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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 26/02/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Prima - Famiglia
N. R.G. 3174/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
RC LE Presidente
Sonia Piccinni Giudice
Angelo FF Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
, (C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
CAVERNI MARIO
ricorrente contro
, (C.F. , con l'Avv. RENNA CP_1 C.F._2
FEDERICA
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 19.02.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, premesso di aver contratto matrimonio civile con Parte_1 [...]
in Roma il 23.01.2016, dalla cui unione non sono nati figli, ha CP_1
adito il tribunale al fine di domandare la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: “i coniugi vivranno separatamente nel reciproco ed effettivo rispetto tale da garantire una serenità nei rapporti quotidiani;
2) la casa familiare, sita in Rocca Priora
(Rm) alla via Rubicone 1, resterà in uso alla moglie essendosi il marito già allontanato dalla stessa ed avendo asportato i suoi effetti personali;
3) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti”; il ricorrente ha dedotto la sopravvenuta incompatibilità caratteriale e l'insorgenza della crisi coniugale sin dal 2021, da cui è scaturita la scelta di porre fine alla convivenza nel gennaio 2023.
, costituitasi, ha aderito alla domanda di separazione, CP_1
rappresentando, tuttavia, che la crisi coniugale sia esclusivamente addebitabile al marito per aver costui intrattenuto una relazione extraconiugale con una collega di lavoro, comune ad entrambi;
ha quindi ulteriormente dedotto non solo di aver subito la fine del matrimonio, ma anche di essere stata lesa nella propria dignità, vedendosi altresì costretta a lasciare il lavoro. Ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“Dichiarare la separazione addebitabile al marito per la condotta del SI.
, con accertamento delle violazioni dei doveri coniugali e Parte_1
delle relative conseguenze;
2. Condannare il SI. al Parte_1
risarcimento del danno endofamiliare subito dalla SI.ra , CP_1
quantificato nella somma di Euro 50.000,00 o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 1226 c.c.; 3.
Pag. 2 di 4 Disporre, in via subordinata, un assegno periodico in favore della SI.ra
per compensare il pregiudizio economico subito a causa CP_1
dell'abbandono del posto di lavoro indotto dal comportamento del marito;
4. Vittoria di spese e competenze professionali”.
Il PM è regolarmente intervenuto nel procedimento, mediante apposizione del visto agli atti del giudizio.
La domanda di separazione è fondata.
Il permanere della conflittualità tra i coniugi, come desumibile dalle allegazioni in atti e l'esito negativo del tentativo di conciliazione, conducono il tribunale a ritenere non ripristinabile la convivenza, da considerarsi non più tollerabile.
Sussistono, pertanto, i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
Pronuncia la separazione personale dei coniugi, unitisi in matrimonio a
Roma il 23.01.2016, e ordina l'annotazione come per legge sul registro degli atti di matrimonio: atto n. 00048 parte 2 Serie A03 dell'anno 2016,
Comune di Roma, nonché Comune di Grottaferrata atto n. 16 parte 2 Serie
B dell'anno 2018.
Rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza.
Pag. 3 di 4 Spese al definitivo.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 21/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Angelo FF RC LE
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Prima - Famiglia
N. R.G. 3174/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
RC LE Presidente
Sonia Piccinni Giudice
Angelo FF Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
, (C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
CAVERNI MARIO
ricorrente contro
, (C.F. , con l'Avv. RENNA CP_1 C.F._2
FEDERICA
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 19.02.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, premesso di aver contratto matrimonio civile con Parte_1 [...]
in Roma il 23.01.2016, dalla cui unione non sono nati figli, ha CP_1
adito il tribunale al fine di domandare la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: “i coniugi vivranno separatamente nel reciproco ed effettivo rispetto tale da garantire una serenità nei rapporti quotidiani;
2) la casa familiare, sita in Rocca Priora
(Rm) alla via Rubicone 1, resterà in uso alla moglie essendosi il marito già allontanato dalla stessa ed avendo asportato i suoi effetti personali;
3) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti”; il ricorrente ha dedotto la sopravvenuta incompatibilità caratteriale e l'insorgenza della crisi coniugale sin dal 2021, da cui è scaturita la scelta di porre fine alla convivenza nel gennaio 2023.
, costituitasi, ha aderito alla domanda di separazione, CP_1
rappresentando, tuttavia, che la crisi coniugale sia esclusivamente addebitabile al marito per aver costui intrattenuto una relazione extraconiugale con una collega di lavoro, comune ad entrambi;
ha quindi ulteriormente dedotto non solo di aver subito la fine del matrimonio, ma anche di essere stata lesa nella propria dignità, vedendosi altresì costretta a lasciare il lavoro. Ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“Dichiarare la separazione addebitabile al marito per la condotta del SI.
, con accertamento delle violazioni dei doveri coniugali e Parte_1
delle relative conseguenze;
2. Condannare il SI. al Parte_1
risarcimento del danno endofamiliare subito dalla SI.ra , CP_1
quantificato nella somma di Euro 50.000,00 o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 1226 c.c.; 3.
Pag. 2 di 4 Disporre, in via subordinata, un assegno periodico in favore della SI.ra
per compensare il pregiudizio economico subito a causa CP_1
dell'abbandono del posto di lavoro indotto dal comportamento del marito;
4. Vittoria di spese e competenze professionali”.
Il PM è regolarmente intervenuto nel procedimento, mediante apposizione del visto agli atti del giudizio.
La domanda di separazione è fondata.
Il permanere della conflittualità tra i coniugi, come desumibile dalle allegazioni in atti e l'esito negativo del tentativo di conciliazione, conducono il tribunale a ritenere non ripristinabile la convivenza, da considerarsi non più tollerabile.
Sussistono, pertanto, i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
Pronuncia la separazione personale dei coniugi, unitisi in matrimonio a
Roma il 23.01.2016, e ordina l'annotazione come per legge sul registro degli atti di matrimonio: atto n. 00048 parte 2 Serie A03 dell'anno 2016,
Comune di Roma, nonché Comune di Grottaferrata atto n. 16 parte 2 Serie
B dell'anno 2018.
Rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza.
Pag. 3 di 4 Spese al definitivo.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 21/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Angelo FF RC LE
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