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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/07/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2806 del R.G.A.C. dell'anno 2018, vertente
TRA
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore (c.f. , rappresentata e difesa dagli P.IVA_1 avvocati Maria Lorusso e Anna Muraca
-attrice/opponente-
E in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. Controparte_1
), con gli avvocati Alberto Pacifico, Mario Milo e Giuseppe Sollazzo P.IVA_2
-convenuta/opposta-
NONCHÉ CONTRO
c.f. ) e, per essa, la Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3
(c.f. , in persona dei rispettivi ll.rr.pp.tt., rappresentata e
[...] P.IVA_4 difesa, dagli avvocati Alberto Pacifico e Giuseppe Sollazzo
-terza interventrice/successore ex art. 111 c.p.c.-
NONCHÉ CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. Controparte_4
), rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Donnini P.IVA_5
Pag. 1 a 18 -terza interventrice/successore ex art. 111 c.p.c.-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
pagamento prestazioni sanitarie.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 10/6/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte [... 1. La cessionaria del credito vantato nei confronti dell' Controparte_1
dalla società per l'erogazione di prestazioni sanitarie e Parte_1 Parte_3 sociosanitarie per conto ed a carico del , ha chiesto ed Parte_4 ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 255/2018, per l'importo di € 396.085,62, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, successivamente precisando – all'atto della notifica del provvedimento monitorio – che l'ammontare della pretesa si era ridotta in Parte
€ 93.479,72, in ragione di taluni pagamenti effettuati nelle more dall'
Nello specifico, nella prospettazione della cessionaria del credito, residuava il pagamento delle seguenti fatture:
n. fattura saldo residuo
124/2016 € 3.738,08
126/2016 € 6.250,37
128/2016 € 482,26
10/2017 € 19.083,72
11/2017 € 16.224,08
12/2017 € 11.380,20
14/2017 € 7.347,51
16/2017 € 528,22
22/2017 € 7.924,44
24/2017 € 525,13
27/2017 € 3.220,38
Pag. 2 a 18 29/2017 € 3.658,21
31/2017 € 6.347,03
33/2017 € 387,25
37/2017 € 1.975,61
46/2017 € 2.369,55
54/2017 € 2.037,68
1.1. L , con l'odierna opposizione, ha eccepito: la nullità del Controparte_5 decreto ingiuntivo opposto, sul rilievo per il quale gran parte del credito azionato era già stato pagato prima della sua notifica;
la non dovutezza degli importi esposti dalle fatture nn. 10, 11 e 12 del 2017, in quanto riferite a prestazioni rese extra budget, ossia al di là dei tetti di spesa stabiliti dai contratti intercorsi tra l'opponente e la società cedente il credito;
la necessità di rideterminazione degli importi pretesi, atteso che andava conteggiata la quota di compartecipazione degli assistiti (in assenza della cui Parte previsione l' non avrebbe potuto provvedere al pagamento delle fatture), tanto che la aveva già emesso talune note di credito;
la non dovutezza degli Parte_3 interessi ex d.lgs. n. 231/2002, non essendo configurabile alcuna mora dell'Amministrazione.
1.2. Si è costituita l'opposta , la quale ha contestato la fondatezza degli CP_1 avversi assunti e, dato atto dell'intervenuto pagamento delle fatture nn. 126-128 del
2016 e n. 29/2017, nonché dell'emissioni di ulteriori note di credito, ha precisato che la somma ancora dovuta dall'opponente è pari ad € 78.512,47.
Con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., la ha, altresì, evidenziato CP_1
l'intervenuto pagamento delle somme portate dalle fatture nn. 14 e 16 del 2017, con conseguente credito residuo vantato pari ad € 72.696,42.
1.3. Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., si è costituita la Controparte_2 la quale ha esposto di essere cessionaria dalla dei crediti portati dalle CP_1 seguenti fatture (oggetto dell'odierno contenzioso):
Pag. 3 a 18 n. fattura saldo residuo
124/2016 € 0,00
126/2016 € 0,00
128/2016 € 0,00
10/2017 € 19.083,72
11/2017 € 16.224,08
12/2017 € 11.380,20
14/2017 € 0,00
16/2017 € 0,00
22/2017 € 0,00
29/2017 € 0,00
37/2017 € 1.461,01 (ossia €
1.975,61 - € 514,60 di cui alla nota di credito n.
