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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/12/2025, n. 2824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2824 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 406/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Anna
RA UL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 406/2024 R.G., vertente tra
, nata a [...] il [...] ed ivi residente alla Parte_1
Via Chiazzolelle, 42/B, C.F.: , nato a [...] C.F._1 Parte_2
EC (NA) il 29.10.1946 ed ivi residente a[...], C.F.: e C.F._2
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Chiazzolelle, 42, C.F.: , rappresentati e difesi dall'Avv. LO Di AR C.F._3
( , come da procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio C.F._4
Legale dell'Avv. LO Di AR, in Via Gaetani, 24 – Piedimonte Matese (CE)
-attori
e on Sede Sociale in Piazza Gae Aulenti n° 3, Torre A - 20154 Milano, Capitale Controparte_1
Sociale € 20.880.948.525,10 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario - Albo dei Gruppi Bancari: cod. - Cod. ABI - CP_1 P.IVA_1 P.IVA_1 iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° - Aderente al P.IVA_2
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per Notar di Bologna del 29/10/2010 rep. N.115840 Racc.33105, dagli Avvocati Per_1
VI NI ( ) e IE NI (C.F. ), CodiceFiscale_5 CodiceFiscale_6 elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Napoli, alla via Riviera di Chiaia 207.
-convenuta
e società incorporante la società per atto per Notar Controparte_2 Controparte_3 del 28 dicembre 2006, (Repertorio n. 109563, Raccolta n. 17118), con sede in Torino, Persona_2 alla Piazza San Carlo, n. 156, capitale sociale €. 8.541.795.176,72 interamente versato, iscritta al
1 Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. e all'Albo delle P.IVA_3
Banche al n. 5361, codice fiscale e partita iva , Capogruppo del P.IVA_4 Controparte_4
, iscritta all'albo dei gruppi bancari, in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv.
[...]
BE US, nella sua qualità di procuratore in virtù di procura speciale del 24.4.2017 autenticata nella firma dal Notaio di Milano, rep. 39617 racc. 12494 registrata Persona_3 all'Ufficio Entrate di Milano 1 il 23.5.2017 al numero 16959 serie 1T, rappresentata e difesa dall'AVV. ANTONIO NARDONE (C.F. ) giusta procura in atti ed C.F._7 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla via Agostino Depretis 15;
-convenuta
e
C.F. con sede in Torre Controparte_5 Controparte_6 P.IVA_5 del EC, C/so V. Emanuele, 92/100, Palazzo Vallelonga, iscritta nell'Albo delle Banche di cui all'art.13 D.Lgs. 1/9/93 n. 385 con numero di matricola 4708.4.0 e codice meccanografico 5142.5, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia, in persona del suo Presidente Dott. CP_7 rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'avv. Maria Rosaria De Simone (nata a [...] il [...], CF ), con studio in Napoli, alla Piazza Piedigrotta, n. 9, ed ivi C.F._8 elettivamente domiciliata;
-convenuta nonché
nato a [...], il [...], residente in [...]del Controparte_8
EC, Via Montagnelle, 9, Codice fiscale , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._9
LO Di AR ( , come da procura in atti, ed elettivamente domiciliato C.F._4 presso lo Studio Legale dell'Avv. LO Di AR, in Via Gaetani, 24 – Piedimonte Matese (CE);
-interveniente volontario
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 25/01/2024 i sig.ri , Parte_1 Parte_2
e agendo quali fideiussori di e Parte_3 Controparte_8 CP_9 Parte_4 convenivano in giudizio la e Controparte_10 Controparte_2 CP_1 per sentir dichiarare l'illegittimità del comportamento degli istituti di credito convenuti qualificandolo quale "concessione abusiva di credito" e per l'effetto, anche ex art. 1956 c.c., ottenere la declaratoria di nullità di tutte le fideiussioni sottoscritte. Gli attori richiedevano, inoltre, di accertare e dichiarare che la condotta delle banche convenute avesse loro arrecato danni con riserva di successiva quantificazione in separato giudizio. Si costituivano gli istituti di credito convenuti contestando sotto vari profili le domande avverse. Venivano depositate le memorie ex art. 171 ter
2 c.p.c. e all'esito veniva dato ingresso alla CTU contabile al fine di verificare - tramite analisi finanziaria condotta sulla base dei bilanci di esercizio dal 2018 al 2021 (periodo di analisi e di accertamento delimitato, dedotto e cristallizzato in corso di causa dagli attori con particolare riferimento al contenuto della memoria II termine ex art. 171 ter cpc) - se all'epoca della concessione dei finanziamenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della suddetta società potesse considerarsi di crisi e se lo stato di insolvenza della debitrice fosse ragionevolmente prevedibile. Si costituiva, nel corso del procedimento, il Sig. con comparsa di intervento Controparte_8 volontario. Depositata la CTU, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 18/11/2025.
