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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7199/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. NT Direzione Provinciale Salerno
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - CO - Roma
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 1046/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 9 e pubblicata il 05/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200014520234000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7497/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste LE parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione LE conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione LE conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di;
letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio di IA LE NT (DE); non costituita l'altra parte pubblica appellata IA LE NT CO (Ader); Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso della contribuente, erede, avverso cartella di pagamento, notificata il 11 aprile 2023, notificante ruoli automatizzati ex art. 36 bis dpr Nominativo_1600/1973, relativi al periodo di imposta 2015, a carico della sua dante causa , con i quali si intendeva recuperare un minor credito dichiarato;
-che in particolare la sentenza appellata rigettava entrambe le doglianze mosse, la prima la intervenuta decadenza e la seconda relativa alla sussistenza del credito;
-che la contribuente ha proposto appello, criticando la sentenza e riproponendo le questioni disattese in primo grado;
-che l'DE si è costituita per resistere;
-che l'Ader, così come in primo grado, benché ritualmente intimata è rimasta assente;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- sia fondato riguardo ad entrambi i riproposti motivi;
-che quanto alla decadenza, pur volendo accedere -in assenza di qualsiasi prova- a quanto solo dichiarato dall'DE secondo cui oggetto della liquidazione automatica sarebbe la dichiarazione integrativa per il periodo di imposta 2015 presentata il 1 febbraio 2017, sicché il termine di decadenza triennale sarebbe ordinariamente maturato il 31 dicembre 2020 (e non il 31 dicembre 2019, come dedotto dalla parte contribuente in relazione alla dichiarazione originaria presentata nel 2016), alla data dell'11 aprile 2023, di notifica della cartella impugnata, era già maturato il termine di decadenza;
-che invero risulta dalla cartella che il ruolo è stato reso esecutivo il 20 febbraio 2020, e quindi non è stato formato -come erroneamente l'DE afferma nelle sue difese- il 27 maggio 2020;
-che dalla cartella non emerge la data di consegna del ruolo, equivalente ad affidamento del carico, sicché, in assenza di specifica diversa prova dell'DE, deve presumersi avvenuta nella stessa data di esecutività;
-che la detta data e' rilevante per l'applicazione dell'art. 68 co. 4 bis D.L. 18/2020, ultima versione (D.L. 41/2021), atteso che la proroga ivi prevista attiene “ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate ”, nel caso il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2bis, per la zona, ha decorrenza dall'8 marzo 2020;
-che quindi non trova applicazione la proroga ivi prevista poiché il carico è stato affidato prima;
-che anche a voler applicare l'art. 67 D.L. 18/2020, al massimo sarebbe corrispondente la sospensione della attività degli uffici per 85 giorni, per cui la decadenza si è verificata il 26 marzo 2021;
-che anche volendo applicare il comma 2 dell'art. 12 D.L.vo 159/2015 (non richiamato dall'art. 67 ult. comma D.L. 18/2020), poiché l'attività degli uffici è stata (per la zona) sospesa solo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, il termine di proroga biennale ivi previsto è venuto a scadere irrimediabilmente il 31 gennaio 2022, ed anche volendo sommare gli 85 giorni (che in verità non si cumulano) di sospensione, al massimo la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 26 marzo 2023;
-che dunque coglie nel segno la riproposta decadenza;
-che è anche fondato il secondo motivo, atteso che la stessa DE non disconosce il credito rinveniente, che anzi ammette, denunziando sostanzialmente una (mera) irregolarità di utilizzazione e di dichiarazione, in presenza del decesso e della istanza di rimborso in dichiarazione (così dice l'DE in memoria di appello: “I rimborsi erano già stati riconosciuti ma causa decesso dell'intestatario erano bloccati in attesa della documentazione da parte degli eredi”): tuttavia il credito riguardava la contribuente deceduta ed è stato utilizzato (peraltro parzialmente, v. di seguito) per imposte dovute da questa;
-che inoltre dalla cartella risulta pure che l'DE, probabilmente per una divergenza informatica, reclama somme maggiori rispetto a quelle utilizzate in compensazione recuperando per intero il credito, già accertato esistente, anche cioè per la parte non utilizzata (lo recupera e lo richiede per intero anche se non utilizzato per euro 7.930,00, v. cartella di pagamento: imposta dovuta 0, imposta versata 0, imposta da versare 0, credito 167,00, minor credito 7.930,00, minor credito da versare 7.930,00): pretesa del tutto infondata in quanto se anche si procede alla correzione del credito dichiarato, non riconoscendolo in tutto o in parte, non per questo può essere richiesto in pagamento se non utilizzato e non genera debenza di imposta per il periodo in liquidazione, e nel caso i maggior credito dichiarato non risulta utilizzato né ha generato debenza di imposta;
sarà eventualmente oggetto di recupero ove utilizzato nell'annualità o nelle annualità successive;
-che quindi l'appello va accolto e la cartella di pagamento (e sottostanti ruoli) va annullata;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del grado vanno integralmente compensate tra le parti rivenendosi legali ragioni nella incertezza dispositiva della normativa emergenziale nonché nella distonia informatica non imputabile direttamente ad DE;
