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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 11469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11469 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 18784/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 18784/2022 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Sascha Ferrillo, Parte_1 C.F._1
Email_1
-Opponente-
CONTRO
P. IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Controparte_1 P.IVA_1
Cottellero e dall'avv. Alberto Matteo Borrione, pec: Email_2
Email_3
-Opposta–
(P. IVA ), società a responsabilità limitata con Controparte_2 P.IVA_2 socio unico, e, per essa, quale mandataria, la , già rappresentata e CP_3 CP_4 difesa dall'avv. Fabio Forino, pec: Email_4
-Opposto–
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Eva Lubrano, Controparte_5 C.F._2 pec: iuffre.it Email_5
-Opposta–
pagina 1 di 5 (C.F. ) e Parte_2 C.F._3 Parte_3
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Filomena Lanzaro, pec: C.F._4
Email_6
-Opposti–
Controparte_6
-Opposta contumace–
Controparte_7
-Opposto contumace–
e , quali genitori titolari della responsabilità Controparte_8 Controparte_9 genitoriale sui minori e Parte_1 Persona_1
-Opposti contumaci–
Controparte_10
-Opposto contumace–
Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'opponente esponeva che, nell'ambito del Parte_1 giudizio divisionale endoesecutivo di cui all'RG n. 11230/2018, si era resa Controparte_5 aggiudicataria dell'immobile (costituente il lotto 2 della suddetta procedura), in Giugliano in Campania alla via Staffetta n. 173, in NCEU al fl. 55, p.lla 114, sub. 3.
Il proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con contestuale istanza di Pt_1 sospensione ex art. 624 c.p.c., avverso il decreto di trasferimento, lamentando che Controparte_5 aveva versato solo parzialmente e tardivamente la somma da pagare quale aggiudicataria, ovvero €
177.250,00, oltre il 15% rispetto al prezzo d'asta da versare quale importo delle spese e dei compensi necessari per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli presenti sull'immobile.
pagina 2 di 5 Con ordinanza in data 07.06.2022, il G. E. rigettava l'istanza di sospensione ritenendo tempestivo il pagamento del prezzo. In sede di reclamo veniva confermato, con diversa motivazione, il rigetto della sospensiva.
Pertanto, l'opponente introduceva il presente giudizio di merito, ribadendo i motivi di opposizione formulati in fase cautelare:
1. La tardività del versamento effettuato in data 23.12.2021, con inapplicabilità della sospensione feriale del termine, alla luce anche della sentenza della Cassazione n. 18421/2022, lamentando altresì l'erronea applicazione dell'art. 790 c.p.c. da parte dei giudici del proposto reclamo;
2. il pagamento parziale del prezzo previsto, in quanto versava l'importo di € Controparte_5
177.250,00, in aggiunta a € 4500,00 per le spese. Tuttavia, la prestazione non corrispondeva a quella, asseritamente, pattuita, ovvero il versamento dell'importo di € 177.250,00, oltre il 15% pari ad € 26587,50, per un totale complessivo di € 203.837,50, entro e non oltre il 18.11.2021.
Pertanto, chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di trasferimento impugnato e dell'ordine di liberazione, di dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto di trasferimento emesso a favore di , con conseguente cancellazione della trascrizione eseguita. Il tutto Controparte_5 con vittoria di spese diritti ed onorari, con attribuzione al procuratore antistatario.
La si costituiva in giudizio e deduceva invece la legittimità e la fondatezza Controparte_1 dell'ordinanza con cui veniva deciso il reclamo proposto da , la piena applicabilità Parte_1 dell'art. 790 c.p.c., visto che la finalità del procedimento di vendita dei beni immobili non è diversa nel giudizio divisorio o nel procedimento esecutivo.
Ancora, eccepiva il tempestivo pagamento effettuato da , poiché, dovendosi applicare la Controparte_5 sospensione feriale, il termine ultimo per il versamento del saldo prezzo era il 24.12.2021.
Dunque, domandava il rigetto dell'opposizione e la vittoria di spese e competenze.