****
Va, innanzitutto, ritenuta la competenza di questo Tribunale in quanto non risulta dedotta in giudizio la responsabilità di componenti degli organi amministrativi o di controllo nonché del soggetto eventualmente incaricato della revisione contabile per eventuali danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e/o nei confronti di terzi danneggiati. Infatti l'azione promossa dagli attori si limita a chiedere di accertare l'eventuale comportamento scorretto da parte degli istituti di credito convenuti per colpevole erronea valutazione del merito creditizio e la consequenziale lesione delle loro posizioni patrimoniali.
Nel merito le domande proposte dagli attori risultano infondate e, pertanto, vanno rigettate. Questo
Tribunale intende, infatti, valorizzare gli orientamenti più volte sanciti dalla giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione, orientamenti ai quali si aderisce, in virtù dei quali in materia di concessione abusiva del credito sussiste la responsabilità della banca che finanzi un'impresa insolvente allorché sia provato che i terzi, che agiscono per far accertare la suddetta responsabilità, non siano a conoscenza dello stato di insolvenza e che tale mancanza di conoscenza non sia imputabile a colpa (ex multis Cass. 11695/2018). Inoltre, la stessa Suprema Corte ha costantemente affermato il principio in virtù del quale la qualità di socio o di amministratore ricoperta dal garante/fideiussore comporta che il suddetto soggetto debba considerarsi preventivamente informato in merito alla concessione del credito da parte della banca, non sussistendo l'obbligo della stessa di richiedere specifica autorizzazione al fideiussore (da ultimo Cass. 6906/2025).
Ben vero, nella fattispecie risulta che la convenuta sia estranea ad Controparte_10 ogni contestazione in quanto non emerge dagli atti di causa alcun finanziamento erogato da detto istituto nel periodo di analisi come delimitato e perimetrato dagli stessi attori nel presente giudizio.
Per il resto, risulta dagli atti di causa che la sig.ra ed il sig. Parte_1 Parte_2 siano stati amministratori della società figli proprio nel periodo Controparte_11 Parte_4 relativo ai bilanci oggetto di indagine nel presente giudizio, nonché soci della suddetta società.
Ebbene, dalla visura camerale storica prodotta in corso di causa emerge che è stato Parte_2
3 amministratore della suddetta società dal 2007 al 2020; è diventata a sua volta Parte_1 amministratrice nel 2020; è divenuto amministratore dell'impresa nel 2021; Controparte_8
e erano titolari, anche al momento della messa in Parte_1 Controparte_8 liquidazione giudiziale dell'impresa, dell'intero capitale sociale nella misura del 50% ciascuno.
Inoltre, non risulta aver sottoscritto alcuna garanzia con e Parte_3 Controparte_2 con mentre non ha sottoscritto alcuna garanzia con Controparte_1 Parte_2 Controparte_1 ed ha garantito solo uno dei finanziamenti prestati da che, pero, si è completamente Controparte_2 estinto nel 2022.
Pertanto, risulta del tutto evidente che gli attori non possano fondatamente agire in giudizio nei confronti delle banche finanziatrici lamentando di aver subito danni dall'erogazione di un credito ritenuto abusivo in quanto, nei casi sopra indicati, non risulta provata da parte di alcuni nemmeno la qualità di garante e/o fideiussore. Più in generale, risulta invece provato che gli attori/terzi nella fattispecie erano (o quanto meno, dovevano essere) perfettamente consapevoli delle condizioni nelle quali versava la società finanziata proprio in virtù del loro ruolo di soci e/o di amministratori.
Tale circostanza risulta assorbente rispetto ad ogni altra considerazione rendendo non accoglibili le domande proposte sia in merito alla contestata abusiva concessione del credito, sia in merito alla invalidità e/o nullità delle garanzie/fideiussioni prestate.
Quanto esplicato è reputato sufficiente ai fini della decisione. Nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo
132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta le domande proposte dagli attori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e, nell'intervento volontario, da;
[...] Parte_1 CP_8
- Condanna gli attori , e in solido al Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento delle spese di causa che liquida in favore di ciascun convenuto in € 2000,00 per compensi oltre Spese Generali e Iva e cap.
- Compensa le spese nei confronti dell'intervenuto . Controparte_8
4 - Pone le spese di CTU definitivamente a carico degli stessi attori.
