TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 11/09/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2365/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Angelica Capotosto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2365/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da: (C.F. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PERTICARA' ALESSANDRA ATTORE contro
, in persona del Sindaco p.t. (p.i. ) Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ROMOLI FENU MIRKO e dell'avv. ULBAR FRANCESCO CONVENUTO OGGETTO: risarcimento danni da cose in custodia CONCLUSIONI: all'udienza del 21.05.2025 i procuratori delle parti costituite rassegnavano le seguenti conclusioni: per parte attrice: “come da atto di citazione” per parte convenuta: “come da comparsa di costituzione e risposta insistendo nelle istanze istruttorie articolate nella memoria ex art 183 comma 6 n. 2 c.p.c.”
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * * Fatto Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, il sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa: - in via principale e nel merito, per tutte le motivazioni in fatto e in diritto esposte in narrativa, accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al condannare lo stesso al Controparte_1 pagamento, in favore del Sig. della somma comple uella diversa somma che Parte_1 verrà accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti e subendi. - In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di procedura”. In fatto esponeva: che la mattina del 10.09.2021 esso attore percorreva via IS LO (S.S.16), direzione nord-sud in quando giunto nei pressi dell'incrocio con Via Controparte_1 Quattro Marine, al fine di evitare l'impat ra Yaris che si immetteva sulla statale da detta via, si spostava sul margine destro della sua corsia di marcia al limite della carreggiata;
che, nell'effettuare detta manovra di emergenza, si spostava sulla banchina dove, a causa di un tombino che creava una grossa depressione sulla stessa, in alcun modo segnalato e prevedibile, perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente a terra;
che esso attore veniva trasportato con ambulanza al Pronto Soccorso di dove gli Controparte_1 venivano diagnosticate “fratture costali con falda di PNX, lussazione spalla dx” prognosi di giorni 30 s.c., in attesa di intervento chirurgico”; che in data 16.09.2022 veniva ricoverato nel reparto di Ortopedia pagina 1 di 4 dell' di e in data 17.09.2022 veniva sottoposto a intervento chirurgico di CP_2 Controparte_1 riduzione e stabilizzazione con n.2 fili k e cerchiaggio metallico;
che in data 20.09.2021 veniva dimesso con diagnosi “Lussazione acromion-claveare destra, controllo dopo 30 gg;
che seguivano copnytrolli e cicli di terapia riabilitativa;
che seguivano controlli e cicli di terapia riabilitativa;
che in data 11.01.2022 esso attore si sottoponeva a visita ortopedica medico legale e, nella predetta data, veniva dichiarato clinicamente guarito con postumi;
In diritto, l'attore allegava che la responsabilità dell'occorso andava attribuita esclusivamente al CP_3
quale proprietario e custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, in subordine, ai s
[...] 2043 c.c., dal momento che la presenza del tombino posto sulla banchina laterale al di sotto del livello del manto stradale aveva costituito un'insidia, data la non prevedibilità della sconnessione;
che esso attore aveva diritto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniale, subiti a causa ed in conseguenza del sinistro;
che a nulla erano valse le richieste inoltrate al convenuto. CP_1
Con comparsa, depositata in data 29.12.2022, si costituiva il che Controparte_1 contestava l'avversa domanda chiedendone il rigetto. In particolare ione passiva asserendo che la responsabilità del sinistro, seguendo la prospettazione attorea, andava ascritta alla condotta del conducente dell'autovettura Yaris e che la caduta era dovuta presumibilmente ad una perdita di equilibrio e non certo al lieve dislivello connaturato alla presenza di un tombino che di per sé non era idoneo a determinare l'evento per cui è causa. Quindi eccepiva la inapplicabilità alla P.A. dell'art 2051 c.c., la insussistenza dell'insidia o del trabocchetto, onde invocare l'applicabilità dell'art. 2043 c.c. e, infine, la imputabilità in via esclusiva e/o concorrente dell'evento lesivo alla negligenza e distrazione del danneggiato, tenuto peraltro conto della visibilità del tombino in ragione dell'ora diurna in cui si era verificata la caduta. Contestava, infine, la quantificazione dei danni operata dall'attore. Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare - Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto. In principale nel merito: rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto. In subordine nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, nella misura che verrà provata all'esito del giudizio, accertare e dichiarare il concorso colposo dell'autovettura richiamata ex adverso e dell'attore, con conseguente riduzione del risarcimento eventualmente dovuto dal nella misura che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e CP_1 compensi del giudizio”. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, l'assunzione della prova orale ammessa e l'espletamento di ctu medico legale sulla persona dell'attore, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con assegnazione di termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche. Diritto L'attore ha convenuto in giudizio il al fine di sentirlo condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta dalla propria bicicletta asseritamente causata dalla presenza, sulla banchina della sede stradale da lui percorsa nell'occasione, di una caditoia destinata alla raccolta delle acque meteoriche, profonda alcuni centimetri rispetto al piano viario. Preliminarmente, tenuto conto delle deduzioni del convenuto in punto di qualificazione della CP_1 responsabilità ex art. 2043 c.c., in luogo di quella fatta valere dall'attore in via principale ex art. 2051 c.c., occorre procedere alla qualificazione della fattispecie per cui è causa. Il infatti, ha eccepito l'inapplicabilità alle pubbliche amministrazioni Controparte_1 dell'a sponsabilità del a quella di cui all'art. 2043 c.c. e, quindi, CP_1 derivante dall'inosservanza del principio generale del neminem laedere. Ebbene, si ritiene che la fattispecie per cui è causa vada qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c. come responsabilità da cose in custodia. La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., infatti, presuppone la sussistenza di una relazione di fatto tra la cosa ed un soggetto, tale da consentire a quest'ultimo il potere di controllarla e di eliminare situazioni di pericolo che possano insorgere, con conseguente onere di vigilanza dalla cosa stessa, affinché da essa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivino danni a terzi. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. sia applicabile nei confronti dei Comuni, quali proprietari delle strade, pur se tali beni siano oggetto di pagina 2 di 4 un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (cfr. Cass. 1691/2009). Ai fini della configurabilità della presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia agli enti pubblici subiti dagli utenti dei beni demaniali è, dunque, necessario che su questi sia possibile effettivamente l'esercizio di una custodia, intesa quale potere di fatto sulla cosa: allorchè l'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale diretta dello stesso da parte di terzi non consenta in concreto un'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c.: in questo caso grava sul danneggiato l'onere di provare l'anomalia del bene come fatto astrattamente idoneo a configurare il comportamento colposo della Pubblica Amministrazione sulla quale ricade l'onere della prova di fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza detta anomalia. In altri termini, il dovere di custodia - che si specifica nell'obbligo di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia - in capo all'ente proprietario o concessionario di una strada aperta al pubblico transito ha ad oggetto non solo la sede stradale ma anche la zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale (banchina), tenuto conto che la stessa fa parte della struttura della strada e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata, in quanto, in assenza di specifica segnalazione contraria, anch'essa, benché non pavimentata, per la sua apparenza esteriore suscita negli utenti affidamento di consistenza e sicura transitabilità, sicché non deve presentare insidie o trabocchetti, la cui sussistenza comporta pertanto Co la responsabilità della per i danni che ai medesimi e siano derivati. La custodia in argomento si estende - unque - anche alle cunette e alle scarpate laterali e alle eventuali barriere laterali di sicurezza con funzione di contenimento e protezione della sede stradale. (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/07/2021, n. 19610). Sulla scorta di tali principi, pertanto, soltanto qualora la custodia sia oggettivamente impossibile, (circostanza il cui accertamento caso per caso è riservato al giudice di merito), l'art. 2051 c.c. non può ritenersi applicabile, ritornando a trovare applicazione l'art. 2043 c.c.. Sia nell'ipotesi di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia in quella di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sussiste quando egli lo abbia usato senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può escludere la responsabilità della P.A. se sia tale da interrompere il nesso tra la causa del danno e il danno stesso, diversamente si può configurare un concorso di colpa della vittima ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiale in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato: in proposito l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento del danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, così da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (v. Cass. 15384/2006; Cass. 6640/1998). Tanto premesso, nella specie, le riproduzioni fotografiche prodotte dagli attori – non contestate dal convenuto - mostrano l'esistenza di un dislivello tra manto bituminoso e caditoia in corrispondenza del quale si sarebbe verificata la caduta, nonché la presenza della caditoia all'interno della banchina. Alcuno dei testi escussi ha, però, assistito alla caduta. Trattasi, infatti, degli operatori della croce verde che sono intervenuti in un momento successivo e che hanno confermato di aver prestato soccorso all'attore, di averlo rinvenuto sul muretto posto sul marciapiede della SS16 in corrispondenza del cartello stradale di attraversamento pedonale e di aver potuto appurare il cattivo stato di manutenzione del manto stradale. Alcuno dei testi ha, però, saputo indicare il punto in cui si trovava la bicicletta.
