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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/06/2025, n. 2441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2441 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord in Aversa, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG n. 4703/2024
tra
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, con giusto mandato in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Giuseppe Mazzotta, con studio in Reggio Calabria, via Crisafi n. 34,
presso cui elettivamente domicilia;
APPELLANTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso, con giusto Controparte_1 P.IVA_2
mandato in calce all'atto introduttivo, dagli avv.ti Angelo Frediani, Riccardo Schininà e
Francesco Androne con studio in Reggio Calabria alla via Crisafi n. 34, e Amato Brodella
con studio in Mondragone (CE), Piazza Mazzini n. 3, ed elettivamente domiciliato presso la casa comunale in San Cipriano d'Aversa (CE), via Roma n. 175.;
APPELLATO
nonché
(C.F. ); Controparte_2 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord n.
1420/2023, redatta il 18.05.2022 e pubblicata il 11.12.2023 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 12243/2021 e non notificata. CONCLUSIONI: Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato, a seguito di estratto di ruolo, apprese della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, dell'importo complessivo di € 465,20, risultante dalla cartella n. 02820110044719211000 connessa al mancato pagamento della
TARSU, anno 2009, dovuta al . Controparte_1
adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'accertamento della mancata Controparte_2
notificazione della cartella di pagamento e dell'intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale.
L'appellante ha evidenziato: a) il difetto di giurisdizione a favore della Corte di Giustizia
tributaria; b) la regolare notifica della cartella e che, pertanto, alcuna prescrizione era maturata;
c) l'inammissibilità dell'impugnazione tramite estratto ruolo;
d) la nullità della sentenza emessa dal Giudice di pace per l'omessa pronuncia in ordine all'eccezione di tardività dell'opposizione, stante la regolare notifica della cartella esattoriale e l'inoppugnabilità del titolo;
e) l'erroneità della sentenza di I grado nella parte in cui omette l'esame dell'eccezione di estraneità del in merito ai fatti maturati prima della CP_3
notifica della cartella esattoriale.
Si è costituito in giudizio il chiedendo l'annullamento Controparte_1
integrale della sentenza del giudice di Pace di Napoli Nord n. 1420/2023, resa nell'ambito del procedimento n. 12243/2021 e, per l'effetto, l'accertamento della debenza creditoria portata dalla cartella esattoriale n. 02820110044719211000, con condanna del sig. CP_2
alle spese del doppio grado di giudizio.
[...]
Seppur ritualmente citato, non si è costituito. Pertanto, ne va dichiarata la Controparte_2
contumacia.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado. La dichiarazione di inammissibilità consente di superare l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Ha rilievo del tutto assorbente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12,
comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la
cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione
nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli
un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto
nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18
gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine
per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è
chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale “in
tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di
conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica,
concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o
invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale
della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art.
6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 6
settembre 2022).
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione dei recenti interventi normativi e giurisprudenziali in ordine alle questioni esaminate, successivi alla stesura della sentenza da parte del g.d.p.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
4703/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord, n. 1420/2023, depositata in data 18.05.2022 e pubblicata il 11.12.2023 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 12243/2021, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato,
dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. COMPENSA tra le parti le spese per il giudizio di primo grado e per il presente giudizio.
Aversa, 23.06.2025 Il Giudice
Dott.ssa Lorella Triglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord in Aversa, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG n. 4703/2024
tra
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, con giusto mandato in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Giuseppe Mazzotta, con studio in Reggio Calabria, via Crisafi n. 34,
presso cui elettivamente domicilia;
APPELLANTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso, con giusto Controparte_1 P.IVA_2
mandato in calce all'atto introduttivo, dagli avv.ti Angelo Frediani, Riccardo Schininà e
Francesco Androne con studio in Reggio Calabria alla via Crisafi n. 34, e Amato Brodella
con studio in Mondragone (CE), Piazza Mazzini n. 3, ed elettivamente domiciliato presso la casa comunale in San Cipriano d'Aversa (CE), via Roma n. 175.;
APPELLATO
nonché
(C.F. ); Controparte_2 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord n.
1420/2023, redatta il 18.05.2022 e pubblicata il 11.12.2023 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 12243/2021 e non notificata. CONCLUSIONI: Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato, a seguito di estratto di ruolo, apprese della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, dell'importo complessivo di € 465,20, risultante dalla cartella n. 02820110044719211000 connessa al mancato pagamento della
TARSU, anno 2009, dovuta al . Controparte_1
adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'accertamento della mancata Controparte_2
notificazione della cartella di pagamento e dell'intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale.
L'appellante ha evidenziato: a) il difetto di giurisdizione a favore della Corte di Giustizia
tributaria; b) la regolare notifica della cartella e che, pertanto, alcuna prescrizione era maturata;
c) l'inammissibilità dell'impugnazione tramite estratto ruolo;
d) la nullità della sentenza emessa dal Giudice di pace per l'omessa pronuncia in ordine all'eccezione di tardività dell'opposizione, stante la regolare notifica della cartella esattoriale e l'inoppugnabilità del titolo;
e) l'erroneità della sentenza di I grado nella parte in cui omette l'esame dell'eccezione di estraneità del in merito ai fatti maturati prima della CP_3
notifica della cartella esattoriale.
Si è costituito in giudizio il chiedendo l'annullamento Controparte_1
integrale della sentenza del giudice di Pace di Napoli Nord n. 1420/2023, resa nell'ambito del procedimento n. 12243/2021 e, per l'effetto, l'accertamento della debenza creditoria portata dalla cartella esattoriale n. 02820110044719211000, con condanna del sig. CP_2
alle spese del doppio grado di giudizio.
[...]
Seppur ritualmente citato, non si è costituito. Pertanto, ne va dichiarata la Controparte_2
contumacia.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado. La dichiarazione di inammissibilità consente di superare l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Ha rilievo del tutto assorbente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12,
comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la
cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione
nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli
un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto
nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18
gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine
per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è
chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale “in
tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di
conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica,
concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o
invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale
della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art.
6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 6
settembre 2022).
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione dei recenti interventi normativi e giurisprudenziali in ordine alle questioni esaminate, successivi alla stesura della sentenza da parte del g.d.p.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
4703/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord, n. 1420/2023, depositata in data 18.05.2022 e pubblicata il 11.12.2023 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 12243/2021, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato,
dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. COMPENSA tra le parti le spese per il giudizio di primo grado e per il presente giudizio.
Aversa, 23.06.2025 Il Giudice
Dott.ssa Lorella Triglione