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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 20/06/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 1311/2021
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Claudio Cozzella Presidente rel./est.
Dr. Ugo Iannini Giudice
Dr.ssa Micol Menconi Giudice riunito nella camera di consiglio telematica del 20/6/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1311 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, rimessa alla decisone del Collegio, all'udienza del 26/2/2025, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra
, nato a [...] il [...] (C. F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Olbia (SS), via Acquedotto 37 presso lo studio degli Avv.ti Giovanni
Coronas e Gianluca Coronas che lo rappresentano e lo difendono, giusta procura in atti.
-Ricorrente-
e
, nata ad [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata in Olbia in Piazza Regina Margherita n. 28, presso lo studio dell'Avv. Michele Ponsano che la rappresenta e la difende, giusta procura in atti.
-Resistente- nonchè
IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Tempio Pausania
- interventore ex lege –
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti (memoria integrativa del 12/03/2022 e memorie
183 co.6 n.1 c.p.c. per parte ricorrente;
memoria difensiva di costituzione per parte resistente).
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 01/09/2021, ha convenuto in Parte_1
giudizio esponendo che: Parte_2
- in data 09/06/1985 i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Palau (SS), in regime patrimoniale di comunione dei beni, come risulta dal Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 8, parte II, serie/A;
- dall'unione coniugale sono nati due figli, entrambi maggiorenni, (C.F. Persona_1
, nato a [...] in data [...] e (C.F. C.F._3 Parte_3
), nata a [...] in data [...]; C.F._4
- venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi hanno proposto concordemente ricorso per separazione personale (R.G. n. 120/2015) dinanzi al Tribunale Civile di Tempio Pausania;
- a seguito del suddetto ricorso per separazione, il Giudice del Tribunale di Tempio
Pausania, nella causa iscritta al n. RG 120/2015, con Decreto n. 62/2015 del 05/03/2015 ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi convengono di sciogliere la comunione legale relativa ai beni immobili in comproprietà, procedendo a reciproche assegnazioni in proprietà esclusiva come in appresso: a. assegna a la Parte_1 Parte_2 proprietà esclusiva dell'appartamento sito in Comune di Palau, Località “La Capannaccia”, Piano
1, interno 2, individuato al Catasto Fabbricati di Sassari al Foglio 4, Particella 125, Subalterno 2;
b. assegna a la proprietà esclusiva del terreno agricolo Parte_2 Parte_1 sito in Comune di Olbia, Località “Pichicca”, della superficie di ettari 1.00.08 (uno are zero centiare otto), individuato al Catasto Terreni di Sassari al Foglio 25, Mappale 547, nonché del
Fabbricato ivi costruito individuato al Catasto Fabbricati di Sassari, Foglio 25, Particella 926, immobili gravati da ipoteca del credito fondiario residuo di Unipol Banca S.p.A.; I coniugi si impegnano a formalizzare le predette assegnazioni in esecuzione della separazione entro il 30 giugno 2015 mediante apposito atto notarile debitamente registrato e trascritto;
3) Parte_2 potrà disporre in piena autonomia già dal 1° gennaio 2015 dell'appartamento di Palau sopra citato, trasferendovi il proprio domicilio e/o residenza, oppure concedendolo in locazione a terzi,
2 trattenendo per se l'intero canone locatizio così percepito, canone che i coniugi riconoscono avere un valore di mercato pari a € 500 mensili;
4) si accolla l'intero debito Parte_1
residuo nei confronti di UNIPOL Banca S.p.A., per la restituzione della residua somma presa a mutuo con contratto del 20 maggio 2005, manlevando da ogni responsabilità; 5) Parte_2
Ferma restando la separazione personale tra i coniugi, avrà il diritto di abitare Parte_2 nell'immobile di Olbia in Località Pichicca sino a quando non avrà ottenuto un'occupazione che le consenta di trovare per sé e per la figlia un'abitazione alternativa;
6) avrà Pt_3 Parte_3 diritto di abitare nell'immobile di Olbia in Località Pichicca sino a quando non avrà deciso di Pt_ andare a coabitare con la madre o altrove;
7) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro; 8) I coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto”.
- i coniugi, separati come stabilito dal citato Decreto, hanno dato seguito a tutte le disposizioni di natura economica, formalizzando nanti un Notaio le assegnazioni ivi specificate.
- dal momento della separazione, essendo cessata tra le parti ogni comunione spirituale e materiale, la convivenza non è più ripresa né vi è stata riconciliazione tra i coniugi;
appare, pertanto, manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi e, di conseguenza, sussistono i presupposti di cui all'art.3, n. 2), lett. b) della L. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A sostegno delle proprie ragioni il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Palau il 09.06.1985 - Atto n.
8 - Parte II - Serie/A, tra il SI.
(C. F. ) nato a [...] il [...] e la Parte_1 C.F._1
SI.ra (C. F. ) nata ad [...] il [...] e trascritto nel Parte_2 C.F._2
registro degli atti di matrimonio del Comune di Palau, confermando i provvedimenti resi nel decreto di separazione consensuale, siccome dettagliatamente citati in espositiva, con riferimento alle condizioni di natura economica relative all'assegnazione degli immobili (condizioni di cui al punto 2 del Decreto n. 62/2015) ed alla definitiva risoluzione di ogni reciproca pendenza
(condizione di cui al punto 7 del citato Decreto). Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio.”
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio e, non opponendosi Parte_2 all'avversa domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato, in fatto e in diritto, quanto ex adverso dedotto, eccepito e concluso, e ha formulato, a sua
3 volta, le seguenti conclusioni: “qualora il Tribunale, così come richiesto da controparte, ritenga di poter entrare nel merito delle condizioni di cui al punto 2 del decreto di omologa, aventi ad oggetto la divisione dei beni immobili, si chiede che le stesse non vengano confermate e che, il Tribunale, previo accertamento del forte squilibrio delle attribuzioni patrimoniali per le ragioni di cui in espositiva, ed a modifica delle condizioni medesime, Voglia prendere gli opportuni provvedimenti per perequare la situazione di squilibrio o comunque per annullare, ove possibile, l'accordo di divisione raggiunto in sede di separazione di cui al punto 2 del decreto di omologa.
2. Disporre in favore della sig.ra sulla base dei motivi specificati in premessa, un assegno divorzile Parte_2 pari ad € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) mensili e rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
3. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Nelle proprie difese, la resistente ha rilevato che:
- con atto pubblico del 5/10/2015 (Registrato all'agenzia delle Entrate di Genova in data
8/10/2015 al n. 15116 Serie IT) la e il procedevano al trasferimento dei beni Pt_2 Pt_1
immobili in esecuzione del verbale di separazione personale;
- il Giudice in questa sede, contrariamente a quanto richiesto da controparte, non può prendere nessun provvedimento né di conferma né di modifica riguardo gli accordi dei coniugi relativi alla divisione dei beni immobili già formalizzata con atto pubblico.
