Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 31/12/2025, n. 3799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3799 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03799/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02067/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2067 del 2025, proposto dal
Condominio di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Giuseppe Marino e Giorgia Guardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania - Ufficio Territoriale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
ai sensi dell'articolo 116 c.p.a., del provvedimento del 4 settembre 2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania - Ufficio del Territorio di Catania - Catasto, ha rigettato sia l'istanza di accesso agli atti amministrativi presentata il 14 luglio 2025 (prot. n. 206579-25), che la successiva integrazione presentata l'11 agosto 2025 (prot. n. 223338-25), aventi ad oggetto la richiesta di poter visionare ed estrarre copia della documentazione catastale riguardante l'immobile sito al piano rialzato/terra di -OMISSIS-;
e per la conseguente declaratoria
del diritto dello stesso Condominio ricorrente di ottenere copia della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania - Ufficio Territoriale di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. LV LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Condominio ricorrente esponeva, a premessa del ricorso, che, a seguito della decisione condominiale di dotare l’edificio di un ascensore, una condomina controinteressata, proprietaria del piano rialzato e del piano seminterrato, aveva impugnato la relativa delibera, adducendo plurime motivazioni, tra cui il mancato rispetto delle distanze tra l’impianto ascensore e le aperture/luci afferenti ai propri immobili, lamentando, altresì, una riduzione di luce e aria. Ad opinione del Condominio, alcune aperture presenti nell’immobile della controinteressata sarebbero state prive di titolo, come desumibile dalla documentazione edilizia, peraltro incompleta, in quanto carente di quella relativa al pianterreno, assunta presso gli uffici del Comune di Catania.
2. Proprio al fine di avere una documentazione completa, e specificando di avere esigenze difensive e la legittimazione a conoscere la documentazione edilizia e urbanistica dell’immobile, l’odierna ricorrente aveva presentato una richiesta di accesso agli atti presso l’Agenzia delle Entrate, chiedendo di visionare ed estrarre copia della documentazione catastale, relativa all’immobile della condomina controinteressata posto al pianterreno.
2.1. A seguito del rilievo, da parte dell’Amministrazione, di genericità della richiesta, l’odierna parte ricorrente aveva presentato, in via collaborativa, un’integrazione con la quale aveva individuato, più specificamente, il seguente elenco documenti:
“…1 – Copia del modello 1, cd. Dichiarazione di parte, relativo all’immobile sito al piano rialzato/terra di -OMISSIS-, e identificato al foglio-OMISSIS-
– Copia del modello 5 cd. Controllo del Catasto relativo all’immobile sito al piano rialzato/terra di -OMISSIS- e identificato al foglio -OMISSIS-
– In ogni caso, copia della prima planimetria catastale conservata presso Codesto Archivio con riferimento all’immobile sito al piano rialzato/terra di -OMISSIS- e identificato al foglio -OMISSIS-”.
3. In data 12 agosto 2025, l’Amministrazione aveva comunicato di aver “ …eseguito le ricerche presso gli archivi cartacei al fine di reperire la planimetria d’impianto dell’immobile attualmente censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Catania al foglio -OMISSIS- e i relativi modelli 1 e 5. Dall’attività di ricerca è emersa la scheda planimetrica registrata nel 1939 al n. 12395 sulla quale questo Ufficio ha eseguito l’accertamento e il classamento in data 06/02/1947. In tale sede il tecnico classatore ha riscontrato delle difformità tra lo stato dei luoghi e la planimetria depositata ed ha quindi apposto sulla scheda il timbro non rispondente allo stato di fatto… ”.
Alla luce di tale premessa, l’Amministrazione aveva rilevato “… che, la mancata rispondenza tra lo stato di fatto accertato nell’anno 1947 e la planimetria prodotta nel 1939, non risulta descritta né sulla planimetria né sulla scheda dell’accertamento. Conseguentemente, la planimetria non può essere in alcun modo rilasciata in quanto non conforme allo stato di fatto dichiarato nel 1939 …”.
4. Ritenendo illegittimo tale rifiuto di rilasciare la documentazione, l’odierna ricorrente aveva, dunque, presentato il ricorso in esame, affidato ad un unico motivo di ricorso.
