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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di ZI Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CAPITANIO MARIA AMALIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 600/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EQ ZI SP
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 Tribunale Benevento - Via Raffaele De Caro N. 7 82100 Benevento BN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 000273/2025 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Difensore_1 , in proprio, ha impugnato l'avviso di irrogazione sanzioni per recupero crediti n.000273/2025, dell'importo di € 259,00, a lei notificato con PEC del 30.04.2025; le si contesta l'omesso pagamento del CUT con riferimento al giudizio civile n.125.2024 conclusosi con Sentenza n.1657/2024 con cui il Tribunale civile di Benevento condannava la controparte anche alle spese di lite in favore della medesima ricorrente, in qualità di procuratore costituito.
Segnala di aver regolarmente depositato, nel sistema PCT, il CUT, dell'importo di € 260,00, con nota del
14.03.2024, come da documentazione relativa (nota di deposito, ricevuta di pagamento, bonifico, stampa).
Segnala altresì di aver inviato, a seguito del ricevimento dell'avviso impugnato, ad EQ ZI, la documentazione richiamata, con PEC del 02.05.2025, cui non ha ricevuto alcun riscontro. Eccepiva che l'onere tributario fosse comunque a carico della soccombente, ed eccepiva la violazione del contraddittorio preventivo ex art.6 bis dello Statuto del contribuente, non avendo ricevuto alcun atto prodromico dal Tribunale, ma direttamente l'avviso impugnato.
Il Tribunale di Benevento, nel costituirsi, segnalava che l'Ufficio recupero crediti, in data 31.07.2025, emetteva la nota B n.2287/2025, di annullamento della partita di credito, avendo verificato che effettivamente la ricorrente avesse ottemperato al versamento del CUT ed inoltrato la documentazione relativa, nel sistema, in formato xml e non pdf. Chiedeva emettersi sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Fissata l'udienza di trattazione del 13 gennaio 2026, la causa è passata in decisione e la Corte ha deliberato in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va emessa sentenza di cessazione della materia del contendere, alla luce dell'annullamento dell'atto impugnato, da parte del Tribunale di Benevento, Ufficio recupero crediti.
Viene sottoposto al vaglio della Corte, l'avviso di irrogazione sanzioni per recupero crediti n.000273/2025, dell'importo di € 259,00, notificato alla ricorrente con PEC del 30.04.2025, con cui le si contesta l'omesso pagamento del CUT con riferimento al giudizio civile n.125.2024, conclusosi con Sentenza n.1657/2024 del
Tribunale civile di Benevento.
Orbene, il Tribunale di Benevento, nel costituirsi, segnalava che l'Ufficio recupero crediti, in data 31.07.2025, aveva emesso la nota B n.2287/2025, di annullamento della partita di credito, sul presupposto che effettivamente la ricorrente avesse ottemperato al versamento del CUT ed inoltrato la documentazione relativa.
Tale annullamento, effettuato a favore della ricorrente, ha determinato il venir meno della materia del contendere. Va, pertanto, emessa sentenza dichiarativa in tal senso.
Le spese di giudizio possono essere interamente compensate in considerazione della materia trattata.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
compensa le spese.
Benevento, 13.1.2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di ZI Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CAPITANIO MARIA AMALIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 600/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EQ ZI SP
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 Tribunale Benevento - Via Raffaele De Caro N. 7 82100 Benevento BN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 000273/2025 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Difensore_1 , in proprio, ha impugnato l'avviso di irrogazione sanzioni per recupero crediti n.000273/2025, dell'importo di € 259,00, a lei notificato con PEC del 30.04.2025; le si contesta l'omesso pagamento del CUT con riferimento al giudizio civile n.125.2024 conclusosi con Sentenza n.1657/2024 con cui il Tribunale civile di Benevento condannava la controparte anche alle spese di lite in favore della medesima ricorrente, in qualità di procuratore costituito.
Segnala di aver regolarmente depositato, nel sistema PCT, il CUT, dell'importo di € 260,00, con nota del
14.03.2024, come da documentazione relativa (nota di deposito, ricevuta di pagamento, bonifico, stampa).
Segnala altresì di aver inviato, a seguito del ricevimento dell'avviso impugnato, ad EQ ZI, la documentazione richiamata, con PEC del 02.05.2025, cui non ha ricevuto alcun riscontro. Eccepiva che l'onere tributario fosse comunque a carico della soccombente, ed eccepiva la violazione del contraddittorio preventivo ex art.6 bis dello Statuto del contribuente, non avendo ricevuto alcun atto prodromico dal Tribunale, ma direttamente l'avviso impugnato.
Il Tribunale di Benevento, nel costituirsi, segnalava che l'Ufficio recupero crediti, in data 31.07.2025, emetteva la nota B n.2287/2025, di annullamento della partita di credito, avendo verificato che effettivamente la ricorrente avesse ottemperato al versamento del CUT ed inoltrato la documentazione relativa, nel sistema, in formato xml e non pdf. Chiedeva emettersi sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Fissata l'udienza di trattazione del 13 gennaio 2026, la causa è passata in decisione e la Corte ha deliberato in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va emessa sentenza di cessazione della materia del contendere, alla luce dell'annullamento dell'atto impugnato, da parte del Tribunale di Benevento, Ufficio recupero crediti.
Viene sottoposto al vaglio della Corte, l'avviso di irrogazione sanzioni per recupero crediti n.000273/2025, dell'importo di € 259,00, notificato alla ricorrente con PEC del 30.04.2025, con cui le si contesta l'omesso pagamento del CUT con riferimento al giudizio civile n.125.2024, conclusosi con Sentenza n.1657/2024 del
Tribunale civile di Benevento.
Orbene, il Tribunale di Benevento, nel costituirsi, segnalava che l'Ufficio recupero crediti, in data 31.07.2025, aveva emesso la nota B n.2287/2025, di annullamento della partita di credito, sul presupposto che effettivamente la ricorrente avesse ottemperato al versamento del CUT ed inoltrato la documentazione relativa.
Tale annullamento, effettuato a favore della ricorrente, ha determinato il venir meno della materia del contendere. Va, pertanto, emessa sentenza dichiarativa in tal senso.
Le spese di giudizio possono essere interamente compensate in considerazione della materia trattata.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
compensa le spese.
Benevento, 13.1.2026