno 2009, dedotta la nota di credito n° 321/2010, come da schede contabili anni 2009 e 2010 prodotte Contr in primo grado. Precisava che l'assegno tratto sulla e acquisito in data
20.04.2010 alla contabilità della (oggi a Controparte_2 CP_1 seguito di fusione per incorporazione) era di importo di euro 3.377,89 diverso rispetto a quello indicato dalla ditta opponente in euro 3.392,54 in sede di opposizione e in euro 3382,54 nell'atto di appello. Per tali motivi l'appellata chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'appello è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
Invero a fronte del ricorso monitorio, in base al quale la CP_2 si era dichiarata creditrice della ditta di soli
[...] Parte_1 complessivi euro 4.455,11 sulla base delle fatture nn. 4779-5192-5930-5931-
5936-6702-6703- 6704-7408-7409-7410, tutte dell'anno 2009, dedotta la nota di credito n° 321/2010, il GdP ebbe ad emettere in data 14.02.2012 il decreto ingiuntivo n. 567/12, che fu notificato in data 04.04.2012 alla ditta
[...]
Orbene la ditta fece opposizione all'ingiunzione Parte_1 Pt_1 provando di avere estinto quasi per intero il credito azionato in monitorio.
Tale prova consiste nell'assegno bancario che la ditta Parte_1 ebbe ad emettere pochi giorni dopo la notifica del decreto ingiuntivo, traendolo sulla Banca MPS per euro 3.377,80 che l'opposta non contestò di avere incassato acquisendolo alla propria contabilità in data 20.04.2012.
Orbene, va evidenziato che nel ricorso monitorio l'opposta Controparte_2 nulla aveva specificato in ordine a precedenti forniture non pagate rispetto a quelle azionate in monitorio, agendo unicamente per il credito per l'importo poi ingiunto. Solo nel giudizio di opposizione ebbe ad allegare che l'assegno,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 incassato dopo la notifica del decreto ingiuntivo, era da imputarsi a precedenti fatture, anch'esse insolute, rispetto a quelle azionate. Non è verosimile che la abbia agito in monitorio solo per alcune fatture e non per tutte, CP_2 tanto più non inserendo nel ricorso monitorio anche fatture insolute emesse precedentemente a quelle azionate, rischiando peraltro di incorrere in futuro nel divieto dell'abusivo frazionamento del credito. Del resto l'opposta, nell'incassare l'assegno della ditta nulla comunicò in Parte_1 ordine all'imputazione di tale pagamento ad altri precedenti crediti non azionati in monitorio, cioè riferiti a fatture precedenti insolute e stranamente non inserite in aggiunta a quelle indicate nel ricorso monitorio, nonostante il tempo trascorso.
Il GdP quindi erroneamente non ha ritenuto l'estinzione parziale del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto, motivando che spettava all'opponente ditta provare a quali fatture dovesse imputarsi il pagamento.
Tale motivazione non ha fondamento, atteso che nel caso in esame era stata la stessa ingiungente (attrice in senso sostanziale) ad aver allegato in monitorio di agire per un unico credito. Se il credito è unico è gioco forza che il pagamento sia imputato a quel credito.
L'estinzione parziale del credito, ridottosi da euro 4.455,11 ad euro
1.077,31 in virtù del pagamento di euro 3.377,80 in data 20.04.2012, avrebbe dovuto comportare l'accoglimento parziale dell'opposizione proposta in primo grado, con revoca del decreto ingiuntivo n. 567/12 e condanna della ditta al pagamento della minor somma di euro 1.077,31 Parte_1 con gli interessi con tasso e decorrenza di cui al D.Lgs. 231/2002 fino all'effettivo soddisfo.
Attesa la particolarità della vicenda, la giurisprudenza oscillante in materia di imputazione dei pagamenti e la reciproca soccombenza delle parti, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'appello e per l'effetto in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accoglie in parte l'opposizione proposta in primo grado e, revocato il decreto ingiuntivo n. 567/12, condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata della minor somma di euro 1.077,31 con gli interessi con tasso e decorrenza di cui al D.Lgs.
231/2002 fino all'effettivo soddisfo.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 2) Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Così deciso in data 4/05/2025
Il giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4