13/2018 – doc. n. 5 del fascicolo di parte opponente)
46/2017 € 2.221,52 (ossia €
2.369,55 - € 148,03 di cui alla nota di credito n.
14/2018 – doc. n. 6 del fascicolo di parte opponente)
Tenuto conto, quindi, dei pagamenti intervenuti in relazione, oltre che alle fatture nn.
126-128 del 2016 e nn. 14, 16 e 29 del 2017, anche di quelli di cui alle fatture nn.
124/2016 e 22/2017 (che, infatti, indicano un saldo residuo pari ad € 0,00), nonché
Pag. 4 a 18 delle note di credito emesse dalla (allegate al fascicolo di parte Parte_3 opponente), l' ha agito per un credito pari ad € 50.370,53. CP_2
1.4. Con ulteriore atto di intervento ex art. 111 c.p.c., si è costituita la CP_4
cessionaria da dei crediti portati dalle seguenti fatture (per quel che
[...] CP_1 in questa sede rileva):
n. fattura saldo residuo
24/2017 € 525,13
27/2017 € 3.220,38
31/2017 € 6.347,03
33/2017 € 387,25
54/2017 € 2.037,68
Nelle more del giudizio, tuttavia, la ha dato atto che l' CP_4 Controparte_5 ha provveduto a saldare la sorte capitale delle richiamate fatture, ma ha insistito nella condanna dell'opponente al pagamento degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, essendo intervenuto il pagamento in ritardo rispetto alle scadenze del credito (cfr. comparsa conclusionale e memoria di replica).
1.5. Istruita documentalmente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10/6/2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta davanti a questo giudice. Sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche (20+20).
2. L'opposizione è fondata solo in parte e deve, pertanto, essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
In premessa, giova evidenziare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr., secondo comma dell'art. 645 c.p.c.) anche in relazione al
Pag. 5 a 18 regime degli oneri allegatori e probatori (in tale senso, Cass. civ., sez. III, 17/11/2003,
n. 17371; Cass. civ., sez. I, 22/04/2003, n. 6421), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (ex multis cfr., Cass. civ. sez. III, 15/07/2005, n.
15026; Cass. civ. sez. II 12/08/2005 n. 16911); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato indipendentemente dall'esistenza – ovvero, dalla persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. Come noto, quanto al riparto dell'onere della prova nell'ambito del giudizio per opposizione a decreto ingiuntivo, il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss.
c.p.c. è governato dalle ordinarie regole come enucleabili dal disposto dell'art. 2697
c.c. e che, pertanto, anche in questo procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa
(in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis,
Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n.
8615).
Pag. 6 a 18 Ne consegue che, una volta investito della causa di opposizione, il giudice è tenuto, anche indipendentemente dalla legittimità dell'emessa ingiunzione, a decidere sul rapporto controverso: in altre parole, poiché il giudizio di opposizione instaura un normale giudizio di cognizione, soggetto alle ordinarie regole relative all'istruzione probatoria, le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria restano superate dall'accertamento dell'esistenza del credito, accertamento cui è possibile giungere anche in ragione dell'integrazione istruttoria di parte opposta.
Secondo la giurisprudenza consolidata, infatti, costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli art. 633 e 634 c.p.c., qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore, ma anche da un terzo, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, fermo restando che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto (cfr., Cass. civ., sez. I, 24 luglio 2000, n. 9685; Cass. civ., sez. lav., 9 ottobre 2000, n. 13429, ma si veda anche Cass. civ., sez. I, 14 marzo
1995, n. 2924, secondo la quale “mentre prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli art. 633 e 634 c.p.c. è qualsiasi documento proveniente dal debitore o da un terzo che abbia intrinseca legalità, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del decreto, così come il debitore può dimostrare l'insussistenza del preteso diritto del creditore”).