- ad ogni buon conto si richiede che, qualora il Giudice ritenesse di poter entrare nel merito dei predetti accordi, gli stessi non vengano confermati prendendo, di contro, gli opportuni provvedimenti per perequare la condizione di forte squilibrio relativa alla divisione degli immobili stante il divario economico creatosi tra i coniugi a seguito dell'accordo di separazione;
- difatti, il valore economico del terreno agricolo sito in Loc. “Pichicca” e della casa familiare ivi costruita attribuita in sede di separazione al ha un valore economico tre volte Pt_1 superiore rispetto a quello della quota dei beni assegnati alla resistente, come emerge dall'atto notarile di trasferimento dei beni in atti:
- il percepisce un reddito lordo annuo pari ad € 52.612,00 come risulta dall'ultima Pt_1
dichiarazione dei redditi dallo stesso depositata;
- il presupposto che la potesse locare, così da poterne trarre fonte di sostentamento, Pt_2
l'immobile sito in Palau, assegnato alla stessa con l'accordo di separazione, non si è mai verificato: infatti, l'immobile è risultato affetto da diversi danni strutturali ed irregolarità urbanistiche, tali da non consentirne l'abitabilità, come da relazione tecnica del Geom. in atti;
Tes_1
- Il costo delle opere da effettuare sull'immobile è stato quantificato dal geometra in un Tes_1 importo pari ad € 20.004,95, somma quest'ultima che non può essere sostenuta dalla Pt_2
4 - l'immobile assegnato in sede di divisione alla resistente è divenuto per la stessa unicamente una fonte di spesa, non potendo essere né abitato, né tantomeno posto in locazione stante la necessaria ristrutturazione delle scale d'ingresso siccome pericolanti;
- la ad oggi si trova a dover far fronte al pagamento delle varie imposte relative Pt_2 all'anzidetto immobile quali IMU e TARI;
- la resistente non ha potuto continuare ad usufruire, ad un anno dalla separazione, del diritto di usufrutto previsto nel decreto di omologa che le avrebbe consentito di continuare ad abitare all'interno della casa familiare, sita in loc. “Pichicca” in Olbia, fintanto che non avesse trovato un'occupazione. Non è stato più possibile, per la stessa, esercitare tale prefato diritto siccome i rapporti con il il quale, parimenti, abitava la casa, erano divenuti così intollerabili da non Pt_1
consentire la prosecuzione della coabitazione neppure temporaneamente;
- di conseguenza, la si è vista costretta a prendere in locazione un appartamento, Pt_2 sostenendo un canone mensile pari ad € 400,00;
- la resistente, durante la vita coniugale, si è sempre occupata della famiglia, nella quale era prevista una ripartizione dei ruoli familiari che vedeva il dedito ad un'occupazione esterna Pt_1
(che gli ha consentito di realizzarsi professionalmente) e la dedita alle mansioni Pt_2
domestiche e alla cura dei figli, circostanza che ne ha impedito sia la realizzazione lavorativa sia l'acquisizione di titoli di studio validi per inserirsi nel mercato del lavoro nonché l'acquisizione di esperienze pregresse recenti.
- il sostentamento della ricorrente deriva dai proventi di alcuni lavori saltuari ed occasionali in qualità di collaboratrice domestica e dall'aiuto dei figli, i quali contribuiscono al pagamento del canone di locazione e alle spese di vita quotidiana.
- la condizione di cui al punto 7 del decreto di omologa, concordata in sede di separazione e avente ad oggetto la dichiarazione da parte dei coniugi di definizione di ogni pendenza economica e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, non può in alcun modo essere ostativa ad eventuali ed ulteriori richieste ed accordi economici dei coniugi in sede di divorzio.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23/11/2021, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 708 c.p.c., il Presidente del Tribunale ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti ivi previsti, ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla coniuge un assegno divorzile dell'importo di € 400,00 per il mantenimento della predetta, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e ha confermato, per il resto, le pattuizioni concordate in sede di separazione, riservando ogni ulteriore valutazione in sede di pronuncia definitiva. La causa è stata rimessa, quindi, davanti al Giudice Istruttore.
Con memoria integrativa del 12/03/2022 il ricorrente ha chiesto al Tribunale in intestazione
5 che venisse pronunciata, anche con sentenza non definitiva ex art. 4 co. 12 L. 898/70, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con la nonché la revoca dell'assegno divorzile assegnato alla resistente con provvedimento Pt_2
presidenziale provvisorio del 25/11/2021, conservando i provvedimenti resi nel decreto di separazione consensuale.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., all'esito del deposito delle relative memorie, la causa è stata istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale del ricorrente e prova per testi.
All'udienza del 19/02/2025 all'esito del tentativo di conciliazione operato dal Giudice, i procuratori delle parti hanno chiesto un breve rinvio per sondare la disponibilità delle parti alla conciliazione.
All'udienza del 26/02/2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come in atti e hanno rappresentato che la non ha accettato la proposta di controparte siccome Pt_2
l'importo di € 400,00 offerto dal ricorrente non è dalla stessa considerato congruo.
La causa è stata riservata alla decisione del Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M. in sede per l'acquisizione del relativo parere.
*****
Preliminarmente, si ritiene comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b) legge n. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo mai ripresa dalla data della separazione la convivenza, né l'affectio tra i coniugi.
Pertanto, ritiene il Tribunale in composizione collegiale che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta da entrambe le parti, debba trovare accoglimento, essendo pacifica l'insussistenza delle condizioni per la ricomposizione del vincolo coniugale.
Venendo alle domande accessorie formulate dalle parti, occorre porre il dovuto rilievo sugli accordi patrimoniali tra coniugi omologati in sede di separazione consensuale, con i quali si dava atto dello scioglimento della comunione legale relativa ai beni immobili in comproprietà, procedendo a reciproche assegnazioni in proprietà esclusiva.
Orbene, i coniugi, in virtù del principio dell'autonomia negoziale tra le parti, possono stipulare accordi privati sulla regolazione degli aspetti patrimoniali del loro rapporto che puntualizzano o ridefiniscono in senso migliorativo gli accordi di separazione o divorzio omologati dal Giudice. Tali accordi sono validi ed efficaci sia qualora intervengano prima della sentenza di divorzio sia successivamente per modificare gli accordi assunti in tale sede (Cass. sentenza n. 5236/2020), a condizione che non contrastino con norme imperative, con l'ordine
6 pubblico e che non siano contrari a quanto dispone l'articolo 160 del codice civile secondo cui “Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio” (Cass. ordinanza n. 5065/2021).
Le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscono ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni, mobili o immobili, o la titolarità di altri diritti reali, ovvero operano un trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accorto, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliare del giudice e destinato a fare fede di ciò che in esso è stato attestato, assume la forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e costituisce, dopo il decreto di omologazione, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., senza che vi sia necessità di dover richiedere, successivamente, l'intervento di un notaio.
Nel caso che ci occupa, le parti, nel verbale di omologa della separazione, hanno stabilito l'assegnazione alla della proprietà esclusiva di un appartamento sito in Comune di Pt_2
Palau, Località “La Capannaccia”, di cui la stessa poteva disporre in piena autonomia già dal 1° gennaio 2015 trasferendovi il proprio domicilio e/o residenza, oppure concedendolo in locazione a terzi e trattenendo per sé l'intero canone locatizio così percepito, canone che i coniugi ritenevano avere un valore di mercato pari a € 500 mensili.
Viceversa, al veniva assegnata la proprietà esclusiva del terreno agricolo sito in Pt_1
Comune di Olbia, Località “Pichicca” nonché del fabbricato ivi costruito, accollandosi l'intero debito residuo nei confronti di UNIPOL Banca S.p.A., per la restituzione della restante somma presa a mutuo e manlevando la da ogni responsabilità. A quest'ultima veniva anche Pt_2 concesso il diritto di abitare nell'immobile di Olbia in Località “Pichicca” sino a quando non avesse ottenuto un'occupazione che le avesse consentito di trovare per sé e per la figlia Pt_3 un'abitazione alternativa.
Ordunque, tali prefate disposizioni non ledono in alcun modo gli interessi di nessuna delle due parti in causa, anzi appaiono ben bilanciate a fronte della circostanza che, sebbene il terreno ed il fabbricato assegnati al ricorrente abbiano un valore maggiore rispetto all'immobile assegnato alla resistente, a quest'ultima, da un lato, è stato concesso il diritto di abitazione fino a che non avesse trovato un'occupazione lavorativa che le consentisse di trasferirsi altrove, dall'altro il si è Pt_1
fatto carico, a proprie esclusive spese, del restante mutuo della predetta abitazione, peraltro estinguendolo.
A ciò si aggiunga che, nonostante non fosse necessario, le parti volontariamente hanno formalizzato le anzidette assegnazioni mediante apposito atto notarile debitamente registrato e trascritto, dando adito ad una volontà inequivocabilmente espressa.