Osserva il Tribunale che, pertanto, dalla sola prova dell'esistenza di una anomalia nella sede stradale pagina 3 di 4 non può trarsi, neppure in via presuntiva, la prova che questa sia stata causa del sinistro avvenuto in quel tratto di strada, qualora, come nel caso di specie, non sia dimostrato che la bicicletta condotta dall'attore sia transitata proprio in quel punto e che tale anomalia abbia quindi interferito con la sua marcia. Per di più, ben avrebbe potuto la caduta essere stata causata, indipendentemente dal dislivello, solo da una incauta condotta del ciclista. Manca, dunque, la prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento. Peraltro, anche laddove si volesse ritenere presuntivamente dimostrato che l'attore sia caduto in corrispondenza del dislivello esistente tra manto bituminoso e la caditoia esistente sulla banchina laterale, quale risultante dalle riproduzioni fotografiche prodotte, la domanda andrebbe ugualmente respinta. Ed invero, la zona, posta a livello tra i margini della carreggiata stradale e i limiti della sede stradale - definita "banchina" dal previgente codice della strada (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 2) - pur essendo normalmente destinata ai pedoni, in caso di necessità su di essa possono temporaneamente spostarsi i veicoli, per manovre di breve durata o di emergenza (v. per l'affermazione del principio, ex plurimis, Cass. 203/2002), vale a dire l'uso della banchina da parte di qualsiasi veicolo configura un evento eccezionale che deve essere motivato da particolari esigenze dettate dalla circolazione stradale: nel caso in esame nessuna prova è stata fornita da parte dell' attore circa il fatto che egli si trovava a transitare sulla banchina per ragioni di urgenza o di emergenza, incombendo sull'utente l'onere di provare che egli si trovava a percorrere quel tratto di strada normalmente non fruibile (come reso evidente, nella specie, dalla sua delimitazione con una linea longitudinale continua) per ragioni che ne giustificavano la presenza seppur temporanea. L'avere percorso, pertanto, la banchina con la bicicletta senza provare (alcuna istanza istruttoria risulta al riguardo articolata dall'attore e non potendosi applicare il principio di non contestazione trattandosi di fatto non rientrante nella sfera di conoscenza e/o conoscibilità del convenuto) eventuali peculiari ragioni che potevano legittimare tale condotta da luogo ad un comportamento colposo del soggetto danneggiato (che si configura, come visto, anche quando questi abbia usato tale bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) che esclude la responsabilità della Pubblica Amministrazione essendo tale comportamento idoneo di per sè ad interrompere il nesso eziologico. D'altronde che la caditoia di raccolta delle acque piovane (che, secondo l'assunto, avrebbe costituito il motivo della caduta dell'istante a cagione del suo posizionamento ad un livello inferiore rispetto a quello del manto stradale) si trovi all'interno della banchina appare indubbio come emerge dai rilievi fotografici in atti. Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, la domanda va disattesa. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014 così come successivamente modificato ed integrato per ciascuna delle fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione di valore compreso tra € 26.001 ed € 52.000,00 ed applicando la riduzione massima consentita avuto riguardo all'attività concretamente espletata. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico dell'attore soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda per le ragioni esposte in parte motiva;
2. condanna l'attore a rimborsare al in persona del Sindaco p.t. a le spese di Controparte_1 lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge
3. pone definitivamente le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico dell'attore. Macerata, 11 settembre 2025 Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Angelica Capotosto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2365/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da: (C.F. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PERTICARA' ALESSANDRA ATTORE contro
, in persona del Sindaco p.t. (p.i. ) Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ROMOLI FENU MIRKO e dell'avv. ULBAR FRANCESCO CONVENUTO OGGETTO: risarcimento danni da cose in custodia CONCLUSIONI: all'udienza del 21.05.2025 i procuratori delle parti costituite rassegnavano le seguenti conclusioni: per parte attrice: “come da atto di citazione” per parte convenuta: “come da comparsa di costituzione e risposta insistendo nelle istanze istruttorie articolate nella memoria ex art 183 comma 6 n. 2 c.p.c.”