Conseguentemente, la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata, in tale fase, non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto, piuttosto, ad un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto della domanda di ingiunzione, dovendosi di conseguenza escludere un'autonoma pronunzia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento, neppure agli effetti dell'incidenza delle spese della sola fase monitoria (in questo senso, Tribunale
Bari, sez. I, 31/12/2004, n. 2696).
Pag. 7 a 18 Stanti tali premesse, venendo al caso di specie, non occorre verificare la legittimità del decreto opposto ma piuttosto occorre verificare la sussistenza del credito ingiunto, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
2.1. Quanto al primo aspetto, dall'esame degli atti di causa, risulta l'
[...]
non ha contestato l'esistenza del rapporto negoziale con la né CP_5 Parte_3
l'intervenuta cessione del credito vantato da quest'ultima nei confronti della CP_1
(originaria opposta), ma ha piuttosto eccepito di non essere tenuta al pagamento
[...] degli importi extra budget (di cui alle fatture nn. 10, 11 e 12/2017) e degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002.
Gli importi recati dalle altre fatture ancora non saldate (nn. 37 e 46/2017) non sono stati, invece, oggetto di contestazione da parte dell'opponente, la quale si è limitata a rilevare di non aver provveduto al pagamento in attesa dell'emissione, da parte della controparte contrattuale, delle note di credito necessarie per la rideterminazione delle quote di compartecipazione degli assistiti alla spesa: circostanza che – evidentemente
– può avere un rilievo, al più, in punto di concreta liquidazione del pagamento dovuto, ma non incide sull'esistenza del diritto di credito sottostante, che, pertanto, deve ritenersi accertato, siccome non contestato.
2.2. Ora, quanto alle somme extra budget, deve essere evidenziato che, se è vero che in tema di pretese creditorie della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, fa capo alla struttura medesima l'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite "extra budget", essendo per la P.A. l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria un vincolo ineludibile (Cass. 13884/2020), è altrettanto pacifico che il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo, il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 cod. civ., a carico della parte debitrice (Cass. 3403/2018).
Parte Orbene, nel caso di specie, l' ha assolto al predetto onere.
Pag. 8 a 18 Innanzitutto, il contratto per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie Parte per conto ed a carico del , stipulato tra l' e la Parte_4 Pt_3 in data 30/6/2016 e relativo al Centro di Riabilitazione Estensiva Extraospedaliera
[...]
“San Domenico” di Lamezia Terme (rep. n. 199/01.07.2016 – doc. n. 1 del fascicolo di parte opposta), stabilisce espressamente che “l'Erogatore ha preso atto e con il presente Contratto dichiara espressamente di accettare, per l'erogazione delle
Prestazioni Sanitarie e socio sanitarie per conto ed a carico del Servizio Sanitario
Regionale, completamente ed incondizionatamente, quale tetto massimo annuo 2016
(di seguito denominato “ ) l'importo di € 732.012,00 Parte_5
(settecentotrentaduemiladodici/00)” (art. 4, comma 9).
Il comma 13, inoltre, prevede che “oltre il tetto massimo (budget) stabilito dal presente contratto/accordo non sono riconosciuti oneri a carico del S.S.R.”.
Il contratto, dunque, è chiaro nel non riconoscere la remunerazione di prestazioni extra budget.
Parte Orbene, a fronte di siffatta previsione negoziale, l' ha prodotto la determina dirigenziale n. 4977 del 14/10/2016 (doc. n. 1 del fascicolo di parte opponente), dalla quale si evince: a) che il tetto massimo di € 732.012,00 è ripartito in € 605.954,00 per ciclo continuativo ed in € 126.057,00 per ambulatoriale individuale;
b) che, con la liquidazione dell'importo di € 16.516,12 (pari alla quota sanitaria di competenza Parte dell' relativa alle prestazioni di riabilitazione estensiva extraospedaliera di tipo ambulatoriale erogate e riconosciute nel mese di giugno 2016), era già stato raggiunto il tetto massimo di spesa per l'anno 2016, pari ad € 126.057,00, relativamente al Centro di Riabilitazione “S. Domenico”.