Così deciso, in Torre Annunziata, lì 15 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna RA UL
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Anna
RA UL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 406/2024 R.G., vertente tra
, nata a [...] il [...] ed ivi residente alla Parte_1
Via Chiazzolelle, 42/B, C.F.: , nato a [...] C.F._1 Parte_2
EC (NA) il 29.10.1946 ed ivi residente a[...], C.F.: e C.F._2
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Chiazzolelle, 42, C.F.: , rappresentati e difesi dall'Avv. LO Di AR C.F._3
( , come da procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio C.F._4
Legale dell'Avv. LO Di AR, in Via Gaetani, 24 – Piedimonte Matese (CE)
-attori
e on Sede Sociale in Piazza Gae Aulenti n° 3, Torre A - 20154 Milano, Capitale Controparte_1
Sociale € 20.880.948.525,10 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario - Albo dei Gruppi Bancari: cod. - Cod. ABI - CP_1 P.IVA_1 P.IVA_1 iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° - Aderente al P.IVA_2
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per Notar di Bologna del 29/10/2010 rep. N.115840 Racc.33105, dagli Avvocati Per_1
VI NI ( ) e IE NI (C.F. ), CodiceFiscale_5 CodiceFiscale_6 elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Napoli, alla via Riviera di Chiaia 207.
-convenuta
e società incorporante la società per atto per Notar Controparte_2 Controparte_3 del 28 dicembre 2006, (Repertorio n. 109563, Raccolta n. 17118), con sede in Torino, Persona_2 alla Piazza San Carlo, n. 156, capitale sociale €. 8.541.795.176,72 interamente versato, iscritta al
1 Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. e all'Albo delle P.IVA_3
Banche al n. 5361, codice fiscale e partita iva , Capogruppo del P.IVA_4 Controparte_4
, iscritta all'albo dei gruppi bancari, in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv.
[...]
BE US, nella sua qualità di procuratore in virtù di procura speciale del 24.4.2017 autenticata nella firma dal Notaio di Milano, rep. 39617 racc. 12494 registrata Persona_3 all'Ufficio Entrate di Milano 1 il 23.5.2017 al numero 16959 serie 1T, rappresentata e difesa dall'AVV. ANTONIO NARDONE (C.F. ) giusta procura in atti ed C.F._7 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla via Agostino Depretis 15;
-convenuta
e
C.F. con sede in Torre Controparte_5 Controparte_6 P.IVA_5 del EC, C/so V. Emanuele, 92/100, Palazzo Vallelonga, iscritta nell'Albo delle Banche di cui all'art.13 D.Lgs. 1/9/93 n. 385 con numero di matricola 4708.4.0 e codice meccanografico 5142.5, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia, in persona del suo Presidente Dott. CP_7 rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'avv. Maria Rosaria De Simone (nata a [...] il [...], CF ), con studio in Napoli, alla Piazza Piedigrotta, n. 9, ed ivi C.F._8 elettivamente domiciliata;
-convenuta nonché
nato a [...], il [...], residente in [...]del Controparte_8
EC, Via Montagnelle, 9, Codice fiscale , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._9
LO Di AR ( , come da procura in atti, ed elettivamente domiciliato C.F._4 presso lo Studio Legale dell'Avv. LO Di AR, in Via Gaetani, 24 – Piedimonte Matese (CE);
-interveniente volontario
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 25/01/2024 i sig.ri , Parte_1 Parte_2
e agendo quali fideiussori di e Parte_3 Controparte_8 CP_9 Parte_4 convenivano in giudizio la e Controparte_10 Controparte_2 CP_1 per sentir dichiarare l'illegittimità del comportamento degli istituti di credito convenuti qualificandolo quale "concessione abusiva di credito" e per l'effetto, anche ex art. 1956 c.c., ottenere la declaratoria di nullità di tutte le fideiussioni sottoscritte. Gli attori richiedevano, inoltre, di accertare e dichiarare che la condotta delle banche convenute avesse loro arrecato danni con riserva di successiva quantificazione in separato giudizio. Si costituivano gli istituti di credito convenuti contestando sotto vari profili le domande avverse. Venivano depositate le memorie ex art. 171 ter
2 c.p.c. e all'esito veniva dato ingresso alla CTU contabile al fine di verificare - tramite analisi finanziaria condotta sulla base dei bilanci di esercizio dal 2018 al 2021 (periodo di analisi e di accertamento delimitato, dedotto e cristallizzato in corso di causa dagli attori con particolare riferimento al contenuto della memoria II termine ex art. 171 ter cpc) - se all'epoca della concessione dei finanziamenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della suddetta società potesse considerarsi di crisi e se lo stato di insolvenza della debitrice fosse ragionevolmente prevedibile. Si costituiva, nel corso del procedimento, il Sig. con comparsa di intervento Controparte_8 volontario. Depositata la CTU, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 18/11/2025.