7 Da ciò se ne deduce che i prefati accordi di separazione, aventi natura negoziale, sono frutto della libera determinazione delle parti e, avendo natura bilaterale, non possono essere sciolti se non con il mutuo consenso di entrambe le parti coinvolte, che mal si concilia con la revocabilità unilaterale del consenso da parte di uno dei due coniugi, la quale poteva essere ritenuta ammissibile solo prima dell'intervenuta omologazione. Tali patti rimangono, quindi, soggetti agli ordinari rimedi impugnatori negoziali a tutela delle parti stesse del contratto e dei terzi.
L'affermata natura negoziale dell'accordo porta, altresì, a ritenere normalmente esperibile l'eventuale azione di annullamento per vizi del consenso, pur restando oggetto di oscillazioni in giurisprudenza se debba farsi ricorso all'azione ordinaria di annullamento per vizi del consenso oppure alla procedura camerale di revisione delle condizioni della separazione di cui all'art. 710
c.p.c.
Tuttavia, sebbene sia risaputo che i provvedimenti assunti dal Giudice in sede di separazione non hanno carattere definitivo e, per loro natura, sono sempre modificabili, la richiesta di revoca o modifica delle condizioni di separazione in sede di divorzio può avvenire solo in presenza di motivi giustificati e sopravvenuti successivamente, che stravolgono gli equilibri previsti tra i coniugi.
Al di fuori delle ipotesi succitate nessun sindacato può esercitare il Giudice del divorzio sulle pattuizioni stipulate dalle parti, come del resto, sul piano generale, il Giudice non può sindacare qualsiasi accordo di natura contrattuale privato, che corrisponda ad una fattispecie tipica, libere essendo le parti di determinarne il contenuto (art. 1322 c.c., comma 1), fermo esclusivamente il rispetto dei limiti imposti dalla legge a presidio della liceità delle contrattazioni private e, se si tratta di pattuizioni atipiche, sempre che l'accordo sia anche meritevole di tutela secondo i principi dettati dal nostro ordinamento (art. 1322 c.c., comma 2) ( Corte di Cassazione, ordinanza n.
15169/2022).
Nel caso in disamina, non risultano motivi sopravvenuti che giustifichino un intervento del
Giudice siccome non appare modificato lo status patrimoniale della in quanto, già Pt_2 all'epoca della separazione, era priva di occupazione.
Quanto alla circostanza che la casa assegnata alla stessa sia, allo stato attuale, inabitabile essa dipende certamente sia della vetustà dell'immobile sia dal deperimento dovuto all'uso ed al logorio di alcune parti dello stesso derivanti dai danni causati da alcuni inquilini ai quali la casa era stata locata.
Condizione, questa, già prevedibile e presumibile dalle parti al momento dell'assegnazione e che oggi non può certo essere addebitabile al ricorrente.
Parimenti, al tempo dell'omologa era perfettamente conosciuto, da entrambe le parti, il diverso valore dei due immobili assegnati.
8 Di contro, la mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria può di certo essere imputabile alla proprietaria che, dal 2015 ad oggi, non ha provveduto ad eseguire (o ha eseguito solo in parte nei limiti delle proprie possibilità) le opere necessarie al risanamento della propria abitazione.
Vieppiù, non è data prova certa dell'inagibilità dell'appartamento in questione.
Difatti, il Geom. nella perizia del 2021 agli atti, si limita a dichiarare che “Le opere Tes_1 edili da eseguire elencate rendono l'unità immobiliare non abitabile”. Anche all'udienza del
13/02/2024 aveva deposto solamente che l'impianto elettrico non era a norma perché vetusto e che mancavano i sanitari (peraltro presenti nella documentazione fotografica agli atti).
Tale testimonianza va raffrontata con quella dell'elettricista , teste di parte Tes_2 ricorrente, il quale dichiara, all'udienza del 21/11/ 2023, di aver effettuato, già nel 2015, verifiche sulla messa a terra e sull'impianto elettrico dell'appartamento sito in Palau. Tutto ciò a conferma che, solo il trascorrere del tempo dalla costruzione dell'immobile, ha comportato il degrado dello stesso.
Sul punto, appare appena il caso di ricordare che può essere dichiarato inagibile un fabbricato che, per fattori che chiamano in causa l'integrità fisica e la salute delle persone che lo occupano, non è idoneo all'uso per il quale è stato inizialmente destinato.
La definizione di “inagibile” può essere utilizzata in tutti i casi in cui, anche a fronte della concretizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, la condizione di obsolescenza a livello funzionale, tecnologico o strutturale non può essere superata. In tale contesto, non è consentito fruire dell'immobile, nemmeno per un uso diverso rispetto a quello a cui risultava originariamente destinato.
Dall'istruttoria svolta nel caso che ci occupa, invece, è emerso che sarebbero sufficienti opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria per ripristinare la piena funzionalità dell'immobile.
Non risultano agli atti, infatti, né ordinanze di demolizione o di ripristino da parte dell'Ufficio tecnico del Comune né l'avvio di una procedura di variazione catastale dell'immobile.
Non sussistono precarie condizioni igienico sanitarie che possano mettere in pericolo gli eventuali abitanti della casa né tantomeno condizioni di rischio crollo parziale o totale.
A conferma di ciò, il teste , proprietario del piano inferiore dell'immobile della Tes_3
ha dichiarato che la modifica delle scale effettuata (richiesta e pagata, per la maggior Pt_2
parte del prezzo, dallo stesso) si era resa necessaria perché le condizioni della scala e del parapetto rendevano pericolosa la permanenza del al di sotto. Nulla dice in merito ad eventuali rischi per Tes_3
l'appartamento della resistente.
9 In ultimo, si rammenta che, con la sentenza n. 2294/2017 la Corte di cassazione afferma che, anche in caso di inagibilità di un immobile, si deve parlare di “incommerciabilità economica” ma non giuridica.
In sede di stipulazione del contratto di compravendita di un immobile sprovvisto dell'agibilità, infatti, le parti possono espressamente convenire di trasferire il bene a prescindere dall'esistenza di tale qualità.
Sulla base di quanto affermato è agevole concludere che un immobile sprovvisto dell'agibilità non è incommerciabile, subendo esclusivamente un deprezzamento rispetto al valore che avrebbe in caso contrario, sia in relazione all'impossibilità di pieno godimento dello stesso, che in considerazione delle spese che si renderanno eventualmente necessarie al fine dell'ottenimento dell'agibilità.
Pertanto, anche qualora effettivamente l'abitazione assegnata alla fosse Pt_2
inabitabile e non si potesse locare, e così non pare, la resistente, essendo proprietaria esclusiva del predetto immobile gode, comunque, di una valida risorsa economica, anche solo potenziale, potendo beneficiare del valore economico della casa di Palau attraverso la messa in vendita della stessa.
Alla luce di quanto finora esposto, il Collegio reputa non sussistenti i presupposti necessari per annullare l'accordo di divisione raggiunto dai coniugi in sede di separazione di cui al punto 2 del decreto di omologa e, pertanto, la relativa richiesta di parte resistente va rigettata.
Nondimeno, il Collegio ritiene condivisibile e che vada mantenuto fermo anche l'orientamento secondo cui gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico del futuro ed eventuale divorzio sono nulli per illiceità della causa nella parte in cui concernono l'assegno divorzile perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 c.c. (Cass. sentenza n.
2224/2017).
Gli accordi di separazione devono essere interpretati “secundum ius” e, quindi, non possono implicare una rinuncia all'assegno di divorzio.
Ne consegue che la clausola n.7 “I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro” contenuta nel verbale di omologa è priva di fondamento siccome limitativa del diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le proprie esigenze della vita.
