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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.R.G. 257 dell'anno 2021
TRA
nata a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
nato in [...] il [...], C.F. , rappresentati e Parte_2 C.F._2 difesi dall'avv. Amato Verderosa ed elettivamente domiciliati in Lioni (Av) alla via Tiziano n. 38;
ATTORI
E in persona del presidente pro tempore, C.F. rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Erminia Addivinola ed elettivamente domiciliato in Avellino c/o CO.RE.CO CP_2
[...]
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 21.01.2021 e hanno chiesto al Parte_1 Pt_2 Parte_2
Tribunale di Avellino di dichiarare l'esclusiva responsabilità della in ordine al Controparte_1 sinistro avvenuto in data 22.10.2019, con condanna al risarcimento del danno all'auto quantificato in €
10.970,00, per il danno da fermo dell'auto, da liquidarsi con equità, e per i danni patiti dal conducente nella misura determinata dal ctu nel corso del giudizio. In punto di fatto gli Parte_2 attori hanno esposto che nella qualità di conducente dell'auto mentre Parte_2 percorreva, in data 22.10.2019, a velocità moderata, la strada provinciale 149 in località Janni in agro di
Sant'Angelo dei Lombardi, non riusciva ad evitare l'impatto con un cinghiale che inaspettatamente gli tagliava la strada finendo contro due alberi di quercia posti a margine della corsia opposta. Gli attori hanno, inoltre, precisato che sul luogo di causa erano intervenuti i carabinieri di Sant'Angelo dei
Lombardi.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.03.2022 si è costituita in giudizio la Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda. Nel merito, la parte ha esposto di aver adottato tutte le misure volte
1/7 a prevenire il fenomeno per cui è causa e ha richiamato la relazione redatta dai carabinieri intervenuti sul luogo dalla quale si evinceva che il suolo era asciutto, che non vi erano tracce di frenate, che non era stato effettuato alcun controllo sullo stato psicofisico del conducente e che sul luogo del sinistro non erano presenti persone in grado di testimoniare l'accaduto. Infine, la parte ha eccepito la mancata produzione da parte degli attori di fatture o altra documentazione volta a provare l'effettivo danno economico subito dall'auto.
All'udienza del 6.07.2022 è stato escusso il teste di parte attrice cognato di Testimone_1 [...]
che ha affermato di non aver assistito al sinistro stradale ma che, al suo arrivo, aveva Parte_2 visto il cinghiale agonizzante fuori dalla carreggiata sul lato destro e la macchina finita contro un albero di quercia posto al margine della carreggiata. Inoltre, il teste ha affermato che sul tratto stradale in esame non erano presenti segnali di pericolo relativi alla presenza di animali selvatici e che la sera del sinistro i carabinieri sopraggiunti per i rilievi del caso furono chiamati ad intervenire per un altro incidente causato da un cinghiale.
All'udienza del 7.09.2022 è stato escusso il teste di parte attrice , vicebrigadiere dei Testimone_2
Carabinieri intervenuto sul luogo del sinistro a seguito di chiamata, il quale ha confermato l'assenza di recinzioni ai bordi della strada e di segnali di pericolo relativi alla presenza di animali selvatici, precisando che l'unico segnale si trovava a circa 10 km dal luogo del sinistro. Infine, il teste ha confermato di aver chiamato il servizio veterinario dell'Asl e che su tale tratto di strada si erano verificati altri incidenti di automobilisti con i cinghiali.
Nel corso del giudizio sono state espletate due c.t.u.
Terminata l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda proposta dagli attori deve essere parzialmente accolta per le seguenti motivazioni.
In via preliminare, vale ricordare che, in materia di risarcimento dei danni cagionati da animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della L. n. 157 del 1992 nel patrimonio indisponibile dello Stato, la Cassazione ha affermato (cfr. Cass. civ., Sez. III, 2020 n° 7969) che il soggetto pubblico responsabile, ai sensi dell'art. 2052 c.c., va individuato nella “in quanto ente al CP_1 quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che "si serve", in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema..”.
Relativamente all'onere della prova, grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del CP_1 caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche 2/7 mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure, concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema, di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi (cfr. Cassazione 2020 n. 7969).
Inoltre, ritiene il Tribunale di dover soggiungere che, in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo concorre, ma non prevale, con la responsabilità oggettiva del proprietario o utilizzatore dell'animale ai sensi dell'art. 2054 c.c., applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni alla circolazione. Infatti, laddove il danneggiato sia il conducente e non sia possibile accertare la sussistenza e la misura del rispettivo concorso, sicché nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell'animale, il caso fortuito, il risarcimento va corrispondentemente diminuito per effetto non dell'art. 1227, comma 1, c.c., non occorrendo accertare in concreto il concorso causale del danneggiato, ma della presunzione di pari responsabilità di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c. (in tal senso, cfr. Cassazione n.
31335 del 2023 e Cassazione 16550 del 2022). Con riferimento alla prova liberatoria del conducente vale ricordare, infine, che la stessa deve essere supportata da precisi e dettagliati riscontri fattuali da cui poter desumere una guida attenta e prudente, che permette al guidatore di eseguire anche manovre di emergenza in presenza di pericoli e/o imprevisti esterni.