Si costitutiva la che, subentrata nella titolarità di a seguito di Controparte_2 Controparte_11 un'operazione di cartolarizzazione, deduceva l'assenza di fondamento giuridico delle doglianze sollevate da parte attrice e ne chiedeva il rigetto, con conseguente conferma dei decreti di trasferimento emessi nell'ambito del giudizio di cui all'R.G. n. 11230/2018.
si costitutiva in giudizio ed eccepiva la tempestività del proprio pagamento, la corretta Controparte_5 applicazione del termine di sospensione feriale al termine di versamento del saldo prezzo, la non applicabilità al caso di specie della sentenza della Cassazione n. 18421/2022, in quanto afferente a situazione diversa, e l'infondatezza delle censure alla somma di € 4500 versata a titolo di spese.
Per tali ragioni, domandava il rigetto dell'opposizione proposta.
Si costituivano e , aggiudicatari del lotto 3, i quali, rappresentando Parte_2 Parte_3
pagina 3 di 5 di aver adempiuto al pagamento nel termine previsto e in modo coerente a quanto comunicato dal
Professionista delegato, deducevano l'infondatezza in fatto ed in diritto della proposta opposizione, che sarebbe stata volta esclusivamente a dilatare i tempi e i termini della cristallizzazione del trasferimento dell'immobile oggetto della procedura.
Pertanto, chiedevano di dichiarare l'infondatezza dell'opposizione e rigettare la richiesta di sospensione del decreto di trasferimento e dell'odine di liberazione, con vittoria di spese e con condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Ritualmente citati in giudizio, l' , l' , Controparte_12 Controparte_7 CP_8
, e non si costituivano in giudizio.
[...] Controparte_9 Controparte_10
Con nota del 25.10.2022 l'opponente depositava atto di rinuncia all'azione ed agli atti Parte_1 esecutivi chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio.
e aderivano alla richiesta chiedendo dichiararsi Controparte_1 Controparte_2 cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
In data 16.10.2025, la causa è stata riservata in decisione senza assegnazione dei termini.
****
In data 25.10.2022 parte opponente ha depositato un atto di rinunzia formulato nei seguenti testuali termini: “atto di rinuncia al diritto di azione e/o agli atti del giudizio R.G. n. 18784/2022, nonché a qualunque altra eventuale azione e/o impugnativa avverso i decreti di trasferimento relativi ai lotti n. 2
e 3 resi nell'ambito del giudizio endo-divisionale R.G. 11230/2018, Tribunale di Napoli, G.U. dott.ssa
Russo”, firmato dalla parte sostanziale . Parte_4
Il tenore della dichiarazione, volutamente ampio ed onnicomprensivo, denota che l'opponente ha inteso rinunziare, prima ancora che agli atti del giudizio, anche all'azione stessa ed al diritto ad essa sotteso, con la conseguenza che si è verificata la sopravvenuta estinzione dell'azione e la conseguente cessazione della materia del contendere, a prescindere dall'accettazione o meno delle controparti.
E' noto infatti che “La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. Deve, viceversa, essere dichiarata, anche
d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi
è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2 - , pagina 4 di 5 Ordinanza n. 19845 del 23/07/2019), ed anche “La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione.” (Cass.Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 33761 del 19/12/2019).
Ciò nondimeno, deve trovare applicazione l'ultimo comma dell'art. 306 cpc, secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro: “La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante.” (cfr. Cass Civ. Sez. 1, Sentenza n. 18255 del 10/09/2004).
Nel caso di specie l'accordo sulle spese risulta sussistere solo in confronto di ZK BE Coatings
s.p.a e che hanno aderito alla richiesta di compensazione delle spese di lite. Controparte_2
Nei confronti di , invece, il rinunziante è tenuto al rimborso delle spese, che vengono Controparte_5 liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia desumibile dal valore dell'immobile oggetto del decreto di trasferimento, tenendo conto della ridottissima attività processuale svolta, in ragione del precoce deposito della rinunzia.
Infine nei confronti di e le spese di lite si compensano, atteso che Parte_2 Parte_3 nessuna domanda è stata presentata nei loro confronti nel presente giudizio di merito, essendo le contestazioni rivolte unicamente all'indirizzo di . Controparte_5
p.q.m.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite tra l'opponente e le opposte ZK BE Coatings s.p.a e
[...]