Chiarito ciò, si rammenta che, all'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, deve
10 attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate, della durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (S.U. n. 18287 dell'11.07.2018) deve attribuirsi all'assegno ex legge n. 898/1970 (art. 5 comma 6), una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, il cui riconoscimento richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudice deve quantificare l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive (Cass. 07/12/2021, n. 38928; Cass. 08/09/2021, n.
24250).
In particolare, con riguardo alla capacità lavorativa del coniuge beneficiario dell'assegno,
l'indagine del Giudice di merito, onde verificare se risulti integrato o escluso il presupposto dell'attribuzione dell'assegno, va condotta secondo criteri di particolare rigore e pregnanza.
Ne deriva che una attività concretamente espletata soltanto saltuariamente, come quella svolta e dichiarata in atti dalla resistente non è, ad ogni buon conto, idonea ad integrare una fonte di reddito adeguata e quindi non è sufficiente ad escludere il diritto all'assegno divorzile in capo all'istante, specie a fronte della rilevazione, da parte dello stesso Giudice di merito, del carattere meramente episodico e occasionale di tale attività, e non potendosi, in tal caso, legittimamente inferire, “sic et simpliciter”, la presunzione della effettiva capacità del coniuge a procurarsi un reddito adeguato (Cass. 6468/1998; conf. Cass. 4584/2000).
Quanto allo squilibrio delle situazioni economico-patrimoniali esistente tra gli ex coniugi, trattandosi nel caso di specie di un divorzio a seguito di rapporto matrimoniale protrattosi per lungo tempo (ben trent'anni), è necessario ed opportuno considerare che la rispetto al CP_1
ricorrente, in condizioni economico-patrimoniali deteriori per aver rinunciato, al fine di contribuire
11 ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, con sacrificio economico, a favore dell'altro coniuge.
Difatti, dalle risultanze processuali è emerso che la resistente ha lavorato come parrucchiera fino al 1986 interrompendo tale attività a seguito della prima gravidanza e, successivamente, per dedicarsi alla cura della casa ed alla crescita dei figli in comune accordo con il marito al fine di favorire la carriera di quest'ultimo.
Altresì, è pacifico, siccome espressamente dichiarato dallo stesso ricorrente nell'interrogatorio formale e dai due figli della coppia a seguito della loro testimonianza, che la in costanza di matrimonio, ha sempre seguito il marito, insieme ai di loro figli, nei vari Pt_2
trasferimenti di sede lavorativa (ben quattro cambi di sede) stante la professione di Luogotenente delle Capitanerie di Porto dello stesso.
Tale comportamento tenuto dalla resistente è riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due coniugi (Cass. 21926/2019).
Quanto alla capacità lavorativa della che le consentirebbe di procurarsi Pt_2
adeguate disponibilità reddituali, la resistente ha dichiarato (ma non documentalmente provato: agli atti non risultano né dichiarazione dei redditi né contratti di lavoro) di svolgere solo saltuariamente attività lavorativa con un guadagno di circa € 400,00 al mese;
la ricorrente ha prodotto documentazione medica attestante un'ernia lombare con espulsione, sicuramente invalidante nel momento in cui è sintomatica, nonché una lombosciatalgia cronica che comporta difficoltà di deambulazione. Tuttavia, nessuna delle due patologie sofferte ostacola lo svolgimento di una normale attività lavorativa né ne riduce la capacità, sebbene, verosimilmente, la stessa si occupa saltuariamente di mansioni relative alla pulizia di case e/o uffici che richiedono un certo sforzo fisico. Invero, non sono stati prodotti certificati medici attestanti un'infermità lavorativa o una disabilità.
Nell'ottica in esame, ritiene il Collegio che debba, tuttavia, trovare anche adeguata considerazione e valutazione l'età del resistente (61 anni) che, con ogni verosimiglianza, non gli consentirà né di reperire, per il futuro, una stabile occupazione né tantomeno di svolgere ancora a lungo attività lavorativa.
Va osservato che la ode di adeguate disponibilità patrimoniali siccome, come Pt_2
già precedentemente detto, è proprietaria esclusiva di una casa sita in Palau in cui abita (assegnata alla stessa in sede di separazione) che, se non utilizzata, può essere concessa in locazione o venduta
(potenzialità produttiva), indipendentemente dall'asserita mancanza di agibilità, come già sopra specificato.
12 Ciò nonostante, la ricorrente risulta essere gravata da un canone di locazione pari ad €
400,00. Infatti, ritenendo di non poter abitare nella casa di Palau per i lavori da effettuare e di non poter usufruire del diritto di abitazione sulla casa sita in Olbia ed assegnata all'ex coniuge siccome la convivenza con il DU (sebbene occasionale a partire da giugno 2015 stante il trasferimento dello stesso a La Caletta) era divenuta insostenibile a causa di continui litigi, comprovati dalla testimonianza dei figli della coppia, ha scelto di prendere un appartamento in locazione ad Olbia.
In ultimo, la stessa dichiara di avere un sostegno economico da parte dei due figli ed ER
, entrambi economicamente autonomi e non conviventi con la madre, per poter far fronte al Pt_3
canone di locazione ed alle spese di amministrazione quotidiana. Tale circostanza è stata confermata dalle deposizioni dei ragazzi in sede di escussione testi, i quali hanno espressamente dichiarato di sostenere economicamente la “a volte quando mia madre non riesce ad Pt_2 arrivare a fine mese sono io ad aiutarla economicamente” ( DU); “io gestisco un ER
centro estetico e aiuto mensilmente mamma economicamente dandole una somma mensile di
200/250 euro” ( DU). Tes_4
Per contro, dalla documentazione versata in atti si evince che il DU, oggi in pensione, percepiva nel 2020, quando ancora era in attività, un reddito lordo annuo pari ad €
52.612,00 (modello 730 del 2020).
Risulta, altresì, documentalmente provato che egli sia titolare esclusivo della casa familiare e del relativo terreno su cui la stessa insiste, siti in Olbia, assegnatigli in seguito allo scioglimento della comunione e di valore nettamente superiore alla proprietà della circa il doppio, Pt_2
come da atto notarile depositato) e quindi non risulta essere gravato da alcun canone di locazione.
Del pari, devono essere ulteriormente soppesate le circostanze fattuali, documentalmente provate, secondo le quali il DU si è sobbarcato in esclusiva il pagamento delle rate di mutuo della casa familiare in cui oggi abita.
Tanto premesso, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dalla in ordine alla Pt_2
conduzione della vita familiare, tenuto conto della durata del matrimonio, del regime fiscale relativo all'assegno divorzile (che costituisce un importo soggetto a tassazione per il beneficiario e, invece, detraibile dal reddito imponibile per l'onerato), il Collegio ritiene che la resistente meriti un intervento “compensativo-perequativo” e, all'uopo, reputa congruo determinare l'assegno di divorzio a favore della nell'importo di € 500,00 mensili da rivalutarsi annualmente Pt_2 secondo gli indici ISTAT da versarsi, a mezzo bonifico sull'IBAN che verrà indicato dalla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese.
13 In considerazione dell'esito complessivo del giudizio rispetto alle iniziali domande si ritiene sussistano validi motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palau (SS), in regime patrimoniale di comunione dei beni, da e Parte_1 Parte_2
in data 09/06/1985 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 8, parte II, serie A;
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
RIGETTA la richiesta di parte resistente di annullamento dell'accordo di divisione raggiunto dai coniugi in sede di separazione di cui al punto 2 del decreto di omologa e, per l'effetto,
CONFERMA i provvedimenti resi nel decreto di separazione consensuale al suddetto punto 2;
PONE a carico di parte ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento in favore della parte resistente, la corresponsione di un assegno divorzile dell'importo di € 500,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sull'IBAN indicato da Parte_2
RIGETTA ogni ulteriore domanda e/o istanza;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio svoltasi in modalità telematica il 20/6/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Dr. Claudio Cozzella
14
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 1311/2021
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Claudio Cozzella Presidente rel./est.