Ciò premesso, osserva il Tribunale che, se è vero che risulta dimostrato in atti l'evento lesivo ossia l'impatto dell'auto con il cinghiale, la dinamica del sinistro rappresentata dalle parti attrice non risulta rigorosamente dimostrata con riferimento a tutti gli elementi richiesti ai fini risarcitori tra cui quello relativo alla condotta di guida.
In altri e più precisi termini dall'esame della documentazione, anche fotografica, nonché delle prove testimoniali, emerge la prova dell'impatto dell'autovettura con un cinghiale (cfr. anche verbale di relazione del servizio veterinario Asl nonché fotografie), che non vi era segnaletica sul preciso tratto stradale percorso, che si erano verificati altri incidenti nel medesimo tratto stradale (cfr. prove testimoniali) e, al contempo, che la strada risultava scarsamente trafficata, che il fondo stradale era asciutto, che l'illuminazione era inesistente, che la strada risultava rettilinea con pavimentazione asfaltata, che la visibilità era insufficiente, che non si erano rilevate tracce di frenata e che le condizioni meteo erano buone (cfr. verbale dei carabinieri).
Pertanto in ordine alla presunzione del concorso di colpa ai sensi dell'art. 2054 c.c., vale osservare che, nel caso di specie, da una parte, l'attore ha soltanto allegato genericamente di aver tentato una manovra di fortuna e di procedere a velocità moderata nonostante la strada risultasse con un'illuminazione inesistente e una visibilità insufficiente (cfr. relazione dei carabinieri) ed entrambi i testi escussi non hanno riferito alcuna circostanza utile a ricostruire la condotta adottata dal conducente o la velocità tenuta dallo stesso, essendo entrambi sopraggiunti sul posto del sinistro solo successivamente e, 3/7 dall'altra, l'ente convenuto ha prodotto due delibere della giunta, la n. 521 del 7.08.2018 e la n. 547 del
12.11.2019, aventi ad oggetto l'approvazione del piano di gestione e controllo del cinghiale sul territorio nonché la programmazione del prelievo selettivo dei cinghiali, che non sono sufficienti ad esonerarlo da responsabilità. In conclusione, tenuto conto che né la parte attrice e né l'ente convenuto hanno superato la presunzione posta a proprio carico, deve ritenersi sussistente un concorso di colpa paritario nella determinazione del sinistro per cui è causa che deve essere imputato in pari quota alla CP_1
e al guidatore del veicolo , con conseguente riduzione al 50% della richiesta
[...] Parte_2 di risarcimento del danno azionata.
Con riferimento alla domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali vale, in particolare, osservare che dalla relazione peritale depositata in data 2.01.2024 a firma di Parte_3 emerge che il veicolo di proprietà attorea, una Citroen C4, in occasione del sinistro riportava ingenti danni a tutta la parte anteriore, con interessamento della parte meccanica e delle lamiere strutturali. Il
c.t.u. ha evidenziato che sul veicolo non si distingue l'urto con l'animale “…in quanto minimale per entità ed in sovrapposizione rispetto al più grave urto indiretto” (cfr. pag. 3 della relazione). Il c.t.u. ha Pt_3 evidenziato, inoltre, che il preventivo di riparazione prodotto di € 10.000,00 risultava antieconomico rispetto alla valutazione all'epoca del sinistro dell'auto dell'attrice, immatricolata nel 2007, quantificando il valore commerciale dell'auto e, di conseguenza, i danni in € 2.800,00. Il c.t.u. ha, poi, precisato che a tale cifra va soggiunta la somma di € 800,00 per le spese di recupero e demolizione del veicolo, ricerca di un nuovo veicolo e immatricolazione dello stesso (cfr. pag. 9 della relazione.)
Orbene, ai fini della liquidazione della voce di danno relativa all'auto, ritiene il Tribunale di dover aderire alle conclusioni cui è giunto il c.t.u. , che risultano condivisibili anche tenuto conto che la Pt_3 parte attrice si è limitata a produrre in giudizio due preventivi (cfr. preventivi Parte_4
e ) senza alcuna quietanza, ricevuta o fattura e, pertanto, i danni risarcibili possono Parte_5 essere limitati soltanto a quanto accertato nella ctu tecnica suddetta relativamente al valore di € 2.800,00 del veicolo, con esclusione della voce relativa al recupero, alla demolizione, alla immatricolazione di nuovo veicolo e al danno da fermo in assenza di prova del danno. Infatti, tenuto conto che i due preventivi prodotti in giudizio dagli attori indicano un valore assolutamente antieconomico dell'autovettura in questione, che il recupero del mezzo è stato affidato a come Controparte_3 emerge dal medesimo verbale dei carabinieri e che non è provata alcuna spesa di demolizione o immatricolazione di ulteriore veicolo, il risarcimento del danno materiale deve essere limitato al valore puro dell'auto, pari ad € 2.800,00, diviso per metà come sopra indicato. Con riferimento al danno da fermo tecnico vale solo soggiungere che lo stesso non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica del sinistro, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che 4/7 dalla impossibilità della sua utilizzazione ne sia derivato un danno, quale, ad esempio, quello riconnesso alla impossibilità dello svolgimento di un'attività lavorativa ovvero all'esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi.