Le fatture nn. 10, 11 e 12 del 2017 – azionate nella fase monitoria – si riferiscono a prestazioni ambulatoriali relative proprio al Centro “San Domenico”, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016, ossia per il periodo successivo al raggiungimento del tetto massimo di spesa.
Si tratta, quindi, di prestazioni extra budget, in relazione alle quali era onere della parte creditrice dare la prova dell'esistenza di somme ancora spendibili, in proporzione, all'interno del fondo sanitario regionale, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa
Pag. 9 a 18 azionata, tanto sub specie di azione contrattuale di adempimento o di risarcimento, tanto sub specie di azione di ingiustificato arricchimento (cfr. Trib. Catanzaro, sent. n.
1199/2024), in ossequio agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, in virtù dei quali “in tema di pretese creditorie della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del servizio sanitario nazionale, fa capo alla struttura medesima l'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite extra budget, essendo per la P.A.
l'osservanza del tetto di spesa un vincolo ineludibile” (Cass. 6.07.2020, n. 13884; in senso conforme, anche Cass. n. 11209/2019 e Cass. n. 3403/2018).
In difetto di siffatta dimostrazione, il credito portato dalle richiamate fatture deve Parte ritenersi insussistente, ben potendo l' negare il pagamento anche alla parte cessionaria del credito: il debitore ceduto, infatti, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione o anche posteriori al trasferimento, ma anteriore all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto (Cass. Civile Sez. V, ord.
20.04.2018 n. 9842; Cass. Civile Sez. III, 17.01.2001 n. 575).
Ne consegue che, in applicazione della regola di giudizio fissata dall'art. 2697 c.c., non essendo stato dimostrato il fatto costitutivo della pretesa creditoria, devono ritenersi non dovute le somme indicate dalle fatture nn. 10, 11 e 12/2017.
Né, in senso contrario a quanto qui esposto, convincono le argomentazioni Parte dell'opposta in ordine alla mancata osservanza, da parte dell' Controparte_2 opponente, degli oneri di comunicazione relativi all'avvenuto superamento del tetto di spesa. Infatti, trattandosi di limite fissato per la singola struttura, quindi da quest'ultima ben conosciuto, con la conseguente possibilità per la medesima di verificarne autonomamente e precisamente, in ogni momento, il rispetto ovvero il Parte superamento, non ha alcun rilievo che l' non abbia tempestivamente e preventivamente comunicato alla l'avvenuto superamento e la Parte_3 conseguente non remunerabilità delle prestazioni eccedenti il budget.
Pag. 10 a 18 2.3. Anche con riferimento all'eccezione relativa agli interessi ex d.lgs. n.
231/2002, l'obiezione dell'opponente è fondata.
Indubbia è l'applicazione, alla fattispecie in esame, del d.lgs. n. 231/2002 (circostanza, invero, neppure contestata dall' ). Controparte_5
Al riguardo, occorre premettere che l'art. 2 del d.lgs. n. 231/2002 dispone che: “
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) “transazioni commerciali”, i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo;
b) “pubblica amministrazione”, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità
d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici;
c)
“imprenditore”, ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione;
d) “ritardi di pagamento”, l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali;
e) “saggio di interesse applicato dalla B.C.E. alle sue principali operazioni di rifinanziamento”, il saggio di interesse applicato a simili operazioni nei casi di appalti a saggio fisso. Nel caso in cui un'operazione di rifinanziamento principale sia stata effettuata secondo una procedura di appalto a saggio variabile, il saggio di interesse si riferisce al saggio di interesse marginale che risulta da tale appalto. Esso riguarda anche le aggiudicazioni a saggio unico e le aggiudicazioni a saggio variabile”.
Orbene, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 231/2002, il decorso degli interessi moratori deve ritenersi automatico dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza necessità di formale costituzione in mora del debitore (diversamente da quanto sostenuto da parte opponente).
