Articolo 51 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 50Articolo 52
Versione
20 settembre 1975
Art. 51.
L' articolo 169 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 169 - Alienazione dei beni del fondo. - Se non e' stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessita' od utilita' evidente".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975