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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/05/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3292/2018 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 23 gennaio 2025, alla quale i procuratori hanno rinunciato alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. promossa da
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ferraù giusta procura in atti, appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Gianfilippo Ceccio, giusta procura in atti, appellata avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 15.06.2018, Parte_2
(oggi ) ha proposto appello avverso la
[...] Parte_1 sentenza n. 353/18, depositata in data 22.02.2018, con la quale il Giudice di Pace di Messina ha accolto l'opposizione proposta da Controparte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29520169003101859000,
[...] avente ad oggetto le cartelle di pagamento n. 29520100044966737000, n. 29520110009476809000, n. 29520110011473170000 e n. 29520110013483081000. A fondamento dell'appello proposto, ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di pace, nell'accogliere l'opposizione, ha ritenuto nulla la notifica delle cartelle esattoriali presupposte ex art. 140 c.p.c., in mancanza dell'inoltro della raccomandata informativa. In particolare, ha sostenuto l'invio della comunicazione di avvenuto deposito non fosse necessario. Nel merito, ha altresì contestato i motivi di opposizione formulati in primo grado dalla in ordine alla prescrizione del CP_1 quinquennale del diritto di procedere alla riscossione delle sanzioni. costituendosi in giudizio, ha contestato la Controparte_1 fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto. In assenza di attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni. L'appello proposto da è infondato e va, pertanto, Parte_2 rigettato. Le notifiche delle cartelle in atti risultano effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c. direttamente dall'agente della riscossione senza che tuttavi sia stato dato avviso con raccomandata informativa. E' la carenza di tale avviso che secondo il giudice di pace implicherebbe la nullità della stessa.
La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., comma 1, lett.
e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune. La Corte costituzionale con la pronuncia del 22 novembre 2012, n. 258 la quale nel dichiarare "in parte qua", con pronuncia di natura "sostitutiva", l'illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma) dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ovvero la disposizione concernente il procedimento di notifica delle cartelle di pagamento, ha soltant uniformato le modalità di svolgimento di detto procedimento a quelle già previste per la notificazione degli atti di accertamento, eliminando una diversità di disciplina che non appariva assistita da alcuna valida "ratio" giustificativa e non risultava in linea con il fondamentale principio posto dall'art. 3 della Costituzione ( Cass. Civ. n. 16696/13).
Ai sensi degli artt. 26 d.p.r. 602/73 e 140 c.p.c., la notifica deve ritenersi perfezionata per l'Agente della riscossione “nel giorno successivo a quello in cui l'avviso di deposito è affisso all'albo del comune”, quando l'agente notificatore, dando atto nella notifica della irreperibilità relativa del contribuente, ha perfezionato il procedimento di notificazione con deposito del plico presso la Casa Comunale per assenza del destinatario e di altre persone autorizzate alla ricezione ex art. 139 c.p.c., affissione all'albo dell'avviso di deposito e invio della comunicazione al destinatario di tale deposito a mezzo raccomandata, tornata al mittente per compiuta giacenza.
2 Nel caso di specie, ricorrendo l'ipotesi dell'irreperibilità relativa la notifica delle cartelle oggetto di causa è stata eseguita ai sensi dell'art 140 c.p.c. ma l'agente notificatore si è limitato a dare atto dell'inoltro della raccomandata senza tuttavia indicare il numero della raccomandata che peraltro non è stata prodotta in atti sicché non vi è prova della regolarità del processo notificatorio né è utile a tale scopo la produzione delle “interrogazioni informatiche” in quanto atti interni di formazione unilaterale. Tale impostazione è corroborata dalla più recente giurisprudenza di legittimità che in merito ha affermato che “ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario” (Cassazione civile sez. trib., 11/11/2020, n.25351). Pertanto, il procedimento notificatorio è viziato, perché non si è perfezionato,
e la notifica è nulla. In tali ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ha, con costante orientamento, affermato che “ai fini della notificazione nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale (Cass. n. 33525 del 2019); in particolare, occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo;
difatti, l'avviso di ricevimento, a parere della Corte, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. Cass., S.U., ord. interlocutoria n. 458 del 2005; Cass., sez. lav., n. 2683 del 2019)”(Cass. Civ., 17.05.2022, n. 15782; conf. Cass. Civ., 22.01.2024, n. 2171, ha precisato che “com'è noto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, nel caso di irreperibilità cd. relativa del destinatario la cartella di pagamento va notificata nelle forme