In esso si rappresentava, anzitutto, riguardo all’interesse all’accesso agli atti, che la documentazione avrebbe potuto incidere sul giudizio civile n. 12644/2024, instaurato dalla controinteressata per contestare la delibera per la realizzazione delle opere di installazione dell'ascensore. Specificava, ancora, sempre ad illustrazione del proprio interesse a ricorrere, che, in effetti, l’immobile di cui avrebbe voluto conoscere la documentazione catastale, si sarebbe trovato all’interno dello stabile, le cui operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche avrebbero potuto essere irrimediabilmente pregiudicate (o comunque condizionate) dall’esistenza di interventi sine titulo effettuati all’interno dell’unità abitativa della controinteressata.
4.1. Nel merito, la circostanza che il catasto si fosse arrogato il diritto di valutare l’utilizzabilità dei documenti richiesti non solo avrebbe violato tutti i principi in materia di accesso difensivo, ma si sarebbe posto in contrasto anche con la tassatività dei casi di diniego di ostensione, in base alla disciplina sull’accesso agli atti.
Il provvedimento negativo dell’Amministrazione avrebbe impedito al Condominio di ottenere la prova proprio delle difformità da quest’ultimo paventate.
5. In conclusione, affermava che il diniego sarebbe risultato radicalmente illegittimo per espressa violazione dei principi di leale cooperazione e trasparenza, ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà esterna e interna ed illogicità. Chiedeva, pertanto, l’annullamento degli atti impugnati e la declaratoria del proprio diritto di accedere alla documentazione richiesta ed estrarre copia dei documenti chiesti, con conseguente condanna dell’Amministrazione a concedere tale accesso.
6. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, la quale confermava che il provvedimento negativo sarebbe stato adottato in quanto dall’attività di ricerca posta in essere sarebbe emerso che la scheda planimetrica, registrata nel 1939 al n. 12395, sulla quale era stato eseguito l’accertamento e il classamento in data 6/2/1947, sarebbe risultata non conforme.
Infatti, in sede di accertamento il tecnico classificatore avrebbe riscontrato delle difformità tra lo stato dei luoghi e la planimetria depositata, per le quali sarebbe stata apposta sulla scheda il timbro “non rispondente allo stato di fatto”.
Riteneva, pertanto, che il diniego sarebbe stato assolutamente legittimo, sottolineando come essa avrebbe immediatamente svolto ed effettuato le ricerche agli atti d’archivio e che, alla luce della predetta difformità degli atti rispetto allo stato di fatto, la documentazione non sarebbe stata attendibile.
In definitiva, non essendo stata rinvenuta agli atti di archivio alcuna planimetria in correzione e sostituzione di quella dichiarata “ non rispondente allo stato di fatto ”, non sarebbe stato possibile rilasciare il documento richiesto, il quale, alla luce delle vigenti normative, per tale sua difformità non sarebbe stato catastalmente valido.
Per tutte le predette ragioni, chiedeva, in conclusione, il rigetto del ricorso.
7. La parte controinteressata, benché destinataria di regolare notificazione del ricorso, non si costituiva in giudizio.
8. La parte ricorrente depositava, quindi, una memoria di replica, nella quale sottolineava che la legge non avrebbe conferito in alcun modo all'amministrazione detentrice del documento il potere di effettuare una valutazione prognostica sulla sua “validità”, attendibilità o persino sulla sua rilevanza ai fini della difesa del richiedente e che, in ogni caso, il nesso di strumentalità tra il documento e l'interesse da tutelare avrebbe dovuto essere inteso in senso ampio e potenziale.
Irrilevante sarebbe stata l’invocata “Istruzione II 24/05/1942", che avrebbe consentito l’ostensione delle sole planimetrie "corrette" sia per il tardivo deposito in giudizio di tali linee guida, sia per la loro inidoneità, in quanto fonti di rango secondario, a derogare alla legge dello Stato, sia, infine, in quanto precedenti di un cinquantennio al riconoscimento, per legge, del generalizzato diritto di accesso agli atti.
In conclusione, per tutte le predette ragioni, insisteva nelle domande formulate nel ricorso introduttivo del giudizio.