Pag. 11 a 18 Quanto alla loro decorrenza (profilo, invece, controverso tra le parti), dal combinato disposto dei commi 2, 4 e 5, emerge che, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, termini non superiori a 60 giorni (raddoppiati per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine), decorrenti: a) dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, b) dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, c) dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, d) dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
Orbene, nel caso di specie, parte opposta si è limitata a chiedere, con il ricorso monitorio, il pagamento degli interessi moratori con decorrenza dalle singole fatture.
Parte L'opposta, tuttavia non ha considerato che, con riguardo all' come esplicitamente previsto nei contratti prodotti in giudizio, il diritto al pagamento del corrispettivo sorge solo all'esito del completamento positivo dell'iter procedimentale di accertamento e validazione della produzione (cfr. art. 4, co. 14, e art. 8 delle convenzioni versate in atti), e non alla semplice emissione delle fatture.
La creditrice ingiungente non ha offerto alcun elemento idoneo ad individuare la data di conclusione con esito positivo dell'istruttoria amministrativo contabile interna Parte all' e ciò al fine di accertare l'effettiva sussistenza di un ritardo colpevole da parte dell'opponente.
Sul punto, peraltro, è necessario evidenziare che la semplice richiesta di fattura da Parte parte dell' non corrisponde all'istruttoria amministrativo-contabile prevista dalle disposizioni contrattuali sopra richiamate. Detta istruttoria, infatti, rappresenta un
Pag. 12 a 18 controllo successivo al ricevimento delle fatture e, laddove concluso con esito positivo, Parte costituisce il momento a partire dal quale l' è tenuta a pagare (e quindi, laddove ometta il dovuto pagamento, è in mora).
L'odierna opposta, inoltre, non ha prodotto le determine di pagamento, né eventuali atti di messa in mora dell'opponente.
In ragione della riscontrata carenza allegatoria e documentale sul punto deve, pertanto, rilevarsi la mancata prova del diritto al pagamento di interessi moratori in capo alla parte creditrice (la e, quindi, la cessionaria ), mancando la Parte_3 CP_1
Parte stessa prova della denunziata morosità nella quale sarebbe incorsa l'
Ad ulteriore conferma degli assunti sin qui esposti, conviene richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., Corte appello Catanzaro, Sentenza n. 1119/2022, la quale, intervenendo in analoga vicenda contenziosa, ha avuto modo di affermare che “non può ritenersi sussistente il diritto al pagamento – degli interessi moratori - se non all'esito del completamento dell'iter procedimentale, tanto più che quell'iter è finalizzato alla verifica della stessa sussistenza del diritto alla remunerazione, essendo espressamente previsto che questa viene riconosciuta solo per le prestazioni accertate
e validate. La società appellante ha, dunque, ritenuto erroneamente che il dies a quo per la decorrenza degli interessi moratori debba coincidere con la data di acquisizione delle fatture considerando gli importi riportati nelle fatture come crediti liquidi ed esigibili mentre solo dopo l'adozione dei provvedimenti dell' Parte_1 formalizzati a chiusura dell'istruttoria amministrativo-contabile attestanti l'avvenuto
e regolare superamento del controllo di congruità è possibile valutare l'eventuale ritardo rispetto alla data di effettivo pagamento. Il fatturato esibito dall'erogatore non può costituire, infatti, ex se, pretesa di pagamento di interessi moratori atteso che, per poter configurare come colpevole il ritardo della Pubblica Amministrazione, è necessario muovere dall'adozione formale del provvedimento dirigenziale di liquidazione che attesti la verificazione delle condizioni di certezza, liquidità ed esigibilità del credito rispetto all'effettivo intervenuto pagamento. Ne deriva, ancora, che poiché elemento costitutivo del diritto alla corresponsione degli interessi è il ritardo nel pagamento, è onere della parte che aziona quel diritto fornire la prova di quel fatto costitutivo e, quindi, in primo luogo dello spirare del termine per il
Pag. 13 a 18 pagamento. Nel caso in esame tale onere non è stato in alcun modo assolto posto che il completamento delle procedure sopra richiamate non solo non è stato provato, ma non è stato neanche allegato, avendo il creditore dato per scontato che il termine per il pagamento coincidesse con l'inoltro delle fatture alla e che gli Parte_1 interessi decorressero a partire dal novantunesimo giorno successivo a quell'inoltro.
