Art. 4. 1. Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 687 milioni annui, si provvede a decorrere dall'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 e successivi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
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18 novembre 1993
18 novembre 1993
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- 1. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 17/04/2019, n. 4995Provvedimento: […] III – Reiterata violazione dell'art. 4 della legge n. 47 del 1985. Violazione dell'art. 25 della legge n. 47 del 1985 in relazione all'art. 7 della legge regionale Lazio n. 36 del 1987, agli artt. 14 e 15 della legge regionale Lazio n. 35 del 1977, all'art. 30 della legge regionale Lazio n. 38 del 1998 e all'art. 4 della legge n. 433 del 1993 e successive modificazioni. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto. Violazione e eccesso di potere per contraddittorietà con gli artt. 3 e 7 delle NTA del vigente PRG. Sviamento di potere.Leggi di più...
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