3 di cui all'art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In tali ipotesi, pertanto, si provvede al deposito dell'atto nella casa comunale, con l'affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione del destinatario, e con la spedizione della raccomandata informativa. A questo specifico riguardo, ai fini del perfezionamento della notifica questa Corte ha affermato la necessità “che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. n. 25079/2014), o comunque che siano decorsi dieci giorni dalla spedizione di detta lettera informativa (Corte costituzionale n. 3 del 2010 e n. 258 del 2012)” (cosi, fra le altre, Cass. n. 27825/2018; Cass. n. 8433/2017)”). Ciò posto, nel caso di specie, deve, ritenersi che, come risultante dalle relazioni di notifica in atti (all. all'atto di appello), l'assenza di CP_1 dal luogo di residenza fosse solo temporanea e che il soggetto addetto alla notificazione, in mancanza delle persone di cui all'art. 139 c.p.c., abbia quindi proceduto alla notifica presso la casa comunale, così come previsto nei casi di irreperibilità relativa a norma dell'art. 140 c.p.c., sicchè correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto necessario, per il perfezionamento della notifica, l'invio e la ricezione della raccomandata di avvenuto deposito. Ne consegue che, in mancanza della produzione in giudizio degli originali o di copia degli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative del deposito presso la casa comunale delle cartelle esattoriali, la notifica delle stesse deve ritenersi nulla. L'appello va pertanto rigettato e la sentenza va per le predette ragioni confermata. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante ed in favore di e liquidate, come Controparte_1 dispositivo, tenuto conto delle attività difensive spiegate e del avlore della controversia, applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 ( fase studio, introduttiva e decisoria), relativi alle controversie di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.00,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario di ex art. 93 c.p.c. Controparte_1
Visto l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le impugnazioni, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza,
4 eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3292/2018 R.G. così provvede:
1. rigetta l'appello proposto dall e, Parte_1 per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di giudizio, liquidate in € 852,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario di parte appellata ex art. 93 c.p.c.;
3. si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le impugnazioni, se dovuto.
Si comunichi. Così deciso in Messina il 23 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
5
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3292/2018 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 23 gennaio 2025, alla quale i procuratori hanno rinunciato alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. promossa da
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ferraù giusta procura in atti, appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Gianfilippo Ceccio, giusta procura in atti, appellata avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 15.06.2018, Parte_2
(oggi ) ha proposto appello avverso la
[...] Parte_1 sentenza n. 353/18, depositata in data 22.02.2018, con la quale il Giudice di Pace di Messina ha accolto l'opposizione proposta da Controparte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29520169003101859000,
[...] avente ad oggetto le cartelle di pagamento n. 29520100044966737000, n. 29520110009476809000, n. 29520110011473170000 e n. 29520110013483081000. A fondamento dell'appello proposto, ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di pace, nell'accogliere l'opposizione, ha ritenuto nulla la notifica delle cartelle esattoriali presupposte ex art. 140 c.p.c., in mancanza dell'inoltro della raccomandata informativa. In particolare, ha sostenuto l'invio della comunicazione di avvenuto deposito non fosse necessario. Nel merito, ha altresì contestato i motivi di opposizione formulati in primo grado dalla in ordine alla prescrizione del CP_1 quinquennale del diritto di procedere alla riscossione delle sanzioni. costituendosi in giudizio, ha contestato la Controparte_1 fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto. In assenza di attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni. L'appello proposto da è infondato e va, pertanto, Parte_2 rigettato. Le notifiche delle cartelle in atti risultano effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c. direttamente dall'agente della riscossione senza che tuttavi sia stato dato avviso con raccomandata informativa. E' la carenza di tale avviso che secondo il giudice di pace implicherebbe la nullità della stessa.
La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., comma 1, lett.
e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune. La Corte costituzionale con la pronuncia del 22 novembre 2012, n. 258 la quale nel dichiarare "in parte qua", con pronuncia di natura "sostitutiva", l'illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma) dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ovvero la disposizione concernente il procedimento di notifica delle cartelle di pagamento, ha soltant uniformato le modalità di svolgimento di detto procedimento a quelle già previste per la notificazione degli atti di accertamento, eliminando una diversità di disciplina che non appariva assistita da alcuna valida "ratio" giustificativa e non risultava in linea con il fondamentale principio posto dall'art. 3 della Costituzione ( Cass. Civ. n. 16696/13).