9. All’udienza del 2 dicembre 2025, udite le parti, il ricorso veniva posto in decisione.
10. Ciò premesso, come espressamente richiesto dalla parte ricorrente, deve anzitutto dichiararsi la tardività del deposito effettuato in data 13 novembre 2025 dall’Amministrazione e, conseguentemente, disporsi l’espunzione della relativa documentazione, ad eccezione del testo delle “Istruzioni II 24/05/1942” per le quali, considerata la loro natura normativa, non sembrano vigere i termini di decadenza previsti per il deposito della documentazione processuale.
11. Nel merito, il ricorso deve ritenersi fondato.
12. In termini generali, osserva, anzitutto, il Collegio che il giudizio in materia di accesso ex art. 116 cod. proc. amm. è un giudizio di impugnazione - merito, nel senso che il meccanismo di instaurazione è di tipo impugnatorio, ma è diretto non alla mera eliminazione dell’atto impugnato (come l’ordinario giudizio impugnatorio che si conclude con una sentenza costitutiva), ma alla pronuncia di una decisione sul rapporto in funzione sostitutiva dell’Amministrazione; in tal senso il giudizio in materia di accesso è un “giudizio sul rapporto”, poiché oggetto del giudizio è l’accertamento della sussistenza o meno del diritto dell’istante all’accesso, che si conclude, ove l’accertamento abbia avuto esito positivo, con una sentenza di condanna dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm., all’esibizione e, ove previsto, alla pubblicazione dei documenti richiesti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2022, n. 3454).
Inoltre, il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi ex art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 116 cod. proc. amm. ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del “diritto di accesso”, più che la verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità dell’atto amministrativo (cfr., ex plurimis , T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 29 dicembre 2023, n. 7374).
12.1. Premesso quanto sopra, deve precisarsi, altresì, che l’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 riconosce, in generale, il diritto di accesso in capo ai soggetti “interessati” ossia ai “ soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso ”.
12.2. Il Collegio ritiene, nel caso in esame, il ricorrente soggetto interessato, legittimato ad esercitare il diritto di accesso, in quanto portatore di un interesse corrispondente ad una situazione giuridica soggettiva collegata agli atti di cui ha richiesto l’accesso, finalizzato alla conoscenza degli specifici documenti catastali riguardanti l’immobile della controinteressata anche per le esigenze difensive compiutamente rappresentate, relative allo svolgimento di un giudizio civile, nel quale non appare illogico o irragionevole quanto rappresentato dalla parte, ovvero che sulla soluzione del contenzioso può astrattamente incidere l’esistenza o meno di titoli edilizi come desumibile dalla situazione catastale del medesimo immobile.
12.3. Va, d’altronde, ricordato che, in materia di accesso, vige il principio generale, espresso nell'art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui “ deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici […]”.
D’altra parte, non si riscontra, né la stessa Amministrazione ha indicato una delle ipotesi, eccezionali, di possibile limitazione del diritto di accesso, di cui all’art. 24 della legge sul procedimento amministrativo, neanche quelle legate alla tutela riservatezza personale dei terzi, che, nella presente fattispecie, non viene, evidentemente, in considerazione.
12.4. Non sembrano, poi, né pertinenti, né fondate le motivazioni del rifiuto di concessione dell’accesso agli atti, sviluppate, nelle difese di causa, dall’Amministrazione, dal momento che le questioni sollevate, relative all’asserita “invalidità” catastale della documentazione, non possono incidere, come efficacemente messo in rilievo dalla parte ricorrente, sul diritto della ricorrente ad ottenere, comunque, il documento storico richiesto che, al di là e a prescindere dai limiti di validità indicati dalla stessa Amministrazione, risulta, comunque, detenuto da quest’ultima e, come tale deve, dunque, ritenersi ostensibile.
13. In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso va accolto e, per l’effetto, va riconosciuto il diritto della parte ricorrente all’accesso alla documentazione richiesta, e dichiarato il correlato obbligo di ostensione a carico dell’Amministrazione resistente, nel termine di giorni trenta (30) dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione a cura di parte se anteriore, della presente sentenza.
14. Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la nota impugnata e ordina all’Amministrazione resistente di esibire la documentazione richiesta entro i termini di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento della denominazione della parte ricorrente e di tutte le persone menzionate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AG NN BA, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
LV LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV LL | AG NN BA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.