Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00928/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03507/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3507 del 2022, proposto dalla società Sg Company S.B. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Francesca Canta, Marco Napoli, Niccolò Piccone e Vanessa Mayer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Napoli in Milano, corso Venezia 10;
contro
Inps Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mirella Mogavero e RT Maio, con domicilio eletto presso lo studio Mirella Mogavero in Milano, via Savarè n. 1;
per l'annullamento:
del provvedimento di reiezione FIS 1210914-2022/2022, in data 29 settembre 2022, comunicato via PEC alla Società in data 5 ottobre 2022, con il quale l'INPS ha rigettato l'istanza dell'odierna ricorrente n. prot. 4900.15/05/2022.0328070 volta ad ottenere il trattamento di integrazione salariale ordinario (c.d. Assegno di Integrazione Salariale) ex articolo 11, comma 1, lett. a) del D.lgs. 148/2015, per il periodo 1° maggio 2022- 31 maggio 2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti tutti gli atti di causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. RT AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente SG Company S.B S.r.l. (di seguito, per brevità, anche solo “SG Company” o la “Società”), svolge attività di organizzazione e gestione convegni e fiere risultando inquadrata ai sensi della legge n. 88/89 nel settore commercio.
2. A seguito alle restrizioni normative alle attività allora ancora presenti a causa della pandemia da Covid-19, detta attività aveva subito un rilevante rallentamento, cosicchè la società, a seguito di un accordo sindacale raggiunto in data 11.2.2022, il successivo 22.2.2022 presentava presso la competente sede INPS istanza di accesso al FIS (Fondo Integrazione Salariale), misura prevista dall’art. 2 bis della L. 148/2015, sul presupposto di avere un organico superiore alle 15 unità e di non aderire ai fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26 e 27 del medesimo D.lgs. 148/2015.
2.1 L’istanza presentata dalla Società prevedeva complessivamente 26 settimane di integrazione salariale distribuite nel corso del cd. “biennio mobile” ai sensi dell’art. 29 bis Dlgs n. 148/2015. A seguito della prima istanza venivano presentate nei mesi successivi diverse richieste di proroga all’interno del medesimo massimale richiesto -a dire della ricorrente tutte accolte - fino alla presentazione della odierna istanza, recante prot.n. 4900.22/02/2022.0149193 del 15.5.2022 e riguardante una settimana (comprese nelle 26 richieste) attinenti al periodo 1/31 maggio 2022.
3. Sennonchè, dopo aver riconosciuto l’integrazione per precedenti settimane sulla base del medesimo accordo sindacale e della medesima causale, quanto alla suindicata istanza l’INPS chiedeva a più riprese alla Società la presentazione di integrazioni documentali e segnatamente copia della comunicazione dell’accordo sindacale dell’11 febbraio 2022 trasmessa alle organizzazioni maggiormente rappresentative ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 148/2015. Nelle predette note istruttorie l’INPS sottolineava la necessità di dette comunicazioni richiamando il messaggio INPS n. 802 del 18 febbraio 2022 nella parte in cui prevedeva che “in deroga a quanto previsto dall’art. 14 del D.lgs 148/2015, l’informativa sindacale può essere anche successiva all’inizio del periodo di sospensione richiesto” .
Riferisce e documenta la società che a seguito delle note INPS avrebbe provveduto, in particolare in data 8.6.2023 a trasmettere l’accordo sindacale alle suindicate OO.SS. maggiormente rappresentative.
Nonostante ciò, dopo aver chiesto ulteriori integrazioni documentali afferenti, questa volta, la dimostrazione della involuzione dell’attività d’impresa e degli utili nel periodo di riferimento, l’INPS, con la nota impugnata denegava il trattamento richiesto in ragione della seguente motivazione : “A) integrabilità della causale e verifica consultazione sindacale: “la domanda fa parte di un ciclo di cassa per cui, sulla base della documentazione allegata anche a seguito di soccorso istruttorio, la procedura di consultazione sindacale non è stata correttamente esperita nei confronti di CISL e UIL, in quanto è allegato soltanto un verbale firmato dalla OS CGIL e senza le ricevute di avvenuta consegna effettuate verso le suddette sigle; subordinatamente la procedura è stata esperita successivamente, quindi non preventivamente, rispetto all’inizio della sospensione riduzione in quanto è presente una lettera di avvio datata 8 giugno 2022, quindi successiva rispetto all’inizio della sospensione/riduzione ma per la quale, peraltro, viene allegata la ricevuta di avvenuta consegna della sola sigla CGIL. B) Esaminata la relazione tecnica, sulla base degli indicatori economico-finanziari del 2022, considerato il dato parziale, e dei due anni precedenti (2021-2020) non emerge un dato involutivo ma costante/evolutivo”.