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio comporta necessariamente il rigetto della domanda…La fissazione di un particolare termine di pagamento, infatti, lungi dal rispondere alla logica di locupletazione dell è conseguenza di Parte_1 una esigenza che non solo può sicuramente essere qualificata in termini di “ragione oggettiva” prevista dalla norma ma è, altresì, meritevole di tutela perché attiene a due profili di chiaro rilievo pubblicistico ovvero la verifica e la garanzia delle prestazioni rese in regime di accreditamento e il contenimento della spesa pubblica sanitaria nei limiti di quello che sia effettivamente dovuto. Peraltro in ipotesi di colpevole inerzia della nell'espletamento dei controlli di cui sopra è sempre concesso Parte_1 al contraente, in applicazione dei principi generali di buona fede e correttezza contrattuale, costituirla in mora, conseguendo così per altra via l'obiettivo di tutela contro il ritardato pagamento. Nel caso in esame, tuttavia, una tale colpevole inerzia neanche è stata allegata da parte del creditore” (Corte appello Catanzaro, Sentenza n.
1119/2022).
2.4. In definitiva, l' è tenuta al pagamento dei corrispettivi delle Controparte_5 prestazioni rese dalla ancora dovuti e portati dalle fatture nn. 37 e Parte_3
46/2017.
Gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002, tuttavia, non saranno dovuti dalla data di scadenza delle singole fatture, bensì dalla data della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, unico atto valido a costituire in mora la parte debitrice.
2.5. Occorre, ora, individuare i soggetti creditori.
2.5.1. Il pagamento deve essere disposto in favore della società Controparte_2 la quale, nell'ambito di una cessione di crediti ex l. n. 130/1999, ha acquistato dalla una serie di crediti, tra cui quelli oggetto di odierna controversia (cfr. Controparte_1 contratto di cessione del 24/5/2019 e relativo allegato A contenente l'elenco dei crediti
Pag. 14 a 18 ceduti, notifica della cessione del 4/6/2019 ed estratto della Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 63 del 30/5/2019).
Sul punto, l' ha eccepito l'inefficacia della cessione, avendo Controparte_5 manifestato, con nota prot. n. 0065190 del 4/6/2019, il proprio rifiuto all'operazione negoziale.
La deduzione è, tuttavia, infondata.
Come stabilito da questo Tribunale (cfr. sent. n. 718/2025), con motivazioni che in questa sede si richiamano integralmente, alla stregua del disposto dell'art. 4, comma 4 bis, della legge 130/1999, così come introdotto dal d.l. 23.12.2013 n. 145 (secondo cui: “alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del RD 18 novembre 1923 n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedono formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle della presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”), il legislatore ha ritenuto sufficiente che della cessione sia dato avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Alla luce del chiaro tenore letterale della citata disposizione normativa, non può che concludersi che a fronte di una operazione di cartolarizzazione dei crediti vantati nei confronti della P.A., nessun altro adempimento formale è richiesto e, anzi, è esclusa la necessità di autorizzazione e/o accettazione da parte dell'Amministrazione ceduta.
Né può giungersi a diverse conclusioni sull'assunto pagina che la nuova norma del
Codice dei Contratti pubblici (art. 106, co. 13. d.lgs. 50/2016) abbia implicitamente abrogato l'art. 4, comma 4 bis, della legge 130/1999, dal momento che, in tema di cartolarizzazione dei crediti, tale disciplina prevale in quanto speciale.
Sul punto, il Consiglio di Stato ha chiarito che: “non può condividersi la tesi secondo cui la norma del nuovo codice degli appalti (art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016) avrebbe abrogato implicitamente la norma recata dal comma 4-bis dell'art. 4 della L.
