Articolo 11 della Legge 23 febbraio 1968, n. 125
Articolo 10Articolo 12
Versione
24 marzo 1968
Art. 11.
Nella prima attuazione della presente legge e nel termine di otto mesi dalla data della sua entrata in vigore, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvedera' a bandire un concorso per titoli per i posti vacanti nella qualifica iniziale della tabella C, al quale saranno ammessi a partecipare i segretari generali ed i vicesegretari generali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aventi qualifica corrispondente a quella dei posti messi a concorso nonche' i segretari generali e i vicesegretari generali che, con almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, pur rivestendo qualifica inferiore, abbiano svolto le funzioni sopraddette da almeno un triennio, a seguito di deliberazione dell'ente approvata dall'autorita' tutoria.
Ai concorsi di cui al precedente comma, sono ammessi a partecipare anche gli altri funzionari della carriera direttiva delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che rivestano qualifica corrispondente a quella dei posti messi a concorso, nonche' i funzionari della carriera di concetto degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato di qualifica non inferiore a quella di ragioniere principale, che siano muniti di laurea e che abbiano svolto funzioni ispettive da almeno un quinquennio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e i funzionari delle carriere di concetto delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato di qualifica non inferiore a quella di ragioniere principale o corrispondente, che siano muniti di laurea ed esplichino da almeno cinque anni l'incarico di ragioniere capo di Camera di commercio a seguito di deliberazione dell'ente approvata dall'autorita' tutoria; il personale proveniente dai ruoli camerali ha facolta' di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di servizio prestato presso gli enti di provenienza.
Entrata in vigore il 24 marzo 1968