4. Avverso il diniego la Società ha proposto l’attuale gravame, affidandosi a un unico motivo, distinto in sottoparagrafi e così rubricato: “ Violazione degli articoli 10 ed 11 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 - Violazione dei principi generali in materia di accesso agli ammortizzatori sociali - Eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà e difetto di motivazione, irrazionalità ed ingiustizia manifesta ”.
4.1 In estrema sintesi, quanto alla prima delle due contestazioni, parte ricorrente ha lamentato di aver trasmesso in data 8.6.2022 la comunicazione dell’accordo dell’11.2.2022 alle OOSS, rilevando che detta comunicazione sarebbe stata ampiamente sufficiente, tenuto conto che, ratione temporis , ferma restando la necessità di trasmissione prevista dall’art. 14 D.lgs n. 148/2015, il già citato messaggio INPS n. 802/2022 avrebbe consentito la trasmissione postuma degli accordi alle anzidette organizzazioni sindacali. Di conseguenza ha sostenuto di aver trasmesso tutta la documentazione sufficiente ad ottenere il riconoscimento del beneficio, avendo poi in data 87.6.2022 trasmesso e allegato la comunicazione de qua .
Quanto alla seconda motivazione del diniego ha invece affermato che erroneamente l’INPS avrebbe considerato l’andamento imprenditoriale fondandosi sui due anni precedenti (2020 e 2021), caratterizzati dalla crisi pandemica e interessati, proprio per questo, da simili provvidenze, mentre avrebbe dovuto invece aver riguardo al precedente anno 2019.
L’INPS, costituitosi in giudizio, si è difeso sostenendo la legittimità dell’atto impugnato.
All’odierna udienza di smaltimento, sentita la parte ricorrente come da verbale in atti, collegata da remoto ai sensi dell’art. 87 bis cod.proc.amm., preso atto altresì della dichiarazione di passaggio in decisione senza discussione tempestivamente depositata dall’INPS, la causa è stata posta in decisione.
5. Il ricorso è infondato, tenuto conto che l’atto impugnato è plurimotivato, cosicchè, siccome per sorreggerlo in sede giurisdizionale “ è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse…. il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento, sicché il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze” (Consiglio di Stato sez. III, 14/11/2025, n. 8924).
5.2 Parametrando il suesposto principio alla vicenda odierna, emerge che, ad avviso del Collegio, a sorreggere la motivazione del provvedimento impugnato risulta sufficiente esaminare e respingere la doglianza correlata alla contestata insufficienza delle comunicazioni alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
6. Va condiviso in particolare quanto sostenuto negli atti impugnati e ribadito nelle difese in atti dall’INPS a proposito dell’insufficienza della consultazione sindacale condotta rispetto alla vigente disciplina di cui al comma 1 dell’art. 14 del Dlgs n. 148/2015 come integrato dal DL 5/2022 il quale prevede che “1. Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati ”.
6.1 Per la soluzione della questione risulta decisivo osservare che la ricorrente: i) nel mese di febbraio del 2022, aveva trasmesso soltanto la comunicazione dell’accordo sindacale raggiunto con la RSA interna, come si evince peraltro dall’accordo in atti siglato in data 11.2.2022; ii) in data 8.6.2022 e dunque ben dopo aver presentato l’istanza oggetto di causa datata 15.5.2022 inviava la comunicazione ad altre due sigle sindacali e ne trasmetteva copia all’INPS.
6.2 Secondo la prospettazione attorea la trasmissione sarebbe stata sufficiente per l’accoglimento dell’istanza, ancorchè postuma, tenendo conto che nel messaggio n. 802/2022 l’INPS aveva previsto la comunicazione postuma; inoltre il periodo in esame sarebbe stato riconducibile all’originario accordo che prevedeva le 26 settimane di FIS.