Dr. Ugo Iannini Giudice
Dr.ssa Micol Menconi Giudice riunito nella camera di consiglio telematica del 20/6/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1311 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, rimessa alla decisone del Collegio, all'udienza del 26/2/2025, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra
, nato a [...] il [...] (C. F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Olbia (SS), via Acquedotto 37 presso lo studio degli Avv.ti Giovanni
Coronas e Gianluca Coronas che lo rappresentano e lo difendono, giusta procura in atti.
-Ricorrente-
e
, nata ad [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata in Olbia in Piazza Regina Margherita n. 28, presso lo studio dell'Avv. Michele Ponsano che la rappresenta e la difende, giusta procura in atti.
-Resistente- nonchè
IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Tempio Pausania
- interventore ex lege –
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti (memoria integrativa del 12/03/2022 e memorie
183 co.6 n.1 c.p.c. per parte ricorrente;
memoria difensiva di costituzione per parte resistente).
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 01/09/2021, ha convenuto in Parte_1
giudizio esponendo che: Parte_2
- in data 09/06/1985 i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Palau (SS), in regime patrimoniale di comunione dei beni, come risulta dal Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 8, parte II, serie/A;
- dall'unione coniugale sono nati due figli, entrambi maggiorenni, (C.F. Persona_1
, nato a [...] in data [...] e (C.F. C.F._3 Parte_3
), nata a [...] in data [...]; C.F._4
- venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi hanno proposto concordemente ricorso per separazione personale (R.G. n. 120/2015) dinanzi al Tribunale Civile di Tempio Pausania;
- a seguito del suddetto ricorso per separazione, il Giudice del Tribunale di Tempio
Pausania, nella causa iscritta al n. RG 120/2015, con Decreto n. 62/2015 del 05/03/2015 ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi convengono di sciogliere la comunione legale relativa ai beni immobili in comproprietà, procedendo a reciproche assegnazioni in proprietà esclusiva come in appresso: a. assegna a la Parte_1 Parte_2 proprietà esclusiva dell'appartamento sito in Comune di Palau, Località “La Capannaccia”, Piano
1, interno 2, individuato al Catasto Fabbricati di Sassari al Foglio 4, Particella 125, Subalterno 2;
b. assegna a la proprietà esclusiva del terreno agricolo Parte_2 Parte_1 sito in Comune di Olbia, Località “Pichicca”, della superficie di ettari 1.00.08 (uno are zero centiare otto), individuato al Catasto Terreni di Sassari al Foglio 25, Mappale 547, nonché del
Fabbricato ivi costruito individuato al Catasto Fabbricati di Sassari, Foglio 25, Particella 926, immobili gravati da ipoteca del credito fondiario residuo di Unipol Banca S.p.A.; I coniugi si impegnano a formalizzare le predette assegnazioni in esecuzione della separazione entro il 30 giugno 2015 mediante apposito atto notarile debitamente registrato e trascritto;
3) Parte_2 potrà disporre in piena autonomia già dal 1° gennaio 2015 dell'appartamento di Palau sopra citato, trasferendovi il proprio domicilio e/o residenza, oppure concedendolo in locazione a terzi,
2 trattenendo per se l'intero canone locatizio così percepito, canone che i coniugi riconoscono avere un valore di mercato pari a € 500 mensili;
4) si accolla l'intero debito Parte_1
residuo nei confronti di UNIPOL Banca S.p.A., per la restituzione della residua somma presa a mutuo con contratto del 20 maggio 2005, manlevando da ogni responsabilità; 5) Parte_2
Ferma restando la separazione personale tra i coniugi, avrà il diritto di abitare Parte_2 nell'immobile di Olbia in Località Pichicca sino a quando non avrà ottenuto un'occupazione che le consenta di trovare per sé e per la figlia un'abitazione alternativa;
6) avrà Pt_3 Parte_3 diritto di abitare nell'immobile di Olbia in Località Pichicca sino a quando non avrà deciso di Pt_ andare a coabitare con la madre o altrove;
7) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro; 8) I coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto”.
- i coniugi, separati come stabilito dal citato Decreto, hanno dato seguito a tutte le disposizioni di natura economica, formalizzando nanti un Notaio le assegnazioni ivi specificate.
- dal momento della separazione, essendo cessata tra le parti ogni comunione spirituale e materiale, la convivenza non è più ripresa né vi è stata riconciliazione tra i coniugi;
appare, pertanto, manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi e, di conseguenza, sussistono i presupposti di cui all'art.3, n. 2), lett. b) della L. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A sostegno delle proprie ragioni il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Palau il 09.06.1985 - Atto n.
8 - Parte II - Serie/A, tra il SI.
(C. F. ) nato a [...] il [...] e la Parte_1 C.F._1
SI.ra (C. F. ) nata ad [...] il [...] e trascritto nel Parte_2 C.F._2
registro degli atti di matrimonio del Comune di Palau, confermando i provvedimenti resi nel decreto di separazione consensuale, siccome dettagliatamente citati in espositiva, con riferimento alle condizioni di natura economica relative all'assegnazione degli immobili (condizioni di cui al punto 2 del Decreto n. 62/2015) ed alla definitiva risoluzione di ogni reciproca pendenza
(condizione di cui al punto 7 del citato Decreto). Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio.”
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio e, non opponendosi Parte_2 all'avversa domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato, in fatto e in diritto, quanto ex adverso dedotto, eccepito e concluso, e ha formulato, a sua
3 volta, le seguenti conclusioni: “qualora il Tribunale, così come richiesto da controparte, ritenga di poter entrare nel merito delle condizioni di cui al punto 2 del decreto di omologa, aventi ad oggetto la divisione dei beni immobili, si chiede che le stesse non vengano confermate e che, il Tribunale, previo accertamento del forte squilibrio delle attribuzioni patrimoniali per le ragioni di cui in espositiva, ed a modifica delle condizioni medesime, Voglia prendere gli opportuni provvedimenti per perequare la situazione di squilibrio o comunque per annullare, ove possibile, l'accordo di divisione raggiunto in sede di separazione di cui al punto 2 del decreto di omologa.
2. Disporre in favore della sig.ra sulla base dei motivi specificati in premessa, un assegno divorzile Parte_2 pari ad € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) mensili e rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
3. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Nelle proprie difese, la resistente ha rilevato che:
- con atto pubblico del 5/10/2015 (Registrato all'agenzia delle Entrate di Genova in data
8/10/2015 al n. 15116 Serie IT) la e il procedevano al trasferimento dei beni Pt_2 Pt_1
immobili in esecuzione del verbale di separazione personale;
- il Giudice in questa sede, contrariamente a quanto richiesto da controparte, non può prendere nessun provvedimento né di conferma né di modifica riguardo gli accordi dei coniugi relativi alla divisione dei beni immobili già formalizzata con atto pubblico.