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * * Fatto Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, il sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa: - in via principale e nel merito, per tutte le motivazioni in fatto e in diritto esposte in narrativa, accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al condannare lo stesso al Controparte_1 pagamento, in favore del Sig. della somma comple uella diversa somma che Parte_1 verrà accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti e subendi. - In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di procedura”. In fatto esponeva: che la mattina del 10.09.2021 esso attore percorreva via IS LO (S.S.16), direzione nord-sud in quando giunto nei pressi dell'incrocio con Via Controparte_1 Quattro Marine, al fine di evitare l'impat ra Yaris che si immetteva sulla statale da detta via, si spostava sul margine destro della sua corsia di marcia al limite della carreggiata;
che, nell'effettuare detta manovra di emergenza, si spostava sulla banchina dove, a causa di un tombino che creava una grossa depressione sulla stessa, in alcun modo segnalato e prevedibile, perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente a terra;
che esso attore veniva trasportato con ambulanza al Pronto Soccorso di dove gli Controparte_1 venivano diagnosticate “fratture costali con falda di PNX, lussazione spalla dx” prognosi di giorni 30 s.c., in attesa di intervento chirurgico”; che in data 16.09.2022 veniva ricoverato nel reparto di Ortopedia pagina 1 di 4 dell' di e in data 17.09.2022 veniva sottoposto a intervento chirurgico di CP_2 Controparte_1 riduzione e stabilizzazione con n.2 fili k e cerchiaggio metallico;
che in data 20.09.2021 veniva dimesso con diagnosi “Lussazione acromion-claveare destra, controllo dopo 30 gg;
che seguivano copnytrolli e cicli di terapia riabilitativa;
che seguivano controlli e cicli di terapia riabilitativa;
che in data 11.01.2022 esso attore si sottoponeva a visita ortopedica medico legale e, nella predetta data, veniva dichiarato clinicamente guarito con postumi;
In diritto, l'attore allegava che la responsabilità dell'occorso andava attribuita esclusivamente al CP_3
quale proprietario e custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, in subordine, ai s
[...] 2043 c.c., dal momento che la presenza del tombino posto sulla banchina laterale al di sotto del livello del manto stradale aveva costituito un'insidia, data la non prevedibilità della sconnessione;
che esso attore aveva diritto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniale, subiti a causa ed in conseguenza del sinistro;
che a nulla erano valse le richieste inoltrate al convenuto. CP_1
Con comparsa, depositata in data 29.12.2022, si costituiva il che Controparte_1 contestava l'avversa domanda chiedendone il rigetto. In particolare ione passiva asserendo che la responsabilità del sinistro, seguendo la prospettazione attorea, andava ascritta alla condotta del conducente dell'autovettura Yaris e che la caduta era dovuta presumibilmente ad una perdita di equilibrio e non certo al lieve dislivello connaturato alla presenza di un tombino che di per sé non era idoneo a determinare l'evento per cui è causa. Quindi eccepiva la inapplicabilità alla P.A. dell'art 2051 c.c., la insussistenza dell'insidia o del trabocchetto, onde invocare l'applicabilità dell'art. 2043 c.c. e, infine, la imputabilità in via esclusiva e/o concorrente dell'evento lesivo alla negligenza e distrazione del danneggiato, tenuto peraltro conto della visibilità del tombino in ragione dell'ora diurna in cui si era verificata la caduta. Contestava, infine, la quantificazione dei danni operata dall'attore. Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare - Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto. In principale nel merito: rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto. In subordine nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, nella misura che verrà provata all'esito del giudizio, accertare e dichiarare il concorso colposo dell'autovettura richiamata ex adverso e dell'attore, con conseguente riduzione del risarcimento eventualmente dovuto dal nella misura che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e CP_1 compensi del giudizio”. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, l'assunzione della prova orale ammessa e l'espletamento di ctu medico legale sulla persona dell'attore, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con assegnazione di termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche. Diritto L'attore ha convenuto in giudizio il al fine di sentirlo condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta dalla propria bicicletta asseritamente causata dalla presenza, sulla banchina della sede stradale da lui percorsa nell'occasione, di una caditoia destinata alla raccolta delle acque meteoriche, profonda alcuni centimetri rispetto al piano viario. Preliminarmente, tenuto conto delle deduzioni del convenuto in punto di qualificazione della CP_1 responsabilità ex art. 2043 c.c., in luogo di quella fatta valere dall'attore in via principale ex art. 2051 c.c., occorre procedere alla qualificazione della fattispecie per cui è causa. Il infatti, ha eccepito l'inapplicabilità alle pubbliche amministrazioni Controparte_1 dell'a sponsabilità del a quella di cui all'art. 2043 c.c. e, quindi, CP_1 derivante dall'inosservanza del principio generale del neminem laedere. Ebbene, si ritiene che la fattispecie per cui è causa vada qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c. come responsabilità da cose in custodia. La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., infatti, presuppone la sussistenza di una relazione di fatto tra la cosa ed un soggetto, tale da consentire a quest'ultimo il potere di controllarla e di eliminare situazioni di pericolo che possano insorgere, con conseguente onere di vigilanza dalla cosa stessa, affinché da essa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivino danni a terzi. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. sia applicabile nei confronti dei Comuni, quali proprietari delle strade, pur se tali beni siano oggetto di pagina 2 di 4 un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (cfr. Cass. 1691/2009). Ai fini della configurabilità della presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia agli enti pubblici subiti dagli utenti dei beni demaniali è, dunque, necessario che su questi sia possibile effettivamente l'esercizio di una custodia, intesa quale potere di fatto sulla cosa: allorchè l'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale diretta dello stesso da parte di terzi non consenta in concreto un'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c.: in questo caso grava sul danneggiato l'onere di provare l'anomalia del bene come fatto astrattamente idoneo a configurare il comportamento colposo della Pubblica Amministrazione sulla quale ricade l'onere della prova di fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza detta anomalia. In altri termini, il dovere di custodia - che si specifica nell'obbligo di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia - in capo all'ente proprietario o concessionario di una strada aperta al pubblico transito ha ad oggetto non solo la sede stradale ma anche la zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale (banchina), tenuto conto che la stessa fa parte della struttura della strada e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata, in quanto, in assenza di specifica segnalazione contraria, anch'essa, benché non pavimentata, per la sua apparenza esteriore suscita negli utenti affidamento di consistenza e sicura transitabilità, sicché non deve presentare insidie o trabocchetti, la cui sussistenza comporta pertanto Co la responsabilità della per i danni che ai medesimi e siano derivati. La custodia in argomento si estende - unque - anche alle cunette e alle scarpate laterali e alle eventuali barriere laterali di sicurezza con funzione di contenimento e protezione della sede stradale. (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/07/2021, n. 19610). Sulla scorta di tali principi, pertanto, soltanto qualora la custodia sia oggettivamente impossibile, (circostanza il cui accertamento caso per caso è riservato al giudice di merito), l'art. 2051 c.c. non può ritenersi applicabile, ritornando a trovare applicazione l'art. 2043 c.c.. Sia nell'ipotesi di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia in quella di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sussiste quando egli lo abbia usato senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può escludere la responsabilità della P.A. se sia tale da interrompere il nesso tra la causa del danno e il danno stesso, diversamente si può configurare un concorso di colpa della vittima ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiale in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato: in proposito l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento del danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, così da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (v. Cass. 15384/2006; Cass. 6640/1998). Tanto premesso, nella specie, le riproduzioni fotografiche prodotte dagli attori – non contestate dal convenuto - mostrano l'esistenza di un dislivello tra manto bituminoso e caditoia in corrispondenza del quale si sarebbe verificata la caduta, nonché la presenza della caditoia all'interno della banchina. Alcuno dei testi escussi ha, però, assistito alla caduta. Trattasi, infatti, degli operatori della croce verde che sono intervenuti in un momento successivo e che hanno confermato di aver prestato soccorso all'attore, di averlo rinvenuto sul muretto posto sul marciapiede della SS16 in corrispondenza del cartello stradale di attraversamento pedonale e di aver potuto appurare il cattivo stato di manutenzione del manto stradale. Alcuno dei testi ha, però, saputo indicare il punto in cui si trovava la bicicletta.
