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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/04/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 561/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 11/04/2025, del dispositivo della seguente
Sentenza nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°561/2024 R.g./Lav., vertente
TRA
C.F. da RO TI (CZ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Ivan CITTADINO e dall'Avv. Roberto TOTINO, presso lo studio del primo, in Lamezia
Terme (CZ) al Corso G. Nicotera n°215, elegge domicilio, in virtù di procura nel ricorso introduttivo del giudizio, - Ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n°6, CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giacinto GRECO, dell'Ufficio Legale del Ente,
- Resistente -
OGGETTO: Fase di Marito Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc.
*******
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
*******
pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 26.03.2024, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°414/2023 di R.G./Lav., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte istante e previa nuova CTU, venisse accertata la sussistenza dei requisiti di cui alla L. n°18/80 art. 1 (nel procedimento di ATP all'odierna parte resistente non era stato riconosciuto in capo allo stesso i requisiti dei diritti richiesti).
Parte convenuta, , costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, CP_2
chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, nel caso di specie, la parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del C.T.U., chiedendo per la fase di merito la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., e riportando, nel ricorso per il merito, tutte le deduzioni e conclusioni formulate e depositando nuova documentazione medica.
Questo giudicante esaminati i motivi del ricorso, nonché l'elaborato peritale della fase di ATP, ha ritenuto rinnovare la CTU della Fase di ATP.
Il nuovo CTU, fissata la data di inizio operazioni peritale procedendo alla visita della parte istante nonché ad esaminare la documentazione in atti e quella ulteriore, in realtà concludeva confermando il giudizio medico-legale del CTU della fase di ATP;
ma il peggioramento del quadro clinico, per cui concludeva
“… A seguito della presentazione delle contestazioni inviate dall'Avv. Cittadino difensore della perizianda, si è proceduto ad una ulteriore ed accurata disamina della documentazione presente in fascicolo e presentata all'atto della visita, al fine di individuare se quanto asserito dalla parte ricorrente nelle osservazioni prodotte, possa trovare giustificazione.
L'avvocato contesta quanto segue: “…Di talché, viene fissata la decorrenza della prestazione riconosciuta (indennità di accompagnamento) a far data dal 29/10/2024, tuttavia non è chiaramente intelligibile l'iter logico-scientifico seguito, dal momento che, sulla scorta della conferente e confacente documentazione sanitaria versata agli atti del giudizio, veniva refertato che la Sig.ra
era già incapace di attendere agli atti quotidiani della vita, in periodo precedente”, Parte_1
pagina 2 di 4 segnalando le risultanze della visita ortopedica del 10/10/2022 che riporta “in base alla visita effettuata
e alla documentazione esibita risulta affetta da –artralgia spalla dx e sx da artrosi scapolo-omerale bilaterale;
- cervicalgia da cervicoartrosi con discopatia C4-C5, C5-C6; - Lombo sciatalgia bilaterale da spondiloartrosi rachide lombo-sacrale e discopatia L5-S1;-coxalgia bilaterale da coxartrosi bilaterale;
–gonalgia bilaterale da ginocchio varo artrosico bilaterale;
- Sindrome tunnel carpale bilaterale trattata con neurolisi mediano al carpo;
- Esiti frattura polso sn trattata chirurgicamente”.Orbene, dalla attenta lettura del certificato in questione emerge che la perizianda, già affetta dalle sopra riportate patologie presentava: ”riduzione dell'autonomia posturale e dei passaggi posturali;
cervicalgia, lombalgia bilaterale, coxalgia bilaterale e gonalgia bilaterale con difficoltà al mantenimento della stazione eretta e della deambulazione concessa con ausilio di 1 antibrachiale. Tale quadro depone sicuramente per una riduzione delle sue autonomie e per la presenza di difficoltà nella deambulazione ma non dimostra di trovarsi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, condizione necessaria e indispensabile per la fruizione dell'indennità di accompagnamento.
Tale quadro emerge invece dalla documentazione risalente al mese di novembre 2024, rilasciata dalla
S.O.C. di Geriatria dell'Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, dal Centro Regionale di Part Neurogenetica di Lamezia Terme e dal di Lamezia Terme, che dimostrano in maniera inequivocabile la presenza delle condizioni previste per la fruizione dell'indennità di accompagnamento.