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Va, innanzitutto, ritenuta la competenza di questo Tribunale in quanto non risulta dedotta in giudizio la responsabilità di componenti degli organi amministrativi o di controllo nonché del soggetto eventualmente incaricato della revisione contabile per eventuali danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e/o nei confronti di terzi danneggiati. Infatti l'azione promossa dagli attori si limita a chiedere di accertare l'eventuale comportamento scorretto da parte degli istituti di credito convenuti per colpevole erronea valutazione del merito creditizio e la consequenziale lesione delle loro posizioni patrimoniali.
Nel merito le domande proposte dagli attori risultano infondate e, pertanto, vanno rigettate. Questo
Tribunale intende, infatti, valorizzare gli orientamenti più volte sanciti dalla giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione, orientamenti ai quali si aderisce, in virtù dei quali in materia di concessione abusiva del credito sussiste la responsabilità della banca che finanzi un'impresa insolvente allorché sia provato che i terzi, che agiscono per far accertare la suddetta responsabilità, non siano a conoscenza dello stato di insolvenza e che tale mancanza di conoscenza non sia imputabile a colpa (ex multis Cass. 11695/2018). Inoltre, la stessa Suprema Corte ha costantemente affermato il principio in virtù del quale la qualità di socio o di amministratore ricoperta dal garante/fideiussore comporta che il suddetto soggetto debba considerarsi preventivamente informato in merito alla concessione del credito da parte della banca, non sussistendo l'obbligo della stessa di richiedere specifica autorizzazione al fideiussore (da ultimo Cass. 6906/2025).
Ben vero, nella fattispecie risulta che la convenuta sia estranea ad Controparte_10 ogni contestazione in quanto non emerge dagli atti di causa alcun finanziamento erogato da detto istituto nel periodo di analisi come delimitato e perimetrato dagli stessi attori nel presente giudizio.
Per il resto, risulta dagli atti di causa che la sig.ra ed il sig. Parte_1 Parte_2 siano stati amministratori della società figli proprio nel periodo Controparte_11 Parte_4 relativo ai bilanci oggetto di indagine nel presente giudizio, nonché soci della suddetta società.
Ebbene, dalla visura camerale storica prodotta in corso di causa emerge che è stato Parte_2
3 amministratore della suddetta società dal 2007 al 2020; è diventata a sua volta Parte_1 amministratrice nel 2020; è divenuto amministratore dell'impresa nel 2021; Controparte_8
e erano titolari, anche al momento della messa in Parte_1 Controparte_8 liquidazione giudiziale dell'impresa, dell'intero capitale sociale nella misura del 50% ciascuno.
Inoltre, non risulta aver sottoscritto alcuna garanzia con e Parte_3 Controparte_2 con mentre non ha sottoscritto alcuna garanzia con Controparte_1 Parte_2 Controparte_1 ed ha garantito solo uno dei finanziamenti prestati da che, pero, si è completamente Controparte_2 estinto nel 2022.
Pertanto, risulta del tutto evidente che gli attori non possano fondatamente agire in giudizio nei confronti delle banche finanziatrici lamentando di aver subito danni dall'erogazione di un credito ritenuto abusivo in quanto, nei casi sopra indicati, non risulta provata da parte di alcuni nemmeno la qualità di garante e/o fideiussore. Più in generale, risulta invece provato che gli attori/terzi nella fattispecie erano (o quanto meno, dovevano essere) perfettamente consapevoli delle condizioni nelle quali versava la società finanziata proprio in virtù del loro ruolo di soci e/o di amministratori.
Tale circostanza risulta assorbente rispetto ad ogni altra considerazione rendendo non accoglibili le domande proposte sia in merito alla contestata abusiva concessione del credito, sia in merito alla invalidità e/o nullità delle garanzie/fideiussioni prestate.
Quanto esplicato è reputato sufficiente ai fini della decisione. Nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo
132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta le domande proposte dagli attori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e, nell'intervento volontario, da;
[...] Parte_1 CP_8
- Condanna gli attori , e in solido al Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento delle spese di causa che liquida in favore di ciascun convenuto in € 2000,00 per compensi oltre Spese Generali e Iva e cap.
- Compensa le spese nei confronti dell'intervenuto . Controparte_8
4 - Pone le spese di CTU definitivamente a carico degli stessi attori.
Così deciso, in Torre Annunziata, lì 15 dicembre 2025.
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