Osserva il Tribunale che, pertanto, dalla sola prova dell'esistenza di una anomalia nella sede stradale pagina 3 di 4 non può trarsi, neppure in via presuntiva, la prova che questa sia stata causa del sinistro avvenuto in quel tratto di strada, qualora, come nel caso di specie, non sia dimostrato che la bicicletta condotta dall'attore sia transitata proprio in quel punto e che tale anomalia abbia quindi interferito con la sua marcia. Per di più, ben avrebbe potuto la caduta essere stata causata, indipendentemente dal dislivello, solo da una incauta condotta del ciclista. Manca, dunque, la prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento. Peraltro, anche laddove si volesse ritenere presuntivamente dimostrato che l'attore sia caduto in corrispondenza del dislivello esistente tra manto bituminoso e la caditoia esistente sulla banchina laterale, quale risultante dalle riproduzioni fotografiche prodotte, la domanda andrebbe ugualmente respinta. Ed invero, la zona, posta a livello tra i margini della carreggiata stradale e i limiti della sede stradale - definita "banchina" dal previgente codice della strada (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 2) - pur essendo normalmente destinata ai pedoni, in caso di necessità su di essa possono temporaneamente spostarsi i veicoli, per manovre di breve durata o di emergenza (v. per l'affermazione del principio, ex plurimis, Cass. 203/2002), vale a dire l'uso della banchina da parte di qualsiasi veicolo configura un evento eccezionale che deve essere motivato da particolari esigenze dettate dalla circolazione stradale: nel caso in esame nessuna prova è stata fornita da parte dell' attore circa il fatto che egli si trovava a transitare sulla banchina per ragioni di urgenza o di emergenza, incombendo sull'utente l'onere di provare che egli si trovava a percorrere quel tratto di strada normalmente non fruibile (come reso evidente, nella specie, dalla sua delimitazione con una linea longitudinale continua) per ragioni che ne giustificavano la presenza seppur temporanea. L'avere percorso, pertanto, la banchina con la bicicletta senza provare (alcuna istanza istruttoria risulta al riguardo articolata dall'attore e non potendosi applicare il principio di non contestazione trattandosi di fatto non rientrante nella sfera di conoscenza e/o conoscibilità del convenuto) eventuali peculiari ragioni che potevano legittimare tale condotta da luogo ad un comportamento colposo del soggetto danneggiato (che si configura, come visto, anche quando questi abbia usato tale bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) che esclude la responsabilità della Pubblica Amministrazione essendo tale comportamento idoneo di per sè ad interrompere il nesso eziologico. D'altronde che la caditoia di raccolta delle acque piovane (che, secondo l'assunto, avrebbe costituito il motivo della caduta dell'istante a cagione del suo posizionamento ad un livello inferiore rispetto a quello del manto stradale) si trovi all'interno della banchina appare indubbio come emerge dai rilievi fotografici in atti. Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, la domanda va disattesa. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014 così come successivamente modificato ed integrato per ciascuna delle fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione di valore compreso tra € 26.001 ed € 52.000,00 ed applicando la riduzione massima consentita avuto riguardo all'attività concretamente espletata. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico dell'attore soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda per le ragioni esposte in parte motiva;
2. condanna l'attore a rimborsare al in persona del Sindaco p.t. a le spese di Controparte_1 lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge
3. pone definitivamente le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico dell'attore. Macerata, 11 settembre 2025 Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 4 di 4