Pertanto sulla scorta, delle considerazioni medico-legali svolte e della ulteriore disamina della documentazione presente agli atti, si può così rispondere ai quesiti posti dal Sig. Giudice del Lavoro del
Tribunale di Lamezia Terme: la periziata, affetta da “Ipertensione arteriosa, Dislipidemia, Cardipatia ipertensiva, fibrillazione atriale parossistica, Insufficienza renale III stadio sec. KDIGO, stenosi del coledoco in sede preampollare, frattura composta della branca ischio pubica dx e ischio pubica sx e frattura composta dell'estremo distale della clavicola sx, recente embolia polmonare segmantaria, omoartrosi e coxartrosi bilaterale, demenza tipo Alzheimer con declino cognitivo ingravescente e turbe psicocomportamentali, incontinenza urinaria stabilizzata”, è invalida totalmente
e non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogna di un'assistenza continua
(art 1 L. 18/80)(Indennità di accompagnamento) a decorrere dal 29/10/2024 data del ricovero presso
l'UO di Geriatria dell'AOU Dulbecco di Catanzaro nel corso del quale è stato ampiamente descritto un cospicuo peggioramento delle condizioni cliniche precedentemente rappresentate nella documentazione sanitaria presente agli atti. …”
Ebbene, la domanda di accertamento avanzata dal ricorrente risulta essere fondata e deve accolta a decorrere dal 29.10.2024, ma non dalla data della domanda amministrativa.
pagina 3 di 4 Il riconoscimento è in un periodo ricadente nel giudizio di merito e successivamente al deposito sia del ricorso per ATP che di quello di merito per cui rivedeva sì le conclusioni della fase di ATP e riconosceva in capo alla parte ricorrente e concludeva che queste erano tali da riconoscere, con motivazioni, pienamente condivisibili, non oggetto di specifici rilievi, la percentuale invalidante in capo alla parte da aver diritto all'indennità di accompagnamento dal 29.10.2024, il tutto con valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che nell'elaborato peritale e nelle integrazioni fornite siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante è tale da consentire un riconoscimento richiesto dalla data testè indicata e non dalla domanda amministrativa per come richiesto.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, 6 C. c.p.c., nei limiti su esposti.
Le spese di entrambe le fasi del giudizio vengono compensate, atteso il riconoscimento durante la fase di merito, le spese della consulenza tecnica espletata per la fase ATP e di merito, liquidate come da separati decreti, sono poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) Accoglie il ricorso proposto da parte ricorrente, ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c., in riforma all'esito dell'A.T.P., per quanto evidenziato in parte motiva;
b) Dichiara, conseguentemente, che parte ricorrente aveva i requisiti per aver diritto ad ottenere e percepite i ratei di indennità di cui all'ex art. 1 L. n°18/80 a decorrere dal 29.10.2024, ed aumentati degli interessi legali con decorrenza dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo, da riconoscere agli eredi;
c) Compensa le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio, per le motivazioni su esposte;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u della fase di A.T.P. e merito liquidati come CP_2
da separati decreti.
Così deciso in Lamezia Terme il 11/04/2025
IL GIUDICE Dott. Francesco Tallarico
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 11/04/2025, del dispositivo della seguente
Sentenza nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°561/2024 R.g./Lav., vertente
TRA
C.F. da RO TI (CZ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Ivan CITTADINO e dall'Avv. Roberto TOTINO, presso lo studio del primo, in Lamezia
Terme (CZ) al Corso G. Nicotera n°215, elegge domicilio, in virtù di procura nel ricorso introduttivo del giudizio, - Ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n°6, CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giacinto GRECO, dell'Ufficio Legale del Ente,
- Resistente -
OGGETTO: Fase di Marito Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc.
*******
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
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pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 26.03.2024, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°414/2023 di R.G./Lav., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte istante e previa nuova CTU, venisse accertata la sussistenza dei requisiti di cui alla L. n°18/80 art. 1 (nel procedimento di ATP all'odierna parte resistente non era stato riconosciuto in capo allo stesso i requisiti dei diritti richiesti).
Parte convenuta, , costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, CP_2
chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, nel caso di specie, la parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del C.T.U., chiedendo per la fase di merito la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., e riportando, nel ricorso per il merito, tutte le deduzioni e conclusioni formulate e depositando nuova documentazione medica.
Questo giudicante esaminati i motivi del ricorso, nonché l'elaborato peritale della fase di ATP, ha ritenuto rinnovare la CTU della Fase di ATP.
Il nuovo CTU, fissata la data di inizio operazioni peritale procedendo alla visita della parte istante nonché ad esaminare la documentazione in atti e quella ulteriore, in realtà concludeva confermando il giudizio medico-legale del CTU della fase di ATP;
ma il peggioramento del quadro clinico, per cui concludeva
“… A seguito della presentazione delle contestazioni inviate dall'Avv. Cittadino difensore della perizianda, si è proceduto ad una ulteriore ed accurata disamina della documentazione presente in fascicolo e presentata all'atto della visita, al fine di individuare se quanto asserito dalla parte ricorrente nelle osservazioni prodotte, possa trovare giustificazione.