130/1999 in quanto successiva, poiché la norma in questione è meramente
Pag. 15 a 18 riproduttiva della precedente disposizione recata dall'art. 117 del d.lgs. n. 163/06 che era ad essa antecedente. Neppure risulta convincente la tesi secondo cui la norma del codice degli appalti prevarrebbe, in base al principio di specialità, sulla disposizione recata dall'art. 4, comma 4 bis, della L. 130/1999, in quanto tale disposizione si appalesa speciale rispetto alla disciplina codicistica, mentre la norma recata dal comma 4-bis dell'art. 4 cit. è norma speciale rispetto a tutte le disposizioni che disciplinano le formalità per la cessione dei crediti, con la conseguenza che l art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016, che richiama le sole cessioni dei crediti e non contiene un espresso riferimento alla cartolarizzazione è inapplicabile, essendo prevalente la disciplina speciale recata dall'art. 4, comma 4 bis, della L. 130/1999.” (Cons. Stato, sent. 5562/2020).
Inoltre, nel caso di specie, non trova applicazione neanche il disposto di cui all' art. 9 allegato E della legge 2248/1865, a mente del quale “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere alcun sequestro né convenirsi cessione se non vi aderisca
l'amministrazione interessata”, atteso che secondo ripetuto orientamento giurisprudenziale, l'art. 9 All. E cit. nonché le disposizioni di cui agli artt. 69 e 70 del
R.D. 2440/1923, non possono trovare applicazione analogica nei confronti di enti diversi da quelli dello Stato, o dagli enti pubblici territoriali (v. Cass. civ. n. 30658 del
21 dicembre 2017).
Quanto alle l'inapplicabilità in via analogica della predetta disciplina trova Pt_6 ulteriore giustificazione proprio in virtù delle caratteristiche peculiari che differenziano tali enti da quelli statali o territoriali, atteso che i primi sono costituiti con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale e la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato nel rispetto della normativa regionale di riferimento. Per di più, secondo quanto più volte ribadito da questo Tribunale, il divieto di cessione senza l'adesione della
P.A., di cui al R.D. 18 novembre 1923, n.2240, art. 70 si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano
Pag. 16 a 18 venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (cfr. Cass. n.
24758/2021; Cass. n. 18339/2014).
Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del R.D. n. 2440 del 1923 resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 c.c. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, l'inefficacia provvisoria della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti (Cass. Civ., 286/2006; Cass. Civ., 2209/2007; Tribunale di Catanzaro, sent. n.
840/2023).
Nel caso in esame, l' opponente non ha neanche allegato che le Parte_1 cessioni oggetto del giudizio si riferirebbero a rapporti ancora in corso.
Per tutto quanto esposto, l'eccezione di inefficacia della cessione si rivela del tutto infondata e la deve ritenersi titolare del rapporto controverso. Controparte_2
In ordine alla quantificazione del credito spettante, in assenza di prova di ulteriori pagamenti effettuati nelle more dall' , la somma complessivamente Controparte_5 dovuta alla è pari ad € 3.682,53, come emerge dal seguente Controparte_2 prospetto:
n. fattura saldo residuo
37/2017 € 1.461,01 (ossia €
1.975,61 - € 514,60 di cui alla nota di credito n.
13/2018 – doc. n. 5 del fascicolo di parte opponente)
46/2017 € 2.221,52 (ossia €
2.369,55 - € 148,03 di cui alla nota di credito n.
Pag. 17 a 18 14/2018 – doc. n. 6 del fascicolo di parte opponente)
2.6. Per quanto appena esposto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, stante la minor somma di cui parte opponente è debitrice.
3. La complessità delle questioni affrontate, il pagamento spontaneo in corso di causa di parte del credito ingiunto, nonché la soccombenza reciproca, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Costarella, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1. previa revoca del decreto ingiuntivo n. 255/2018, condanna parte opponente al pagamento, in favore della in persona del l.r.p.t., della somma di Controparte_2
€ 3.682,53, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data della notifica del decreto ingiuntivo opposto e sino al soddisfo;
2. compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Si comunichi.
Catanzaro, 28/07/2025 (provvedimento depositato tramite l'applicativo Consolle)
Il Giudice
Stefano Costarella
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