Ai sensi degli artt. 26 d.p.r. 602/73 e 140 c.p.c., la notifica deve ritenersi perfezionata per l'Agente della riscossione “nel giorno successivo a quello in cui l'avviso di deposito è affisso all'albo del comune”, quando l'agente notificatore, dando atto nella notifica della irreperibilità relativa del contribuente, ha perfezionato il procedimento di notificazione con deposito del plico presso la Casa Comunale per assenza del destinatario e di altre persone autorizzate alla ricezione ex art. 139 c.p.c., affissione all'albo dell'avviso di deposito e invio della comunicazione al destinatario di tale deposito a mezzo raccomandata, tornata al mittente per compiuta giacenza.
2 Nel caso di specie, ricorrendo l'ipotesi dell'irreperibilità relativa la notifica delle cartelle oggetto di causa è stata eseguita ai sensi dell'art 140 c.p.c. ma l'agente notificatore si è limitato a dare atto dell'inoltro della raccomandata senza tuttavia indicare il numero della raccomandata che peraltro non è stata prodotta in atti sicché non vi è prova della regolarità del processo notificatorio né è utile a tale scopo la produzione delle “interrogazioni informatiche” in quanto atti interni di formazione unilaterale. Tale impostazione è corroborata dalla più recente giurisprudenza di legittimità che in merito ha affermato che “ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario” (Cassazione civile sez. trib., 11/11/2020, n.25351). Pertanto, il procedimento notificatorio è viziato, perché non si è perfezionato,
e la notifica è nulla. In tali ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ha, con costante orientamento, affermato che “ai fini della notificazione nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale (Cass. n. 33525 del 2019); in particolare, occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo;
difatti, l'avviso di ricevimento, a parere della Corte, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. Cass., S.U., ord. interlocutoria n. 458 del 2005; Cass., sez. lav., n. 2683 del 2019)”(Cass. Civ., 17.05.2022, n. 15782; conf. Cass. Civ., 22.01.2024, n. 2171, ha precisato che “com'è noto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, nel caso di irreperibilità cd. relativa del destinatario la cartella di pagamento va notificata nelle forme
3 di cui all'art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In tali ipotesi, pertanto, si provvede al deposito dell'atto nella casa comunale, con l'affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione del destinatario, e con la spedizione della raccomandata informativa. A questo specifico riguardo, ai fini del perfezionamento della notifica questa Corte ha affermato la necessità “che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. n. 25079/2014), o comunque che siano decorsi dieci giorni dalla spedizione di detta lettera informativa (Corte costituzionale n. 3 del 2010 e n. 258 del 2012)” (cosi, fra le altre, Cass. n. 27825/2018; Cass. n. 8433/2017)”). Ciò posto, nel caso di specie, deve, ritenersi che, come risultante dalle relazioni di notifica in atti (all. all'atto di appello), l'assenza di CP_1 dal luogo di residenza fosse solo temporanea e che il soggetto addetto alla notificazione, in mancanza delle persone di cui all'art. 139 c.p.c., abbia quindi proceduto alla notifica presso la casa comunale, così come previsto nei casi di irreperibilità relativa a norma dell'art. 140 c.p.c., sicchè correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto necessario, per il perfezionamento della notifica, l'invio e la ricezione della raccomandata di avvenuto deposito. Ne consegue che, in mancanza della produzione in giudizio degli originali o di copia degli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative del deposito presso la casa comunale delle cartelle esattoriali, la notifica delle stesse deve ritenersi nulla. L'appello va pertanto rigettato e la sentenza va per le predette ragioni confermata. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante ed in favore di e liquidate, come Controparte_1 dispositivo, tenuto conto delle attività difensive spiegate e del avlore della controversia, applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 ( fase studio, introduttiva e decisoria), relativi alle controversie di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.00,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario di ex art. 93 c.p.c. Controparte_1
Visto l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le impugnazioni, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza,
4 eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3292/2018 R.G. così provvede:
1. rigetta l'appello proposto dall e, Parte_1 per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di giudizio, liquidate in € 852,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario di parte appellata ex art. 93 c.p.c.;
3. si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le impugnazioni, se dovuto.
Si comunichi. Così deciso in Messina il 23 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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