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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/11/2025, n. 2716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2716 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico LE TO ha pronunciato in esito al deposito di note scritte la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2518/2024 r.g. e vertente tra
(c.f. ), con domicilio eletto a Messina Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Trischitta che ne ha la rappresentanza e difesa per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
resistente contumace oggetto: assegno di invalidità civile – fase di merito dopo ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 15 marzo 2022 , lamentando l'ingiusto Parte_1 rigetto della domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'assegno di invalidità civile (n. 1420/2022 r.g.), ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.. Nella resistenza dell'Istituto veniva dichiarata l'improcedibilità della domanda con ordinanza dell'8 aprile 2024.
Con successivo ricorso dell'8 maggio 2024 il ricorrente proponeva ricorso di merito per far accertare l'illegittimità della notifica da parte dell' del verbale della Commissione Medica CP_1 per gli Invalidi Civili del 17 agosto 2021; il proprio diritto al riconoscimento dell'assegno di invalidità civile dalla data della domanda amministrativa;
di assegnare un termine di quindici giorni per riassumere il procedimento per ATP o per presentare una nuova domanda per accertamento tecnico preventivo, o, in subordine, disporre CTU al fine di accertare il grado di invalidità del ricorrente e il suo conseguente diritto al beneficio in questione. Nella contumacia dell' , sostituita l'udienza del 27 novembre 2025 dal deposito CP_1 telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Va premesso in fatto che con la menzionata ordinanza questo ufficio ha rilevato che “Nel caso in esame la domanda amministrativa è stata presentata da parte ricorrente in data 31 marzo
2021, il verbale di visita della Commissione medica è stato comunicato al ricorrente il 9 settembre
2021 (v. avviso di ricevimento in atti della raccomandata n. 61807848640-0 cui si fa riferimento nella comunicazione dell'esito visita relativo alla domanda n. 3930885609996) mentre il ricorso per ATP introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 15 marzo 2022, decorso il termine semestrale previsto dalla legge. … che parte ricorrente ha contestato che sull'avviso di ricevimento non sono stati indicati il nome ed il cognome del ricevente e/o il grado di parentela con il ricorrente.”. Ha quindi ritenuto maturata la decadenza semestrale, come eccepito dall'ente, richiamando “… l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso di questo decidente, in materia di notifica di cartella di pagamento a mezzo del servizio postale, secondo cui “è sufficiente, per il relativo perfezionamento che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, manchino nell'avviso di ricevimento da restituire al mittente le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l'atto è pur sempre valido poichè la relazione tra la persona cui esso e destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Ufficio postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. 27.5.2011 n.
11708)”. (Cass. civ., sez. trib., 17 gennaio 2013, n.1091). … “In tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R.
n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto” (Cass. civ., Sez. L , 9 febbraio 2022, n. 4160)….”.
2 Si premette che la pronuncia che, all'esito della rituale instaurazione del contraddittorio, concluda il giudizio per a.t.p.o. in rito soddisfa comunque nel giudizio di merito la condizione di procedibilità prevista dal comma 2 dell'art. 445 bis cit., essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione.
Sicchè risulta certamente inammissibile la richiesta di fissazione di un termine per proporre istanza di ATP.
2.1.- Va altresì rilevato che l'ordinanza di improcedibilità non è stata reclamata, per cui esula dall'esame dell'odierno giudizio la correttezza dell'iter logico-giuridico che ne ha determinato l'emissione.
Del resto ove la parte non ritenga di acquietarsi ha sempre la possibilità di esperire, come nella specie, il processo di merito, che è il rimedio ordinario previsto avverso ogni diniego dell'accertamento preventivo (v. Cass. n. 5338/2014, proprio in un caso in cui l'ATP era stato dichiarato inammissibile per già maturata decadenza).
3.- Ciò premesso, anche la nuova domanda giudiziale risulta improcedibile, dovendosi confermare la valutazione già effettuata da questo ufficio in punto di decadenza semestrale.
Invero, la notifica del verbale sanitario non può essere ritenuta nulla, come asserito in ricorso, atteso che trattasi di notifica a mezzo del servizio postale, nella quale l'atto è stato consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento, seppur con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non è specificato che il piego è stato ricevuto da persona diversa dal : ne consegue che “la Parte_1 consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c.” (cfr. così Cass. n. 4556/2020).
Querela non proposta.
3.- Nulla per spese attesa la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile la domanda.
Messina, 28.11.2025
Il Giudice del lavoro
LE TO
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