nonché in confronto di e;
Controparte_2 Parte_2 Parte_3
3) condanna l'opponente al rimborso delle spese di lite in favore di , che liquida in Controparte_5
€ 2.100,00 per compensi professionali del procuratore, oltre rimborso spese generali al 15%, cpa ed iva come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Napoli, 05.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica D'Auria
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 18784/2022 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Sascha Ferrillo, Parte_1 C.F._1
Email_1
-Opponente-
CONTRO
P. IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Controparte_1 P.IVA_1
Cottellero e dall'avv. Alberto Matteo Borrione, pec: Email_2
Email_3
-Opposta–
(P. IVA ), società a responsabilità limitata con Controparte_2 P.IVA_2 socio unico, e, per essa, quale mandataria, la , già rappresentata e CP_3 CP_4 difesa dall'avv. Fabio Forino, pec: Email_4
-Opposto–
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Eva Lubrano, Controparte_5 C.F._2 pec: iuffre.it Email_5
-Opposta–
pagina 1 di 5 (C.F. ) e Parte_2 C.F._3 Parte_3
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Filomena Lanzaro, pec: C.F._4
Email_6
-Opposti–
Controparte_6
-Opposta contumace–
Controparte_7
-Opposto contumace–
e , quali genitori titolari della responsabilità Controparte_8 Controparte_9 genitoriale sui minori e Parte_1 Persona_1
-Opposti contumaci–
Controparte_10
-Opposto contumace–
Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'opponente esponeva che, nell'ambito del Parte_1 giudizio divisionale endoesecutivo di cui all'RG n. 11230/2018, si era resa Controparte_5 aggiudicataria dell'immobile (costituente il lotto 2 della suddetta procedura), in Giugliano in Campania alla via Staffetta n. 173, in NCEU al fl. 55, p.lla 114, sub. 3.
Il proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con contestuale istanza di Pt_1 sospensione ex art. 624 c.p.c., avverso il decreto di trasferimento, lamentando che Controparte_5 aveva versato solo parzialmente e tardivamente la somma da pagare quale aggiudicataria, ovvero €
177.250,00, oltre il 15% rispetto al prezzo d'asta da versare quale importo delle spese e dei compensi necessari per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli presenti sull'immobile.
pagina 2 di 5 Con ordinanza in data 07.06.2022, il G. E. rigettava l'istanza di sospensione ritenendo tempestivo il pagamento del prezzo. In sede di reclamo veniva confermato, con diversa motivazione, il rigetto della sospensiva.
Pertanto, l'opponente introduceva il presente giudizio di merito, ribadendo i motivi di opposizione formulati in fase cautelare:
1. La tardività del versamento effettuato in data 23.12.2021, con inapplicabilità della sospensione feriale del termine, alla luce anche della sentenza della Cassazione n. 18421/2022, lamentando altresì l'erronea applicazione dell'art. 790 c.p.c. da parte dei giudici del proposto reclamo;
2. il pagamento parziale del prezzo previsto, in quanto versava l'importo di € Controparte_5
177.250,00, in aggiunta a € 4500,00 per le spese. Tuttavia, la prestazione non corrispondeva a quella, asseritamente, pattuita, ovvero il versamento dell'importo di € 177.250,00, oltre il 15% pari ad € 26587,50, per un totale complessivo di € 203.837,50, entro e non oltre il 18.11.2021.
Pertanto, chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di trasferimento impugnato e dell'ordine di liberazione, di dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto di trasferimento emesso a favore di , con conseguente cancellazione della trascrizione eseguita. Il tutto Controparte_5 con vittoria di spese diritti ed onorari, con attribuzione al procuratore antistatario.
La si costituiva in giudizio e deduceva invece la legittimità e la fondatezza Controparte_1 dell'ordinanza con cui veniva deciso il reclamo proposto da , la piena applicabilità Parte_1 dell'art. 790 c.p.c., visto che la finalità del procedimento di vendita dei beni immobili non è diversa nel giudizio divisorio o nel procedimento esecutivo.
Ancora, eccepiva il tempestivo pagamento effettuato da , poiché, dovendosi applicare la Controparte_5 sospensione feriale, il termine ultimo per il versamento del saldo prezzo era il 24.12.2021.
Dunque, domandava il rigetto dell'opposizione e la vittoria di spese e competenze.
