Articolo 4 della Legge 27 ottobre 1993, n. 433
Articolo 3
Versione
18 novembre 1993
Art. 4. 1. Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 687 milioni annui, si provvede a decorrere dall'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 e successivi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 18 novembre 1993
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