- ad ogni buon conto si richiede che, qualora il Giudice ritenesse di poter entrare nel merito dei predetti accordi, gli stessi non vengano confermati prendendo, di contro, gli opportuni provvedimenti per perequare la condizione di forte squilibrio relativa alla divisione degli immobili stante il divario economico creatosi tra i coniugi a seguito dell'accordo di separazione;
- difatti, il valore economico del terreno agricolo sito in Loc. “Pichicca” e della casa familiare ivi costruita attribuita in sede di separazione al ha un valore economico tre volte Pt_1 superiore rispetto a quello della quota dei beni assegnati alla resistente, come emerge dall'atto notarile di trasferimento dei beni in atti:
- il percepisce un reddito lordo annuo pari ad € 52.612,00 come risulta dall'ultima Pt_1
dichiarazione dei redditi dallo stesso depositata;
- il presupposto che la potesse locare, così da poterne trarre fonte di sostentamento, Pt_2
l'immobile sito in Palau, assegnato alla stessa con l'accordo di separazione, non si è mai verificato: infatti, l'immobile è risultato affetto da diversi danni strutturali ed irregolarità urbanistiche, tali da non consentirne l'abitabilità, come da relazione tecnica del Geom. in atti;
Tes_1
- Il costo delle opere da effettuare sull'immobile è stato quantificato dal geometra in un Tes_1 importo pari ad € 20.004,95, somma quest'ultima che non può essere sostenuta dalla Pt_2
4 - l'immobile assegnato in sede di divisione alla resistente è divenuto per la stessa unicamente una fonte di spesa, non potendo essere né abitato, né tantomeno posto in locazione stante la necessaria ristrutturazione delle scale d'ingresso siccome pericolanti;
- la ad oggi si trova a dover far fronte al pagamento delle varie imposte relative Pt_2 all'anzidetto immobile quali IMU e TARI;
- la resistente non ha potuto continuare ad usufruire, ad un anno dalla separazione, del diritto di usufrutto previsto nel decreto di omologa che le avrebbe consentito di continuare ad abitare all'interno della casa familiare, sita in loc. “Pichicca” in Olbia, fintanto che non avesse trovato un'occupazione. Non è stato più possibile, per la stessa, esercitare tale prefato diritto siccome i rapporti con il il quale, parimenti, abitava la casa, erano divenuti così intollerabili da non Pt_1
consentire la prosecuzione della coabitazione neppure temporaneamente;
- di conseguenza, la si è vista costretta a prendere in locazione un appartamento, Pt_2 sostenendo un canone mensile pari ad € 400,00;
- la resistente, durante la vita coniugale, si è sempre occupata della famiglia, nella quale era prevista una ripartizione dei ruoli familiari che vedeva il dedito ad un'occupazione esterna Pt_1
(che gli ha consentito di realizzarsi professionalmente) e la dedita alle mansioni Pt_2
domestiche e alla cura dei figli, circostanza che ne ha impedito sia la realizzazione lavorativa sia l'acquisizione di titoli di studio validi per inserirsi nel mercato del lavoro nonché l'acquisizione di esperienze pregresse recenti.
- il sostentamento della ricorrente deriva dai proventi di alcuni lavori saltuari ed occasionali in qualità di collaboratrice domestica e dall'aiuto dei figli, i quali contribuiscono al pagamento del canone di locazione e alle spese di vita quotidiana.
- la condizione di cui al punto 7 del decreto di omologa, concordata in sede di separazione e avente ad oggetto la dichiarazione da parte dei coniugi di definizione di ogni pendenza economica e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, non può in alcun modo essere ostativa ad eventuali ed ulteriori richieste ed accordi economici dei coniugi in sede di divorzio.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23/11/2021, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 708 c.p.c., il Presidente del Tribunale ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti ivi previsti, ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla coniuge un assegno divorzile dell'importo di € 400,00 per il mantenimento della predetta, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e ha confermato, per il resto, le pattuizioni concordate in sede di separazione, riservando ogni ulteriore valutazione in sede di pronuncia definitiva. La causa è stata rimessa, quindi, davanti al Giudice Istruttore.
Con memoria integrativa del 12/03/2022 il ricorrente ha chiesto al Tribunale in intestazione
5 che venisse pronunciata, anche con sentenza non definitiva ex art. 4 co. 12 L. 898/70, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con la nonché la revoca dell'assegno divorzile assegnato alla resistente con provvedimento Pt_2
presidenziale provvisorio del 25/11/2021, conservando i provvedimenti resi nel decreto di separazione consensuale.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., all'esito del deposito delle relative memorie, la causa è stata istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale del ricorrente e prova per testi.
All'udienza del 19/02/2025 all'esito del tentativo di conciliazione operato dal Giudice, i procuratori delle parti hanno chiesto un breve rinvio per sondare la disponibilità delle parti alla conciliazione.
All'udienza del 26/02/2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come in atti e hanno rappresentato che la non ha accettato la proposta di controparte siccome Pt_2
l'importo di € 400,00 offerto dal ricorrente non è dalla stessa considerato congruo.
La causa è stata riservata alla decisione del Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M. in sede per l'acquisizione del relativo parere.
*****
Preliminarmente, si ritiene comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b) legge n. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo mai ripresa dalla data della separazione la convivenza, né l'affectio tra i coniugi.
Pertanto, ritiene il Tribunale in composizione collegiale che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta da entrambe le parti, debba trovare accoglimento, essendo pacifica l'insussistenza delle condizioni per la ricomposizione del vincolo coniugale.
Venendo alle domande accessorie formulate dalle parti, occorre porre il dovuto rilievo sugli accordi patrimoniali tra coniugi omologati in sede di separazione consensuale, con i quali si dava atto dello scioglimento della comunione legale relativa ai beni immobili in comproprietà, procedendo a reciproche assegnazioni in proprietà esclusiva.
Orbene, i coniugi, in virtù del principio dell'autonomia negoziale tra le parti, possono stipulare accordi privati sulla regolazione degli aspetti patrimoniali del loro rapporto che puntualizzano o ridefiniscono in senso migliorativo gli accordi di separazione o divorzio omologati dal Giudice. Tali accordi sono validi ed efficaci sia qualora intervengano prima della sentenza di divorzio sia successivamente per modificare gli accordi assunti in tale sede (Cass. sentenza n. 5236/2020), a condizione che non contrastino con norme imperative, con l'ordine
6 pubblico e che non siano contrari a quanto dispone l'articolo 160 del codice civile secondo cui “Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio” (Cass. ordinanza n. 5065/2021).
Le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscono ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni, mobili o immobili, o la titolarità di altri diritti reali, ovvero operano un trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accorto, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliare del giudice e destinato a fare fede di ciò che in esso è stato attestato, assume la forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e costituisce, dopo il decreto di omologazione, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., senza che vi sia necessità di dover richiedere, successivamente, l'intervento di un notaio.
Nel caso che ci occupa, le parti, nel verbale di omologa della separazione, hanno stabilito l'assegnazione alla della proprietà esclusiva di un appartamento sito in Comune di Pt_2
Palau, Località “La Capannaccia”, di cui la stessa poteva disporre in piena autonomia già dal 1° gennaio 2015 trasferendovi il proprio domicilio e/o residenza, oppure concedendolo in locazione a terzi e trattenendo per sé l'intero canone locatizio così percepito, canone che i coniugi ritenevano avere un valore di mercato pari a € 500 mensili.
Viceversa, al veniva assegnata la proprietà esclusiva del terreno agricolo sito in Pt_1
Comune di Olbia, Località “Pichicca” nonché del fabbricato ivi costruito, accollandosi l'intero debito residuo nei confronti di UNIPOL Banca S.p.A., per la restituzione della restante somma presa a mutuo e manlevando la da ogni responsabilità. A quest'ultima veniva anche Pt_2 concesso il diritto di abitare nell'immobile di Olbia in Località “Pichicca” sino a quando non avesse ottenuto un'occupazione che le avesse consentito di trovare per sé e per la figlia Pt_3 un'abitazione alternativa.
Ordunque, tali prefate disposizioni non ledono in alcun modo gli interessi di nessuna delle due parti in causa, anzi appaiono ben bilanciate a fronte della circostanza che, sebbene il terreno ed il fabbricato assegnati al ricorrente abbiano un valore maggiore rispetto all'immobile assegnato alla resistente, a quest'ultima, da un lato, è stato concesso il diritto di abitazione fino a che non avesse trovato un'occupazione lavorativa che le consentisse di trasferirsi altrove, dall'altro il si è Pt_1
fatto carico, a proprie esclusive spese, del restante mutuo della predetta abitazione, peraltro estinguendolo.
A ciò si aggiunga che, nonostante non fosse necessario, le parti volontariamente hanno formalizzato le anzidette assegnazioni mediante apposito atto notarile debitamente registrato e trascritto, dando adito ad una volontà inequivocabilmente espressa.