L'avvocato contesta quanto segue: “…Di talché, viene fissata la decorrenza della prestazione riconosciuta (indennità di accompagnamento) a far data dal 29/10/2024, tuttavia non è chiaramente intelligibile l'iter logico-scientifico seguito, dal momento che, sulla scorta della conferente e confacente documentazione sanitaria versata agli atti del giudizio, veniva refertato che la Sig.ra
era già incapace di attendere agli atti quotidiani della vita, in periodo precedente”, Parte_1
pagina 2 di 4 segnalando le risultanze della visita ortopedica del 10/10/2022 che riporta “in base alla visita effettuata
e alla documentazione esibita risulta affetta da –artralgia spalla dx e sx da artrosi scapolo-omerale bilaterale;
- cervicalgia da cervicoartrosi con discopatia C4-C5, C5-C6; - Lombo sciatalgia bilaterale da spondiloartrosi rachide lombo-sacrale e discopatia L5-S1;-coxalgia bilaterale da coxartrosi bilaterale;
–gonalgia bilaterale da ginocchio varo artrosico bilaterale;
- Sindrome tunnel carpale bilaterale trattata con neurolisi mediano al carpo;
- Esiti frattura polso sn trattata chirurgicamente”.Orbene, dalla attenta lettura del certificato in questione emerge che la perizianda, già affetta dalle sopra riportate patologie presentava: ”riduzione dell'autonomia posturale e dei passaggi posturali;
cervicalgia, lombalgia bilaterale, coxalgia bilaterale e gonalgia bilaterale con difficoltà al mantenimento della stazione eretta e della deambulazione concessa con ausilio di 1 antibrachiale. Tale quadro depone sicuramente per una riduzione delle sue autonomie e per la presenza di difficoltà nella deambulazione ma non dimostra di trovarsi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, condizione necessaria e indispensabile per la fruizione dell'indennità di accompagnamento.
Tale quadro emerge invece dalla documentazione risalente al mese di novembre 2024, rilasciata dalla
S.O.C. di Geriatria dell'Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, dal Centro Regionale di Part Neurogenetica di Lamezia Terme e dal di Lamezia Terme, che dimostrano in maniera inequivocabile la presenza delle condizioni previste per la fruizione dell'indennità di accompagnamento.
Pertanto sulla scorta, delle considerazioni medico-legali svolte e della ulteriore disamina della documentazione presente agli atti, si può così rispondere ai quesiti posti dal Sig. Giudice del Lavoro del
Tribunale di Lamezia Terme: la periziata, affetta da “Ipertensione arteriosa, Dislipidemia, Cardipatia ipertensiva, fibrillazione atriale parossistica, Insufficienza renale III stadio sec. KDIGO, stenosi del coledoco in sede preampollare, frattura composta della branca ischio pubica dx e ischio pubica sx e frattura composta dell'estremo distale della clavicola sx, recente embolia polmonare segmantaria, omoartrosi e coxartrosi bilaterale, demenza tipo Alzheimer con declino cognitivo ingravescente e turbe psicocomportamentali, incontinenza urinaria stabilizzata”, è invalida totalmente
e non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogna di un'assistenza continua
(art 1 L. 18/80)(Indennità di accompagnamento) a decorrere dal 29/10/2024 data del ricovero presso
l'UO di Geriatria dell'AOU Dulbecco di Catanzaro nel corso del quale è stato ampiamente descritto un cospicuo peggioramento delle condizioni cliniche precedentemente rappresentate nella documentazione sanitaria presente agli atti. …”
Ebbene, la domanda di accertamento avanzata dal ricorrente risulta essere fondata e deve accolta a decorrere dal 29.10.2024, ma non dalla data della domanda amministrativa.
pagina 3 di 4 Il riconoscimento è in un periodo ricadente nel giudizio di merito e successivamente al deposito sia del ricorso per ATP che di quello di merito per cui rivedeva sì le conclusioni della fase di ATP e riconosceva in capo alla parte ricorrente e concludeva che queste erano tali da riconoscere, con motivazioni, pienamente condivisibili, non oggetto di specifici rilievi, la percentuale invalidante in capo alla parte da aver diritto all'indennità di accompagnamento dal 29.10.2024, il tutto con valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che nell'elaborato peritale e nelle integrazioni fornite siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante è tale da consentire un riconoscimento richiesto dalla data testè indicata e non dalla domanda amministrativa per come richiesto.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, 6 C. c.p.c., nei limiti su esposti.
Le spese di entrambe le fasi del giudizio vengono compensate, atteso il riconoscimento durante la fase di merito, le spese della consulenza tecnica espletata per la fase ATP e di merito, liquidate come da separati decreti, sono poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) Accoglie il ricorso proposto da parte ricorrente, ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c., in riforma all'esito dell'A.T.P., per quanto evidenziato in parte motiva;
b) Dichiara, conseguentemente, che parte ricorrente aveva i requisiti per aver diritto ad ottenere e percepite i ratei di indennità di cui all'ex art. 1 L. n°18/80 a decorrere dal 29.10.2024, ed aumentati degli interessi legali con decorrenza dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo, da riconoscere agli eredi;
c) Compensa le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio, per le motivazioni su esposte;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u della fase di A.T.P. e merito liquidati come CP_2
da separati decreti.
Così deciso in Lamezia Terme il 11/04/2025
IL GIUDICE Dott. Francesco Tallarico
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