Relativamente ai danni non patrimoniali vale, invece, rilevare che dalla relazione peritale depositata in data 5.01.2024 a firma del dott. emerge che la parte attrice Controparte_4 Parte_2 dopo essere stato coinvolto nel sinistro, ha riportato postumi a carattere permanente consistenti in “esiti di frattura pluriframmentaria delle ossa nasali, esiti di frattura lineare composta del processo trasverso sinistro della settima vertebra cervicale, esiti cicatriziali alla palpebra superiore di sinistra ed alla superficie esterna del ginocchio destro, minuta rima di frattura bilaterale della parete laterale orbitaria al terzo medio (non confermata alle successive TC di controllo) (cfr. pag. 14 della relazione). Il c.t.u. ha, quindi, indicato il danno biologico riportato nel 7%,
l'inabilità temporanea parziale al 75% per 15 giorni, l'inabilità temporanea parziale al 50% per 15 giorni nonché l'inabilità temporanea parziale al 25% per 18 giorni, ritenendo documentate e giustificaste le spese mediche nei limiti di € 403,96.
Da quanto esposto deriva, allora, che la quantificazione dei postumi stabilita dal consulente medico deve essere operata facendo applicazione dei parametri previsti dalle tabelle di Milano aggiornate all'edizione 2024 poiché relativi a danni inferiori al 9% e suscettibili di rientrare nell'evento dannoso scaturito dalla circolazione di autoveicoli.
Pertanto, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età di 40 anni del conducente dell'autoveicolo (nato il [...]) al momento del sinistro Parte_2
(22.10.2019), si determina il quantum debeatur per il danno residuato nella complessiva somma di €
11.993,56, di cui € 10.709,29 per i postumi permanenti, € 621,45 per l'invalidità temporanea parziale al
75%, € 414,30 per l'invalidità temporanea parziale al 50%, € 248,58 per l'invalidità temporanea parziale al 25%.
Quanto alle spese mediche sostenute, la parte attrice ha prodotto in atti documentazione idonea a giustificare il rimborso nei limiti di euro 403,96, somma espressa in valori monetari sostanzialmente coevi alla data dell'illecito e che, quindi, mediante la necessaria rivalutazione all'attualità, operata in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), ascende ad attuali € 467,60.
Infine, deve essere soggiunto che nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro, dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla 5/7 somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, e cioè, in base ad un indice di rivalutazione medio (in questo senso tra le tante Cass., SS. UU., 17 febbraio 1995, n.° 1712, nonché
Cass. 10 marzo 2000, n.° 2796). Quindi, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, l'importo sopra indicato deve essere dapprima devalutato alla data dell'evento dannoso (22.10.2019) in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI) ottenendo la somma di € 10.224,69 (calcolato sul danno biologico con applicativo Pt_6
“devalutazione”) e solo su tale somma e sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo, vanno applicati gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., dalla data dell'evento dannoso (22.10.2019) e fino alla data della pubblicazione della presente decisione mediante lettura in udienza.
In conclusione, in favore dell'attore deve essere riconosciuta, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 6.693,38, corrispondente alla metà dell'importo di € 13.386,76 (pari alla somma tra l'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno in base alle Tabelle di Milano, incluse le spese sanitarie, e gli interessi suddetti che risultano essere pari ad € 925,60, in base al procedimento descritto al paragrafo precedente) con conseguente condanna dell'Ente convenuto al pagamento di tale importo.
Pertanto, evidenzia il Tribunale che l'ente convenuto dovrà essere condannato a risarcire la somma di €
6.693,38 a titolo di danno non patrimoniale nonché la somma di € 1.508,05 (ottenuta devalutando l'importo al mese di ottobre 2019 e calcolato gli interessi su quello rivalutato anno per anno) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale derivante dai danni all'autovettura, già dimezzati al 50%.
Le spese di lite sono compensate nella misura della due terzi in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda e sono poste a carico della parte soccombente per la restante parte liquidata, come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, che si determina in base al decisum, e dei valori medi di cui al DM 147 del 2022.
Le spese di ctu sono poste a carico di entrambe le parti in solido in ragione dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda e dichiarata la responsabilità nella misura del cinquanta per cento della CP_1 nella produzione causale dell'evento dannoso indicato e descritto nell'atto introduttivo del
[...] giudizio;
- condanna la parte convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore di Pt_1 della somma di € 1.508,05 e in favore di di € 6.693,38, oltre interessi
[...] Parte_2
6/7 legali, al tasso previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettiva corresponsione, con divieto di anatocismo;
- compensa nella misura di due terzi le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell'ente convenuto la restante parte liquidata in complessivi euro
1.692,33 oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge ed euro 181,66 per contributo unificato e marca da bollo con attribuzione al legale che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
-pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di ctu liquidate con separati decreti.
Così deciso all'esito dell'udienza del 30.12.2024 il 15.1.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
7/7