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per lo effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla la cartella impugnata. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7199/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. NT Direzione Provinciale Salerno
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - CO - Roma
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 1046/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 9 e pubblicata il 05/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200014520234000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7497/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste LE parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione LE conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione LE conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di;
letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio di IA LE NT (DE); non costituita l'altra parte pubblica appellata IA LE NT CO (Ader); Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso della contribuente, erede, avverso cartella di pagamento, notificata il 11 aprile 2023, notificante ruoli automatizzati ex art. 36 bis dpr Nominativo_1600/1973, relativi al periodo di imposta 2015, a carico della sua dante causa , con i quali si intendeva recuperare un minor credito dichiarato;
-che in particolare la sentenza appellata rigettava entrambe le doglianze mosse, la prima la intervenuta decadenza e la seconda relativa alla sussistenza del credito;
-che la contribuente ha proposto appello, criticando la sentenza e riproponendo le questioni disattese in primo grado;
-che l'DE si è costituita per resistere;
-che l'Ader, così come in primo grado, benché ritualmente intimata è rimasta assente;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- sia fondato riguardo ad entrambi i riproposti motivi;
-che quanto alla decadenza, pur volendo accedere -in assenza di qualsiasi prova- a quanto solo dichiarato dall'DE secondo cui oggetto della liquidazione automatica sarebbe la dichiarazione integrativa per il periodo di imposta 2015 presentata il 1 febbraio 2017, sicché il termine di decadenza triennale sarebbe ordinariamente maturato il 31 dicembre 2020 (e non il 31 dicembre 2019, come dedotto dalla parte contribuente in relazione alla dichiarazione originaria presentata nel 2016), alla data dell'11 aprile 2023, di notifica della cartella impugnata, era già maturato il termine di decadenza;
-che invero risulta dalla cartella che il ruolo è stato reso esecutivo il 20 febbraio 2020, e quindi non è stato formato -come erroneamente l'DE afferma nelle sue difese- il 27 maggio 2020;
-che dalla cartella non emerge la data di consegna del ruolo, equivalente ad affidamento del carico, sicché, in assenza di specifica diversa prova dell'DE, deve presumersi avvenuta nella stessa data di esecutività;
-che la detta data e' rilevante per l'applicazione dell'art. 68 co. 4 bis D.L. 18/2020, ultima versione (D.L. 41/2021), atteso che la proroga ivi prevista attiene “ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate ”, nel caso il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2bis, per la zona, ha decorrenza dall'8 marzo 2020;
-che quindi non trova applicazione la proroga ivi prevista poiché il carico è stato affidato prima;
-che anche a voler applicare l'art. 67 D.L. 18/2020, al massimo sarebbe corrispondente la sospensione della attività degli uffici per 85 giorni, per cui la decadenza si è verificata il 26 marzo 2021;
-che anche volendo applicare il comma 2 dell'art. 12 D.L.vo 159/2015 (non richiamato dall'art. 67 ult. comma D.L. 18/2020), poiché l'attività degli uffici è stata (per la zona) sospesa solo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, il termine di proroga biennale ivi previsto è venuto a scadere irrimediabilmente il 31 gennaio 2022, ed anche volendo sommare gli 85 giorni (che in verità non si cumulano) di sospensione, al massimo la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 26 marzo 2023;
-che dunque coglie nel segno la riproposta decadenza;
-che è anche fondato il secondo motivo, atteso che la stessa DE non disconosce il credito rinveniente, che anzi ammette, denunziando sostanzialmente una (mera) irregolarità di utilizzazione e di dichiarazione, in presenza del decesso e della istanza di rimborso in dichiarazione (così dice l'DE in memoria di appello: “I rimborsi erano già stati riconosciuti ma causa decesso dell'intestatario erano bloccati in attesa della documentazione da parte degli eredi”): tuttavia il credito riguardava la contribuente deceduta ed è stato utilizzato (peraltro parzialmente, v. di seguito) per imposte dovute da questa;
-che inoltre dalla cartella risulta pure che l'DE, probabilmente per una divergenza informatica, reclama somme maggiori rispetto a quelle utilizzate in compensazione recuperando per intero il credito, già accertato esistente, anche cioè per la parte non utilizzata (lo recupera e lo richiede per intero anche se non utilizzato per euro 7.930,00, v. cartella di pagamento: imposta dovuta 0, imposta versata 0, imposta da versare 0, credito 167,00, minor credito 7.930,00, minor credito da versare 7.930,00): pretesa del tutto infondata in quanto se anche si procede alla correzione del credito dichiarato, non riconoscendolo in tutto o in parte, non per questo può essere richiesto in pagamento se non utilizzato e non genera debenza di imposta per il periodo in liquidazione, e nel caso i maggior credito dichiarato non risulta utilizzato né ha generato debenza di imposta;
sarà eventualmente oggetto di recupero ove utilizzato nell'annualità o nelle annualità successive;
-che quindi l'appello va accolto e la cartella di pagamento (e sottostanti ruoli) va annullata;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del grado vanno integralmente compensate tra le parti rivenendosi legali ragioni nella incertezza dispositiva della normativa emergenziale nonché nella distonia informatica non imputabile direttamente ad DE;
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per lo effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla la cartella impugnata. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.