Si costitutiva la che, subentrata nella titolarità di a seguito di Controparte_2 Controparte_11 un'operazione di cartolarizzazione, deduceva l'assenza di fondamento giuridico delle doglianze sollevate da parte attrice e ne chiedeva il rigetto, con conseguente conferma dei decreti di trasferimento emessi nell'ambito del giudizio di cui all'R.G. n. 11230/2018.
si costitutiva in giudizio ed eccepiva la tempestività del proprio pagamento, la corretta Controparte_5 applicazione del termine di sospensione feriale al termine di versamento del saldo prezzo, la non applicabilità al caso di specie della sentenza della Cassazione n. 18421/2022, in quanto afferente a situazione diversa, e l'infondatezza delle censure alla somma di € 4500 versata a titolo di spese.
Per tali ragioni, domandava il rigetto dell'opposizione proposta.
Si costituivano e , aggiudicatari del lotto 3, i quali, rappresentando Parte_2 Parte_3
pagina 3 di 5 di aver adempiuto al pagamento nel termine previsto e in modo coerente a quanto comunicato dal
Professionista delegato, deducevano l'infondatezza in fatto ed in diritto della proposta opposizione, che sarebbe stata volta esclusivamente a dilatare i tempi e i termini della cristallizzazione del trasferimento dell'immobile oggetto della procedura.
Pertanto, chiedevano di dichiarare l'infondatezza dell'opposizione e rigettare la richiesta di sospensione del decreto di trasferimento e dell'odine di liberazione, con vittoria di spese e con condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Ritualmente citati in giudizio, l' , l' , Controparte_12 Controparte_7 CP_8
, e non si costituivano in giudizio.
[...] Controparte_9 Controparte_10
Con nota del 25.10.2022 l'opponente depositava atto di rinuncia all'azione ed agli atti Parte_1 esecutivi chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio.
e aderivano alla richiesta chiedendo dichiararsi Controparte_1 Controparte_2 cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
In data 16.10.2025, la causa è stata riservata in decisione senza assegnazione dei termini.
****
In data 25.10.2022 parte opponente ha depositato un atto di rinunzia formulato nei seguenti testuali termini: “atto di rinuncia al diritto di azione e/o agli atti del giudizio R.G. n. 18784/2022, nonché a qualunque altra eventuale azione e/o impugnativa avverso i decreti di trasferimento relativi ai lotti n. 2
e 3 resi nell'ambito del giudizio endo-divisionale R.G. 11230/2018, Tribunale di Napoli, G.U. dott.ssa
Russo”, firmato dalla parte sostanziale . Parte_4
Il tenore della dichiarazione, volutamente ampio ed onnicomprensivo, denota che l'opponente ha inteso rinunziare, prima ancora che agli atti del giudizio, anche all'azione stessa ed al diritto ad essa sotteso, con la conseguenza che si è verificata la sopravvenuta estinzione dell'azione e la conseguente cessazione della materia del contendere, a prescindere dall'accettazione o meno delle controparti.
E' noto infatti che “La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. Deve, viceversa, essere dichiarata, anche
d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi
è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2 - , pagina 4 di 5 Ordinanza n. 19845 del 23/07/2019), ed anche “La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione.” (Cass.Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 33761 del 19/12/2019).
Ciò nondimeno, deve trovare applicazione l'ultimo comma dell'art. 306 cpc, secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro: “La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante.” (cfr. Cass Civ. Sez. 1, Sentenza n. 18255 del 10/09/2004).
Nel caso di specie l'accordo sulle spese risulta sussistere solo in confronto di ZK BE Coatings
s.p.a e che hanno aderito alla richiesta di compensazione delle spese di lite. Controparte_2
Nei confronti di , invece, il rinunziante è tenuto al rimborso delle spese, che vengono Controparte_5 liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia desumibile dal valore dell'immobile oggetto del decreto di trasferimento, tenendo conto della ridottissima attività processuale svolta, in ragione del precoce deposito della rinunzia.
Infine nei confronti di e le spese di lite si compensano, atteso che Parte_2 Parte_3 nessuna domanda è stata presentata nei loro confronti nel presente giudizio di merito, essendo le contestazioni rivolte unicamente all'indirizzo di . Controparte_5
p.q.m.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite tra l'opponente e le opposte ZK BE Coatings s.p.a e
[...]
nonché in confronto di e;
Controparte_2 Parte_2 Parte_3
3) condanna l'opponente al rimborso delle spese di lite in favore di , che liquida in Controparte_5
€ 2.100,00 per compensi professionali del procuratore, oltre rimborso spese generali al 15%, cpa ed iva come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Napoli, 05.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica D'Auria
pagina 5 di 5