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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/09/2025, n. 2887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2887 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14830/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14830/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 11 settembre 2025 ad ore 12,10 innanzi al dott. Fiorenzo Zazzeri, sono comparsi:
Per 'avv. . e l'avv. , Parte_1 Parte_2
Per nessuno compare , Controparte_1
L'Avv. dichiara che l'ordinanza è stata tempestivamente notificata e chiede che la causa Parte_2 venga decisa riportandosi alla memoria integrativa e precisa che ad oggi la morosità ammonta ad € 4.400,00 per canoni ed oneri condominiali. Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri Successivamente il Giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14830/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
[...] Parte_2
[...]
ATTORE/I contro
(C.F. , . Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da memoria .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione intimava sfratto per morosità a in relazione ad immobile Parte_1 Controparte_1 sito in Castelfiorentino, Via dei Profeti n. 24, int. 2 deducendo la morosità dello stesso dal luglio 2024 nel pagamento del canone mensile di € 410,00 e degli oneri condominiali pattuiti in € 30,00 mensili.
Il non compariva in udienza ed il Giudice, poiché la notifica della citazione era stata eseguita CP_1 con le modalità di cui all'art. 143 c.p.c. , incompatibile con il procedimento per convalida, disponeva il passaggio al rito locatizio e la notifica della relativa ordinanza al CP_1
Nonostante la regolare notifica dell'ordinanza il non si costituiva e si rendeva contumace in CP_1 giudizio.
La causa viene decisa in data odierna con la presente sentenza.
Parte attrice ha allegato il contratto di locazione concluso tra le parti l'11.4.24, regolarmente registrato e con durata prevista dal 15.4.24 al 14.4.25 per il canone mensile di € 410,00 .Non risulta invece pattuita nel contratto la misura degli oneri accessori ed il loro ammontare non risulta provato. pagina 2 di 3 Parte attrice ha quindi provato il fatto costitutivo: era pertanto onere di parte convenuta fornire la prova del fatto estintivo e quindi del pagamento dei canoni(Cass. SU 13533/01).Prova che evidentemente non è stata fornita stante la contumacia di parte convenuta.
Risulta così il reiterato mancato pagamento dei canoni che costituisce presupposto per l'intervenuta risoluzione del contratto in ragione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 3 del contratto relativa al mancato pagamento del canone e di cui parte attrice ha comunicato al di voler CP_1 avvalersi ai sensi dell'art. 1456 c.c. con lettera trasmessa il 7.9.24(v. in atti).
Pertanto deve essere dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento del CP_1
Consequenziale è la condanna del al rilascio dell'immobile: in base ai criteri di cui all'art. 56 CP_1 L. n. 392/78 per il rilascio viene fissata la data del 10.10.25.
Il deve essere altresì condannato a pagare in favore di parte attrice l'importo di € 4.100,00 CP_1 per canoni ed indennità di occupazione dovuta ad oggi ai sensi dell'art. 1591 c.c., oltre ulteriori importi pari al canone fino al rilascio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore della causa( secondo scaglione), dell'attività svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 vengono liquidate in € 130,88 per spese, € 1.700,00 per compenso ed € 255,00 per spese generali, per complessivi € 2.085,88.
PQM
Il Tribunale dichiara la risoluzione del contratto di locazione tra e Parte_1 CP_1
avente ad oggetto immobile sito in Castelfiorentino, Via Profeti n. 24, int. 2 per
[...] inadempimento del condanna a rilasciare l'immobile suddetto;
fissa per CP_1 Controparte_1 il rilascio la data del 10.10.,25; condanna a pagare in favore di Controparte_1 [...] la somma di € 4.100,00 oltre ulteriori importi pari al canone fino al rilascio e gli Parte_1 interessi dalle scadenze al saldo;
condanna il convenuto a rimborsare in favore di parte attrice le spese d lite che liquida in complessivi € 2.085,88.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Firenze, 11 settembre 2025
Il Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14830/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 11 settembre 2025 ad ore 12,10 innanzi al dott. Fiorenzo Zazzeri, sono comparsi:
Per 'avv. . e l'avv. , Parte_1 Parte_2
Per nessuno compare , Controparte_1
L'Avv. dichiara che l'ordinanza è stata tempestivamente notificata e chiede che la causa Parte_2 venga decisa riportandosi alla memoria integrativa e precisa che ad oggi la morosità ammonta ad € 4.400,00 per canoni ed oneri condominiali. Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri Successivamente il Giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14830/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
[...] Parte_2
[...]