7 Da ciò se ne deduce che i prefati accordi di separazione, aventi natura negoziale, sono frutto della libera determinazione delle parti e, avendo natura bilaterale, non possono essere sciolti se non con il mutuo consenso di entrambe le parti coinvolte, che mal si concilia con la revocabilità unilaterale del consenso da parte di uno dei due coniugi, la quale poteva essere ritenuta ammissibile solo prima dell'intervenuta omologazione. Tali patti rimangono, quindi, soggetti agli ordinari rimedi impugnatori negoziali a tutela delle parti stesse del contratto e dei terzi.
L'affermata natura negoziale dell'accordo porta, altresì, a ritenere normalmente esperibile l'eventuale azione di annullamento per vizi del consenso, pur restando oggetto di oscillazioni in giurisprudenza se debba farsi ricorso all'azione ordinaria di annullamento per vizi del consenso oppure alla procedura camerale di revisione delle condizioni della separazione di cui all'art. 710
c.p.c.
Tuttavia, sebbene sia risaputo che i provvedimenti assunti dal Giudice in sede di separazione non hanno carattere definitivo e, per loro natura, sono sempre modificabili, la richiesta di revoca o modifica delle condizioni di separazione in sede di divorzio può avvenire solo in presenza di motivi giustificati e sopravvenuti successivamente, che stravolgono gli equilibri previsti tra i coniugi.
Al di fuori delle ipotesi succitate nessun sindacato può esercitare il Giudice del divorzio sulle pattuizioni stipulate dalle parti, come del resto, sul piano generale, il Giudice non può sindacare qualsiasi accordo di natura contrattuale privato, che corrisponda ad una fattispecie tipica, libere essendo le parti di determinarne il contenuto (art. 1322 c.c., comma 1), fermo esclusivamente il rispetto dei limiti imposti dalla legge a presidio della liceità delle contrattazioni private e, se si tratta di pattuizioni atipiche, sempre che l'accordo sia anche meritevole di tutela secondo i principi dettati dal nostro ordinamento (art. 1322 c.c., comma 2) ( Corte di Cassazione, ordinanza n.
15169/2022).
Nel caso in disamina, non risultano motivi sopravvenuti che giustifichino un intervento del
Giudice siccome non appare modificato lo status patrimoniale della in quanto, già Pt_2 all'epoca della separazione, era priva di occupazione.
Quanto alla circostanza che la casa assegnata alla stessa sia, allo stato attuale, inabitabile essa dipende certamente sia della vetustà dell'immobile sia dal deperimento dovuto all'uso ed al logorio di alcune parti dello stesso derivanti dai danni causati da alcuni inquilini ai quali la casa era stata locata.
Condizione, questa, già prevedibile e presumibile dalle parti al momento dell'assegnazione e che oggi non può certo essere addebitabile al ricorrente.
Parimenti, al tempo dell'omologa era perfettamente conosciuto, da entrambe le parti, il diverso valore dei due immobili assegnati.
8 Di contro, la mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria può di certo essere imputabile alla proprietaria che, dal 2015 ad oggi, non ha provveduto ad eseguire (o ha eseguito solo in parte nei limiti delle proprie possibilità) le opere necessarie al risanamento della propria abitazione.
Vieppiù, non è data prova certa dell'inagibilità dell'appartamento in questione.
Difatti, il Geom. nella perizia del 2021 agli atti, si limita a dichiarare che “Le opere Tes_1 edili da eseguire elencate rendono l'unità immobiliare non abitabile”. Anche all'udienza del
13/02/2024 aveva deposto solamente che l'impianto elettrico non era a norma perché vetusto e che mancavano i sanitari (peraltro presenti nella documentazione fotografica agli atti).
Tale testimonianza va raffrontata con quella dell'elettricista , teste di parte Tes_2 ricorrente, il quale dichiara, all'udienza del 21/11/ 2023, di aver effettuato, già nel 2015, verifiche sulla messa a terra e sull'impianto elettrico dell'appartamento sito in Palau. Tutto ciò a conferma che, solo il trascorrere del tempo dalla costruzione dell'immobile, ha comportato il degrado dello stesso.
Sul punto, appare appena il caso di ricordare che può essere dichiarato inagibile un fabbricato che, per fattori che chiamano in causa l'integrità fisica e la salute delle persone che lo occupano, non è idoneo all'uso per il quale è stato inizialmente destinato.
La definizione di “inagibile” può essere utilizzata in tutti i casi in cui, anche a fronte della concretizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, la condizione di obsolescenza a livello funzionale, tecnologico o strutturale non può essere superata. In tale contesto, non è consentito fruire dell'immobile, nemmeno per un uso diverso rispetto a quello a cui risultava originariamente destinato.
Dall'istruttoria svolta nel caso che ci occupa, invece, è emerso che sarebbero sufficienti opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria per ripristinare la piena funzionalità dell'immobile.
Non risultano agli atti, infatti, né ordinanze di demolizione o di ripristino da parte dell'Ufficio tecnico del Comune né l'avvio di una procedura di variazione catastale dell'immobile.
Non sussistono precarie condizioni igienico sanitarie che possano mettere in pericolo gli eventuali abitanti della casa né tantomeno condizioni di rischio crollo parziale o totale.
A conferma di ciò, il teste , proprietario del piano inferiore dell'immobile della Tes_3
ha dichiarato che la modifica delle scale effettuata (richiesta e pagata, per la maggior Pt_2
parte del prezzo, dallo stesso) si era resa necessaria perché le condizioni della scala e del parapetto rendevano pericolosa la permanenza del al di sotto. Nulla dice in merito ad eventuali rischi per Tes_3
l'appartamento della resistente.
9 In ultimo, si rammenta che, con la sentenza n. 2294/2017 la Corte di cassazione afferma che, anche in caso di inagibilità di un immobile, si deve parlare di “incommerciabilità economica” ma non giuridica.
In sede di stipulazione del contratto di compravendita di un immobile sprovvisto dell'agibilità, infatti, le parti possono espressamente convenire di trasferire il bene a prescindere dall'esistenza di tale qualità.
Sulla base di quanto affermato è agevole concludere che un immobile sprovvisto dell'agibilità non è incommerciabile, subendo esclusivamente un deprezzamento rispetto al valore che avrebbe in caso contrario, sia in relazione all'impossibilità di pieno godimento dello stesso, che in considerazione delle spese che si renderanno eventualmente necessarie al fine dell'ottenimento dell'agibilità.
Pertanto, anche qualora effettivamente l'abitazione assegnata alla fosse Pt_2
inabitabile e non si potesse locare, e così non pare, la resistente, essendo proprietaria esclusiva del predetto immobile gode, comunque, di una valida risorsa economica, anche solo potenziale, potendo beneficiare del valore economico della casa di Palau attraverso la messa in vendita della stessa.
Alla luce di quanto finora esposto, il Collegio reputa non sussistenti i presupposti necessari per annullare l'accordo di divisione raggiunto dai coniugi in sede di separazione di cui al punto 2 del decreto di omologa e, pertanto, la relativa richiesta di parte resistente va rigettata.
Nondimeno, il Collegio ritiene condivisibile e che vada mantenuto fermo anche l'orientamento secondo cui gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico del futuro ed eventuale divorzio sono nulli per illiceità della causa nella parte in cui concernono l'assegno divorzile perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 c.c. (Cass. sentenza n.
2224/2017).
Gli accordi di separazione devono essere interpretati “secundum ius” e, quindi, non possono implicare una rinuncia all'assegno di divorzio.
Ne consegue che la clausola n.7 “I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro” contenuta nel verbale di omologa è priva di fondamento siccome limitativa del diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le proprie esigenze della vita.
