Articolo 8 della Legge 6 marzo 1976, n. 51
Articolo 7Articolo 9
Versione
4 aprile 1976
Art. 8.
I primi due commi dell' articolo 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , sono sostituiti dai seguenti:
"L'abilitazione delle imbarcazioni da diporto alla navigazione entro i limiti di cui all'articolo 8 lettera a) e' stabilita dal capo del circondario marittimo o da un funzionario da lui delegato ovvero dagli uffici della motorizzazione civile previa visita di accertamento effettuata con l'osservanza delle norme tecniche e delle direttive emanate dal Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti.
L'abilitazione delle navi da diporto e delle imbarcazioni nei casi non contemplati dal precedente comma e' stabilita dal capo del circondario marittimo o da un funzionario da lui delegato, assistito, quando occorra, da un ingegnere o perito del Registro italiano navale".
All' articolo 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e' aggiunto il seguente comma:
"Ove si tratti di imbarcazione prodotta in serie il cui prototipo sia stato omologato, l'abilitazione alla navigazione viene stabilita nella stessa sede dell'omologazione, salvo accertamenti delle dotazioni di sicurezza".
Entrata in vigore il 4 aprile 1976
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