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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/08/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 407/2024
IL TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Elena Scotti PRESIDENTE
Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL.
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 407 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a ALBANIA il 23/02/1977, domicilio Parte_1 C.F._1 eletto presso lo studio del difensore
Con il patrocinio dell'Avv. PAZIENTI CRISTIANO parte ricorrente contro
(c.f. ) nt. a NOVARA (NO) il 28/06/1981 CP_1 C.F._2 parte resistente, contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
Pag. 1 Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/03/2024, rappresentava di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 15.06.2004, con il rito concordatario con CP_1 CP_1
. Il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Novara, come
[...] risulta dall'atto Nr. 71 – Parte I – Serie – dell'anno 2004.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con sentenza emessa in data 13/6/2024, il Tribunale di Novara pronunciava la separazione dei coniugi.
Ha chiesto, quindi, la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art.3 L.898/70, con dichiarazione di autosufficienza economica dei coniugi.
Il resistente è stato dichiarato contumace all'udienza 4/6/2024.
All'udienza del 8/7/2025, celebrata con trattazione scritta, il Giudice ha rimesso la causa in decisione.
***
La domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza sopra indicata.
Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Pag. 2 Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Le spese sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Parte_1 CP_1
Novara, come risulta dall'atto Nr. 71 – Parte I – Serie – dell'anno 2004;
2. dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto comune per quanto di sua competenza;
4. spese irripetibili
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 1/8/2025
La Presidente
Dr.ssa Elena Scotti
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria Amoruso
Pag. 3
IL TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Elena Scotti PRESIDENTE
Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL.
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 407 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a ALBANIA il 23/02/1977, domicilio Parte_1 C.F._1 eletto presso lo studio del difensore
Con il patrocinio dell'Avv. PAZIENTI CRISTIANO parte ricorrente contro
(c.f. ) nt. a NOVARA (NO) il 28/06/1981 CP_1 C.F._2 parte resistente, contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
Pag. 1 Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/03/2024, rappresentava di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 15.06.2004, con il rito concordatario con CP_1 CP_1
. Il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Novara, come
[...] risulta dall'atto Nr. 71 – Parte I – Serie – dell'anno 2004.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con sentenza emessa in data 13/6/2024, il Tribunale di Novara pronunciava la separazione dei coniugi.
Ha chiesto, quindi, la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art.3 L.898/70, con dichiarazione di autosufficienza economica dei coniugi.
Il resistente è stato dichiarato contumace all'udienza 4/6/2024.
All'udienza del 8/7/2025, celebrata con trattazione scritta, il Giudice ha rimesso la causa in decisione.
***
La domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza sopra indicata.
Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Pag. 2 Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Le spese sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Parte_1 CP_1
Novara, come risulta dall'atto Nr. 71 – Parte I – Serie – dell'anno 2004;
2. dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto comune per quanto di sua competenza;
4. spese irripetibili
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 1/8/2025
La Presidente
Dr.ssa Elena Scotti
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria Amoruso
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