6.2.1. Le argomentazioni della ricorrente non sono condivisibili. Non incide in senso favorevole agli argomenti suesposti il richiamo al messaggio INPS 802/2022, in quanto lo stesso valeva per le istanze presentate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 e in quel periodo, come appena visto, la comunicazione non è stata trasmessa. In data 8.6.2022, allorquando la comunicazione postuma è stata inviata, la “sanatoria” prevista dal messaggio n. 802/2022 già non aveva più efficacia e quindi non poteva salvaguardare la trasmissione postuma riferita ad un’istanza già precedentemente inoltrata. In sostanza la società ha errato nel non trasmettere la comunicazione originaria alle OOSS prima della trasmissione dell’istanza oggetto di causa.
6.3 La questione, anche al di là della disciplina emergenziale, è stata già affrontata dalla giurisprudenza e sul punto si sono formati due opposti orientamenti.
6.3.1 Secondo un primo avviso richiamato dalla ricorrente e più prossimo alle sue tesi : “Rispetto all’obbligo cumulativo di coinvolgimento di tutte le organizzazioni sindacali più rappresentative … la disposizione di cui al citato art. 14 non contiene l’aggettivo “tutte”, con la conseguente legittimità, nel caso in esame, di una comunicazione nei confronti dell’unico sindacato interessato a spendersi per la tutela dei propri iscritti; in ogni caso la mancata comunicazione ad altre sigle sindacali non direttamente interessate alle vicende aziendali non può essere sanzionata con il diniego del trattamento integrativo laddove, come nel caso in esame, la procedura di consultazione sindacale con l’unico sindacato cui i lavoratori sono iscritti ha avuto luogo con esito positivo ”(cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, nn. 2547/2022 e 1963/2020).
Applicando detta impostazione alla vicenda odierna, la stessa trasmissione dell’accordo dell’11.2.2022, allegato alla prima istanza del 22.2.2025 e di cui quella oggetto di causa costituiva una proroga all’interno del medesimo periodo autorizzato di 26 settimane, sarebbe stata idonea ad assorbire ogni ulteriore onere informativo. Ciò in quanto l’accordo aveva coinvolto l’organizzazione sindacale -unica da quanto riferito dalla ricorrente - presente in azienda.
6.3.1.2 Un orientamento opposto è stato invece sostenuto da questo Tribunale il quale ha affermato che in base all’art. 14 del D.lgs. n. 148/2015 sia da distinguere il profilo delle rappresentanze interne da quello delle organizzazioni sindacali “ comparativamente più rappresentative a livello nazionale”, imponendo la norma “ di dare preventiva informazione della temporanea crisi aziendale tanto alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, quanto alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (T.A.R. Milano Lombardia sez. III, 21/06/2019, n. 1444).
Alle stesse conclusioni è pervenuta una recente decisione del Consiglio di Stato, resa in sede di ricorso straordinario (parere n. 1227/2024), nella quale è stato affermato che, in disparte la non ascrivibilità a fonte al Messaggio INPS n. 802/2022, lo stesso non intendeva derogare (né avrebbe potuto) alle modalità di trasmissione della comunicazione previste dall’art. 14 Dlgs n. 148/2015, limitandosi a consentire la comunicazione postuma per le istanze presentate nel periodo gennaio/marzo 2022.
6.4 Parametrando queste conclusioni alla vicenda odierna rileva che la ricorrente non possa ottenere l’annullamento dell’atto: difatti, se ai fini della verifica della correttezza dell’informativa sindacale si fosse considerata la prima comunicazione trasmessa con l’istanza del 22.2.2022, essa non risultava inviata alle organizzazioni più rappresentative; al contrario se ai medesimi fini avesse assunto rilievo la seconda comunicazione, cioè quella dell’8 giugno, quest’ultima sarebbe parimenti tardiva, poiché successiva sia alla presentazione dell’istanza del 15.5.2022 che all’intero periodo al quale quest’ultima si riferiva (1/31 maggio 2022).
Il motivo va dunque respinto.
7. Al disposto rigetto consegue l’improcedibilità dell’ulteriore motivo di ricorso, tenuto conto della già indicata natura plurimotivata dell’atto, con la conseguenza che la ragione giustificatrice del provvedimento di diniego esaminata è idonea a sostenere la legittimità dell’intero atto.
8. La peculiarità del caso in esame e la sovrapposizione, non sempre chiara, della normativa e delle stesse circolari applicative di riferimento, conducono a disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE Di RI, Presidente
OC Vampa, Primo Referendario
RT AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT AR | BE Di RI |
IL SEGRETARIO