ATTORE/I contro
(C.F. , . Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da memoria .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione intimava sfratto per morosità a in relazione ad immobile Parte_1 Controparte_1 sito in Castelfiorentino, Via dei Profeti n. 24, int. 2 deducendo la morosità dello stesso dal luglio 2024 nel pagamento del canone mensile di € 410,00 e degli oneri condominiali pattuiti in € 30,00 mensili.
Il non compariva in udienza ed il Giudice, poiché la notifica della citazione era stata eseguita CP_1 con le modalità di cui all'art. 143 c.p.c. , incompatibile con il procedimento per convalida, disponeva il passaggio al rito locatizio e la notifica della relativa ordinanza al CP_1
Nonostante la regolare notifica dell'ordinanza il non si costituiva e si rendeva contumace in CP_1 giudizio.
La causa viene decisa in data odierna con la presente sentenza.
Parte attrice ha allegato il contratto di locazione concluso tra le parti l'11.4.24, regolarmente registrato e con durata prevista dal 15.4.24 al 14.4.25 per il canone mensile di € 410,00 .Non risulta invece pattuita nel contratto la misura degli oneri accessori ed il loro ammontare non risulta provato. pagina 2 di 3 Parte attrice ha quindi provato il fatto costitutivo: era pertanto onere di parte convenuta fornire la prova del fatto estintivo e quindi del pagamento dei canoni(Cass. SU 13533/01).Prova che evidentemente non è stata fornita stante la contumacia di parte convenuta.
Risulta così il reiterato mancato pagamento dei canoni che costituisce presupposto per l'intervenuta risoluzione del contratto in ragione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 3 del contratto relativa al mancato pagamento del canone e di cui parte attrice ha comunicato al di voler CP_1 avvalersi ai sensi dell'art. 1456 c.c. con lettera trasmessa il 7.9.24(v. in atti).
Pertanto deve essere dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento del CP_1
Consequenziale è la condanna del al rilascio dell'immobile: in base ai criteri di cui all'art. 56 CP_1 L. n. 392/78 per il rilascio viene fissata la data del 10.10.25.
Il deve essere altresì condannato a pagare in favore di parte attrice l'importo di € 4.100,00 CP_1 per canoni ed indennità di occupazione dovuta ad oggi ai sensi dell'art. 1591 c.c., oltre ulteriori importi pari al canone fino al rilascio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del valore della causa( secondo scaglione), dell'attività svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 vengono liquidate in € 130,88 per spese, € 1.700,00 per compenso ed € 255,00 per spese generali, per complessivi € 2.085,88.
PQM
Il Tribunale dichiara la risoluzione del contratto di locazione tra e Parte_1 CP_1
avente ad oggetto immobile sito in Castelfiorentino, Via Profeti n. 24, int. 2 per
[...] inadempimento del condanna a rilasciare l'immobile suddetto;
fissa per CP_1 Controparte_1 il rilascio la data del 10.10.,25; condanna a pagare in favore di Controparte_1 [...] la somma di € 4.100,00 oltre ulteriori importi pari al canone fino al rilascio e gli Parte_1 interessi dalle scadenze al saldo;
condanna il convenuto a rimborsare in favore di parte attrice le spese d lite che liquida in complessivi € 2.085,88.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Firenze, 11 settembre 2025
Il Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 3 di 3