Chiarito ciò, si rammenta che, all'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, deve
10 attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate, della durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (S.U. n. 18287 dell'11.07.2018) deve attribuirsi all'assegno ex legge n. 898/1970 (art. 5 comma 6), una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, il cui riconoscimento richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudice deve quantificare l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive (Cass. 07/12/2021, n. 38928; Cass. 08/09/2021, n.
24250).
In particolare, con riguardo alla capacità lavorativa del coniuge beneficiario dell'assegno,
l'indagine del Giudice di merito, onde verificare se risulti integrato o escluso il presupposto dell'attribuzione dell'assegno, va condotta secondo criteri di particolare rigore e pregnanza.
Ne deriva che una attività concretamente espletata soltanto saltuariamente, come quella svolta e dichiarata in atti dalla resistente non è, ad ogni buon conto, idonea ad integrare una fonte di reddito adeguata e quindi non è sufficiente ad escludere il diritto all'assegno divorzile in capo all'istante, specie a fronte della rilevazione, da parte dello stesso Giudice di merito, del carattere meramente episodico e occasionale di tale attività, e non potendosi, in tal caso, legittimamente inferire, “sic et simpliciter”, la presunzione della effettiva capacità del coniuge a procurarsi un reddito adeguato (Cass. 6468/1998; conf. Cass. 4584/2000).
Quanto allo squilibrio delle situazioni economico-patrimoniali esistente tra gli ex coniugi, trattandosi nel caso di specie di un divorzio a seguito di rapporto matrimoniale protrattosi per lungo tempo (ben trent'anni), è necessario ed opportuno considerare che la rispetto al CP_1
ricorrente, in condizioni economico-patrimoniali deteriori per aver rinunciato, al fine di contribuire
11 ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, con sacrificio economico, a favore dell'altro coniuge.
Difatti, dalle risultanze processuali è emerso che la resistente ha lavorato come parrucchiera fino al 1986 interrompendo tale attività a seguito della prima gravidanza e, successivamente, per dedicarsi alla cura della casa ed alla crescita dei figli in comune accordo con il marito al fine di favorire la carriera di quest'ultimo.
Altresì, è pacifico, siccome espressamente dichiarato dallo stesso ricorrente nell'interrogatorio formale e dai due figli della coppia a seguito della loro testimonianza, che la in costanza di matrimonio, ha sempre seguito il marito, insieme ai di loro figli, nei vari Pt_2
trasferimenti di sede lavorativa (ben quattro cambi di sede) stante la professione di Luogotenente delle Capitanerie di Porto dello stesso.
Tale comportamento tenuto dalla resistente è riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due coniugi (Cass. 21926/2019).
Quanto alla capacità lavorativa della che le consentirebbe di procurarsi Pt_2
adeguate disponibilità reddituali, la resistente ha dichiarato (ma non documentalmente provato: agli atti non risultano né dichiarazione dei redditi né contratti di lavoro) di svolgere solo saltuariamente attività lavorativa con un guadagno di circa € 400,00 al mese;
la ricorrente ha prodotto documentazione medica attestante un'ernia lombare con espulsione, sicuramente invalidante nel momento in cui è sintomatica, nonché una lombosciatalgia cronica che comporta difficoltà di deambulazione. Tuttavia, nessuna delle due patologie sofferte ostacola lo svolgimento di una normale attività lavorativa né ne riduce la capacità, sebbene, verosimilmente, la stessa si occupa saltuariamente di mansioni relative alla pulizia di case e/o uffici che richiedono un certo sforzo fisico. Invero, non sono stati prodotti certificati medici attestanti un'infermità lavorativa o una disabilità.
Nell'ottica in esame, ritiene il Collegio che debba, tuttavia, trovare anche adeguata considerazione e valutazione l'età del resistente (61 anni) che, con ogni verosimiglianza, non gli consentirà né di reperire, per il futuro, una stabile occupazione né tantomeno di svolgere ancora a lungo attività lavorativa.
Va osservato che la ode di adeguate disponibilità patrimoniali siccome, come Pt_2
già precedentemente detto, è proprietaria esclusiva di una casa sita in Palau in cui abita (assegnata alla stessa in sede di separazione) che, se non utilizzata, può essere concessa in locazione o venduta
(potenzialità produttiva), indipendentemente dall'asserita mancanza di agibilità, come già sopra specificato.
12 Ciò nonostante, la ricorrente risulta essere gravata da un canone di locazione pari ad €
400,00. Infatti, ritenendo di non poter abitare nella casa di Palau per i lavori da effettuare e di non poter usufruire del diritto di abitazione sulla casa sita in Olbia ed assegnata all'ex coniuge siccome la convivenza con il DU (sebbene occasionale a partire da giugno 2015 stante il trasferimento dello stesso a La Caletta) era divenuta insostenibile a causa di continui litigi, comprovati dalla testimonianza dei figli della coppia, ha scelto di prendere un appartamento in locazione ad Olbia.
In ultimo, la stessa dichiara di avere un sostegno economico da parte dei due figli ed ER
, entrambi economicamente autonomi e non conviventi con la madre, per poter far fronte al Pt_3
canone di locazione ed alle spese di amministrazione quotidiana. Tale circostanza è stata confermata dalle deposizioni dei ragazzi in sede di escussione testi, i quali hanno espressamente dichiarato di sostenere economicamente la “a volte quando mia madre non riesce ad Pt_2 arrivare a fine mese sono io ad aiutarla economicamente” ( DU); “io gestisco un ER
centro estetico e aiuto mensilmente mamma economicamente dandole una somma mensile di
200/250 euro” ( DU). Tes_4
Per contro, dalla documentazione versata in atti si evince che il DU, oggi in pensione, percepiva nel 2020, quando ancora era in attività, un reddito lordo annuo pari ad €
52.612,00 (modello 730 del 2020).
Risulta, altresì, documentalmente provato che egli sia titolare esclusivo della casa familiare e del relativo terreno su cui la stessa insiste, siti in Olbia, assegnatigli in seguito allo scioglimento della comunione e di valore nettamente superiore alla proprietà della circa il doppio, Pt_2
come da atto notarile depositato) e quindi non risulta essere gravato da alcun canone di locazione.
Del pari, devono essere ulteriormente soppesate le circostanze fattuali, documentalmente provate, secondo le quali il DU si è sobbarcato in esclusiva il pagamento delle rate di mutuo della casa familiare in cui oggi abita.
Tanto premesso, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dalla in ordine alla Pt_2
conduzione della vita familiare, tenuto conto della durata del matrimonio, del regime fiscale relativo all'assegno divorzile (che costituisce un importo soggetto a tassazione per il beneficiario e, invece, detraibile dal reddito imponibile per l'onerato), il Collegio ritiene che la resistente meriti un intervento “compensativo-perequativo” e, all'uopo, reputa congruo determinare l'assegno di divorzio a favore della nell'importo di € 500,00 mensili da rivalutarsi annualmente Pt_2 secondo gli indici ISTAT da versarsi, a mezzo bonifico sull'IBAN che verrà indicato dalla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese.
13 In considerazione dell'esito complessivo del giudizio rispetto alle iniziali domande si ritiene sussistano validi motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palau (SS), in regime patrimoniale di comunione dei beni, da e Parte_1 Parte_2
in data 09/06/1985 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 8, parte II, serie A;
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
RIGETTA la richiesta di parte resistente di annullamento dell'accordo di divisione raggiunto dai coniugi in sede di separazione di cui al punto 2 del decreto di omologa e, per l'effetto,
CONFERMA i provvedimenti resi nel decreto di separazione consensuale al suddetto punto 2;
PONE a carico di parte ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento in favore della parte resistente, la corresponsione di un assegno divorzile dell'importo di € 500,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sull'IBAN indicato da Parte_2
RIGETTA ogni ulteriore domanda e/o istanza;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio svoltasi in modalità telematica il 20/6/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Dr. Claudio Cozzella
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